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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14777/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024559357 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024559357 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024559357 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024559357 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024559357 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024559357 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024559357 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120079378858001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140023972454001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160039370182001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160039370182001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170102550123001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190011940989001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21163/2025 depositato il
02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte di Giustizia l'intimazione di pagamento n. Società_1, fondata sulle cartelle esattoriali n.07120120079378858001- 07120140023972454001 -07120160039370182001- 07120170102550123001– 07120190011940989001, con la quale veniva intimato il pagamento della somma pari ad euro 2.310,62, comprensivo di interessi e sanzioni, afferente il pagamento del diritto annuale camerale per gli anni 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 e
2015,, chiedendone l'annullamento.
Parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito di cui alle cartelle essendo decorso interamente il termine di prescrizione prima della notifica dell'intimazione impugnata in questa sede.
Si è costituita l'Agenzia per le Entrate – riscossione evidenziando l'intervenuta notifica delle cartelle presupposto dell'atto impugnato e la conseguente definitività del credito in esse rappresentato.
Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'udienza odierna in camera di consiglio, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
Quanto alla notifica degli atti presupposto, parte resistente ha documentato l'intervenuta notifica delle cartelle presupposto dell'intimazione qui impugnata.
Tuttavia, dalla data di notifica delle cartelle alla notifica dell'intimazione impugnata è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 della l. n. 580 del 1993 e finalizzato al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale (cfr.
Cass. Ordinanza n.22897 del 21/07/2022).
Il ricorso deve essere pertanto accolto con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Quanto alla notifica degli atti presupposto, parte resistente ha documentato l'intervenuta notifica delle cartelle presupposto dell'intimazione qui impugnata.
Tuttavia, dalla data di notifica delle cartelle alla notifica dell'intimazione impugnata è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 della l. n. 580 del 1993 e finalizzato al finanziamento ordinario delle
Camere di Commercio, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale (cfr. Cass.
Ordinanza n.22897 del 21/07/2022).
Il ricorso deve essere pertanto accolto con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 300,00
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14777/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024559357 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024559357 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024559357 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024559357 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024559357 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024559357 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024559357 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120079378858001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140023972454001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160039370182001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160039370182001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170102550123001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190011940989001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21163/2025 depositato il
02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte di Giustizia l'intimazione di pagamento n. Società_1, fondata sulle cartelle esattoriali n.07120120079378858001- 07120140023972454001 -07120160039370182001- 07120170102550123001– 07120190011940989001, con la quale veniva intimato il pagamento della somma pari ad euro 2.310,62, comprensivo di interessi e sanzioni, afferente il pagamento del diritto annuale camerale per gli anni 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 e
2015,, chiedendone l'annullamento.
Parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito di cui alle cartelle essendo decorso interamente il termine di prescrizione prima della notifica dell'intimazione impugnata in questa sede.
Si è costituita l'Agenzia per le Entrate – riscossione evidenziando l'intervenuta notifica delle cartelle presupposto dell'atto impugnato e la conseguente definitività del credito in esse rappresentato.
Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'udienza odierna in camera di consiglio, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
Quanto alla notifica degli atti presupposto, parte resistente ha documentato l'intervenuta notifica delle cartelle presupposto dell'intimazione qui impugnata.
Tuttavia, dalla data di notifica delle cartelle alla notifica dell'intimazione impugnata è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 della l. n. 580 del 1993 e finalizzato al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale (cfr.
Cass. Ordinanza n.22897 del 21/07/2022).
Il ricorso deve essere pertanto accolto con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Quanto alla notifica degli atti presupposto, parte resistente ha documentato l'intervenuta notifica delle cartelle presupposto dell'intimazione qui impugnata.
Tuttavia, dalla data di notifica delle cartelle alla notifica dell'intimazione impugnata è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 della l. n. 580 del 1993 e finalizzato al finanziamento ordinario delle
Camere di Commercio, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale (cfr. Cass.
Ordinanza n.22897 del 21/07/2022).
Il ricorso deve essere pertanto accolto con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 300,00