TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/12/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 18 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 18 dicembre
2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3856, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, n.q. di tutore di , Parte_1 Parte_2 con l'avv. GUGLIELMO ROBERTO,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. RUPERTO CLAUDIA,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 17.07.2023 la parte ricorrente
– agendo in giudizio in qualità di tutore di Parte_1
e nell'interesse di quest'ultima – ha chiamato in Parte_2 giudizio la parte convenuta e, premessi i fatti costitutivi delle proprie CP_1 domande, ha presentato le conclusioni di cui alle pagg.
2-3 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte: contrariis reiectis, sentir accertare e riconoscere in favore della sig.ra Parte_2
il trattamento assegno nucleo familiare ex L. 153/88 per sé stessa;
per
[...]
l'effetto condannarsi l' all'immediato pagamento in favore della ricorrente dei CP_1 trattamenti dalla del diritto;
con gli interessi legali dal dovuto dei singoli ratei al reale soddisfo;
vittoria di spese, compenso professionale del giudizio, oltre spese generali, CPA ed
I.V.A. come per legge, il tutto da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario maggiorati ex lege per la predisposizione PCT mediante ipertesto.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta rappresentando di CP_1 aver provveduto, nelle more del giudizio, alla liquidazione e al pagamento della prestazione per cui vi è causa (all. 1 alla nota di deposito di parte convenuta del
2.02.2024; all. 1 alle note sostitutive dell'udienza depositate dalla parte convenuta in data
8.01.2025): pertanto la predetta parte convenuta ha chiesto di dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Nelle note sostitutive dell'udienza depositate dalla parte ricorrente in data 15.12.2025 quest'ultima ha aderito alla richiesta di declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti – è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
2 Essendo pacifico che l'interesse sotteso alle domande presentate dalla parte ricorrente è stato pienamente soddisfatto in sede stragiudiziale per opera della parte convenuta, tramite l'attribuzione del bene della vita agognato, va dichiarata – come richiesto da entrambe le parti processuali – la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue
l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo” (Cassazione civile sez. lav. 25 marzo 2010 n. 7185; Cassazione civile sez. III 06 febbraio 2007 n. 2567).
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte convenuta, in applicazione del principio della soccombenza virtuale (giacché il pagamento della prestazione di cui si discute – avvenuto, per opera della parte convenuta, soltanto in corso di causa – implica l'ammissione, per fatti concludenti, della fondatezza delle domande attoree).
Le suddette spese di lite sono liquidate nella misura di euro 1.250,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
- dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
3 - condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.250,00 oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 18 dicembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
4