Art. 3. 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni dal 1985 al 1988 e' determinato in lire 960 miliardi. Alla spesa relativa all'anno 1985, pari a 100 miliardi, ed a quella di 300 miliardi, relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.