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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 2 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1900/2023 R.G. e vertente tra
nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo La Spina e Assunta Lombardo, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1 presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Foti e Maria
Cammaroto del ruolo professionale resistenti
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Messina Controparte_2
resistente contumace
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno d'invalidità civile Legge 118/'71 ed esenzione ticket sanitario
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa. Con ricorso depositato in data 4.4.2023 conveniva in giudizio l' proponendo Parte_1 CP_3
opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 3966/2021, ex art. 445 bis c.p.c., che aveva ritenuto che le sue infermità non fossero tali da determinare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile, previo riconoscimento del diritto all'esenzione del ticket sanitario.
Il ricorrente chiedeva che fosse riconosciuto il suo diritto alla percezione dell'assegno, eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con la condanna dell' alla CP_3
corresponsione dei corrispettivi emolumenti dalla domanda amministrativa. Vittoria di spese e compensi, anche della fase sommaria, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Costituitosi in giudizio, l deduceva l'infondatezza della domanda e chiedeva il rigetto CP_3 del ricorso.
Cont Ritualmente instaurato il contraddittorio, nella contumacia dell' esperita Ctu medico- legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede contestando tali risultanze peritali, lamentandone l'erroneità, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione del beneficio richiesto.
Giova a tal fine premettere che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/1971: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile”. CP_3
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente nominato dal giudice, dott. che, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente ed esaminato la Persona_1 documentazione medica in atti, ha concluso come il complesso morboso da cui il predetto risulta affetto, integrasse una condizione invalidante nella misura del 67% a far data da settembre 2022 e pertanto non riconosceva i requisiti sanitari necessari per la concessione della provvidenza assistenziale richiesta.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. – Ctu nominato nel presente giudizio – ha esaminato la Persona_2
documentazione prodotta, accertando che il paziente è portatore di “Obesità di I grado lieve
(BMI 30,68) con artrosi polidistrettuale a lieve incidenza funzionale, esiti di protesizzazione del ginocchio sx e di pregressa osteotomia della tibia prossimale con ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio dx;
Esiti di recente pastica del setto nasale in pregressa diagnosi di OSAS di grado moderato;
Pregressa diagnosi di disturbo ansioso depressivo reattivo” (unico certificato neurologico Centro Neurolesi 19.12.20), in assenza finanche di terapia attuale”.
Osserva il consulente come “Il primo complesso morboso risulta in atto valutabile in misura non superiore al 46% (21% cod. 7105 TAB. DM 5.02.92 ridotto proporzionalmente tenuto conto dei caratteri dell'obesità e delle limitazioni funzionali articolari + 30% cod. 7221 per la protesi di ginocchio – mediante formula riduzionistica).
Le ulteriori patologie (non possono integrare singolarmente un grado di invalidità civile superiore al 10% e, pertanto, essendo coesistenti alle suddette patologie, non possono essere considerati nel computo globale dell'invalidità civile, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 509/88):
- la recente plastica del setto nasale è stata proprio effettuata per risolvere la pregressa diagnosi di OSAS di grado moderato, e non è documentato che la stessa, comunque, residui ed in misura apprezzabile ai fini della valutazione;
- la diagnosi di disturbo ansioso depressivo reattivo è documentata da un unico certificato neurologico del Centro Neurolesi del 19.12.20, in assenza finanche di terapia attuale (non sussistono dati che consentano di ritenere che la stessa sia ancora presente e in misura apprezzabile ai fini della valutazione)”.
non possiede quindi i requisiti medico-legali per permettere l'attribuzione Parte_1 dell'assegno mensile d'invalidità, sussitendo invece i requisiti per l'esenzione dal ticket sanitario ed il ricorso è quindi da ritenersi parzialmente accolto, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss, previa compensazione per metà nel presente giudizio in ragione del limitato accoglimento del ricorso. Le spese della fase sommaria sono interamente compensate stante la decorrenza successiva alla domanda amministrativa e al ricorso per a.t.p.
Le spese di consulenza sono poste a carico dell' stante l'esonero ex art. 152 disp.att.c.p.c. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riconosce in una percentuale di Parte_1
67% d'invalidità con decorrenza dal settembre 2022, ai fini dell'esenzione dal ticket sanitario, rigetta per il resto;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite nella misura di euro 1.347,75 oltre i.v.a., CP_3
c.p.a. e spese generali al 15% che distrae in favore dei procuratori antistatari,
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_3
del dott. Persona_2
Messina, 3 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando