Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9159
CASS
Sentenza 6 luglio 2001

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L'omessa pronuncia, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, integra un "error in procedendo" in relazione al quale la Corte di cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa e, in particolare, le istanze e le deduzioni delle parti. (In base al suddetto principio la S.C., in un giudizio relativo al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva esaminato la censura, regolarmente proposta dall'invalido nell'atto di appello, secondo la quale il termine iniziale di decorrenza della prestazione avrebbe dovuto essere fissato nella data della visita davanti alla commissione sanitaria di primo grado e non nella data di iscrizione nelle liste speciali di disoccupazione come era stato ritenuto dal primo giudice; la S.C. ha osservato che l'onere dell'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio sussiste solo per l'invalido infracinquantacinquenne e non per quello che abbia superato tale età e che, d'altra parte, l'iscrizione nelle suddette liste, costituendo l'oggetto di un diritto soggettivo dell'invalido, si configura come atto di accertamento e non ha, quindi, efficacia costitutiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9159
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9159
    Data del deposito : 6 luglio 2001

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