Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
L'omessa pronuncia, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, integra un "error in procedendo" in relazione al quale la Corte di cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa e, in particolare, le istanze e le deduzioni delle parti. (In base al suddetto principio la S.C., in un giudizio relativo al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva esaminato la censura, regolarmente proposta dall'invalido nell'atto di appello, secondo la quale il termine iniziale di decorrenza della prestazione avrebbe dovuto essere fissato nella data della visita davanti alla commissione sanitaria di primo grado e non nella data di iscrizione nelle liste speciali di disoccupazione come era stato ritenuto dal primo giudice; la S.C. ha osservato che l'onere dell'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio sussiste solo per l'invalido infracinquantacinquenne e non per quello che abbia superato tale età e che, d'altra parte, l'iscrizione nelle suddette liste, costituendo l'oggetto di un diritto soggettivo dell'invalido, si configura come atto di accertamento e non ha, quindi, efficacia costitutiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9159 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - " -
Dott. ETTORE RAFFAELE GIANNANTONIO - " -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - " -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
IA EL, elett.te dom.to in Roma, Via della Stazione di Monte Mario n. 9, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Gullo, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Magaraggia per procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma Via dei Portoghesi n. 17, è domiciliato per legge.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1860 del 25.8.1999 (R.G. n. 1539/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.04.2001 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 26 ottobre 1992 EL IA conveniva davanti al Pretore del lavoro di Lecce il Ministero dell'Interno e, deducendo il suo stato di invalidità assoluta, chiedeva che il convenuto fosse condannato ad erogargli la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento.
Costituitosi in giudizio, il Ministero dell'Interno contestava la fondatezza delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto. Disposta una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 29 gennaio 1998 il Pretore, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegno di invalidità con decorrenza dal 13 giugno 1997 e condannava il convenuto al pagamento della relativa prestazione, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria "come per legge". Questa pronuncia, impugnata dal IA, veniva confermata dal Tribunale di Lecce, con sentenza del 25 agosto 1999, in base ai rilievi che dalla consulenza tecnica disposta nel giudizio di primo grado era risultato che l'appellante era affetto da "insufficienza mentale di grado medio con modeste turbe comportamentali in soggetto con modesta emiparesi destra", che trattavasi di patologia, seppur grave, che non rendeva il medesimo appellante invalido al 100% e che il parere del consulente d'ufficio doveva essere condiviso "perché esatto nella diagnosi e nella valutazione delle patologie". Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il IA, che ha dedotto due distinti e complessi motivi. Ha resistito con controricorso il Ministero dell'Interno, che in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso. Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione con la quale il Ministero dell'Interno deduce che il IA, essendo affetto da deficit mentale, è incapace di agire in giudizio senza l'assistenza di un legale rappresentante e chiede, quindi, che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Questa eccezione è priva di fondamento, giacché, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l'art. 75 c.p.c., quando esclude la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, fa esclusivo riferimento a quei soggetti che siano stati privati legalmente della capacità di agire mediante una sentenza di interdizione o di inabilitazione (essendo stato poi emanato il successivo provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore) e non riguarda, quindi, le persone colpite da incapacità naturale (Cass. 26 maggio 1999 n. 5152; v. pure Cass. 3 dicembre 1994 n. 4255). Ciò posto, passando all'esame del ricorso, con il primo motivo il IA denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 l. 30 marzo 1971 n. 118, 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, 1 l. 12 novembre 1988 n. 508, 132 c.p.c. e deduce due diverse censure,
sostenendo: a) che entrambi i giudici di merito, pur avendo richiamato la diagnosi formulata dal consulente tecnico d'ufficio, definita "grave", tuttavia non hanno adeguatamente motivato la decisione emessa, non avendo spiegato per quale ragione un soggetto portatore di insufficienza mentale con modesta emiparesi non avesse perduto la capacità di lavoro pari al 100% e potesse invece prestare un'attività lavorativa che gli assicurasse un'accettabile livello assistenziale;
b) che il Tribunale ha omesso qualsiasi pronuncia sulla sua domanda diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento, nonostante che nell'atto di appello fosse stato dedotto uno specifico motivo in tal senso.
Queste censure sono infondate.
Per costante giurisprudenza nel giudizio di cassazione non può essere riesaminato il merito della causa, dato che il controllo di legittimità consiste soltanto nella verifica, sotto il profilo formale e della correttezza giuridica, della valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di appello, con la conseguenza che, se quest'ultimo, in una controversia avente per oggetto l'invalidità pensionabile, si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è necessario che nel ricorso per cassazione siano state denunciate carenze o insufficienze diagnostiche o affermazioni illogiche o scientificamente errate e non già semplici difformità tra l'apprezzamento compiuto dal consulente tecnico circa l'entità e l'incidenza del quadro patologico e la valutazione fornita dalla parte (cfr., fra le tante sentenze, Cass. 11 gennaio 2000 n. 225 e Cass. 8 agosto 1998 n. 7798). Nella specie, a fronte del giudizio espresso dal Tribunale, che ha escluso l'esistenza di una totale inabilità lavorativa, ai sensi dell'art. 12 l. 30 marzo 1971 n. 118, in base alle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado (il quale, come è riferito nella sentenza del primo giudice, facendo riferimento a tabelle già predisposte, aveva precisato le ragioni che lo avevano indotto a ritenere che il, grado di invalidità non fosse superiore al 74%), il IA, come risulta dalle censure sopra esposte, si è limitato a mere asserzioni, le quali, non essendo stati indicati errori diagnostici rispetto alle nozioni della scienza medica o il mancato compimento di indagini strumentali o l'omesso esame dei relativi risultati, si risolvono in una inammissibile contrapposizione del giudizio di parte a quello fatto proprio da entrambi i giudici di merito. Da questi rilievi deriva, oltre all'infondatezza della prima censura, anche il difetto di rilevanza della seconda, dato che, non essendo stato il ricorrente riconosciuto totalmente inabile, allo stesso non poteva essere liquidata l'indennità di accompagnamento (v. gli artt. 1, primo comma, l. 11 febbraio 1980 n. 18 e 1, secondo comma lett. b, l. 21 novembre 1988 n. 508). Con il secondo motivo del ricorso il IA deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 13 l. 30 marzo 1971 n. 118, oltre a vizi di motivazione, e lamenta che il Tribunale abbia omesso di decidere sul motivo con il quale nell'atto di appello era stato fatto presente che il termine iniziale di decorrenza dell'assegno di invalidità avrebbe dovuto essere fissato non già dalla data di iscrizione dell'invalido nelle liste speciali di disoccupazione, come era stato ritenuto dal primo giudice, bensì dalla data della visita davanti alla commissione sanitaria di primo grado, come era stato indicato dal consulente tecnico d'ufficio.
Questo motivo, oltre ad essere ammissibile, è fondato. Va preliminarmente rilevato che l'esistenza del diritto all'assegno di invalidità non può più formare oggetto di discussione in questa sede di legittimità, come pretende di fare il Ministero dell'Interno - secondo cui con la domanda iniziale il IA aveva chiesto solamente il riconoscimento della pensione di inabilità - dal momento che la sentenza del primo giudice, con la quale era stato riconosciuto all'invalido l'assegno in luogo della pensione, non era stata impugnata dall'attuale controricorrente (v. la memoria di costituzione nel giudizio di secondo grado, con la quale era stato chiesto il rigetto dell'appello e la conferma "in toto dell'impugnata sentenza").
Ciò premesso, il ricorrente, quando afferma che il Tribunale "ha rigettato l'appello, omettendo di decidere sul motivo relativo alla decorrenza dell'assegno", in sostanza denuncia il vizio di omessa pronuncia previsto dall'art. 112 c.p.c.; e tale vizio effettivamente sussiste, dato che nella sentenza impugnata, nonostante la specifica censura che era stata dedotta nell'atto di appello, è stata omessa qualsiasi decisione al riguardo (cfr., del resto, Cass. 2 gennaio 2001 n. 4 e Cass. 23 febbraio 2001 n. 2628, secondo cui l'onere dell'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio sussiste solamente in caso di invalido infracinquantacinquenne e non per quello che abbia superato i cinquantacinque anni di età, ma non ancora i sessantacinque;
cfr. pure Cass. Sez. Un. 24 agosto 1999 n. 591, che ha parlato di diritto soggettivo all'iscrizione nelle liste suddette, la quale, per questa ragione, si configura come atto di accertamento e non ha, quindi, efficacia costitutiva). Ne deriva che, una volta rigettato il primo motivo del ricorso, deve essere accolto il secondo motivo e, poiché la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione a tale motivo, la causa deve essere rinviata ad un altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Lecce e che dovrà pronunciarsi sulla censura dedotta nell'atto di appello e non esaminata dal Tribunale.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2001