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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 30/06/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1169/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1169/24 promossa da:
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Roma Parte_1
presso lo studio degli avv.ti CAPRI CARLA e PETRUCCI PAOLA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Roma presso lo Parte_2
studio degli avv.ti CAPRI CARLA e PETRUCCI PAOLA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario contratto in EL (RM) il 29/01/2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune (anno 2012, Parte I, Atto n. 2).
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla unione coniugale è nato il [...] Persona_1
e che il matrimonio non ha avuto effetti felici.
1 Con sentenza n. 156/2024 depositata il 31/07/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per lo scioglimento del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di EL (Roma);
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di EL (Roma),
Via XXV Aprile 8, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della Sig.ra Parte_2
3) Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Confermare il collocamento prevalente del figlio minore , presso la madre;
Per_1
5) Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità, anche in considerazione del fatto che il Sig. vive a Rieti e lavora in Abruzzo, in provincia de L'Aquila: Parte_1
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dalle 16.00 alla domenica alle ore 19.00, quando il padre riporterà alla casa materna, mentre durante la settimana le frequentazioni Per_1
saranno stabilite di comune accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con le esigenze del minore;
- una settimana durante le vacanze di Natale, compredente, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
-quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno;
6) Confermare a carico del padre l'assegno di mantenimento per il figlio dell'importo di Per_1
euro 350,00, che il Sig. verserà alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1
mese presso il domicilio della stessa e che sarà aggiornato annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo;
7) confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio, così come individuate nel
Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale Civile di Rieti del 05.05.2016, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
8) Ciascuno di loro provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
2 9) l'Assegno Unico corrisposto dall'INPS verrà percepito solo dalla madre, il padre si obbliga a comunicare la sua rinuncia all'ente di previdenza;
10) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM.
***
Va senz'altro pronunciata lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 156/2024 depositata il 31/07/2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in EL (RM) il 29/01/2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di EL (RM);
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
EL (RM) (anno 2012, Parte I, Atto n. 2);
3 - recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 26 giugno 2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1169/24 promossa da:
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Roma Parte_1
presso lo studio degli avv.ti CAPRI CARLA e PETRUCCI PAOLA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Roma presso lo Parte_2
studio degli avv.ti CAPRI CARLA e PETRUCCI PAOLA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario contratto in EL (RM) il 29/01/2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune (anno 2012, Parte I, Atto n. 2).
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla unione coniugale è nato il [...] Persona_1
e che il matrimonio non ha avuto effetti felici.
1 Con sentenza n. 156/2024 depositata il 31/07/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per lo scioglimento del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di EL (Roma);
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di EL (Roma),
Via XXV Aprile 8, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della Sig.ra Parte_2
3) Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Confermare il collocamento prevalente del figlio minore , presso la madre;
Per_1
5) Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità, anche in considerazione del fatto che il Sig. vive a Rieti e lavora in Abruzzo, in provincia de L'Aquila: Parte_1
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dalle 16.00 alla domenica alle ore 19.00, quando il padre riporterà alla casa materna, mentre durante la settimana le frequentazioni Per_1
saranno stabilite di comune accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con le esigenze del minore;
- una settimana durante le vacanze di Natale, compredente, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
-quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno;
6) Confermare a carico del padre l'assegno di mantenimento per il figlio dell'importo di Per_1
euro 350,00, che il Sig. verserà alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1
mese presso il domicilio della stessa e che sarà aggiornato annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo;
7) confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio, così come individuate nel
Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale Civile di Rieti del 05.05.2016, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
8) Ciascuno di loro provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
2 9) l'Assegno Unico corrisposto dall'INPS verrà percepito solo dalla madre, il padre si obbliga a comunicare la sua rinuncia all'ente di previdenza;
10) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM.
***
Va senz'altro pronunciata lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 156/2024 depositata il 31/07/2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in EL (RM) il 29/01/2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di EL (RM);
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
EL (RM) (anno 2012, Parte I, Atto n. 2);
3 - recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 26 giugno 2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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