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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2024, n. 45248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45248 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NN nel procedimento a carico di: BR GE nato a [...] il [...] BR TO IL nato a [...] il [...] DI TA SO IO nato a [...] il [...] IN FA nato a [...] il [...] inoltre: PARTE OFFESA, SP PO, difeso dall'avv.to Mario Consentino avverso l'ordinanza del 10/05/2024 del GIP TRIBUNALE di NN udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO TO BUCCA;
lette/sentite le conclusioni del PG che ha richiesto "l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di formulare l'imputazione per i reati di cui agli artt. 452 septies, 453 terdecies d.lgs. 152/06 nonché per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. nei confronti di Di TA VI, dell'avv.to Mario SE, difensore di SP PO, persona offesa, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e dell'avv.to Ugo Lecis, difensore di BO, che ha chiesto accogliersi il ricorso del PM. Penale Sent. Sez. 3 Num. 45248 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BUCCA LORENZO TO Data Udienza: 06/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Enna ha proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento in data 10/5/2024 con cui veniva ordinato la formulazione dell'imputazione nei confronti degli indagati NE NG, NE IO MI, Di TA FO RI e BO AB per i reati di cui agli artt. 452 septies, 452 terdecies cod. pen. nonché per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. nei confronti di Di TA EN denunciando l'inosservanza di legge penale. Si assume, infatti, che le predette ipotesi di reato non erano state iscritte nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. e non erano state oggetto di indagine per cui gli indagati non avevano avuto modo di difendersi. Si, assume, quindi, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni unite, che si è in presenza di un atto abnorme in quanto "espropria il pubblico ministero del suo dovere di esercitare l'azione penale, precludendogli la possibilità di adottare autonome determinazioni all'esito delle ulteriori indagini che la pubblica accusa ritenga di espletare sulle diverse ipotesi di reato rilevate dal giudice". Si rimarca, infine, che in relazione agli artt. 610 cod. pen. e 452 quinquies cod. pen., per i quali i predetti erano indagati, il GIP non si era pronunciato. 2. La persona offesa, tramite il suo difensore, si è opposto all'accoglimento del ricorso rilevando che si era in presenza di una differente qualificazione che, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni unite n. 40984 del 2018, non integrava un'ipotesi di abnormità. 3. Il difensore di BO ha chiesto l'accoglimento del ricorso rappresentando che l'ordinanza del GIP addebitava all'indagato fatti in ordine ai quali non aveva mai avuto la possibilità di difendersi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. In via preliminare deve richiamarsi la consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez. Un., n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 282807, Sez. Un. n. 40984 del 22/03/2018, Rv. 273581; Sez. Un., n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590, Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Rv. 215094 e Sez. Un., n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Rv. 209603), secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, 2 ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. In tal senso è stato chiarito che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. In definitiva, l'atto può essere dichiarato abnorme quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile;
c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile, con la precisazione che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica. La Sezioni unite, nelle decisioni richiamate dal ricorrente, hanno affermato che costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013 (2014 ), L., Rv. 257786 - 01; Sez. U, Sentenza n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581 - 01).. 2. Orbene, l'approdo interpretativo appena enunciato si attaglia perfettamente al caso in esame. I reati di cui all'art. 452 septies e 452 terdecies cod. pen. non rientravano fra quelli oggetto della richiesta di archiviazione così come nei confronti di Di TA non era stato mai ipotizzato il reato di falso ideologico. L'imposizione dell'ordine di formulare l'imputazione coatta anche in relazione ad alcuni dei reati oggetto della richiesta di archiviazione, ancora, rende evidente che i reati di cui agli artt. 452 septies, 452 terdecies e 483 cod. pen. sono stati configurati avendo riguardo a fatti diversi da quelli valutati dal PM. 3. In relazione ai limiti predetti, quindi, il provvedimento impugnato si rivela come abnorme, in quanto, esorbitando dai poteri di controllo e di impulso attribuiti dall'ordinamento al GIP, limita i poteri di determinazione del pubblico ministero, imponendogli il compimento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito. 4. In relazione alle ipotesi di reato non oggetto della richiesta di archiviazione, pertanto, il provvedimento va annullato senza rinvio e, recependo il risultato esegetico cui sono pervenute le Sezioni unite nella sentenza Gianforte, va disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna 3 affinché provveda, comunque, all'iscrizione della notizia di reato relativa ai predetti delitti nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato relativamente al punto concernente l'ordine di formulazione dell'imputazione per i reati di cui agli artt. 483 cod. peri., 452 septies cod. pen. e 452 terdecies cod. pen. e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di presso il Tribunale Ordinario di Enna. Così deciso il 6/11/2024
lette/sentite le conclusioni del PG che ha richiesto "l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di formulare l'imputazione per i reati di cui agli artt. 452 septies, 453 terdecies d.lgs. 152/06 nonché per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. nei confronti di Di TA VI, dell'avv.to Mario SE, difensore di SP PO, persona offesa, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e dell'avv.to Ugo Lecis, difensore di BO, che ha chiesto accogliersi il ricorso del PM. Penale Sent. Sez. 3 Num. 45248 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BUCCA LORENZO TO Data Udienza: 06/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Enna ha proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento in data 10/5/2024 con cui veniva ordinato la formulazione dell'imputazione nei confronti degli indagati NE NG, NE IO MI, Di TA FO RI e BO AB per i reati di cui agli artt. 452 septies, 452 terdecies cod. pen. nonché per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. nei confronti di Di TA EN denunciando l'inosservanza di legge penale. Si assume, infatti, che le predette ipotesi di reato non erano state iscritte nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. e non erano state oggetto di indagine per cui gli indagati non avevano avuto modo di difendersi. Si, assume, quindi, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni unite, che si è in presenza di un atto abnorme in quanto "espropria il pubblico ministero del suo dovere di esercitare l'azione penale, precludendogli la possibilità di adottare autonome determinazioni all'esito delle ulteriori indagini che la pubblica accusa ritenga di espletare sulle diverse ipotesi di reato rilevate dal giudice". Si rimarca, infine, che in relazione agli artt. 610 cod. pen. e 452 quinquies cod. pen., per i quali i predetti erano indagati, il GIP non si era pronunciato. 2. La persona offesa, tramite il suo difensore, si è opposto all'accoglimento del ricorso rilevando che si era in presenza di una differente qualificazione che, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni unite n. 40984 del 2018, non integrava un'ipotesi di abnormità. 3. Il difensore di BO ha chiesto l'accoglimento del ricorso rappresentando che l'ordinanza del GIP addebitava all'indagato fatti in ordine ai quali non aveva mai avuto la possibilità di difendersi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. In via preliminare deve richiamarsi la consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez. Un., n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 282807, Sez. Un. n. 40984 del 22/03/2018, Rv. 273581; Sez. Un., n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590, Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Rv. 215094 e Sez. Un., n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Rv. 209603), secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, 2 ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. In tal senso è stato chiarito che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. In definitiva, l'atto può essere dichiarato abnorme quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile;
c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile, con la precisazione che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica. La Sezioni unite, nelle decisioni richiamate dal ricorrente, hanno affermato che costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013 (2014 ), L., Rv. 257786 - 01; Sez. U, Sentenza n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581 - 01).. 2. Orbene, l'approdo interpretativo appena enunciato si attaglia perfettamente al caso in esame. I reati di cui all'art. 452 septies e 452 terdecies cod. pen. non rientravano fra quelli oggetto della richiesta di archiviazione così come nei confronti di Di TA non era stato mai ipotizzato il reato di falso ideologico. L'imposizione dell'ordine di formulare l'imputazione coatta anche in relazione ad alcuni dei reati oggetto della richiesta di archiviazione, ancora, rende evidente che i reati di cui agli artt. 452 septies, 452 terdecies e 483 cod. pen. sono stati configurati avendo riguardo a fatti diversi da quelli valutati dal PM. 3. In relazione ai limiti predetti, quindi, il provvedimento impugnato si rivela come abnorme, in quanto, esorbitando dai poteri di controllo e di impulso attribuiti dall'ordinamento al GIP, limita i poteri di determinazione del pubblico ministero, imponendogli il compimento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito. 4. In relazione alle ipotesi di reato non oggetto della richiesta di archiviazione, pertanto, il provvedimento va annullato senza rinvio e, recependo il risultato esegetico cui sono pervenute le Sezioni unite nella sentenza Gianforte, va disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna 3 affinché provveda, comunque, all'iscrizione della notizia di reato relativa ai predetti delitti nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato relativamente al punto concernente l'ordine di formulazione dell'imputazione per i reati di cui agli artt. 483 cod. peri., 452 septies cod. pen. e 452 terdecies cod. pen. e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di presso il Tribunale Ordinario di Enna. Così deciso il 6/11/2024