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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/02/2024, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. 2874/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Saverio Umberto de Simone Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2874/2023 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da
( ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Maria Carmela Santoro,
-parte attrice- contro
( ), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2
Avv. Antonio Iacovuzzi,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo che Parte_2 con sentenza n. 548/2011 del 14.02.2011 il Tribunale di Bari ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con alle condizioni da essi Controparte_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 5 R.G. 2874/2023 V.G.
concordate, tra cui era previsto un assegno divorzile di €
526,83 mensili ed un contributo paterno di € 842,93 per il mantenimento delle due figlie (metà per ciascuna).
Ha dedotto che successiavamente la moglie ha avviato una stabile relazione more uxorio con un altro uomo ed ha incrementato il proprio patrimonio immobiliare oltre ad aver avviato un'attività commerciale.
Ha dedotto che la figlia (12.07.1994) è stata assunta Pt_3 con contratto a tempo indeterminato dopo aver conseguito la laurea in scienze infermieristiche.
Ha lamentato la contrazione dei propri redditi.
Ha concluso domandando: la revoca dell'assegno divorzile e del contributo al mantenimento della figlia;
la Pt_3 ripetizione delle somme indebitamente riscosse dalla moglie.
Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il
01.06.2023).
I.2.- si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Ha negato che la convivenza costituisca un fatto nuovo essendo già stato considerato all'epoca del divorzio.
Ha dichiarato che i propri incrementi patrimoniali sono l'effetto di ricevute donazioni e che l'attività avviata costituisce un hobby e non una fonte di reddito.
Ha confermato che la figlia è stata assunta con Pt_3 contratto a tempo indeterminato.
Ha concluso domandando: il rigetto delle avverse richieste nulla osservando sulla domanda di revoca del contributo al mantenimento della figlia. Con vittoria di spese di lite
(comparsa di risposta depositata il 20.01.2023).
I.3.- Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire conclusioni.
I.4.- Entrambe le parti hanno depositato ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c..
I.5.- A seguito di comparizione delle parti all'udienza del
21.11.2023, il Collegio si è riservato per la decisione.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 5 R.G. 2874/2023 V.G.
II.1.- La domanda di revoca dell'assegno divorzile è meritevole di accoglimento.
Non vi è dubbio in ordine all'esistenza di una nuova relazione more uxorio intrapresa dalla convenuta con altro uomo. La circostanza invero è confermata dalla stessa parte che tuttavia nega che il fatto costituisca una sopravvenienza.
Epperò l'attore ha fornito prova sufficiente del fatto che la relazione tra la e il nuovo compagno ha assunto i CP_1 caratteri della stabilità e della formazione di un progetto di vita comune solo in epoca successiva al divorzio. A tale convincimento si giunge agevolmente ove si consideri che solo dopo l'anno 2011 (epoca del divorzio) la ha avviato una CP_1 serie di acquisti immobiliari in comune con il nuovo compagno e ha dato vita ad un'attività di produzione di olio gestita insieme al medesimo oltre a dedicarsi ad un nuovo stile di vita. Ciò è indicativo del fatto che la relazione si fonda su una solidarietà personale ed anche economica oltreché sulla mutua collaborazione. Tutti elementi che fondano una convivenza more uxorio e che già di per sé sono sufficienti a recidere ogni legame, anche di solidarietà post-coniugale, con il precedente matrimonio.
A ciò si aggiunga che l'attore ha anche documentato un notevole incremento del patrimonio immobiliare della CP_1 che, oltre ai fondi acquistati in comunione con il nuovo compagno, ha anche ricevuto in donazione la nuda proprietà di un appartamento e di un immobile. La natura di liberalità dell'alienazione è irrilevante ai fini dell'oggettivo incremento patrimoniale di cui ha beneficiato la CP_1
Ancora, ad onta delle dichiarazioni fiscali che possono ritenersi del tutto inverosimili, dall'istruttoria documentale
è emerso che la ha avviato un'attività commerciale nel CP_1
2014 solo formalmente cessata nel 2020 atteso che essa è proseguita sotto la diversa intestazione del nuovo compagno.
Al di là dei premi e dei riconoscimenti desumibili dalle produzioni documentali dell'attore, non vi è dubbio che l'attività abbia carattere commerciale e che produca comunque utili in considerazione del fatto che si protrae da circa
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 5 R.G. 2874/2023 V.G.
dieci anni e che l'azienda partecipa ad eventi fieristici e riceve importanti riconoscimenti nel panorama di riferimento.
Inoltre, è da osservare anche che il matrimonio tra le parti
è durato meno di venti anni ed è cessato allorquando la CP_1 non era neppure quarantenne. Sicché, il confronto con gli ulteriori quindici anni di convivenza more uxorio è tale da corroborare il convincimento in ordine alla cessazione di ogni vincolo post-coniugale.
Per l'effetto, la domanda dell'attore deve essere accolta con conseguente revoca dell'assegno divorzile a far data dalla mensilità di giugno 2023 corrispondente a quella di deposito del ricorso.
II.2.- La domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia è fondata. Pt_3
Non vi è alcun dubbio in ordine alla sopravvenuta indipendenza economica della figlia , al più tardi a far Pt_3 data dal marzo 2021, allorquando il suo rapporto di lavoro come infermiera professionale presso l' di Org_1
Acquaviva delle Fonti è stato trasformato a tempo indeterminato.
La revoca, in ossequio al principio della domanda, decorrerà dalla mensilità di giugno 2023.
II.3.- La domanda di ripetizione dell'indebito è inammissibile in questa sede.
Infatti detta domanda è soggetta a un rito diverso rispetto a quello ex art. 473-bis.11 e ss. c.p.c. e non è pertanto cumulabile in questo giudizio;
e ciò in ragione del fatto che,
«trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40 consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte”
(artt. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c.)» (Cass. Civ., 08 settembre
2014, n. 18870).
III.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta che è tenuta alla integrale
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 5 R.G. 2874/2023 V.G.
rifusione nella misura indicata in dispositivo in conformità al D.M. 55/2014 e ss.mm..
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 2874/2023, introdotto con ricorso del 01.06.2023 da nei confronti di con Parte_2 Controparte_1
l'intervento del P.M., a modifica di quanto stabilito da questo Tribunale con sentenza di divorzio n. 548/2011 del
14.02.2011, disattesa ogni altra questione così provvede:
1) REVOCA, a far data dalla mensilità di giugno 2023,
l'obbligo già esistente in capo a di Parte_2 corresponsione di un assegno divorzile in favore di
[...]
; CP_1
2) REVOCA, a far data dalla mensilità di giugno 2023,
l'obbligo già esistente in capo a di Parte_2 contribuire al mantenimento della figlia Persona_1 divenuta indipendente;
3) DICHIARA inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito;
4) CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1
di spese e compensi di giudizio che si Parte_2 liquidano in € 2.033,50 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A.
e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 06 febbraio 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Saverio Umberto de Simone
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Saverio Umberto de Simone Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2874/2023 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da
( ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Maria Carmela Santoro,
-parte attrice- contro
( ), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2
Avv. Antonio Iacovuzzi,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo che Parte_2 con sentenza n. 548/2011 del 14.02.2011 il Tribunale di Bari ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con alle condizioni da essi Controparte_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 5 R.G. 2874/2023 V.G.
concordate, tra cui era previsto un assegno divorzile di €
526,83 mensili ed un contributo paterno di € 842,93 per il mantenimento delle due figlie (metà per ciascuna).
Ha dedotto che successiavamente la moglie ha avviato una stabile relazione more uxorio con un altro uomo ed ha incrementato il proprio patrimonio immobiliare oltre ad aver avviato un'attività commerciale.
Ha dedotto che la figlia (12.07.1994) è stata assunta Pt_3 con contratto a tempo indeterminato dopo aver conseguito la laurea in scienze infermieristiche.
Ha lamentato la contrazione dei propri redditi.
Ha concluso domandando: la revoca dell'assegno divorzile e del contributo al mantenimento della figlia;
la Pt_3 ripetizione delle somme indebitamente riscosse dalla moglie.
Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il
01.06.2023).
I.2.- si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Ha negato che la convivenza costituisca un fatto nuovo essendo già stato considerato all'epoca del divorzio.
Ha dichiarato che i propri incrementi patrimoniali sono l'effetto di ricevute donazioni e che l'attività avviata costituisce un hobby e non una fonte di reddito.
Ha confermato che la figlia è stata assunta con Pt_3 contratto a tempo indeterminato.
Ha concluso domandando: il rigetto delle avverse richieste nulla osservando sulla domanda di revoca del contributo al mantenimento della figlia. Con vittoria di spese di lite
(comparsa di risposta depositata il 20.01.2023).
I.3.- Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire conclusioni.
I.4.- Entrambe le parti hanno depositato ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c..
I.5.- A seguito di comparizione delle parti all'udienza del
21.11.2023, il Collegio si è riservato per la decisione.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 5 R.G. 2874/2023 V.G.
II.1.- La domanda di revoca dell'assegno divorzile è meritevole di accoglimento.
Non vi è dubbio in ordine all'esistenza di una nuova relazione more uxorio intrapresa dalla convenuta con altro uomo. La circostanza invero è confermata dalla stessa parte che tuttavia nega che il fatto costituisca una sopravvenienza.
Epperò l'attore ha fornito prova sufficiente del fatto che la relazione tra la e il nuovo compagno ha assunto i CP_1 caratteri della stabilità e della formazione di un progetto di vita comune solo in epoca successiva al divorzio. A tale convincimento si giunge agevolmente ove si consideri che solo dopo l'anno 2011 (epoca del divorzio) la ha avviato una CP_1 serie di acquisti immobiliari in comune con il nuovo compagno e ha dato vita ad un'attività di produzione di olio gestita insieme al medesimo oltre a dedicarsi ad un nuovo stile di vita. Ciò è indicativo del fatto che la relazione si fonda su una solidarietà personale ed anche economica oltreché sulla mutua collaborazione. Tutti elementi che fondano una convivenza more uxorio e che già di per sé sono sufficienti a recidere ogni legame, anche di solidarietà post-coniugale, con il precedente matrimonio.
A ciò si aggiunga che l'attore ha anche documentato un notevole incremento del patrimonio immobiliare della CP_1 che, oltre ai fondi acquistati in comunione con il nuovo compagno, ha anche ricevuto in donazione la nuda proprietà di un appartamento e di un immobile. La natura di liberalità dell'alienazione è irrilevante ai fini dell'oggettivo incremento patrimoniale di cui ha beneficiato la CP_1
Ancora, ad onta delle dichiarazioni fiscali che possono ritenersi del tutto inverosimili, dall'istruttoria documentale
è emerso che la ha avviato un'attività commerciale nel CP_1
2014 solo formalmente cessata nel 2020 atteso che essa è proseguita sotto la diversa intestazione del nuovo compagno.
Al di là dei premi e dei riconoscimenti desumibili dalle produzioni documentali dell'attore, non vi è dubbio che l'attività abbia carattere commerciale e che produca comunque utili in considerazione del fatto che si protrae da circa
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 5 R.G. 2874/2023 V.G.
dieci anni e che l'azienda partecipa ad eventi fieristici e riceve importanti riconoscimenti nel panorama di riferimento.
Inoltre, è da osservare anche che il matrimonio tra le parti
è durato meno di venti anni ed è cessato allorquando la CP_1 non era neppure quarantenne. Sicché, il confronto con gli ulteriori quindici anni di convivenza more uxorio è tale da corroborare il convincimento in ordine alla cessazione di ogni vincolo post-coniugale.
Per l'effetto, la domanda dell'attore deve essere accolta con conseguente revoca dell'assegno divorzile a far data dalla mensilità di giugno 2023 corrispondente a quella di deposito del ricorso.
II.2.- La domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia è fondata. Pt_3
Non vi è alcun dubbio in ordine alla sopravvenuta indipendenza economica della figlia , al più tardi a far Pt_3 data dal marzo 2021, allorquando il suo rapporto di lavoro come infermiera professionale presso l' di Org_1
Acquaviva delle Fonti è stato trasformato a tempo indeterminato.
La revoca, in ossequio al principio della domanda, decorrerà dalla mensilità di giugno 2023.
II.3.- La domanda di ripetizione dell'indebito è inammissibile in questa sede.
Infatti detta domanda è soggetta a un rito diverso rispetto a quello ex art. 473-bis.11 e ss. c.p.c. e non è pertanto cumulabile in questo giudizio;
e ciò in ragione del fatto che,
«trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40 consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte”
(artt. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c.)» (Cass. Civ., 08 settembre
2014, n. 18870).
III.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta che è tenuta alla integrale
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 5 R.G. 2874/2023 V.G.
rifusione nella misura indicata in dispositivo in conformità al D.M. 55/2014 e ss.mm..
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 2874/2023, introdotto con ricorso del 01.06.2023 da nei confronti di con Parte_2 Controparte_1
l'intervento del P.M., a modifica di quanto stabilito da questo Tribunale con sentenza di divorzio n. 548/2011 del
14.02.2011, disattesa ogni altra questione così provvede:
1) REVOCA, a far data dalla mensilità di giugno 2023,
l'obbligo già esistente in capo a di Parte_2 corresponsione di un assegno divorzile in favore di
[...]
; CP_1
2) REVOCA, a far data dalla mensilità di giugno 2023,
l'obbligo già esistente in capo a di Parte_2 contribuire al mantenimento della figlia Persona_1 divenuta indipendente;
3) DICHIARA inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito;
4) CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1
di spese e compensi di giudizio che si Parte_2 liquidano in € 2.033,50 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A.
e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 06 febbraio 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Saverio Umberto de Simone
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