Articolo 8 della Legge 7 febbraio 1991, n. 42
Articolo 7
Versione
16 febbraio 1991
Art. 8. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1991
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente