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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 4212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4212 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4207/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4207/2023 promossa da:
(P.IVA ), con gli Avv.ti Marina Motta e Mario Eugenio Comba, Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Torino, via Mercantini 6, presso gli stessi difensori
Attrice
Contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
Convenuti contumaci
Conclusioni di parte attrice:
“in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla per le Parte_1 CP_1 causali di cui in premessa, se del caso, previa pregiudiziale rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art.
9-ter, comma 9-bis, del d.l. 78/2015, convertito dalla
Legge n. 140/2015, da ultimo introdotto dall'art. 18, comma 1, del d.l. n. 115/2022, convertito dalla legge n.
142/2022; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse che qualsivoglia somma sia dovuta dalla alla per le causali di cui in premessa, previo scorporo Parte_1 CP_1 dell'IVA ex art. 9 del d.l. n. 34/2023 e tenuto conto degli “sconti” derivanti da quanto statuito dalla sentenza n.
139/2024 della Corte Costituzionale e dal decreto legge 20.6.2025 (cd “decreto omnibus”) o da qualsivoglia
pagina 1 di 4 ulteriore intervento legislativo o giudiziario che dovesse nelle more intervenire, dichiarare tenute e condannare, in solido tra loro, le convenute e , per tutte le somme che la stessa fosse tenuta a CP_4 CP_3 pagare per le causali di cui in premessa, in via di ulteriore subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, condannare le convenute e , alla restituzione alla CP_4 CP_3 Parte_1 dei dispostivi medici venduti negli anni 2015-2018 per un valore pari all'importo che dovesse essere tenuta Pt_1
a corrispondere alla regione o a rimborsarne il valore, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, CP_1 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario”.
OGGETTO: Accertamento negativo per provvedimento illegittimo della P.A.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (“ ) conviene in giudizio la Parte_2 Pt_1
, l' e l CP_1 Controparte_2 Controparte_3
riferendo: che in data 14.12.2022 l pubblica la determina n. 13106 relativa
[...] CP_1 all'approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018; che tra queste aziende fornitrici vi è la che dovrebbe Pt_1 Pt_1 versare l'importo di € 11.968,02 per “addebito payback dispositivi medici”, vale a dire per un meccanismo previsto dall'art. 9 ter del d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), che impone alle aziende fornitrici di dispositivi medici di contribuire al rimborso dello sforamento del tetto di spesa;
che le condizioni contrattuali tra le parti non stabiliscono alcuna clausola di “payback”; che, in ogni caso, la disciplina del payback non integra una delle ipotesi di applicazione automatica di clausole ex lege al contratto;
che, nel caso di specie, non opera neppure l'art. 1374 c.c. avendo le parti regolato compiutamente l'essenziale aspetto economico del contratto;
che, peraltro, nemmeno le associazioni di categoria approvano il meccanismo del “payback”; che, nel caso si ritenga applicabile il meccanismo del
“payback” ai contratti oggetto di causa, si ritengono responsabili gli enti del convenuti, i quali CP_5 non evitano lo sforamento dei tetti di spesa;
che, relativamente al quantum, non è in grado di Pt_1 stabilire se nei calcoli delle aziende sanitarie siano effettivamente conteggiati solo i prodotti sotto la voce “BA0210”; che, in subordine, si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 ter co. 9 bis L.
140/2015, da ultimo introdotto dall'art. 18 co. 1 L. 142/2022 per contrasto con gli artt. 41 e 3 Cost.
pagina 2 di 4 Chiede, pertanto, l'accertamento che nulla è dovuto da alla e se del caso, Pt_1 CP_1 previa pregiudiziale rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di illegittimità costituzionale, in subordine, la condanna degli enti del convenuti alla manleva per tutte le somme di cui sia CP_5 tenuta a pagare e in ulteriore subordine la condanna di quest'ultima alla restituzione dei Pt_1 dispositivi medici forniti dal 2015 al 2018 per un valore corrispondente all'importo che sarebbe Pt_1 ritenuta tenuta a versare alla o al rimborso del relativo valore. CP_1
1.1. Nessuno dei convenuti si costituisce e all'udienza del 23.05.2023 il Giudice ne dichiara la contumacia.
2. Rilevato:
- che l'art 7 comma 1 del D.L. 30.6.2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025, n.
118, prevede che le aziende fornitrici di dispositivi medici possano estinguere gli obblighi derivanti dalla normativa sul payback relativi agli anni 2015 2018 versando il 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, con conseguente estinzione di ogni obbligazione e cessazione di ogni contenzioso a spese compensate;
- che dichiara, con comparsa conclusionale di replica dell'08.09.2025, di aver in data Parte_1
02.09.2025 provveduto al pagamento della somma di € 2.992,01, corrispondente alla quota del 25% degli importi richiesti dalla Regione a titolo di payback per gli anni 2015-2018; CP_1
- che è da ritenere, in conformità alle prospettazioni di parte attrice, che il versamento di tale importo estingue l'obbligazione gravante sulla per gli anni 2015-2018 e, dunque, comporta la Pt_1 cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite ex art. 7, comma 2, del
D.L. 30.6.2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025, n. 118.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
Dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 29.09.2025.
pagina 3 di 4 Torino, 29 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Giovanni Castellani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4207/2023 promossa da:
(P.IVA ), con gli Avv.ti Marina Motta e Mario Eugenio Comba, Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Torino, via Mercantini 6, presso gli stessi difensori
Attrice
Contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
Convenuti contumaci
Conclusioni di parte attrice:
“in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla per le Parte_1 CP_1 causali di cui in premessa, se del caso, previa pregiudiziale rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art.
9-ter, comma 9-bis, del d.l. 78/2015, convertito dalla
Legge n. 140/2015, da ultimo introdotto dall'art. 18, comma 1, del d.l. n. 115/2022, convertito dalla legge n.
142/2022; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse che qualsivoglia somma sia dovuta dalla alla per le causali di cui in premessa, previo scorporo Parte_1 CP_1 dell'IVA ex art. 9 del d.l. n. 34/2023 e tenuto conto degli “sconti” derivanti da quanto statuito dalla sentenza n.
139/2024 della Corte Costituzionale e dal decreto legge 20.6.2025 (cd “decreto omnibus”) o da qualsivoglia
pagina 1 di 4 ulteriore intervento legislativo o giudiziario che dovesse nelle more intervenire, dichiarare tenute e condannare, in solido tra loro, le convenute e , per tutte le somme che la stessa fosse tenuta a CP_4 CP_3 pagare per le causali di cui in premessa, in via di ulteriore subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, condannare le convenute e , alla restituzione alla CP_4 CP_3 Parte_1 dei dispostivi medici venduti negli anni 2015-2018 per un valore pari all'importo che dovesse essere tenuta Pt_1
a corrispondere alla regione o a rimborsarne il valore, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, CP_1 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario”.
OGGETTO: Accertamento negativo per provvedimento illegittimo della P.A.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (“ ) conviene in giudizio la Parte_2 Pt_1
, l' e l CP_1 Controparte_2 Controparte_3
riferendo: che in data 14.12.2022 l pubblica la determina n. 13106 relativa
[...] CP_1 all'approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018; che tra queste aziende fornitrici vi è la che dovrebbe Pt_1 Pt_1 versare l'importo di € 11.968,02 per “addebito payback dispositivi medici”, vale a dire per un meccanismo previsto dall'art. 9 ter del d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), che impone alle aziende fornitrici di dispositivi medici di contribuire al rimborso dello sforamento del tetto di spesa;
che le condizioni contrattuali tra le parti non stabiliscono alcuna clausola di “payback”; che, in ogni caso, la disciplina del payback non integra una delle ipotesi di applicazione automatica di clausole ex lege al contratto;
che, nel caso di specie, non opera neppure l'art. 1374 c.c. avendo le parti regolato compiutamente l'essenziale aspetto economico del contratto;
che, peraltro, nemmeno le associazioni di categoria approvano il meccanismo del “payback”; che, nel caso si ritenga applicabile il meccanismo del
“payback” ai contratti oggetto di causa, si ritengono responsabili gli enti del convenuti, i quali CP_5 non evitano lo sforamento dei tetti di spesa;
che, relativamente al quantum, non è in grado di Pt_1 stabilire se nei calcoli delle aziende sanitarie siano effettivamente conteggiati solo i prodotti sotto la voce “BA0210”; che, in subordine, si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 ter co. 9 bis L.
140/2015, da ultimo introdotto dall'art. 18 co. 1 L. 142/2022 per contrasto con gli artt. 41 e 3 Cost.
pagina 2 di 4 Chiede, pertanto, l'accertamento che nulla è dovuto da alla e se del caso, Pt_1 CP_1 previa pregiudiziale rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di illegittimità costituzionale, in subordine, la condanna degli enti del convenuti alla manleva per tutte le somme di cui sia CP_5 tenuta a pagare e in ulteriore subordine la condanna di quest'ultima alla restituzione dei Pt_1 dispositivi medici forniti dal 2015 al 2018 per un valore corrispondente all'importo che sarebbe Pt_1 ritenuta tenuta a versare alla o al rimborso del relativo valore. CP_1
1.1. Nessuno dei convenuti si costituisce e all'udienza del 23.05.2023 il Giudice ne dichiara la contumacia.
2. Rilevato:
- che l'art 7 comma 1 del D.L. 30.6.2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025, n.
118, prevede che le aziende fornitrici di dispositivi medici possano estinguere gli obblighi derivanti dalla normativa sul payback relativi agli anni 2015 2018 versando il 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, con conseguente estinzione di ogni obbligazione e cessazione di ogni contenzioso a spese compensate;
- che dichiara, con comparsa conclusionale di replica dell'08.09.2025, di aver in data Parte_1
02.09.2025 provveduto al pagamento della somma di € 2.992,01, corrispondente alla quota del 25% degli importi richiesti dalla Regione a titolo di payback per gli anni 2015-2018; CP_1
- che è da ritenere, in conformità alle prospettazioni di parte attrice, che il versamento di tale importo estingue l'obbligazione gravante sulla per gli anni 2015-2018 e, dunque, comporta la Pt_1 cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite ex art. 7, comma 2, del
D.L. 30.6.2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025, n. 118.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
Dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 29.09.2025.
pagina 3 di 4 Torino, 29 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Giovanni Castellani
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