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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il Giudice Emanuele Rocco, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 4/12/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 1475/2021 del R.G. Lavoro e Previdenza proposta
DA
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to ESPOSITO FRANCESCO , presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Torre Annunziata (NA) alla Via Dei Mille n. 73
ricorrente contro
), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv.to SPEDALIERE VALENTINA, con la quale elett.te domicilia in Portici (NA) al Corso Garibaldi n. 100, presso lo studio legale
Spedaliere resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.04.2021, conveniva in Parte_1
giudizio la TT.SS chiedendone la condanna al Controparte_1
pagamento della somma complessiva di € 112.099,02 (di cui € 9.054,13 a titolo di trattamento di fine rapporto), giusta conteggio analitico allegato al ricorso, somma rivendicata a titolo di differenze retributive dovute per l'attività lavorativa disimpegnata dalla ricorrente dal 01/09/2008 al
30/04/2020 presso lo studio medico sito in Torre Annunziata prima in Via
Prota e dal 1.03.2016 in corso Umberto I.
La ricorrente esponeva di aver svolto mansioni di segreteria e di addetta alle pulizie per tre giorni a settimana (lunedì; martedì e giovedì), con impegno orario di 20h a settimana, di aver lavorato occasionalmente anche la domenica, di aver percepito mensilmente euro 100 (corrisposte in contanti), lamentando dunque l'inadeguatezza della retribuzione rispetto alla qualità e quantità del lavoro espletato e il mancato riconoscimento della 13^ mensilità, del TFR, delle indennità per ferie e festività non godute.
Si costituiva ritualmente la convenuta che contestava in Controparte_1
toto le asserzioni attoree sul preminente rilievo della insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, deducendo che la aveva svolto Pt_1
un'attività collaborativa saltuaria e occasionale e che per tutto il periodo indicato in ricorso la predetta lavorava alle dipendenze della TT.SS
come dimostrati dalle buste paga e dalla certificazione Parte_2
Unilav allegate alla memoria difensiva.
La resistente contestava, inoltre, i conteggi allegati al ricorso, con varie argomentazioni.
Nelle more del procedimento, il giudizio veniva interrotto per la cancellazione dell'Avvocato difensore della resistente dall'Albo degli
Avvocati; il processo veniva successivamente riassunto dalla . Pt_1
Venivano quindi disposti diversi rinvio al fine di addivenire alla conciliazione. A tal fine questo Giudice formulava una proposta di definizioni bonaria alle parti che veniva accettata solo dalla resistente.
Pag. 2 di 10 La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione proTTa dalle parti e con l'escussione di tre testi di parte ricorrente e due per parte resistente. All'esito dello scambio delle memorie conclusionali e della discussione mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
Ciò detto, si osserva che la domanda è risultata fondata solo parzialmente e pertanto va accolta nei limiti di seguito precisati.
In sintesi, la ricorrente allega di avere lavorato come segretaria alle dipendenze della DO.SS in Torre Annunziata dal Controparte_1
01/09/2008 al 28/02/2016 in Via Prota n. 79, poi dal 01/03/2016 al
30/04/2020 al Corso Umberto, I n. 68, svolgendo mansioni a suo dire riconducibili al 4 livello del CCNL, assicurando le sue prestazioni lavorative per 3 giorni alla settimana con orario articolato su turni antipomeridiani o pomeridiani per un totale di 20 h alla settimana.
La ricorrente, dunque, asserisce di non aver percepito una retribuzione adeguata alla qualità e quantità del lavoro prestato e, in virtù di tanto, assume di essere creditrice nei confronti della resistente delle somme
“differenziali” dovutele a titolo di paga base ordinaria, lavoro domenicale,
13^ mensilità, T.F.R. maturato e indennità per ferie e permessi non goduti.
Tutto quanto precisato, deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo poiché in base ad una lettura complessiva dello stesso possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (Cass. S.U. 8839/02). La rituale e tempestiva costituzione processuale della resistente, che ha preso posizione su tutte le domande avverse, ha inoltre sanato ogni eventuale vizio dell'atto introduttivo.
Pag. 3 di 10 Sono in contestazione tra le parti i presupposti di fatto a base della domanda attorea, poiché la parte resistente ha negato la sussistenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione relegando la prestazione lavorativa della nell'alveo di un'attività occasionale e non continuativa rispetto Pt_1
alla quale il lavoratore sarebbe stato adeguatamente ricompensato.
Appare, pertanto, dirimente ai fini di causa stabilire la natura della collaborazione intercorsa tra le parti.
Giova innanzitutto precisare che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. Cass., S.U., n.
13533/2001). Ciò comporta che nel caso di specie incombe sulla ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive reclamate.
In altri termini, le pretese reclamate nella presente sede possono essere riconosciute alla parte che le richiede in quanto, preliminarmente, risulti provata la sussistenza del rapporto di lavoro e la natura subordinata dello stesso, costituendo tali circostanze fatti costitutivi delle pretese azionate, con ogni conseguenza quanto al riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Orbene, alla luce delle allegazioni delle parti e delle prove orali assunte, ritiene questo Giudice, che sia stata sufficientemente provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato solo limitatamente al periodo dal 2016 all'inizio del 2020 ovvero quando la svolgeva la sua attività CP_1
Pag. 4 di 10 presso lo studio sito in Torre Annunziata al Corso Umberto I.
Specularmente, non risulta sufficientemente provata l'effettiva quantità di lavoro assicurata dal lavoratore sicché i conteggi elaborati dalla ricorrente, in quanto sviluppati con riferimento a un arco temporale di 15/16 anni e su orari e giorni lavorativi non adeguatamente dimostrati, vanno opportunamente ricalibrati nei limiti di quanto risulta accertato in corso di causa.
In vero, dall'attento scrutinio delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione proTTa dalle parti (Certificato UNILAV per assunzione TT..SS e fogli paga) è emerso con convincente chiarezza che nel Pt_2
periodo deTTo in lite, la ricorrente era impiegata come addetta alla segreteria presso lo studio della TT.SS nel quale era assunta con Pt_2
regolare contratto di lavoro part – time, che la vedeva impegnata per cinque giorni a settimana (lunedì e mercoledì di pomeriggio e il martedì, giovedì e il venerdì di mattina).
Giova rilevare che solo la testimone di parte ricorrente, TT.SS Tes_1
, ha confermato che la ha lavorato sotto il potere di
[...] Pt_1
eterodeterminazione della per un periodo tempo che va da agosto CP_1
2017 ad ottobre 2019, ovvero allorquando eSS testimone svolgeva attività di ambulatorio medico presso lo studio della in Corso Umberto I. CP_1
La teste in parola ha potuto confermare di essere stata ivi presente il lunedì
e il giovedì e di aver visto la ricorrente disimpegnare diversi compiti riconducibili all'attività di segreteria;
la , in particolare, ha Tes_1
precisato: “ per quello che ho potuto vedere, la ricorrente riceveva i pazienti della TT.SS e prendeva nota dell'ordine di arrivo… ho CP_1
visto anche la ricorrente consegnare ricette ai pazienti della DO.SS
Pag. 5 di 10 ho visto personalmente la impartire ordini alla Per_1 CP_1
ricorrente”. Gli altri testimoni di parte ricorrente ( e Testimone_2 [...]
) invece hanno reso dichiarazioni generiche e imprecise Testimone_3
prive delle neceSSrie coordinate spazio-temporali in cui poter collocare la prestazione lavorativa oggetto di causa;
nessun teste, peraltro, ha potuto confermare l'effettiva esecuzione di un lavoro dominicale né che la ricorrente abbia assicurato la propria prestazione in giornate destinate alla fruizione delle ferie (cfr. verbali di udienza).
Orbene, sebbene le testimonianze esaminate, non siano state molto precise nell'indicazione degli orari e dei turni di lavoro disimpegnati dalla , Pt_1
tuttavia hanno fornito elementi di prova significati che messi a confronto con l'altro teste escusso in favore della resistente, DO.SS Pt_2
hanno permesso di accertare la sussistenza tra le parti in causa di
[...]
un rapporto di lavoro riconducibile al vincolo della subordinazione almeno a partire dal 2016. Significativa la deposizione della testimone DO.SS che ha dichiarato: “so che la ricorrente, quando la TT.SS Pt_2
ha aperto uno studio per conto suo al Corso Umberto, andava a CP_1
svolgere qualche ora di lavoro anche per lei . Quando io avevo studio
(lunedì, mercoledì pomeriggio;
martedì, giovedì e venerdì mattina) la ricorrente lavorava da me e non dalla ; il lunedì so che la CP_1
ricorrente di mattina andava dalla e poi il pomeriggio veniva da CP_1
me”.
In conclusione, cercando di armonizzare le dichiarazioni testimoniali rese da tutti i testi escussi, al netto di quelle eccessivamente generiche o evasive, questo Giudice ritiene provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel quadriennio 2016/2020, essendo emersi solo limitatamente
Pag. 6 di 10 a tale periodo i caratteri della continuità della prestazione, del vincolo di eterodeterminazione, dell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato nonché della remunerazione mensile della prestazione lavorativa (cfr. verbali di udienza).
Accertato, dunque, che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato limitatamente al quadriennio 2016/2020 (ovvero sino al pensionamento della DO.SS ), resta da scrutinare la sezione CP_1
squisitamente “retributiva” delle rivendicazioni attoree.
La ricorrente ha calcolato le spettanze “dovutele” in riferimento a voci salariali che, per la maggior parte, attengono ad un inquadramento categoriale ascrivibile al 4^ livello del CCNL dei dipendenti degli studi professionali ma parametrandoli su un indimostrato impegno lavorativo articolato su tre giorni a settimana per 20 ore, con lavoro dominicale, ferie e festività mai godute.
Il dato che, invece, emerge dalla prova testimoniale converge indubbiamente in favore di un impegno lavorativo sicuramente assicurato il lunedì mattina in favore della TT.SS (laddove nei restanti giorni CP_1
è stato dimostrato che la ricorrente ha lavorato per la TT.SS , Pt_2
con mansioni di addetto alla accettazione dei clienti, alla consegna dei referti, alla loro registrazione ascrivibili effettivamente al 4^ livello. Di contro, come già detto, non sono stati acquisiti sufficienti elementi di prova a favore delle ulteriori rivendicazioni salariali riferite ad un impegno lavorativo spalmato su tre giorni per 20 ore a settimana, al lavoro dominicale, a ferie e festività non godute.
Si ricorda che, in ordine alla fruizione delle ferie e delle festività soppresse, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il
Pag. 7 di 10 lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro feriale, straordinario, ovvero l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n. 3714; 25 maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, n. 1389).
Per tutto quanto precede, utilizzando in via parametrica le paga base ordinaria riconosciuta alla nell'ambito del rapporto di lavoro Pt_1
regolamentato da contratto part time con la DO.SS (paga base Pt_2
ordinaria di € 8,78 all'ora), ritiene questo Giudice che, a fronte della somma di € 100 mensili che la ricorrente ha dichiarato di aver percepito
(1.300,00 annui X 4 anni =5.200,00), residua l'importo differenziale di €
2.104,96 (euro1.826,24 annui per 4 anni = 7304,96 - € 5.200,00 già percepiti) ancora dovuta a titolo di differenze su paga base ordinaria. A tale importo andrà aggiunta la somma di € 561,93 per la tredicesima mensilità e di € 540,51 per TFR.
Vale la pena ricordare che sono assoggettate al vantaggioso criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima e al TFR e a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni. Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta il relativo pagamento. alla parte ricorrente (cfr. Trib. Nola, n. 1891/2022). Anche a giurisprudenza
Pag. 8 di 10 consolidata della CaSSzione (Corte di CaSSzione, sez. Lavoro, ordinanza n. 29367/18) ha in diverse pronunce affermato il principio secondo cui è specifico onere del datore di lavoro fornire la prova dell'effettivo versamento del TFR e del rilascio della relativa quietanza, prova che nel caso che ci occupa non è stata fornita dalla parte resistente.
Pertanto, la domanda di parte ricorrente va accolta solo parzialmente con conseguenziale condanna di al pagamento in favore di Controparte_1
della somma complessiva di € 3.207,39 (di cui euro Parte_1
540,51 a titolo di TFR).
Le somme spettanti vanno considerate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali in quanto in base alle vigenti leggi non spetta al Giudice determinare l'importo netto della retribuzione dovuta al lavoratore. A norma dell'art. 429 c.p.c., sulle somme spettanti competono al lavoratore la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e gli interessi legali (da calcolarsi sulle somme via via rivalutate) dalla maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Spese di lite compensate nella misura di 2/3, tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso e del diniego ingiustificato della parte ricorrente ad accettare la proposta transattiva formulata da questo
Giudice all'udienza del 18.05.2022; per il principio della soccombenza, la resistente va, invece, condannata al pagamento del Controparte_1
restante 1/3 delle spese processuali, che si liquidano, in tale riTTa misura, come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
Pag. 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro TT. Emanuele Rocco, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
a) Accoglie parzialmente la domanda proposta dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna al pagamento di € Controparte_1
3.207,39 (di cui euro 540,51 a titolo di TFR) in favore di
[...]
, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali Parte_1
calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
b) rigetta ogni altra domanda proposta dal ricorrente c) condanna al pagamento di 1/3 delle spese Controparte_1
processuali, che liquida, in tale riTTa misura, in complessivi euro
650,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
compensa i restanti 2/3 delle spese.
Torre Annunziata, 15/4/2025
Il Giudice del lavoro
DO. Emanuele Rocco
Pag. 10 di 10
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 1475/2021 del R.G. Lavoro e Previdenza proposta
DA
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to ESPOSITO FRANCESCO , presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Torre Annunziata (NA) alla Via Dei Mille n. 73
ricorrente contro
), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv.to SPEDALIERE VALENTINA, con la quale elett.te domicilia in Portici (NA) al Corso Garibaldi n. 100, presso lo studio legale
Spedaliere resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.04.2021, conveniva in Parte_1
giudizio la TT.SS chiedendone la condanna al Controparte_1
pagamento della somma complessiva di € 112.099,02 (di cui € 9.054,13 a titolo di trattamento di fine rapporto), giusta conteggio analitico allegato al ricorso, somma rivendicata a titolo di differenze retributive dovute per l'attività lavorativa disimpegnata dalla ricorrente dal 01/09/2008 al
30/04/2020 presso lo studio medico sito in Torre Annunziata prima in Via
Prota e dal 1.03.2016 in corso Umberto I.
La ricorrente esponeva di aver svolto mansioni di segreteria e di addetta alle pulizie per tre giorni a settimana (lunedì; martedì e giovedì), con impegno orario di 20h a settimana, di aver lavorato occasionalmente anche la domenica, di aver percepito mensilmente euro 100 (corrisposte in contanti), lamentando dunque l'inadeguatezza della retribuzione rispetto alla qualità e quantità del lavoro espletato e il mancato riconoscimento della 13^ mensilità, del TFR, delle indennità per ferie e festività non godute.
Si costituiva ritualmente la convenuta che contestava in Controparte_1
toto le asserzioni attoree sul preminente rilievo della insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, deducendo che la aveva svolto Pt_1
un'attività collaborativa saltuaria e occasionale e che per tutto il periodo indicato in ricorso la predetta lavorava alle dipendenze della TT.SS
come dimostrati dalle buste paga e dalla certificazione Parte_2
Unilav allegate alla memoria difensiva.
La resistente contestava, inoltre, i conteggi allegati al ricorso, con varie argomentazioni.
Nelle more del procedimento, il giudizio veniva interrotto per la cancellazione dell'Avvocato difensore della resistente dall'Albo degli
Avvocati; il processo veniva successivamente riassunto dalla . Pt_1
Venivano quindi disposti diversi rinvio al fine di addivenire alla conciliazione. A tal fine questo Giudice formulava una proposta di definizioni bonaria alle parti che veniva accettata solo dalla resistente.
Pag. 2 di 10 La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione proTTa dalle parti e con l'escussione di tre testi di parte ricorrente e due per parte resistente. All'esito dello scambio delle memorie conclusionali e della discussione mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
Ciò detto, si osserva che la domanda è risultata fondata solo parzialmente e pertanto va accolta nei limiti di seguito precisati.
In sintesi, la ricorrente allega di avere lavorato come segretaria alle dipendenze della DO.SS in Torre Annunziata dal Controparte_1
01/09/2008 al 28/02/2016 in Via Prota n. 79, poi dal 01/03/2016 al
30/04/2020 al Corso Umberto, I n. 68, svolgendo mansioni a suo dire riconducibili al 4 livello del CCNL, assicurando le sue prestazioni lavorative per 3 giorni alla settimana con orario articolato su turni antipomeridiani o pomeridiani per un totale di 20 h alla settimana.
La ricorrente, dunque, asserisce di non aver percepito una retribuzione adeguata alla qualità e quantità del lavoro prestato e, in virtù di tanto, assume di essere creditrice nei confronti della resistente delle somme
“differenziali” dovutele a titolo di paga base ordinaria, lavoro domenicale,
13^ mensilità, T.F.R. maturato e indennità per ferie e permessi non goduti.
Tutto quanto precisato, deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo poiché in base ad una lettura complessiva dello stesso possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (Cass. S.U. 8839/02). La rituale e tempestiva costituzione processuale della resistente, che ha preso posizione su tutte le domande avverse, ha inoltre sanato ogni eventuale vizio dell'atto introduttivo.
Pag. 3 di 10 Sono in contestazione tra le parti i presupposti di fatto a base della domanda attorea, poiché la parte resistente ha negato la sussistenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione relegando la prestazione lavorativa della nell'alveo di un'attività occasionale e non continuativa rispetto Pt_1
alla quale il lavoratore sarebbe stato adeguatamente ricompensato.
Appare, pertanto, dirimente ai fini di causa stabilire la natura della collaborazione intercorsa tra le parti.
Giova innanzitutto precisare che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. Cass., S.U., n.
13533/2001). Ciò comporta che nel caso di specie incombe sulla ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive reclamate.
In altri termini, le pretese reclamate nella presente sede possono essere riconosciute alla parte che le richiede in quanto, preliminarmente, risulti provata la sussistenza del rapporto di lavoro e la natura subordinata dello stesso, costituendo tali circostanze fatti costitutivi delle pretese azionate, con ogni conseguenza quanto al riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Orbene, alla luce delle allegazioni delle parti e delle prove orali assunte, ritiene questo Giudice, che sia stata sufficientemente provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato solo limitatamente al periodo dal 2016 all'inizio del 2020 ovvero quando la svolgeva la sua attività CP_1
Pag. 4 di 10 presso lo studio sito in Torre Annunziata al Corso Umberto I.
Specularmente, non risulta sufficientemente provata l'effettiva quantità di lavoro assicurata dal lavoratore sicché i conteggi elaborati dalla ricorrente, in quanto sviluppati con riferimento a un arco temporale di 15/16 anni e su orari e giorni lavorativi non adeguatamente dimostrati, vanno opportunamente ricalibrati nei limiti di quanto risulta accertato in corso di causa.
In vero, dall'attento scrutinio delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione proTTa dalle parti (Certificato UNILAV per assunzione TT..SS e fogli paga) è emerso con convincente chiarezza che nel Pt_2
periodo deTTo in lite, la ricorrente era impiegata come addetta alla segreteria presso lo studio della TT.SS nel quale era assunta con Pt_2
regolare contratto di lavoro part – time, che la vedeva impegnata per cinque giorni a settimana (lunedì e mercoledì di pomeriggio e il martedì, giovedì e il venerdì di mattina).
Giova rilevare che solo la testimone di parte ricorrente, TT.SS Tes_1
, ha confermato che la ha lavorato sotto il potere di
[...] Pt_1
eterodeterminazione della per un periodo tempo che va da agosto CP_1
2017 ad ottobre 2019, ovvero allorquando eSS testimone svolgeva attività di ambulatorio medico presso lo studio della in Corso Umberto I. CP_1
La teste in parola ha potuto confermare di essere stata ivi presente il lunedì
e il giovedì e di aver visto la ricorrente disimpegnare diversi compiti riconducibili all'attività di segreteria;
la , in particolare, ha Tes_1
precisato: “ per quello che ho potuto vedere, la ricorrente riceveva i pazienti della TT.SS e prendeva nota dell'ordine di arrivo… ho CP_1
visto anche la ricorrente consegnare ricette ai pazienti della DO.SS
Pag. 5 di 10 ho visto personalmente la impartire ordini alla Per_1 CP_1
ricorrente”. Gli altri testimoni di parte ricorrente ( e Testimone_2 [...]
) invece hanno reso dichiarazioni generiche e imprecise Testimone_3
prive delle neceSSrie coordinate spazio-temporali in cui poter collocare la prestazione lavorativa oggetto di causa;
nessun teste, peraltro, ha potuto confermare l'effettiva esecuzione di un lavoro dominicale né che la ricorrente abbia assicurato la propria prestazione in giornate destinate alla fruizione delle ferie (cfr. verbali di udienza).
Orbene, sebbene le testimonianze esaminate, non siano state molto precise nell'indicazione degli orari e dei turni di lavoro disimpegnati dalla , Pt_1
tuttavia hanno fornito elementi di prova significati che messi a confronto con l'altro teste escusso in favore della resistente, DO.SS Pt_2
hanno permesso di accertare la sussistenza tra le parti in causa di
[...]
un rapporto di lavoro riconducibile al vincolo della subordinazione almeno a partire dal 2016. Significativa la deposizione della testimone DO.SS che ha dichiarato: “so che la ricorrente, quando la TT.SS Pt_2
ha aperto uno studio per conto suo al Corso Umberto, andava a CP_1
svolgere qualche ora di lavoro anche per lei . Quando io avevo studio
(lunedì, mercoledì pomeriggio;
martedì, giovedì e venerdì mattina) la ricorrente lavorava da me e non dalla ; il lunedì so che la CP_1
ricorrente di mattina andava dalla e poi il pomeriggio veniva da CP_1
me”.
In conclusione, cercando di armonizzare le dichiarazioni testimoniali rese da tutti i testi escussi, al netto di quelle eccessivamente generiche o evasive, questo Giudice ritiene provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel quadriennio 2016/2020, essendo emersi solo limitatamente
Pag. 6 di 10 a tale periodo i caratteri della continuità della prestazione, del vincolo di eterodeterminazione, dell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato nonché della remunerazione mensile della prestazione lavorativa (cfr. verbali di udienza).
Accertato, dunque, che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato limitatamente al quadriennio 2016/2020 (ovvero sino al pensionamento della DO.SS ), resta da scrutinare la sezione CP_1
squisitamente “retributiva” delle rivendicazioni attoree.
La ricorrente ha calcolato le spettanze “dovutele” in riferimento a voci salariali che, per la maggior parte, attengono ad un inquadramento categoriale ascrivibile al 4^ livello del CCNL dei dipendenti degli studi professionali ma parametrandoli su un indimostrato impegno lavorativo articolato su tre giorni a settimana per 20 ore, con lavoro dominicale, ferie e festività mai godute.
Il dato che, invece, emerge dalla prova testimoniale converge indubbiamente in favore di un impegno lavorativo sicuramente assicurato il lunedì mattina in favore della TT.SS (laddove nei restanti giorni CP_1
è stato dimostrato che la ricorrente ha lavorato per la TT.SS , Pt_2
con mansioni di addetto alla accettazione dei clienti, alla consegna dei referti, alla loro registrazione ascrivibili effettivamente al 4^ livello. Di contro, come già detto, non sono stati acquisiti sufficienti elementi di prova a favore delle ulteriori rivendicazioni salariali riferite ad un impegno lavorativo spalmato su tre giorni per 20 ore a settimana, al lavoro dominicale, a ferie e festività non godute.
Si ricorda che, in ordine alla fruizione delle ferie e delle festività soppresse, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il
Pag. 7 di 10 lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro feriale, straordinario, ovvero l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n. 3714; 25 maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, n. 1389).
Per tutto quanto precede, utilizzando in via parametrica le paga base ordinaria riconosciuta alla nell'ambito del rapporto di lavoro Pt_1
regolamentato da contratto part time con la DO.SS (paga base Pt_2
ordinaria di € 8,78 all'ora), ritiene questo Giudice che, a fronte della somma di € 100 mensili che la ricorrente ha dichiarato di aver percepito
(1.300,00 annui X 4 anni =5.200,00), residua l'importo differenziale di €
2.104,96 (euro1.826,24 annui per 4 anni = 7304,96 - € 5.200,00 già percepiti) ancora dovuta a titolo di differenze su paga base ordinaria. A tale importo andrà aggiunta la somma di € 561,93 per la tredicesima mensilità e di € 540,51 per TFR.
Vale la pena ricordare che sono assoggettate al vantaggioso criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima e al TFR e a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni. Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta il relativo pagamento. alla parte ricorrente (cfr. Trib. Nola, n. 1891/2022). Anche a giurisprudenza
Pag. 8 di 10 consolidata della CaSSzione (Corte di CaSSzione, sez. Lavoro, ordinanza n. 29367/18) ha in diverse pronunce affermato il principio secondo cui è specifico onere del datore di lavoro fornire la prova dell'effettivo versamento del TFR e del rilascio della relativa quietanza, prova che nel caso che ci occupa non è stata fornita dalla parte resistente.
Pertanto, la domanda di parte ricorrente va accolta solo parzialmente con conseguenziale condanna di al pagamento in favore di Controparte_1
della somma complessiva di € 3.207,39 (di cui euro Parte_1
540,51 a titolo di TFR).
Le somme spettanti vanno considerate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali in quanto in base alle vigenti leggi non spetta al Giudice determinare l'importo netto della retribuzione dovuta al lavoratore. A norma dell'art. 429 c.p.c., sulle somme spettanti competono al lavoratore la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e gli interessi legali (da calcolarsi sulle somme via via rivalutate) dalla maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Spese di lite compensate nella misura di 2/3, tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso e del diniego ingiustificato della parte ricorrente ad accettare la proposta transattiva formulata da questo
Giudice all'udienza del 18.05.2022; per il principio della soccombenza, la resistente va, invece, condannata al pagamento del Controparte_1
restante 1/3 delle spese processuali, che si liquidano, in tale riTTa misura, come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
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P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro TT. Emanuele Rocco, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
a) Accoglie parzialmente la domanda proposta dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna al pagamento di € Controparte_1
3.207,39 (di cui euro 540,51 a titolo di TFR) in favore di
[...]
, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali Parte_1
calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
b) rigetta ogni altra domanda proposta dal ricorrente c) condanna al pagamento di 1/3 delle spese Controparte_1
processuali, che liquida, in tale riTTa misura, in complessivi euro
650,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
compensa i restanti 2/3 delle spese.
Torre Annunziata, 15/4/2025
Il Giudice del lavoro
DO. Emanuele Rocco
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