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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 18/02/2026, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2563/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FILIPPI PAOLA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14994/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200096147837503 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1326/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro la Regione Lazio, e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, diretto a ottenere l'annullamento della cartella esattoriale n. 097 2020 00961478 37 503 notificata a mezzo plico raccomandato che risulta consegnato in data 18.7.2025 ha richiesto al ricorrente, quale erede di Nominativo_1, il pagamento solidale di € 181,99 per tassa automobilistica 2017, oltre interessi.
Il ricorrente contesta la legittimità e fondatezza della richiesta per prescrizione e decadenza: il diritto dell'ente alla riscossione è prescritto dal 31.12.2020 ai sensi dell'art. 5, comma 51, d.l. 953/1982. Anche considerando la sospensione dei termini prevista dal decreto “sostegni bis” (541 giorni), la notifica doveva avvenire entro il 25 giugno 2022. Non risulta alcun atto interruttivo del termine prescrizionale precedentemente notificato.
Inoltre, l'ente creditore non ha rispettato il termine biennale previsto per la richiesta di pagamento in caso di omissione. La cartella impugnata non è stata anticipata da nessun avviso di accertamento. Rileva inoltre che nell'importo richiesto è inclusa indebitamente la sanzione pecuniaria, non trasmissibile agli eredi ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 472/1997. Qualora la domanda non venga accolta, si chiede comunque la riduzione dell'importo dovuto detraendo €38,28 relativi a tale sanzione.
La Regione Lazio si è costituita in giudizio contestando il ricorso relativo alla cartella di pagamento n.
09720200096147837503 (ex n. 09720200096147837000), emessa per il recupero della tassa automobilistica 2017 sul veicolo Targa_1 La Regione ha già disposto il discarico delle sanzioni non dovute agli eredi secondo normativa e precisa che tutte le questioni inerenti la notifica e l'esecuzione della cartella dopo l'iscrizione al ruolo rientrano esclusivamente nella competenza dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, responsabile della regolarità dell'iter notificatorio. Per quanto di sua competenza, la Regione
Lazio evidenzia che la cartella è stata notificata con ruolo n. 2019/15066 e trasmessa al Concessionario della Riscossione il 04.09.2019, rispettando il termine triennale previsto. Gli importi dovuti sono stati iscritti a ruolo secondo quanto stabilito dalla L.R. 12/2011, art. 1, comma 85, senza preventiva contestazione tramite avviso di accertamento. Pertanto, le eccezioni relative alla presunta prescrizione del credito risultano infondate, poiché la Regione ha agito tempestivamente nel rispetto dei termini di legge.
Estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 dlgs 546/92
L'Agente della Riscossione si è costituita per comunicare l'annullamento della coobbligazione legata alla cartella di pagamento n. 09720200096147837503, ora inefficace ed esclusa da qualsiasi attività esecutiva o cautelare, chiede pertanto che la Corte di Giustizia Tributaria dichiari l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. 546/92.
Il Dott. Ricorrente_1 prende atto delle difese di Regione Lazio e Agenzia delle Entrate Riscossione: la prima ha discaricato solo le sanzioni, la seconda ha richiesto l'estinzione del giudizio per inefficacia della cartella.
Ribadisce che la pretesa dell'ente creditore è prescritta, poiché la tassa automobilistica per l'imposta 2017 doveva essere riscossa entro il 31.12.2020; la notifica è invece avvenuta il 18 luglio 2025, senza atti interruttivi.
La Regione Lazio non ha provato la tempestiva interruzione dei termini, allegando solo la documentazione sul discarico delle sanzioni e un prospetto del contribuente. Anche considerando la sospensione dei termini per Covid-19, la cartella doveva essere notificata entro il 25 giugno 2022, risultando comunque prescritta.
Entrambe le parti hanno poi chiesto la cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente chiede alla Corte di Giustizia Tributaria di dichiarare la cessazione della materia del contendere e condannare la parte resistente alle spese di lite in quanto provvedimento di sgravio è arrivato solo dopo l'impugnazione della cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento dell'atto oggetto del ricorso comporta la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.
L'annullamento, in quanto avvenuto dopo l'impugnazione, non esonera parte resitente dall'obbligo di rifusione delle spese sostenute dal contribuente. L'emissione e la notifica della cartella hanno infatti costretto il ricorrente a sostenere spese che vanno rifuse e che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna le parti resistenti alla rifusione delle spese che si liquidano in 150 euro, oltre accessori di legge, in favore del difensore antistatario.
Roma, 5 febbraio 2026
La Giudice Paola Filippi
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FILIPPI PAOLA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14994/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200096147837503 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1326/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro la Regione Lazio, e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, diretto a ottenere l'annullamento della cartella esattoriale n. 097 2020 00961478 37 503 notificata a mezzo plico raccomandato che risulta consegnato in data 18.7.2025 ha richiesto al ricorrente, quale erede di Nominativo_1, il pagamento solidale di € 181,99 per tassa automobilistica 2017, oltre interessi.
Il ricorrente contesta la legittimità e fondatezza della richiesta per prescrizione e decadenza: il diritto dell'ente alla riscossione è prescritto dal 31.12.2020 ai sensi dell'art. 5, comma 51, d.l. 953/1982. Anche considerando la sospensione dei termini prevista dal decreto “sostegni bis” (541 giorni), la notifica doveva avvenire entro il 25 giugno 2022. Non risulta alcun atto interruttivo del termine prescrizionale precedentemente notificato.
Inoltre, l'ente creditore non ha rispettato il termine biennale previsto per la richiesta di pagamento in caso di omissione. La cartella impugnata non è stata anticipata da nessun avviso di accertamento. Rileva inoltre che nell'importo richiesto è inclusa indebitamente la sanzione pecuniaria, non trasmissibile agli eredi ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 472/1997. Qualora la domanda non venga accolta, si chiede comunque la riduzione dell'importo dovuto detraendo €38,28 relativi a tale sanzione.
La Regione Lazio si è costituita in giudizio contestando il ricorso relativo alla cartella di pagamento n.
09720200096147837503 (ex n. 09720200096147837000), emessa per il recupero della tassa automobilistica 2017 sul veicolo Targa_1 La Regione ha già disposto il discarico delle sanzioni non dovute agli eredi secondo normativa e precisa che tutte le questioni inerenti la notifica e l'esecuzione della cartella dopo l'iscrizione al ruolo rientrano esclusivamente nella competenza dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, responsabile della regolarità dell'iter notificatorio. Per quanto di sua competenza, la Regione
Lazio evidenzia che la cartella è stata notificata con ruolo n. 2019/15066 e trasmessa al Concessionario della Riscossione il 04.09.2019, rispettando il termine triennale previsto. Gli importi dovuti sono stati iscritti a ruolo secondo quanto stabilito dalla L.R. 12/2011, art. 1, comma 85, senza preventiva contestazione tramite avviso di accertamento. Pertanto, le eccezioni relative alla presunta prescrizione del credito risultano infondate, poiché la Regione ha agito tempestivamente nel rispetto dei termini di legge.
Estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 dlgs 546/92
L'Agente della Riscossione si è costituita per comunicare l'annullamento della coobbligazione legata alla cartella di pagamento n. 09720200096147837503, ora inefficace ed esclusa da qualsiasi attività esecutiva o cautelare, chiede pertanto che la Corte di Giustizia Tributaria dichiari l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. 546/92.
Il Dott. Ricorrente_1 prende atto delle difese di Regione Lazio e Agenzia delle Entrate Riscossione: la prima ha discaricato solo le sanzioni, la seconda ha richiesto l'estinzione del giudizio per inefficacia della cartella.
Ribadisce che la pretesa dell'ente creditore è prescritta, poiché la tassa automobilistica per l'imposta 2017 doveva essere riscossa entro il 31.12.2020; la notifica è invece avvenuta il 18 luglio 2025, senza atti interruttivi.
La Regione Lazio non ha provato la tempestiva interruzione dei termini, allegando solo la documentazione sul discarico delle sanzioni e un prospetto del contribuente. Anche considerando la sospensione dei termini per Covid-19, la cartella doveva essere notificata entro il 25 giugno 2022, risultando comunque prescritta.
Entrambe le parti hanno poi chiesto la cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente chiede alla Corte di Giustizia Tributaria di dichiarare la cessazione della materia del contendere e condannare la parte resistente alle spese di lite in quanto provvedimento di sgravio è arrivato solo dopo l'impugnazione della cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento dell'atto oggetto del ricorso comporta la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.
L'annullamento, in quanto avvenuto dopo l'impugnazione, non esonera parte resitente dall'obbligo di rifusione delle spese sostenute dal contribuente. L'emissione e la notifica della cartella hanno infatti costretto il ricorrente a sostenere spese che vanno rifuse e che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna le parti resistenti alla rifusione delle spese che si liquidano in 150 euro, oltre accessori di legge, in favore del difensore antistatario.
Roma, 5 febbraio 2026
La Giudice Paola Filippi