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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1102/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.5317/21 dell'1.12.21
TRA
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti P. Forgione, I. Verrengia, G. Tellone, S. Sica,
V. Di Maio
APPELLANTE
E
MA CI, rappresentata e difesa dall'avv.to Pietro Rocco di Torrepadula
APPELLATA MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel giudizio di primo grado la MA chiedeva di accertare l'insussistenza del diritto dell'INPS a ripetere gli importi indebitamente versati a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'annualità 2008, con conseguente diritto a trattenere quanto già percepito in applicazione degli artt. 52 L. 88/89 e 1, comma 260 e ss. L. 662/96. L'INPS si costituiva deducendo che era venuto meno il requisito, in capo alla ricorrente, per l'anno 2008, della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, chiedendo il rigetto della domanda.
Il GL accoglieva la domanda della ricorrente (dichiarando la nullità del provvedimento dell'INPS di reiezione della domanda di disoccupazione agricola presentata dalla MA per l'anno 2008, nonché di ogni ulteriore atto collegato anche in termini di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli e di cancellazione di periodi contributivi, confermando, per l'effetto, il diritto della ricorrente alla disoccupazione agricola per l'anno in questione, e condannando l'Inps al pagamento, in favore della ricorrente, delle somme trattenute oltre interessi legali) rilevando che, in applicazione della legge n.662/1996, il recupero dell'indebito da parte dell'Inps era stato effettuato attraverso una comunicazione che non recava alcuna motivazione in ordine alla trattenuta e che non risultava alcuna motivazione per la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli (risultando erroneo il riferimento al disconoscimento del rapporto di lavoro con D'RI EN, avvenuto a mezzo di verbale ispettivo, perché riferito a soggetto diverso - sig.ra
AS – dalla ricorrente).
Propone appello l'Inps rilevando:
-che in primo grado aveva prodotto il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura (cfr. copia del terzo elenco nominativo di variazione per l'anno 2014 del
Comune di Giuliano con il quale erano state cancellate le giornate in agricoltura accreditate in favore della ricorrente per l'anno
2008) eccependo pertanto l'inammissibilità della domanda stante l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria diretta pag. 2/12 all'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'accesso alle prestazioni indebitamente erogate,
-che era stata documentata la pubblicazione sul sito dell'Istituto in data 15 dicembre 2014 del terzo elenco nominativo di variazione per l'anno 2014 del Comune di Giuliano con il quale alla pagina
8/11 progressivo 73 e ss. era stata notificata l'avvenuta cancellazione,
-che nel successivo termine di 120 gg (ex art. 22 del d.l. n.
7/1970 convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 1970, n. 83) la ricorrente non aveva proposto azione giudiziaria,
-che la motivazione del GL era errata posto che, pur in presenza della tempestiva allegazione del verbale di accertamento della fittizietà del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente
MA e la ditta D'RI EN (nell'allegato A del verbale vi era l'elenco dei lavoratori i cui rapporti sono stati disconosciuti tra i quali figurava la signora MA), non si era considerata la produzione dell'elenco anagrafico di variazione con il quale era stata disposta la cancellazione della ricorrente dagli elenchi braccianti, valorizzando un materiale errore di redazione della comparsa (laddove indicata la sig.ra AS),
-che la disamina della posizione della giurisprudenza di legittimità sulla tematica dell'indebito pensionistico fatta dal GL era del tutto inconferente rispetto ai fatti di causa,
-che, in base all'onere della prova, spettava alla ricorrente provare i fatti costitutivi della pretesa,
-che era, di conseguenza, errata ed ingiusta anche la condanna alle spese lite, chiedendo la completa riforma della sentenza impugnata, in ragione della maturata decadenza dall'azione giudiziaria, con dichiarazione di legittimità della ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla MA.
pag. 3/12 MA CI replica:
-che per l'anno 2008 era in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi agricoli avendo in tale anno svolto l'attività lavorativa di natura subordinata di bracciante agricolo alle dipendenze della ditta D'RI EN per n.51 giornate lavorative,
-che era da considerarsi la sua buona fede e l'assenza di inconsapevolezza dolosa della (presunta) non spettanza delle somme richieste all'INPS,
-che il recupero dell'indebito da parte dell'Inps era stato effettuato attraverso una comunicazione che non recava alcuna motivazione in ordine alla trattenuta,
-che il rapporto di lavoro con la ditta D'RI EN era documentata dai modelli unilav e dalle buste paga,
-che la pubblicazione sul sito internet delle variazioni dell'elenco dei lavoratori agricoli (modalità di notifica da ritenersi valida ex art. 38 comma 7 legge 111/2011) non costituiva prova che essa fosse stata tempestivamente informata dell'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro, non essendole mai stato notificato alcun provvedimento in tal senso, né il verbale relativo agli accertamenti ispettivi posto a fondamento della cancellazione.
************
L'appello è fondato e va accolto non avendo il Giudice di primo grado correttamente applicato le regole della decadenza operanti con riferimento alla materia de qua (come già statuito da questa
Corte in plurime occasioni, cfr. precedenti prodotti dall'Inps: ex plurimis sentenza n.6049/2019 del 26/11/2019, sentenza n.1273/2020 del 19/03/2020, sentenza n.2544/2019 del 26/04/2019).
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art 22 DL 7/1970 conv. nella legge n.83/1970,
pag. 4/12 sollevata dall'Inps sin dalla memoria di costituzione di primo grado ma che il Tribunale non ha valutato.
La norma di riferimento è costituita art. 22 del D.L. n. 7/1970
(“Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli“) conv. in legge n. 83/70, disposizione “pro-tempore” certamente vigente e secondo cui “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria … nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza” (cfr. Cass. n.
26161/2016, n.16661/18).
Tale norma va logicamente raccordata, per l'individuazione del
“dies a quo” del termine decadenziale, alle altre disposizioni che disciplinano le modalità con le quali sono tenuti gli elenchi dei braccianti agricoli e con le quali le cancellazioni dagli stessi devono essere portate a conoscenza degli interessati.
Originariamente, nel sistema corporativo, erano le Unioni (e poi le
Commissioni ex D. Lgt. n. 75/1945) a compilare “per ciascun Comune,
l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari”, con possibilità di compilare “ogni tre mesi…elenchi suppletivi con le variazioni” riportanti “per ciascun nominativo…la data di decorrenza della iscrizione o cancellazione”. I detti elenchi venivano pubblicati “per quindici giorni…all'albo pretorio dei singoli Comuni, dando notizia con pubblico manifesto di tale pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative” ed avverso “l'iscrizione o la non iscrizione” era possibile ricorrere al Prefetto “nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel Comune di residenza degli iscritti” (art. 12 R.D. 24 settembre 1940, n. 1949).
pag. 5/12 In tempi più recenti, la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni è stata affidata alla Commissione locale per la manodopera agricola, con successiva trasmissione all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) entro i termini pure normativamente previsti (art. 7 del D.L. n.
7/1970 e ss. mod. cit.) per la successiva pubblicazione (art. 15 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.), e con la previsione che “gli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati notificano ai lavoratori interessati la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi nominativi. In tali casi il termine per proporre il ricorso e' di trenta giorni dalla notifica da effettuarsi a mezzo del messo comunale o del servizio postale”
(art. 16 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.).
Venendo alle competenze assunte dall'INPS, è a questo Istituto
(subentrato allo SCAU ex art. 19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608) che, a decorrere dall'anno '96, è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che “gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che “l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il
31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato” (art. 9-
pag. 6/12 quinquies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 cit.).
Da ultimo, l'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, anche “al fine di realizzare una maggiore economicità' dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività' e trasparenza dei pagamenti, nonchè deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848” ha aggiunto, col comma 5 (poi divenuto 6), al
R.D. n. 1949/1940 il seguente articolo:
"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica)
1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso", altresì disponendo, al comma 6 (poi divenuto
7), che, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608”
e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione
pag. 7/12 dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
Precisata sinteticamente l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, osserva il Collegio che non sembra possa dubitarsi che il vigente sistema di pubblicazione degli elenchi e di conseguenti notifiche sia stato ormai completamente telematizzato (in armonia con una generale tendenza all'informatizzazione della P.A. iniziata già dagli anni '90 – cfr. l'art. 2, co. 1, lett. mm), della L. n.
421/ 1992; il D. Lgs. n. 39/1993; l'art. 15 co. 2 della L. n.
59/1997 - e poi proseguita con sempre maggiore enfatizzazione nei decenni successivi) e che quindi anche il disconoscimento delle giornate lavorative debba avvenire, qualsivoglia sia l'anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche per notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, senza che possa in contrario sostenersi l'inapplicabilità della nuova disciplina a disconoscimenti intervenuti con riferimento ad annualità precedenti al 2011.
Concorrono in particolare a formare tale convincimento, i seguenti rilievi:
- che, essendo stata disposta la soppressione degli elenchi trimestrali “cartacei”, a seguire tale ultima tesi sarebbe irragionevolmente venuta meno l'ordinaria modalità di disconoscimento;
- che l'odierno comma 7 dell'art. 38 del D.L. n. 98/2011 e ss. mod., a differenza del comma precedente (il quale prevede gli elenchi annuali telematici solo per “le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010”), non contiene alcuna limitazione pag. 8/12 temporale in tal senso per i disconoscimenti operati con i nuovi elenchi trimestrali telematici.
Nel caso di specie, risultando pubblicato il disconoscimento del quale si discute, come dedotto dall'INPS (con anche riscontro documentale), con il III elenco trimestrale di variazione dell'anno
2015, pubblicato sul sito internet dal 15.9.15 al 6.10.15 (il nominativo della MA è indicato a pagina 8/11) e non risultando esservi stata tempestiva impugnativa in via amministrativa ex art. 11 D. Lgs. n. 375/1993 entro la scadenza del termine di 30 giorni assegnato dalla stessa disposizione (senza possibilità di determinare spostamenti del termine – cfr. Cass. n.
12603/2007) il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la decadenza della MA (il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato proposto a ottobre 2019, ampiamente oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970 conv. in L. n. 83/1970).
Ebbene nel caso in esame, il disconoscimento delle giornate lavorative per il 2008 è intervenuto con l'elenco dell'anno 2015 del Comune di Giugliano in Campania notificato all'istante mediante pubblicazione telematica sul sito internet dell'INPS per la durata di quindici giorni, e precisamente dal 15.9.15 al 6.10.15; quest'ultima data deve quindi intendersi intervenuta la notifica.
In difetto di tempestiva presentazione di ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola, da presentarsi a norma dell'art.11 co.1 d.l.vo 11.8.1993 n. 375, entro i successivi trenta giorni, e quindi entro il 6.11.15, da quest'ultima data è iniziato il decorso del termine di centoventi giorni stabilito dall'art. 22 co 1 d.l.
3.2.1970 n.7 conv. in L.
11.3.1970 n.83 per la proposizione della azione giudiziaria.
pag. 9/12 Nella specie il ricorso giudiziario è stato depositato il
10.10.2019 e quindi l'azione giudiziaria risulta intempestiva e tardiva.
Giova, a questo punto, sottolineare che la decadenza richiamata dall'art. 22 D. L. n. 7/1970 è di natura sostanziale, essa è, quindi, insuscettibile di remissione in termini o di interruzione
(in tal senso Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 15813 del 06/07/2009;
Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 25892 del 10/12/2009), né consente – come invece avvenuto in primo grado – al Giudice di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo.
Sul punto è chiarissima la S.C. (ordinanza n.6229/19, di recente confermata da ordinanza n.7967/24): “Le Sezioni Unite di questa
Corte, nell'arresto n. 1133 del 26 ottobre 2000, hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante
l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio. Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini:
pag. 10/12 Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n.14994). (……) il giudicato interno formatosi quanto alla decadenza rispetto al diritto alla iscrizione negli elenchi ha precluso, come rilevato dalla Corte territoriale, l'accesso alle prestazioni previdenziali.
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav.,
12/05/2015, n.9622, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile
2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto
2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n.
13092)”.
Attesa la maturata decadenza sostanziale, è evidente che la
MA nulla poteva reclamare a titolo di prestazioni agricole e quindi legittima era la richiesta di restituzione da parte dell'Inps entro il termine decennale (richiesta Inps di aprile 2018 rispetto a prestazioni erogate nel 2008) trattandosi di indebito ex art.2033 cc (come già riconosciuto nella sentenza di primo grado) atteso che le prestazioni erogate presupponevano per l'appunto il requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.
Le spese del doppio grado, in considerazione della natura delle questioni esaminate e della controversa interpretazione della disciplina della decadenza e del suo ambito di applicazione temporale, possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 11/12 -accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda formulata in prime cure da MA CI,
-compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli 10.3.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1102/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.5317/21 dell'1.12.21
TRA
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti P. Forgione, I. Verrengia, G. Tellone, S. Sica,
V. Di Maio
APPELLANTE
E
MA CI, rappresentata e difesa dall'avv.to Pietro Rocco di Torrepadula
APPELLATA MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel giudizio di primo grado la MA chiedeva di accertare l'insussistenza del diritto dell'INPS a ripetere gli importi indebitamente versati a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'annualità 2008, con conseguente diritto a trattenere quanto già percepito in applicazione degli artt. 52 L. 88/89 e 1, comma 260 e ss. L. 662/96. L'INPS si costituiva deducendo che era venuto meno il requisito, in capo alla ricorrente, per l'anno 2008, della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, chiedendo il rigetto della domanda.
Il GL accoglieva la domanda della ricorrente (dichiarando la nullità del provvedimento dell'INPS di reiezione della domanda di disoccupazione agricola presentata dalla MA per l'anno 2008, nonché di ogni ulteriore atto collegato anche in termini di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli e di cancellazione di periodi contributivi, confermando, per l'effetto, il diritto della ricorrente alla disoccupazione agricola per l'anno in questione, e condannando l'Inps al pagamento, in favore della ricorrente, delle somme trattenute oltre interessi legali) rilevando che, in applicazione della legge n.662/1996, il recupero dell'indebito da parte dell'Inps era stato effettuato attraverso una comunicazione che non recava alcuna motivazione in ordine alla trattenuta e che non risultava alcuna motivazione per la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli (risultando erroneo il riferimento al disconoscimento del rapporto di lavoro con D'RI EN, avvenuto a mezzo di verbale ispettivo, perché riferito a soggetto diverso - sig.ra
AS – dalla ricorrente).
Propone appello l'Inps rilevando:
-che in primo grado aveva prodotto il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura (cfr. copia del terzo elenco nominativo di variazione per l'anno 2014 del
Comune di Giuliano con il quale erano state cancellate le giornate in agricoltura accreditate in favore della ricorrente per l'anno
2008) eccependo pertanto l'inammissibilità della domanda stante l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria diretta pag. 2/12 all'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'accesso alle prestazioni indebitamente erogate,
-che era stata documentata la pubblicazione sul sito dell'Istituto in data 15 dicembre 2014 del terzo elenco nominativo di variazione per l'anno 2014 del Comune di Giuliano con il quale alla pagina
8/11 progressivo 73 e ss. era stata notificata l'avvenuta cancellazione,
-che nel successivo termine di 120 gg (ex art. 22 del d.l. n.
7/1970 convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 1970, n. 83) la ricorrente non aveva proposto azione giudiziaria,
-che la motivazione del GL era errata posto che, pur in presenza della tempestiva allegazione del verbale di accertamento della fittizietà del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente
MA e la ditta D'RI EN (nell'allegato A del verbale vi era l'elenco dei lavoratori i cui rapporti sono stati disconosciuti tra i quali figurava la signora MA), non si era considerata la produzione dell'elenco anagrafico di variazione con il quale era stata disposta la cancellazione della ricorrente dagli elenchi braccianti, valorizzando un materiale errore di redazione della comparsa (laddove indicata la sig.ra AS),
-che la disamina della posizione della giurisprudenza di legittimità sulla tematica dell'indebito pensionistico fatta dal GL era del tutto inconferente rispetto ai fatti di causa,
-che, in base all'onere della prova, spettava alla ricorrente provare i fatti costitutivi della pretesa,
-che era, di conseguenza, errata ed ingiusta anche la condanna alle spese lite, chiedendo la completa riforma della sentenza impugnata, in ragione della maturata decadenza dall'azione giudiziaria, con dichiarazione di legittimità della ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla MA.
pag. 3/12 MA CI replica:
-che per l'anno 2008 era in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi agricoli avendo in tale anno svolto l'attività lavorativa di natura subordinata di bracciante agricolo alle dipendenze della ditta D'RI EN per n.51 giornate lavorative,
-che era da considerarsi la sua buona fede e l'assenza di inconsapevolezza dolosa della (presunta) non spettanza delle somme richieste all'INPS,
-che il recupero dell'indebito da parte dell'Inps era stato effettuato attraverso una comunicazione che non recava alcuna motivazione in ordine alla trattenuta,
-che il rapporto di lavoro con la ditta D'RI EN era documentata dai modelli unilav e dalle buste paga,
-che la pubblicazione sul sito internet delle variazioni dell'elenco dei lavoratori agricoli (modalità di notifica da ritenersi valida ex art. 38 comma 7 legge 111/2011) non costituiva prova che essa fosse stata tempestivamente informata dell'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro, non essendole mai stato notificato alcun provvedimento in tal senso, né il verbale relativo agli accertamenti ispettivi posto a fondamento della cancellazione.
************
L'appello è fondato e va accolto non avendo il Giudice di primo grado correttamente applicato le regole della decadenza operanti con riferimento alla materia de qua (come già statuito da questa
Corte in plurime occasioni, cfr. precedenti prodotti dall'Inps: ex plurimis sentenza n.6049/2019 del 26/11/2019, sentenza n.1273/2020 del 19/03/2020, sentenza n.2544/2019 del 26/04/2019).
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art 22 DL 7/1970 conv. nella legge n.83/1970,
pag. 4/12 sollevata dall'Inps sin dalla memoria di costituzione di primo grado ma che il Tribunale non ha valutato.
La norma di riferimento è costituita art. 22 del D.L. n. 7/1970
(“Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli“) conv. in legge n. 83/70, disposizione “pro-tempore” certamente vigente e secondo cui “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria … nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza” (cfr. Cass. n.
26161/2016, n.16661/18).
Tale norma va logicamente raccordata, per l'individuazione del
“dies a quo” del termine decadenziale, alle altre disposizioni che disciplinano le modalità con le quali sono tenuti gli elenchi dei braccianti agricoli e con le quali le cancellazioni dagli stessi devono essere portate a conoscenza degli interessati.
Originariamente, nel sistema corporativo, erano le Unioni (e poi le
Commissioni ex D. Lgt. n. 75/1945) a compilare “per ciascun Comune,
l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari”, con possibilità di compilare “ogni tre mesi…elenchi suppletivi con le variazioni” riportanti “per ciascun nominativo…la data di decorrenza della iscrizione o cancellazione”. I detti elenchi venivano pubblicati “per quindici giorni…all'albo pretorio dei singoli Comuni, dando notizia con pubblico manifesto di tale pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative” ed avverso “l'iscrizione o la non iscrizione” era possibile ricorrere al Prefetto “nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel Comune di residenza degli iscritti” (art. 12 R.D. 24 settembre 1940, n. 1949).
pag. 5/12 In tempi più recenti, la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni è stata affidata alla Commissione locale per la manodopera agricola, con successiva trasmissione all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) entro i termini pure normativamente previsti (art. 7 del D.L. n.
7/1970 e ss. mod. cit.) per la successiva pubblicazione (art. 15 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.), e con la previsione che “gli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati notificano ai lavoratori interessati la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi nominativi. In tali casi il termine per proporre il ricorso e' di trenta giorni dalla notifica da effettuarsi a mezzo del messo comunale o del servizio postale”
(art. 16 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.).
Venendo alle competenze assunte dall'INPS, è a questo Istituto
(subentrato allo SCAU ex art. 19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608) che, a decorrere dall'anno '96, è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che “gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che “l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il
31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato” (art. 9-
pag. 6/12 quinquies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 cit.).
Da ultimo, l'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, anche “al fine di realizzare una maggiore economicità' dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività' e trasparenza dei pagamenti, nonchè deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848” ha aggiunto, col comma 5 (poi divenuto 6), al
R.D. n. 1949/1940 il seguente articolo:
"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica)
1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso", altresì disponendo, al comma 6 (poi divenuto
7), che, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608”
e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione
pag. 7/12 dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
Precisata sinteticamente l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, osserva il Collegio che non sembra possa dubitarsi che il vigente sistema di pubblicazione degli elenchi e di conseguenti notifiche sia stato ormai completamente telematizzato (in armonia con una generale tendenza all'informatizzazione della P.A. iniziata già dagli anni '90 – cfr. l'art. 2, co. 1, lett. mm), della L. n.
421/ 1992; il D. Lgs. n. 39/1993; l'art. 15 co. 2 della L. n.
59/1997 - e poi proseguita con sempre maggiore enfatizzazione nei decenni successivi) e che quindi anche il disconoscimento delle giornate lavorative debba avvenire, qualsivoglia sia l'anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche per notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, senza che possa in contrario sostenersi l'inapplicabilità della nuova disciplina a disconoscimenti intervenuti con riferimento ad annualità precedenti al 2011.
Concorrono in particolare a formare tale convincimento, i seguenti rilievi:
- che, essendo stata disposta la soppressione degli elenchi trimestrali “cartacei”, a seguire tale ultima tesi sarebbe irragionevolmente venuta meno l'ordinaria modalità di disconoscimento;
- che l'odierno comma 7 dell'art. 38 del D.L. n. 98/2011 e ss. mod., a differenza del comma precedente (il quale prevede gli elenchi annuali telematici solo per “le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010”), non contiene alcuna limitazione pag. 8/12 temporale in tal senso per i disconoscimenti operati con i nuovi elenchi trimestrali telematici.
Nel caso di specie, risultando pubblicato il disconoscimento del quale si discute, come dedotto dall'INPS (con anche riscontro documentale), con il III elenco trimestrale di variazione dell'anno
2015, pubblicato sul sito internet dal 15.9.15 al 6.10.15 (il nominativo della MA è indicato a pagina 8/11) e non risultando esservi stata tempestiva impugnativa in via amministrativa ex art. 11 D. Lgs. n. 375/1993 entro la scadenza del termine di 30 giorni assegnato dalla stessa disposizione (senza possibilità di determinare spostamenti del termine – cfr. Cass. n.
12603/2007) il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la decadenza della MA (il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato proposto a ottobre 2019, ampiamente oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970 conv. in L. n. 83/1970).
Ebbene nel caso in esame, il disconoscimento delle giornate lavorative per il 2008 è intervenuto con l'elenco dell'anno 2015 del Comune di Giugliano in Campania notificato all'istante mediante pubblicazione telematica sul sito internet dell'INPS per la durata di quindici giorni, e precisamente dal 15.9.15 al 6.10.15; quest'ultima data deve quindi intendersi intervenuta la notifica.
In difetto di tempestiva presentazione di ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola, da presentarsi a norma dell'art.11 co.1 d.l.vo 11.8.1993 n. 375, entro i successivi trenta giorni, e quindi entro il 6.11.15, da quest'ultima data è iniziato il decorso del termine di centoventi giorni stabilito dall'art. 22 co 1 d.l.
3.2.1970 n.7 conv. in L.
11.3.1970 n.83 per la proposizione della azione giudiziaria.
pag. 9/12 Nella specie il ricorso giudiziario è stato depositato il
10.10.2019 e quindi l'azione giudiziaria risulta intempestiva e tardiva.
Giova, a questo punto, sottolineare che la decadenza richiamata dall'art. 22 D. L. n. 7/1970 è di natura sostanziale, essa è, quindi, insuscettibile di remissione in termini o di interruzione
(in tal senso Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 15813 del 06/07/2009;
Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 25892 del 10/12/2009), né consente – come invece avvenuto in primo grado – al Giudice di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo.
Sul punto è chiarissima la S.C. (ordinanza n.6229/19, di recente confermata da ordinanza n.7967/24): “Le Sezioni Unite di questa
Corte, nell'arresto n. 1133 del 26 ottobre 2000, hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante
l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio. Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini:
pag. 10/12 Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n.14994). (……) il giudicato interno formatosi quanto alla decadenza rispetto al diritto alla iscrizione negli elenchi ha precluso, come rilevato dalla Corte territoriale, l'accesso alle prestazioni previdenziali.
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav.,
12/05/2015, n.9622, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile
2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto
2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n.
13092)”.
Attesa la maturata decadenza sostanziale, è evidente che la
MA nulla poteva reclamare a titolo di prestazioni agricole e quindi legittima era la richiesta di restituzione da parte dell'Inps entro il termine decennale (richiesta Inps di aprile 2018 rispetto a prestazioni erogate nel 2008) trattandosi di indebito ex art.2033 cc (come già riconosciuto nella sentenza di primo grado) atteso che le prestazioni erogate presupponevano per l'appunto il requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.
Le spese del doppio grado, in considerazione della natura delle questioni esaminate e della controversa interpretazione della disciplina della decadenza e del suo ambito di applicazione temporale, possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 11/12 -accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda formulata in prime cure da MA CI,
-compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli 10.3.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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