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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/12/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1186/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Rini Giuseppe Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1186 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, via G. Pipitone Federico n. 67 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Maria Albanese, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Emerico Amari n. 140 presso lo studio dell'Avv.
NA AN, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti: come da note scritte di trattazione in sostituzione d'udienza del
20.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve accogliersi la domanda con la quale e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale di disciplinare la regolamentazione Controparte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio,
, omologando l'accordo dagli stessi raggiunto e riportato con l'atto introduttivo Parte_2 del presente giudizio.
Le pattuizioni contenute nel ricorso del 16.07.2025 non sono contrarie a norme di legge imperative né all'ordine pubblico e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia delle parti in causa.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto altro previsto e pattuito dalle parti.
Si dà atto dell'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti come formulata con il ricorso introduttivo.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa e prende atto delle condizioni indicate dalle parti con il ricorso introduttivo, nei termini stabiliti in parte motiva;
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Rini Giuseppe Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1186 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, via G. Pipitone Federico n. 67 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Maria Albanese, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Emerico Amari n. 140 presso lo studio dell'Avv.
NA AN, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti: come da note scritte di trattazione in sostituzione d'udienza del
20.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve accogliersi la domanda con la quale e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale di disciplinare la regolamentazione Controparte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio,
, omologando l'accordo dagli stessi raggiunto e riportato con l'atto introduttivo Parte_2 del presente giudizio.
Le pattuizioni contenute nel ricorso del 16.07.2025 non sono contrarie a norme di legge imperative né all'ordine pubblico e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia delle parti in causa.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto altro previsto e pattuito dalle parti.
Si dà atto dell'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti come formulata con il ricorso introduttivo.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa e prende atto delle condizioni indicate dalle parti con il ricorso introduttivo, nei termini stabiliti in parte motiva;
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle