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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2742/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2742/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPELLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LUDOVICI LUDOVICA
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, n. 1 c.p.c..
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a comparire innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la propria ex coniuge proponendo opposizione avverso il precetto Controparte_1 che la stessa ha intimato nei suoi riguardi, per l'importo di euro 10.942,76, a titolo di mantenimento in favore dei figli, come previsto da decreto n. 3090/2023 del 21/04/2023 emesso dal Tribunale di Tivoli. Ha esposto l'opponente:
- nel provvedimento notificato unitamente all'atto di precetto, veniva stabilito, a pagina 2, che la casa familiare, peraltro già lasciata dal sig. andava assegnata alla sig.ra “......la quale Pt_1 CP_1 provvederà ad installare un autonomo contatore per le utenze domestiche......”;
- a tutt'oggi la sig.ra non ha ancora ottemperato all'ordine del Giudice di installare un CP_1 autonomo contatore per le utenze domestiche e, pertanto, le spese di energia elettrica (dal 12/11/2021 e sino a tutt'oggi), canone idrico anno 2022, gas (dal 15/11/2021 e sino a tutt'oggi), i.m.u. anno 2022 e t.a.r.i. anno 2022 sono state sostenute dall'odierno opponente per un importo totale pari ad € 6.216,00;
- nel medesimo provvedimento veniva stabilito a carico del sig. il pagamento delle spese Pt_1 straordinarie nella misura del 70% secondo il protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, il quale prevede che le spese di mensa scolastica rientrano nelle spese ordinarie e pertanto sono comprese nell'assegno di mantenimento;
- le spese di mensa scolastica sono state onorate dall'odierno opponente per un importo totale pari ad € 683,00;
- il sig. ha sostenuto spese di spettanza della sig.ra per un totale di € 6.899,00 a Pt_1 CP_1 cui vanno aggiunte le mensilità parziali di mantenimento per il mese di maggio 2023 di € 300 e giugno 2023 di € 300 così per un totale di € 7.499,00;
- il creditore, pertanto, nel calcolo delle spese precettate avrebbe, quantomeno, dovuto detrarre gli importi che la riguardavano, pagati dall'odierno opponente, per un totale di € 7.499,00;
- si aggiunga che, dal momento in cui ha avuto inizio il giudizio ex art. 337 bis e ter c.c., la sig.ra ha avuto presso di sé i figli per lo stesso periodo per cui li ha avuti presso di sé il padre;
CP_1
- nell'ordinanza del tribunale il contributo di € 600,00 a carico del sig. veniva posto in favore Pt_1 dei figli e non in favore della madre;
- i figli, pertanto, per tutta la durata del giudizio ex art. 337 bis e ter c.c. sono stati collocati presso la madre e presso il padre per il medesimo periodo (tre giorni a settimana ciascuno), pertanto nulla è dovuto alla sig.ra per il mantenimento della prole. CP_1 Ha dunque chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo notificato unitamente al precetto, nonché, nel merito, l'accoglimento della propria opposizione. Si è costituita la controparte, chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando che gli importi riportati in fattura per le utenze domestiche sono relativi a periodi (dal novembre 2021 ad oggi) in cui la signora non era onerata da alcun provvedimento al pagamento delle bollette per le utenze. Tali CP_1 utenze inoltre riguardano i consumi dell'appartamento occupato dalla IG ma anche CP_1 quelli dell'appartamento occupato dall'attore nonché di un altro occupato dalla di lui madre IG
. Persona_1
Il Signor pretenderebbe inoltre di compensare le somme dovute a titolo di mantenimento dei Pt_1 minori anche con l'Imu e la Tari senza peraltro offrire alcun riscontro documentale in ordine al presunto pagamento che pertanto viene contestato. Tanto detto, sul punto l'odierno attore sottace di avere ancora la residenza presso la casa famigliare e che la stessa è stata assegnata alla IG solo con provvedimento n. 3090/2023 dell'aprile 2023. CP_1 Relativamente all'Imu essa spetta al proprietario e non certo all'utilizzatore tanto più che, nel caso che interessa l'odierno giudicante essendo quella assegnata alla IG la prima casa per il CP_1
Signor nulla è dovuto per tale tributo. Pt_1
pagina 2 di 4 Relativamente alla Tari il Signor dovrà cambiare la propria residenza comunicandolo Pt_1 all'assegnataria e, solo da quel momento la IG potrà recarsi presso i competenti CP_1 uffici per richiedere l'emissione di bollettini a suo nome che terranno conto della composizione del nucleo familiare nonché delle condizioni economiche della richiedente.
Quanto al presunto pagamento della mensa dei minori, ha evidenziato che dalla avversa documentazione non emerge il riferito pagamento. Ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale gli importi versati a titolo di mantenimento hanno natura alimentare e non sono suscettibili di compensazione.
Ha aggiunto, quanto alla collocazione dei minori durante il periodo nel quale si è svolto il giudizio, che solo un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria può determinare una modifica alla statuizione del Tribunale che rappresenta il titolo esecutivo posto giustamente a fondamento del recupero del mantenimento di cui il Signor sta privando i figli. Pt_1 Il Giudice ha respinto l'istanza di sospensione avanzata dalla parte opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione, la ha rinviata per la rimessione in decisione, avvenuta all'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
L'opposizione è infondata. Deve essere rilevato, in modo assorbente e senza che per l'effetto occorra entrare nel merito delle ulteriori difese svolte dalla parte opposta, che per giurisprudenza costante non può operare la compensazione, rispetto a crediti di altra natura, del debito derivante dall'assegno di mantenimento da versarsi a beneficio dei figli non autosufficienti: “Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. (Nella specie, la S.C., confermando l'ordinanza di merito, ha ritenuto l'inadempimento del coniuge onerato, che aveva operato una illegittima compensazione tra quanto dovuto a titolo di assegno in favore dei figli e il proprio credito per rate di mutuo)” (così Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23569 del 18/11/2016 (Rv. 642684 - 01); “Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la compensazione tra credito per spese di lite e credito derivante dal mancato pagamento di ratei dell'assegno di mantenimento cumulativamente dovuto per l'ex moglie e le figlie)” (così Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11689 del
14/05/2018 (Rv. 648702 - 01). L'ulteriore pagamento, per l'importo di 300,00 euro, che la parte opponente ha dedotto e dimostrato di avere eseguito nel mese di giugno del 2023 riguarda un periodo successivo a quello cui si riferisce il precetto, datato 30 maggio 2023. L'importo indicato nel precetto non è dunque superiore rispetto a quello che l'opponente deve ancora corrispondere. Per le indicate ragioni l'opposizione deve essere respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono per l'effetto poste a carico della parte opponente. Le stesse sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri stabiliti dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: Rigetta l'opposizione e condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte opposta, liquidate per compensi in euro 2740,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 15 marzo 2025
pagina 3 di 4 Il Giudice
Michele Cappai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2742/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPELLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LUDOVICI LUDOVICA
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, n. 1 c.p.c..
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a comparire innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la propria ex coniuge proponendo opposizione avverso il precetto Controparte_1 che la stessa ha intimato nei suoi riguardi, per l'importo di euro 10.942,76, a titolo di mantenimento in favore dei figli, come previsto da decreto n. 3090/2023 del 21/04/2023 emesso dal Tribunale di Tivoli. Ha esposto l'opponente:
- nel provvedimento notificato unitamente all'atto di precetto, veniva stabilito, a pagina 2, che la casa familiare, peraltro già lasciata dal sig. andava assegnata alla sig.ra “......la quale Pt_1 CP_1 provvederà ad installare un autonomo contatore per le utenze domestiche......”;
- a tutt'oggi la sig.ra non ha ancora ottemperato all'ordine del Giudice di installare un CP_1 autonomo contatore per le utenze domestiche e, pertanto, le spese di energia elettrica (dal 12/11/2021 e sino a tutt'oggi), canone idrico anno 2022, gas (dal 15/11/2021 e sino a tutt'oggi), i.m.u. anno 2022 e t.a.r.i. anno 2022 sono state sostenute dall'odierno opponente per un importo totale pari ad € 6.216,00;
- nel medesimo provvedimento veniva stabilito a carico del sig. il pagamento delle spese Pt_1 straordinarie nella misura del 70% secondo il protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, il quale prevede che le spese di mensa scolastica rientrano nelle spese ordinarie e pertanto sono comprese nell'assegno di mantenimento;
- le spese di mensa scolastica sono state onorate dall'odierno opponente per un importo totale pari ad € 683,00;
- il sig. ha sostenuto spese di spettanza della sig.ra per un totale di € 6.899,00 a Pt_1 CP_1 cui vanno aggiunte le mensilità parziali di mantenimento per il mese di maggio 2023 di € 300 e giugno 2023 di € 300 così per un totale di € 7.499,00;
- il creditore, pertanto, nel calcolo delle spese precettate avrebbe, quantomeno, dovuto detrarre gli importi che la riguardavano, pagati dall'odierno opponente, per un totale di € 7.499,00;
- si aggiunga che, dal momento in cui ha avuto inizio il giudizio ex art. 337 bis e ter c.c., la sig.ra ha avuto presso di sé i figli per lo stesso periodo per cui li ha avuti presso di sé il padre;
CP_1
- nell'ordinanza del tribunale il contributo di € 600,00 a carico del sig. veniva posto in favore Pt_1 dei figli e non in favore della madre;
- i figli, pertanto, per tutta la durata del giudizio ex art. 337 bis e ter c.c. sono stati collocati presso la madre e presso il padre per il medesimo periodo (tre giorni a settimana ciascuno), pertanto nulla è dovuto alla sig.ra per il mantenimento della prole. CP_1 Ha dunque chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo notificato unitamente al precetto, nonché, nel merito, l'accoglimento della propria opposizione. Si è costituita la controparte, chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando che gli importi riportati in fattura per le utenze domestiche sono relativi a periodi (dal novembre 2021 ad oggi) in cui la signora non era onerata da alcun provvedimento al pagamento delle bollette per le utenze. Tali CP_1 utenze inoltre riguardano i consumi dell'appartamento occupato dalla IG ma anche CP_1 quelli dell'appartamento occupato dall'attore nonché di un altro occupato dalla di lui madre IG
. Persona_1
Il Signor pretenderebbe inoltre di compensare le somme dovute a titolo di mantenimento dei Pt_1 minori anche con l'Imu e la Tari senza peraltro offrire alcun riscontro documentale in ordine al presunto pagamento che pertanto viene contestato. Tanto detto, sul punto l'odierno attore sottace di avere ancora la residenza presso la casa famigliare e che la stessa è stata assegnata alla IG solo con provvedimento n. 3090/2023 dell'aprile 2023. CP_1 Relativamente all'Imu essa spetta al proprietario e non certo all'utilizzatore tanto più che, nel caso che interessa l'odierno giudicante essendo quella assegnata alla IG la prima casa per il CP_1
Signor nulla è dovuto per tale tributo. Pt_1
pagina 2 di 4 Relativamente alla Tari il Signor dovrà cambiare la propria residenza comunicandolo Pt_1 all'assegnataria e, solo da quel momento la IG potrà recarsi presso i competenti CP_1 uffici per richiedere l'emissione di bollettini a suo nome che terranno conto della composizione del nucleo familiare nonché delle condizioni economiche della richiedente.
Quanto al presunto pagamento della mensa dei minori, ha evidenziato che dalla avversa documentazione non emerge il riferito pagamento. Ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale gli importi versati a titolo di mantenimento hanno natura alimentare e non sono suscettibili di compensazione.
Ha aggiunto, quanto alla collocazione dei minori durante il periodo nel quale si è svolto il giudizio, che solo un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria può determinare una modifica alla statuizione del Tribunale che rappresenta il titolo esecutivo posto giustamente a fondamento del recupero del mantenimento di cui il Signor sta privando i figli. Pt_1 Il Giudice ha respinto l'istanza di sospensione avanzata dalla parte opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione, la ha rinviata per la rimessione in decisione, avvenuta all'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
L'opposizione è infondata. Deve essere rilevato, in modo assorbente e senza che per l'effetto occorra entrare nel merito delle ulteriori difese svolte dalla parte opposta, che per giurisprudenza costante non può operare la compensazione, rispetto a crediti di altra natura, del debito derivante dall'assegno di mantenimento da versarsi a beneficio dei figli non autosufficienti: “Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. (Nella specie, la S.C., confermando l'ordinanza di merito, ha ritenuto l'inadempimento del coniuge onerato, che aveva operato una illegittima compensazione tra quanto dovuto a titolo di assegno in favore dei figli e il proprio credito per rate di mutuo)” (così Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23569 del 18/11/2016 (Rv. 642684 - 01); “Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la compensazione tra credito per spese di lite e credito derivante dal mancato pagamento di ratei dell'assegno di mantenimento cumulativamente dovuto per l'ex moglie e le figlie)” (così Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11689 del
14/05/2018 (Rv. 648702 - 01). L'ulteriore pagamento, per l'importo di 300,00 euro, che la parte opponente ha dedotto e dimostrato di avere eseguito nel mese di giugno del 2023 riguarda un periodo successivo a quello cui si riferisce il precetto, datato 30 maggio 2023. L'importo indicato nel precetto non è dunque superiore rispetto a quello che l'opponente deve ancora corrispondere. Per le indicate ragioni l'opposizione deve essere respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono per l'effetto poste a carico della parte opponente. Le stesse sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri stabiliti dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: Rigetta l'opposizione e condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte opposta, liquidate per compensi in euro 2740,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 15 marzo 2025
pagina 3 di 4 Il Giudice
Michele Cappai
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