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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/12/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trapani
Il Tribunale di Trapani, composto nelle persone dei Sig.ri Magistrati: dott. Michele Ruvolo -Presidente- dott. Carlo Salvatore Hamel -Giudice - dott. Federica Emanuela Lipari -Giudice relatore - riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 299 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili vertente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Giuseppe Murana e dall'avv. Bartolomeo Murana, ed elettivamente domiciliato in Trapani, nella piazza Scarlatti n. 9 parte attrice
Contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Lucido ed CP_1 elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Spalti n. 52 parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con l'atto di citazione del 21.12.22, rinnovato all'esito del rilievo officioso della nullità ex art. 164 c.p.c., ha, in via principale, spiegato Parte_1 domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie materna e paterna, deducendo di essere, insieme al fratello , coerede dei beni relitti in successione prima dalla madre CP_1
deceduta ab intestato in Erice il 29 gennaio 2015, poi dal padre Persona_1 Per_2
, deceduto ab intestato in Erice il 27 dicembre 2019.
[...]
Quanto all'asse ereditario materno, l'attore ha richiamato la dichiarazione di successione del
21 gennaio 2016, indicando in citazione i terreni ed i fabbricati relitti, e ha chiarito che, in
1 base all'art. 581 c.c., tali beni sono pervenuti per un terzo al coniuge superstite Per_2
CP_
e per i restanti due terzi, in parti uguali, ai figli e .
[...] Parte_1
L'attore ha pure provveduto ad elencare i beni immobili (terreni e fabbricati) facenti parte dell'asse ereditario relitto dal padre.
L'attore ha altresì dedotto che tutti i beni facenti parte delle masse – eccezion fatta per l'immobile in cui l'attore ha fissato la propria residenza familiare (sito in Erice, foglio 305
p.lla 893 sub. 4 e sub. 5) - sono rimasti nella esclusiva disponibilità del convenuto, il quale avrebbe continuato a possedere e gestire tutti i beni relitti dal padre e dalla madre, ovverosia non solo i terreni oggetto dei contratti di affitto del luglio 2013 (riconosciuti come validi e produttivi di effetti dall'attore) ma anche tutti gli altri beni, compresi i numerosi mezzi agricoli, ed altri beni mobili, denaro, oro, preziosi e titoli, con richiesta di redazione di inventario degli stessi oltre che di rendiconto della gestione. Ed infatti, nelle conclusioni ha espressamente richiesto al Tribunale “di ordinare al convenuto di depositare un inventario dei beni mobili che detiene delle due distinte masse ereditarie, a cominciare dai macchinari e dalle attrezzature della azienda agricola del compianto genitore ed a proseguire col denaro, coi titoli ed i depositi bancari e postali e coi preziosi;
b) ordinare al convenuto di rendere il conto della sua gestione del denaro, dei titoli e dei depositi bancari e postali dei comuni genitori quand'erano in vita”.
ha, inoltre, chiesto il pagamento dei canoni del contratto di affitto Parte_1 agrario siglato dal convenuto, sia quale erede di e - i quali non avrebbero mai Per_1 Pt_1 ricevuto alcuna somma a tale titolo dall'affittuario - sia in proprio, a partire dalla data di decesso dei genitori.
L'attore ha, quindi, chiesto di “procedere alla formazione dei due progetti di divisione armonizzando le operazioni di scioglimento delle due comunioni e formare le quote tenendo conto di ciò di cui ciascuno dei partecipanti è debitore nei confronti delle eredità e dell'altro partecipante per qualsivoglia titolo dipendente dalla comunione, poi imputando il debito alla sua quota coi criteri delineati dagli artt. 724 e 725 c.c., e per ciò disporre che vengano imputati alla quota del convenuto anche tutti i canoni locativi maturati e maturandi fino alla divisione, maggiorati degli interessi legali”.
Con comparsa di costituzione e risposta in rinnovazione depositata in data 20.1.2023,
, in via principale, ha aderito alla domanda di scioglimento della divisione CP_1 confermando che delle masse farebbero parte gli immobili indicati dall'attore e precisando di aver titolo a mantenere la detenzione di tutti i terreni facenti parte delle comunioni fino alla naturale scadenza del relativo contratto di affitto, ovvero sino all'11.6.2028.
Sul punto, ha sostenuto di aver sempre corrisposto la quota del canone ai genitori, mentre ha confermato di non aver corrisposto nulla a tale titolo all'attore per gli anni 2020 – 2022,
2 così riconoscendo un credito dell'attore nei suo confronti pari a complessivi € 750,00.
Tuttavia, ha sostenuto di vantare un credito nei confronti dell'attore pari alla metà delle spese funebri del padre da lui integramente sostenute, quantificate in € 2.575,00, richiesti in via riconvenzionale.
Il convenuto ha, inoltre, evidenziato di aver ricevuto in comodato dal padre gli immobili siti in Erice e censiti al foglio 305 p.lla 955 sub 2, p.lla 949 sub 2, p.lla 949 sub 4 e 5 costituita da fabbricato che comprende la ex 518 e la ex 949, utilizzato come propria abitazione, e che l'attore godrebbe in via esclusiva del fabbricato, realizzato dal padre contraddistinto con la particella 893 sub 4 e 5.
ha contestato, poi, l'allegazione attorea circa l'esistenza in seno all'azienda CP_1 agricola già di titolarità del comune genitore di “oltre 70” mezzi di produzione, opponendo Contr i dati del libretto dal quale emergerebbe la titolarità in capo al de cuius Persona_2 di una motozappa (demolita), un trattore DO 230 e un rimorchio AP in uso all'attore, ed un trattore LI in uso al convenuto.
In ordine alla richiesta di inventario e rendiconto formulata dalla controparte ha affermato che tutte le somme di denaro nella disponibilità del de cuius sarebbero state Persona_2 integralmente spese per far fronte alle necessità di cura e assistenza dello stesso, particolarmente gravose a causa dei gravi problemi di salute (all'esito di intervento al femore e di ictus cerebrale che ne ha portato alla totale immobilità dal 2015), e che l'oro ed i preziosi sarebbero stati dalla integralmente distribuiti ai nipoti, ovvero ai figli dell'attore. Ha, Per_1 inoltre, evidenziato che andrebbero conteggiate nella massa le somme spese dai genitori per la realizzazione del fabbricato oggi in uso esclusivo dell'attore e adibito a sua residenza familiare, così come le somme direttamente spese dal convenuto per la ristrutturazione dell'immobile ad oggi da questi adibito a residenza.
In via riconvenzionale, infine, il convenuto ha chiesto il rimborso delle spese per le migliorie, consistenti nella piantumazione di uliveti e vigneti su particelle analiticamente elencate nei fogli 305 e 311, con richiesta di quantificazione a mezzo ctu.
Ha, inoltre, chiesto di procedere alla divisione e quindi nella concreta determinazione delle quote nel rispetto della volontà del genitore come da scheda testamentaria allegata alla comparsa (cfr. all. 1 comparsa).
Il convenuto ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. PRELIMINARMENTE accogliere la domanda riconvenzionale, in considerazione di quanto disposto dal genitore Persona_2 che nel pieno delle proprie facoltà mentali nel gennaio 2011 con scheda testamentaria disponeva come dividere
i beni tra i figli, o comunque riconoscere nel procedere alla determinazione delle quote ereditarie da attribuire
3 agli eredi, le determinazioni lasciate dal padre con lo scritto di proprio pugno;
2. IN VIA
RICONVENZIONALE NEL MERITO Ritenere e dichiarare che il sig. ha provveduto CP_1 alle opere di miglioria con la piantumazione dell'uliveto nei terreni individuati nel foglio 305 con le particelle
507, 503, 506, 504, 505, 520, 955, 518, 949, 42, 40 e 104 e la piantumazione del vigneto individuate nel foglio 311con le particelle 45, 50, 17, 121, 122, 240, 167 e 168, conseguentemente, riconoscere al convenuto il rimborso delle spese sostenute per le opere di migliorie da quantificare a seguito di CTU a disporsi
e da porre a carico della massa ereditaria;
3. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Ritenere e dichiarare ai fini della formazione della massa ereditaria che i beni oggetto della divisione ereditaria sono i terreni e i fabbricati indicati negli scritti difensivi anche di controparte, e gli attrezzi agricoli intestati al de cuius sig. come da certificazione prodotta.
4. Quantificare le spese sostenute dal convenuto Persona_2 per le migliorie apportati sui predetti beni comuni sopra indicati, nonché le spese funerarie anticipate;
5. A seguito delle richieste dell'attore sulle somme dei defunti genitori, nel determinare la massa ereditaria, quantificare la somma anticipata in vita dai genitori per la realizzazione del fabbricato in atto occupato dall'attore, nonché, le somme spese dal convenuto per la ristrutturazione dell'immobile occupato, le spese mediche e badante necessarie al de cuius 6. Procedere alla formazione delle quote da Persona_2 attribuire agli eredi legittimi;
7. Conseguentemente fissare l'udienza per l'approvazione del progetto di divisione, e procedere allo scioglimento della comunione;
8. Ritenere e dichiarare che i contratti di affitto regolarmente stipulati e registrati, riconoscono il convenuto quale affittuario dei fonti agricoli che costituiscono oggetto della presente divisone ereditaria fino alla data del 11/06/2028; 9. Porre le spese di giudizio e di divisione a carico di tutte le parti”.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., accolta la richiesta di ordine di esibizione formulata dall'attore e disposta CTU, la causa – falliti i diversi tentativi di conciliazione e disposte le opportune integrazioni alla relazione del ctu – è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Merito della lite
2.1. La domanda di divisione all'esame del Tribunale costituisce esercizio del diritto potestativo di cui agli artt. 713 e 1111 c.c., ed è diretta allo scioglimento: (i) della comunione ereditaria costituitasi in morte di (ii) della comunione ereditaria costituitasi Persona_1 in morte di . Persona_2
Essendo il Giudicante investito della cognizione dell'intera causa, occorre in primo luogo procedere alle declaratorie preliminari imposte dall'ordine di pregiudizialità, dichiarando all'uopo aperta la successione di nata a [...] l'[...] e Persona_1 deceduta a Erice il 29.1.2015, e di , nato ad [...] il [...] ed ivi Persona_2 deceduto in data 27.12.2019.
4 In assenza di disposizioni testamentarie, la successione di resta disciplinata Persona_1 dalle pertinenti norme codicistiche, ossia dall'art. 581 c.c., sicché va dichiarato che l'eredità di quale di seguito determinata, si è devoluta per legge in favore del coniuge Persona_1
( , nella misura di 1/3) e dei due figli e CP_1 Parte_1 CP_1
(per 1/3 ciascuno).
2.2. Per quanto attiene alla successione di va subito evidenziato che parte Persona_2 convenuta ha eccepito l'esistenza di una scheda testamentaria nella quale il de cuius avrebbe indicato le modalità della divisione del suo patrimonio tra i suoi figli, chiedendo in riconvenzionale procedersi alle operazioni di scioglimento della comunione secondo tali modalità.
Ritiene il Tribunale che, in ragione della radicale nullità di tale scheda testamentaria ed in mancanza di conferma o esecuzione volontaria da parte degli eredi, tale documento (cfr. all.1 comparsa ) non sia idoneo a determinare le concrete modalità di divisione. CP_1
Va, in primo luogo, evidenziato che trattasi di atto in cui risultano indicati i nomi di entrambi i genitori delle odierne parti in causa (in spregio al divieto di testamento congiuntivo ex art. 589 c.c.), ed in ogni caso affetto da radicale nullità poiché privo di sottoscrizione – da apporsi in calce rispetto alle disposizioni di ultima volontà ai sensi dell'art. 602 co. 2 c.c. – e della data completa (giorno, mese e anno, ex art. 602 co. 3 c.c.), recando solo mese e anno (gennaio
2011).
In ragione di tale nullità, tale scheda non è nemmeno idonea a produrre gli effetti propri di una divisione del testatore ex art. 734 c.c., norma che presuppone, all'evidenza, che la divisione sia stata disposta all'interno di un testamento, valido ed efficace.
Conseguentemente la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto sul punto non è suscettibile di accoglimento.
Va, quindi, espressamente dichiarato che anche la successione di resta soggetta CP_1 alla disciplina codicistica, con conseguente attribuzione del patrimonio relitto in ragione della metà a ciascuno dei due figli del de cuius ex art. 566 c.c.
2.3. Ciò chiarito, è bene premettere che nella fattispecie per cui è causa viene in gioco la questione della divisione delle c.d. “masse plurime”, essendo necessarie, di regola, tante divisioni quante sono, appunto, le masse provenienti da titoli di acquisito diversi (secondo l'equazione pluralità di titoli di acquisto = pluralità di comunioni = pluralità di divisioni), con la precisazione che, in ipotesi di pluralità di masse, cui quindi corrispondono altrettante divisioni, è possibile procedere ad una unitaria divisione solo laddove tutte le parti esprimano il loro consenso alla loro riunificazione.
5 Infatti, è granitico l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, “nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi, e perciò appartenenti a distinte comunioni, deve procedersi a tante divisioni per quante sono le masse, potendo invece procedersi ad una sola divisione solo se tutte le parti vi consentano mediante uno specifico negozio” (cfr. Cass. 314/2009; o ancora, più di recente, Cass. 15494/2019
“le masse possono essere unificate solo in presenza di consenso, espresso in forma scritta, di tutti i condividenti”;
Cass. 18910/2020 “Nell'ipotesi di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti”).
Attesa l'assenza nella fattispecie concreta di un consenso dei condividenti espresso nelle forme suddette all'unitaria divisione – ma al contrario essendo stata manifestata dall'attore, sin dall'atto introduttivo del giudizio, la volontà di tenere distinte le due masse (non potendo rilevare l'adesione manifestata ai progetti di divisione formulati dal ctu in sede di tentativo di conciliazione)- occorre, quindi, procedere all'autonoma formazione delle masse ed alla loro divisione secondo distinte operazioni divisionali.
2.4 Orbene, per quanto concerne la composizione delle masse, va rilevato che della massa ereditaria di fanno pacificamente parte i terreni e i fabbricati indicati in Persona_1 citazione da pag. 2 a pag. 8 (meglio descritti alle pag.
6-9 della relazione peritale dell'ing.
del 20.8.24), e che la massa di è composta dai terreni e fabbricati Per_3 Persona_2 elencati alle pag. 9 – 12 della citazione (meglio descritti alle pag. 10-18 della richiamata relazione peritale).
Procedendo al vaglio di ammissibilità dello scioglimento della comunione dei fabbricati facenti parti delle suddette masse ereditarie, occorre considerare che l'esperto nominato dal
Giudice, ing. , nella propria relazione depositata il 20.8.24 ha evidenziato che tali Per_3 fabbricati presentano gravi difformità urbanistiche e catastali.
In particolare, trattasi: a) fabbricato sito in Erice contraddistinto al foglio 305 p.lle 893 sub.
4 e 5 (in uso all'odierno attore) è stato costruito in assenza di titolo e non risulta, peraltro, conforme alle planimetrie;
b) fabbricato sito in Erice riportato al Catasto Fabbricati al foglio
305 p.lla 949 sub. 3, 4 e 5, (in uso al convenuto) – pur dandosi atto dell'assenza di problematiche sotto il profilo urbanistico posto che trattasi di immobile antichissima costruzione (in quanto riscontrabile già in seno a cartografia del 1942) – non risulta conforme alle planimetrie per una diversa distribuzione degli ambienti e per la mancata indicazione di vani finestra e porta d'accesso; c) il fabbricato sito in Erice riportato al Catasto Fabbricati foglio 305 p.lla 955 sub. 2 in seno al quale risultano presenti “tettoie con strutture metalliche” costruite in assenza di titoli abilitativi e non censite al catasto: più nel dettaglio, per come
6 rappresentato dal ctu anche in sede di risposta alle osservazioni mosse dai ctp, trattasi di strutture realizzate con solida struttura in ferro e stabilmente ancorate al suolo, con dimensioni planimetriche considerevoli (circa 150 mq) e perciò non realizzabili in regime di edilizia libera (cfr. all. 4 relazione CTU del 20.8.2024 e pag. 21 della relazione integrativa del
10.6.25).
Orbene, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione anche gli atti di scioglimento delle comunioni ordinarie o ereditarie relative ad edifici, o loro parti, “sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge medesima ove dagli atti stessi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967”(cf. Cass.
S.U. 25021/2019).
La Suprema Corte con la summenzionata pronunzia, infatti, ha sottolineato che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica,
e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, sicchè la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio".
Ed invero, “la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della "possibilità giuridica”.
Applicando tale principio al caso di specie deve pertanto affermarsi che certamente non risulta provata la condizione dell'azione relativa al requisito della regolarità urbanistica del fabbricato in comunione censito al foglio 305 p.lla 893 sub. 4 e 5.
Orbene, rispetto ai fabbricati sopra indicati alle lett. b) e c) va rilevato che, sebbene trattasi di beni costruiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985, il CTU ha rilevato la sussistenza di irregolarità catastali delle unità immobiliari come sopra descritte.
Sul punto, occorre richiamare la disposizione normativa di cui all'art. 29 cc. 1 bis della legge n. 52/1985 che prescrive che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto
7 il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione dei dati catastali e delle planimetrie, può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".
Orbene, la Suprema Corte ha osservato che la conformità catastale dall'art. 29, comma 1 bis,
I. n. 52 del 1985, costituisce un fatto decisivo per il giudizio che deve essere oggetto di accertamento da parte del Giudice, aggiungendo che i requisiti richiesti dall'art. 29 della legge n. 52 del 1985, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento o dell'atto di scioglimento della comunione (cfr. Cass., n. 18043/2020; Cass. n. 17990/2016).
Pertanto, nella fattispecie in esame la coerenza oggettiva delle risultanze catastali rispetto allo stato di fatto degli immobili risulta sconfessata dagli accertamenti svolti dal CTU, sicchè, rispetto ai beni sub b) e c), con riferimento a tale profilo, deve ritenersi insussistente una condizione dell'azione.
Deve, a questo punto, puntualizzarsi – in ragione delle deduzioni spese dal convenuto in seno alla memoria ex art. 183 co. 6 n.3 c.p.c., per vero non coltivate nelle udienze successive e negli scritti conclusionali - il ricorrere della piena ammissibilità di una divisione parziale, ovvero limitata ai numerosi altri beni di cui si compongono le masse.
Ed invero le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno anche chiarito che nel caso in cui tra i beni costituenti il patrimonio del de cuius, vi sia un fabbricato abusivo, il coerede che limita la domanda di divisione ai beni diversi dall'edificio abusivo non compie una scelta di convenienza, ma si adegua semplicemente al disposto degli artt. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che vietano lo scioglimento della comunione relativa ad un tale immobile, per il quale non è possibile indicare nell'atto gli estremi del titolo abilitativo (inesistente).
Da ciò deriva che l'esercizio del diritto potestativo, spettante ad ogni coerede, di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, escludendo i beni irregolari dal punto di vista urbanistico, non può essere impedito dalla volontà contraria degli altri coeredi.
Diversamente opinando, infatti, si conferirebbe ai coeredi convenuti nel giudizio divisorio il potere di impedire, negando il loro consenso, lo scioglimento della comunione ereditaria con
8 riferimento all'intero complesso dei beni per i quali essa è giuridicamente possibile (cfr. Cass., sez. un. 25021/2019).
Nel caso di specie l'attore ha chiesto procedersi alla divisione delle comunioni escludendo il bene immobile abusivo dallo stesso attore occupato, ovvero quello indicato al punto a), così formulando domanda di scioglimento parziale della comunione, da ritenersi ammissibile per le ragioni sopra esposte, anche se con l'ulteriore esclusione dei beni di cui ai punti b) e c).
Conseguentemente va dichiarata l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione avuto riguardo ai beni meglio e indicati e descritti dal CTU a pag. 4 della relazione peritale integrativa depositata in data 10.6.25.
2.5. Tanto premesso in ordine all'ammissibilità della domanda di divisione rispetto ai beni immobili che fanno pacificamente parte delle masse ereditarie, va rilevato che l'attore ha eccepito che di queste farebbero parte ulteriori beni, ovvero denaro, titoli, depositi, mezzi agricoli, oro e altri preziosi, non compiutamente individuati dallo stesso, il quale ha dichiarato di non averne precisa contezza, invitando il convenuto alla formazione di inventario.
2.5.1. Orbene, per quanto attiene ai mezzi agricoli, il convenuto – allegando a supporto Contr libretto (cfr. all. 8) - ha riconosciuto l'esistenza nel patrimonio relitto da Per_2
di n. 4 beni mobili registrati: una motozappa, un rimorchio ed un trattore marca
[...]
DO, nella disponibilità dell'attore, e un trattore LI, nella disponibilità del convenuto.
Innanzi a tale allegazione l'attore, con la prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., non ha mosso alcuna contestazione specifica limitandosi a ribadire la richiesta di inventario, senza poi nemmeno articolare prove atte a dimostrare l'esistenza di diversi ed ulteriori beni mobili registrati di titolarità del de cuius rispetto a quelli indicati dal convenuto.
Peraltro, in ordine a tali beni, il CTU (con relazione del 10.6.25) ha chiarito che la motozappa, sebbene non demolita come indicato dal convenuto (avendo riscontrato la presenza della carcassa metallica pur se priva di motore), è sostanzialmente priva di valore economico;
il trattore DO 230 ed il rimorchio AP sono detenuti dall'attore e di proprietà dello stesso a far data dal 25.1.2013 e quindi non fanno parte dell'asse relitto dal de cuius Per_2
.
[...]
Unico mezzo agricolo che fa parte della comunione ereditaria è, quindi, il trattore CP_3
(matricola macchina n. 75913), nella attuale disponibilità del convenuto, cui il CTU ha attribuito un valore di € 2.500,00.
2.5.2 Parte attrice ha, poi, allegato che di ciascuna delle masse farebbero parte anche denaro, titoli, libretti a risparmio, asseritamente rimasti nella disponibilità del solo convenuto, con richiesta di rendiconto della gestione al convenuto, il quale non ha però provveduto a fornire
9 un dettaglio della sua gestione, pur confermando di essersi occupato (anche mediante la gestione delle sue sostanze) dell'anziano padre dal momento in cui è stato colpito da ictus (e da allora immobilizzato) sino alla sua morte (circostanze queste ultime non contestate dall'attore e perciò pacifiche).
Ora, all'esito del disposto ordine di esibizione è emerso che Persona_1 Per_2
e erano cointestatari di tre depositi a risparmio presso
[...] CP_1 CP_4
(cfr. deposito del 7.9.23).
Sul punto, va rilevato che “La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi” (cfr. Cass. 27069/2022).
Nella specie non pare raggiunta la prova che tutte somme versate nel libretto fossero integralmente riconducibili ai due coniugi, tanto più che a fronte del mancata acquisizione di tutti gli estratti conto a partire dal saldo zero.
In ogni caso, se non può fondatamente escludersi l'esistenza di un effettivo rapporto di mandato tra il convenuto ed il de cuius a partire dal 2015 - posto che dagli Persona_2 stessi assunti difensivi spesi da emerge come quest'ultimo abbia assunto in via CP_1 esclusiva la gestione degli affari del padre quantomeno dal 2015 (anno in cui è stato colpito da ictus) e fino al suo decesso - allo stesso modo non può escludersi che le operazioni di prelievo siano state compiute dalla madre, prima del suo decesso, e dal padre prima del 2015.
Non può, dunque, dirsi provata, per il periodo antecedente all'anno 2015, la effettiva assunzione della integrale gestione delle sostanze dei genitori da parte del convenuto.
Per quanto attiene, invece, all'ammontare complessivo delle somme accreditate e prelevate dal convenuto dal 2015 fino all'estinzione del libretti, possono, pur in assenza di una rendicontazione da parte del convenuto, dirsi giustificati i prelievi eseguiti con cadenza mensile e regolare, presumibilmente finalizzati (anche in relazione al loro ammontare) a garantire le spese routinarie di gestione personale e abitativa, il sostentamento e la cura del padre, le cui peculiari esigenze di assistenza (anche mediante ausilio di badanti) non sono state tempestivamente contestate dall'attore (tanto da render superflue le prove orali all'uopo articolate), il quale ha espressamente preso posizione contraria sul punto solo con la comparsa conclusionale. Dall'analisi della documentazione prodotta all'esito dell'ordine di esibizione non emergono, quindi, per il periodo in cui il convenuto ha assunto la gestione esclusiva delle sostanze del padre, prelievi o altre operazioni che esorbitano rispetto a quelle
10 ragionevolmente correlabili all'ordinaria gestione, considerate anche le particolari esigenze di assistenza di . Persona_2
In definitiva, non sussiste obbligo del convenuto di conferire alla massa somme di denaro all'esito della sua gestione, né risultano saldi positivi alla data di chiusura dei singoli rapporti per due dei tre libretti (il libretto n. 2235 è stato infatti chiuso con saldo zero alla data del
18.2.15, e il n. 0147 un saldo di € 4,01 alla data del decesso del sino al Persona_2
23.8.23). Per quanto attiene, invece, il libretto n. 4952 risulta alla data del decesso del padre delle odierne parti in causa, riporta un saldo di € 604,00 da considerarsi facente parte dell'asse ereditario di di , in ragione del mancato superamento della presunzione di Persona_2 contitolarità delle somme, nella misura della metà.
2.5.3. Non è stata, infine, fornita dimostrazione circa la sussistenza in seno alle masse ereditarie di oro e preziosi, non potendo sopperire a tale radicale carenza di prova l'art. 9, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 invocato dall'attore, trattandosi di norma rilevante sul piano squisitamente fiscale e, in ogni caso, inidonea a integralmente supplire l'ordinario regime probatorio valevole nell'odierno giudizio.
L'attore non ha specificamente allegato né tantomeno provato (o offerto di provare) la presenza di tali beni nel patrimonio relitto dal padre e dalle madre - non tempestivamente contestando peraltro quanto genericamente affermato dal convenuto circa la avvenuta consegna di “oro e preziosi” da parte di e in favore dei nipoti. Per_1 Pt_1
2.6. L'attore in seno all'atto di citazione del 21.12.23 ha espressamente riconosciuto la validità ed efficacia dei contratti di affitto dei terreni facenti parte di entrambe le masse stipulati dal convenuto con e Persona_2 Persona_1
Rispetto a tale contratto ha, dunque, avanzato domanda di condanna di al CP_1 pagamento del canoni di affitto, sia in proprio (rispetto ai canoni maturati dopo la morte dei genitori) che quale erede di e affermando quindi Persona_2 Persona_1
l'esistenza di una posta creditoria per ciascuna delle eredità a tale titolo.
Il convenuto ha confermato di non aver corrisposto i canoni di affitto all'attore dal 2020
(riconoscendogli un credito di € 750,00 alla data del deposito della comparsa) ma ha sostenuto di aver sempre corrisposto il canone ai genitori quando erano in vita.
Tuttavia, tale ultimo assunto non risulta assistito da alcun supporto probatorio, non avendo il convenuto fornito la prova dei pagamenti dei canoni maturati di € 500,00 annui (€ 300 al solo , € 100 alla sola ulteriori € 100 ad entrambi per fondi Persona_2 Persona_1 comuni).
11 Ricordato che il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass. S.U.
13533/2001), deve riconoscersi la sussistenza di un debito dell'erede nei CP_1 confronti del de cuius pari a € 2.100,00 e della de cuius per Persona_2 Persona_1
€ 300,00, somme da imputare alla sua quota ex art. 724 co. 2 c.c.
Inoltre, il convenuto va riconosciuto debitore della complessiva somma di € 1.299,00 in favore del fratello a titolo di canoni di affitto maturati e non corrisposti dopo la morte di ciascuno dei genitori sino all'anno 2025 (€ 49,00 per l'anno 2019 – considerata la quota di spettanza 1/3 del canone di € 100 interamente dovuto alla e di 1/6 rispetto all'ulteriore Per_1 canone di € 100 per i fondi in comunione con – ed € 1.250,00 per gli anni Persona_2
2020-2025), oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
2.7. Va, poi, esaminata la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto per il rimborso della quota parte di spese connesse alla successione ed anticipata dal coerede, in particolare per le spese funerarie.
Tale domanda è fondata e va accolta.
In punto di diritto, occorre rilevare che il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità, grava sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicchè il coerede che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi (cfr. Cass. 28/2002, n.; Cass.
17938/2020).
La Suprema Corte, inoltre, ha precisato che sia l'imposta di successione che le spese per le onoranze funebri (Cass. n. 1994/2016 Cass., n. 3732 /1985) rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c. (cfr. Cass. n. 28/2002;
Cass. n. 3489/1977).
Ciò posto, risulta provato dalla documentazione allegata da parte convenuta che CP_1
ha anticipato la somma di € 4.004,72 (questa essendo la misura effettivamente
[...] documentata) per spese funerarie del de cuius (cfr. all. 6 comparsa). Persona_2
La metà di tale importo, pari a € 2.002,37, deve essere imputata, a titolo di rimborso, alla quota dell'attore.
2.8. Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell'attore al pagamento di un'indennità di occupazione in favore del convenuto per l'esclusivo godimento dell'immobile non divisibile in quanto abusivo (sito in Erice, censito al foglio 305 p.lla 893) poiché domanda
12 nuova, tardivamente formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni. Alcun rilievo assume, poi, l'assunto secondo cui l'immobile attualmente in uso all'attore sarebbe stato realizzato con denaro dei genitori posta l'assenza di un atto dispositivo in favore del primo, rientrando tale bene all'interno della massa comune.
2.9. Non meritevole di accoglimento è la domanda riconvenzionale volta al rimborso pro quota per le opere di miglioria connesse alla piantumazione di uliveto e vigneto in alcuni dei fondi oggetto di comunione asseritamente realizzate dal convenuto, in primo luogo, in ragione del radicale difetto di prova degli esborsi che si assumono sostenuti, non potendosi a ciò sopperire mediante consulenza tecnica d'ufficio, pure invocata dal convenuto. Non appare in alcun modo accoglibile la pretesa al pagamento delle migliorie, ove pure in ipotesi realizzate manente comunione, una volta apertasi la successione, anche in ragione del fatto che
è nella disponibilità dei fondi in questione, non già solo quale coerede, ma CP_1 anche quale affittuario, in ragione del contratto di affitto agrario sottoscritto nel 2013, circostanza che determina la applicabilità della normativa speciale della legge n. 203/84.
3. Deve, a questo punto, determinarsi il quomodo della divisione.
Come è noto, ai sensi dell'art. 718 c.c., ciascun condividente ha diritto alla sua parte in natura dei beni, salva la disposizione dell'art. 720 c.c., se nel compendio vi sono beni immobili non comodamente divisibili.
Infatti, l'art. 720 c.c. stabilisce, in ordine successivo, che lo scioglimento della comunione possa farsi: tramite l'attribuzione per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei condividenti fa richiesta di attribuzione, si fa luogo alla vendita all'incanto.
L'art. 718 c.c. trova deroga, quindi, ai sensi dell'art. 720 c.c., solo nel caso in cui i beni non siano “comodamente” divisibili e cioè, nel caso in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento – non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo -
o, infine, tali che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Cass. 21612/2021).
Il sistema delineato prevede, quindi, che la vendita all'incanto rappresenti la extrema ratio cui ricorrere quando non si ravvisi la comoda divisibilità in natura oppure quando nessun
13 comproprietario intenda esercitare la facoltà di attribuzione dell'intero (cfr. Cass. n.
4270/1994; n. 14165/2000; n. 24053/2008; n. 10624/2010; n. 10856/2016).
Nella fattispecie per cui è causa, sulla base delle indagini peritali condotte dal CTU sopra richiamate, può ragionevolmente affermarsi la possibilità di scioglimento della comunione Pa ereditaria immobiliare secondo il progetto divisionale predisposto nella relazione peritale integrativa del 10.6.2025, con gli opportuni correttivi come infra indicati.
In tale progetto, infatti, è stata mantenuta ferma la differenziazione delle masse di
[...]
(stimata in complessivi € 149.774,40) e di (pari in realtà a € Per_1 Persona_2
306.801,00 considerata la ridotta misura del residuo del saldo del libretto postale di titolarità del de cuius come sopra accertato), e sono stati esclusi dal progetto i fabbricati non in regola sotto il profilo urbanistico ed edilizio (per le ragioni come sopra specificate ai punti 2.3 e 2.4).
Tale valutazione, attenta, puntuale e convincente, rispetto alla quale il CTU ha efficacemente e compiutamente risposto alle contestazioni mosse dalle parti (cfr. sul punto anche Cass.
33742/2022), può senz'altro essere fatta propria dal Tribunale.
Il CTU ha provveduto a predisporre un progetto di divisione formato da due porzioni immobiliari di eguale valore per ciascuna delle masse (Quota M 1 e P1, da un lato, e Quota
M2 e P2 dall'altro), ciascuna contenente beni immobili distinti, la cui differenza di valore è stata compensata con conguagli in denaro.
In particolare, il ctu rispetto alla massa ereditaria di ha predisposto i progetti Persona_1
M1 e M2 sotto riportati:
Quota di divisione M1 Quota di divisione M2
n. Quota
n. Quota
di di prog propri prog propri Comu F. Part. età Valo Com F. Part. età Valore re re ne re une ss. ss. Be Be ne ne
1 4 B u s e t o P a l i 42 39 2 / 6
€ 8 7 1 E r i c e 3 1 1
1 2 3
2 / 6
€ 1 9 5 4 , 8 2 z z o l o
, 4 7
2 5 B u s e t o P a l i 42 3 9 9 2 / 3
€ 7 0 9 , E r i c e 3 1 1 49 2 / 6
€ 1 2 0 , 8 9 z z o l o 3 3
3 6 B u s e t o P a l i 42 4 0 2 2 / 3
€ 4 7 8 6 , 2 E r i c e 3 1 1
1 6 7
2 / 6
€ 2 2 9 1 , 3 2 z z o l o 6
47 168
12 B u s e t o P a l i 2 / 3
€ 4 0 6 9 , 6 7 E r i c e 3 1 1
1 6 8
2 / 6
€ 6 8 9 3 , 7 0 z z o l o 7
13 B u s e t o P a l i 47
1 7 0
2 / 3
€ 0 , 0 0 8 E r i c e 3 1 1 48 2 / 6
€ 1 1 0 , 6 2 z z o l o
14 B u s e t o P a l i 42 40 2 / 3
€ 4 7 6 0 , 3 9 E r i c e 3 1 1 2 2 8 2 / 6
€ 1 5 8 , 0 2 z z o l o 9
14 15 10 B u s e t o P a l i 42
1 0 7
2 / 3
€ 7 6 5 , 0 7 E r i c e 3 1 1
1 4 0
2 / 3
€ 4 3 4 z z o l o 1 , 7 5
2 1 4 299 16 11 E r i c e 2 / 6
€ 2 0 1 6 6 , E r i c e 3 1 1
1 6 9
2 / 3
€ 2 5 6 6 7 6 , 9 8
27
€ 4 9 0 , 3 3 17 E r i c e
3 0 5
4 0 4
2 / 6 E r i c e
3 1 1 80 2 / 6
€ 3 9 3 , 5 4
2 8 / 2 9 / E r i c e
3 0 5
4 0 5 - 4 0 6 - 4 2 / 6
€ 1 0 5 4 5 , 18 E r i c e 3 1 4 15 2 / 6
€ 1 0 7 3 0 0 7 / 2 0 0 4 , 1 2
31 E r i c e 3 0 5 5 0 3 2 / 6
€ 2 3 1 5 , 5 19 E r i c e 3 1 4 22 2 / 6
€ 1 3 7 1 7 , 3 7
32 20 E r i c e 3 0 5 7 2 6 2 / 6
€ 1 4 3 7 , 8 E r i c e 3 1 1
1 2 1
2 / 6
€ 7 0 0 2 6 , 5 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
E r i c e 3 1 1 2 3 9 2 / 6
€
4 , 1 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
E r i c e 3 1 1 2 4 0 2 / 6
€ 2 4 8 2 , 6 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
E r i c e 3 1 1 15 2 / 6
€
5 , 1 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
E r i c e 3 1 1 16 2 / 6
€ 1 2 8 , 6 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
E r i c e 3 1 1 17 2 / 6
€ 1 6 1 2 7 , 8 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
E r i c e 3 1 1
1 2 2
2 / 6
€ 1 8 9 4 , 1 5
S O M M A V A L O R E B E N I Q U O T A M1
€ 50 9 1 7 S O M M A
€ 4 8 9 3 2
, 52 V A L O R
, 0 9 E B E N I Q U O T A M 2
Q U O T A s p e t t a n t e 5 0 %
€ 49 9 2 4 Q U O T A s p e t t a n t e 5 0 %
€ 4 9 9 2 4
, 80
, 8 0
C o n g u a g l i o C O N T R O
-€ . 9 9 2 , C o n g u a g l i o A F A V O R E
€ . 9 9 2 , 7 2 72
TOTALE QUOTA M1 TOTALE QUOTA M2 € 4 9 9 2
€ 49 9 2 4 , 80 4 , 8 0
Avuto riguardo alla massa ereditaria di ha predisposto i progetti P1 e P2 Persona_2 sotto indicati:
Quota di divisione P1 Quota di divisione P2
n.
Qu
n.
Quo
prog
progr
ota ta di ress. Comu F. Part. Valo ess. Com F. Part. Valore di prop ne re une Ben Ben pro rietà e e prie tà
1 B u s e t o 42 39 4 / 6
€ 1 7 4 2 , 9 3 4 E r i c e 3 1 1 1 2 3 4 /6
€ 3 9 0 P a l i z z o l 9 , 6 3
o
2
€ 3 5 4 , 6 7 5 B u s e t o 42 1 0 8 1 /3 E r i c e 3 1 1 49 4 /6
€ 2 4 P a l i z z o l 1 , 7 8
o
15 3 B u s e t o 42 1 0 4 1 /3
€ 2 3 9 3 , P a l i z z o l 1 3
o
12 B u s e t o P a l i z z o 47 1 6 8 1 /3
€ 2 0 3 4 , l o 8 4
13 B u s e t o P a l i z z o 47 1 7 0 1 /3
€ l o
0 , 0 0
14 B u s e t o P a l i z z o 42 40 1 /3
€ 2 3 8 0 , l o 1 9
15 B u s e t o P a l i z z o 42 1 0 7 1 /3
€ 3 8 2 , l o 5 3
16 E r i c e 2 1 4 2 9 9 4 / 6
€ 4 0 3 3 3 , 3 3
27 E r i c e
3 0 5
4 0 4 4 / 6
€ 9 8 0 , 6 7
28 - 29 - E r i c e
3 0 5
4 0 5 - 4 0 6 - 4 4 / 6
€ 2 1 0 9 0 , 0 7 / 2 0 0 30
31 E r i c e 3 0 5 5 0 3 4 / 6
€ 4 6 3 1 , 0 3
32 E r i c e 3 0 5 7 2 6 4 / 6
€ 2 8 7 5 , 6 4
a E r i c e 3 0 5 3 9 7 1 / 1
€ 5 1 8 3 , 5 2
b E r i c e 3 0 5 3 9 9 1 / 1
€ 4 2 0 , 2 9
c E r i c e
3 0 5
4 0 3 1 / 1
€ 1 8 9 1 , 2 8
d E r i c e
3 0 5
4 1 4 1 / 1
€ 3 2 1 8 , 5 0
e E r i c e 3 0 5 5 0 4 1 / 1
€ 1 1 0 9 8 , 9 5
h E r i c e 3 1 4 57 1 / 1
€ 1 4 8 7 , 3 2
i E r i c e
3 0 5
4 1 3 1 / 1
€ 2 9 1 9 , 8 8
l E r i c e
3 0 5
4 0 2 1 / 1
€ 1 9 2 6 , 3 1
n E r i c e 3 1 4 56 1 / 1
€ 1 0 6 8 , 5 6
q E r i c e 3 0 5 5 2 0 1 / 1
€ 1 7 2 6 9 , 3 4
r E r i c e 3 1 4 83 1 / 1
€ 1 5 9 5 , 6 2
s E r i c e 3 0 5 5 0 6 1 / 1
€ 1 1 0 9 8 , 9 5
t E r i c e 3 0 6 3 9 5 1 / 1
€ 1 1 8 5 , 6 0
u E r i c e
3 0 5
4 1 1 1 / 1
€ 2 9 1 9 , 8 8
v E r i c e
3 0 5
4 1 2 1 / 1
€ 3 0 1 9 , 4 2
z E r i c e 3 0 5 5 0 5 1 / 1
€ 4 1 9 1 , 2 1
V A L O R E M E Z Z I A G R I C O L I ( i n a t t o i n t 1 / 1
€ 2 . 5 0 0 ,
16
6 E r i c e 3 1 1 1 6 7 4 /6
€ 4 5 8 2 , 6 3
7 E r i c e 3 1 1 1 6 8 4 /6
€ 1 3 7 8 7 , 4 0
8 E r i c e 3 1 1 48 4 /6
€ 2 2 1 , 2 3
9 E r i c e 3 1 1 2 2 8 4 /6
€ 3 1 6 , 0 4
10 E r i c e 3 1 1 1 4 0 1 /3
€ 2 1 7 0 , 8 7
11 E r i c e 3 1 1 1 6 9 1 /3
€ 1 2 8 3 , 4 9
17 E r i c e 3 1 1 80 4 /6
€ 7 8 7 , 0 7
18 E r i c e 3 1 4 15 4 /6
€ 2 1 4 8 , 2 4
19 E r i c e 3 1 4 22 4 /6
€ 2 7 5 4 , 7 5
20 E r i c e 3 1 1 1 2 1 4 /6
€ 1 4 0 1 3 , 0 1
21 E r i c e 3 1 1 2 3 9 4 /6
€
8 , 2 3
22 E r i c e 3 1 1 2 4 0 4 /6
€ 4 9 6 5 , 2 4
23 E r i c e 3 1 1 15 4 /6
€
1 0 , 2 9
24 E r i c e 3 1 1 16 4 /6
€ 2 5 7 , 2 1
25 E r i c e 3 1 1 17 4 /6
€ 3 2 2 5 5 , 6 7
26 E r i c e 3 1 1 1 2 2 4 /6
€ 3 7 8 8 , 2 9
f) E r i c e 3 1 1 45 1 / 1
€ 3 9 1 7 , 0 2
g) E r i c e 3 1 1 50 1 / 1
€ 3 6 5 7 7 , 2 7
m) E r i c e 3 0 5 5 0 7 1 / 1
€ 9 6 2 4 , 2 6
o) E r i c e 3 1 1 93 1 / 1
€ 5 1 0 0 , 5 2
p) T r a p a n i 1 8 0 1 0 7 1 / 1
€ 1 1 5 8 5 , 5 6
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - e s t a ti a Z i c h i c h i S .) 0 0
- - - - - - S A L D O F I N A L E L I B R E T T O P O S T A L E 1 / 1
€ 6 0 4 , 0 0
S O M M A V A L O R E B E N I Q U O T A P1
€ 1 5 2 7 9 7 S O M M A V A L O R E B E N I Q U O T A P 2
€ 1 5 4 3 0
, 56 5 , 72
Q U O T A s p e t t a n t e ( 5 0 % )
€ 1 5 3 5 5 1 Q U O T A s p e t t a n t e ( 5 0 % )
€ 1 5 3 5 5
, 64 1 , 64
C o n g u a g l i o A F A V O R E
€ . 7 5 4 , 08 C o n g u a g l i o C O N T R O
- € . 7 5 4 , 08
T O T A L E Q U O T A P 1 € 1 5 3 5 5 T O T A L E Q U O T A P 2 € 1 5 3 5 1 , 6 4 5 1 , 6 4
Il consulente d'ufficio ha, inoltre, correttamente formato le diverse quote, con previsione di assegnazione congiunta delle quote M1+P1 e M2+P2, tale da consentire il ricongiungimento delle quote di proprietà delle singole particelle facenti parte di entrambe le masse.
Rispetto a tali progetti, tuttavia, vanno operati i correttivi alla luce di quanto sopra accertato in ordine all'unico libretto postale con saldo positivo, da ridurre della metà (ovvero alla misura di € 302,00) per la presunzione di contitolarità dele somme con il convenuto cointestatario dello stesso, con la conseguenza che la quota spettante a ciascun coerede sul patrimonio del de cuius (di complessivi € 306.801,00) è pari ad € Persona_2
153.400,00.
Conseguentemente il conguaglio a favore della quota P1 deve esser rideterminato, rispetto a quanto indicato dal CTU, in € 905,72.
Le quote P1 e P2, all'esito dei correttivi, risultano così rideterminate:
Quota di divisione P1 Quota di divisione P2
n.
n.
Qu Quo prog
ota
progr
ta di
Comu F. Part. Valo Com F. Part. Valore ress. ess. di prop ne re une Ben Ben pro rietà e e prie tà
1
€ 1 7 4 2 , 9 3 4 B u s e t o 42 39 4 / 6 E r i c e 3 1 1 1 2 3 4 /6
€ 3 9 0 P a l i z z o l 9 , 6 3
o
2 B u s e t o 42 1 0 8 1 /3
€ 3 5 4 , 6 7 5 E r i c e 3 1 1 49 4 /6
€ 2 4 P a l i z z o l 1 , 7 8
o
3 6 B u s e t o 42 1 0 4 1 /3
€ 2 3 9 3 , E r i c e 3 1 1 1 6 7 4 /6
€ 4 5 8 P a l i z z o l
1 3
2 , 6 3
o
12 7 B u s e t o P a l i z z o 47 1 6 8 1 /3
€ 2 0 3 4 , E r i c e 3 1 1 1 6 8 4 /6
€ 1 3 7 l o 8 4 8 7 , 4 0
13 B u s e t o P a l i z z o 47 1 7 0 1 /3
€ 8 E r i c e 3 1 1 48 4 /6
€ 2 l o
2 1 , 2 3 0 , 0 0
14 9 B u s e t o P a l i z z o 42 40 1 /3
€ 2 3 8 0 , E r i c e 3 1 1 2 2 8 4 /6
€ 3 l o 1 9 1 6 , 0 4
17 15 B u s e t o P a l i z z o 42 1 0 7 1 /3
€ 3 8 2 , l o 5 3
16 E r i c e 2 1 4 2 9 9 4 / 6
€ 4 0 3 3 3 , 3 3
27 E r i c e
3 0 5
4 0 4 4 / 6
€ 9 8 0 , 6 7
28 - 29 - E r i c e
3 0 5
4 0 5 - 4 0 6 - 4 4 / 6
€ 2 1 0 9 0 , 0 7 / 2 0 0 30
31 E r i c e 3 0 5 5 0 3 4 / 6
€ 4 6 3 1 , 0 3
32 E r i c e 3 0 5 7 2 6 4 / 6
€ 2 8 7 5 , 6 4
a E r i c e 3 0 5 3 9 7 1 / 1
€ 5 1 8 3 , 5 2
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18
10 E r i c e 3 1 1 1 4 0 1 /3
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20 E r i c e 3 1 1 1 2 1 4 /6
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21 E r i c e 3 1 1 2 3 9 4 /6
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23 E r i c e 3 1 1 15 4 /6
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24 E r i c e 3 1 1 16 4 /6
€ 2 5 7 , 2 1
25 E r i c e 3 1 1 17 4 /6
€ 3 2 2 5 5 , 6 7
26 E r i c e 3 1 1 1 2 2 4 /6
€ 3 7 8 8 , 2 9
f) E r i c e 3 1 1 45 1 / 1
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m) E r i c e 3 0 5 5 0 7 1 / 1
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o) E r i c e 3 1 1 93 1 / 1
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p) T r a p a n i 1 8 0 1 0 7 1 / 1
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- € 905,72
T O T A L E Q U O T A P 2 € 1 5 3400, 50 E pertanto, stante la assegnazione congiunta delle quote, poiché è previsto per la quota M2 un conguaglio a favore di € 992,72 e per la quota P2 un conguaglio contro di € 905,72, il coerede che risulterà assegnatario delle quote M2+P2 sarà tenuto a corrispondere - operate le compensazioni - un conguaglio di € 87,00 all'assegnatario delle quote M1+P1.
Considerato che è stato accertato che il convenuto era debitore verso i defunti genitori della somma complessiva di € 2.400,00 a titolo di canoni di affitto e che l'attore è tenuto nei confronti del primo al rimborso della somma di € 2.002,37 per l'anticipazione del pagamento di debito ereditario connesso alle spese funerarie del defunto padre, operate le compensazioni, residua un debito di per il complessivo importo di € 397,63 CP_1 che, considerata l'entità e l'esigenza di semplificazione delle operazioni divisionali, andrà aggiunto o parzialmente detratto dal conguaglio dovuto a seguito dell'attribuzione delle quote.
Il convenuto andrà, poi, condannato al pagamento della somma di € 1.299,00 a titolo di canoni di affitto spettanti all'attore maturati nel periodo successivo alla morte dei genitori, oltre interessi legali dalla singola scadenza al soddisfo.
3.1. Con riguardo poi ai criteri con cui assegnare le porzioni ai condividenti, la divisione deve avvenire in conformità di quanto disposto dall'art. 729, primo periodo c.c. La citata disposizione normativa prevede l'estrazione a sorte quale criterio di assegnazione fra i condividenti delle porzioni uguali in sede di divisione, e costituisce la modalità maggiormente idonea a garantire trasparenza ed imparzialità alla concreta classificazione, rappresentando una garanzia contro ogni possibile favoritismo;
non è quindi consentito al giudicante di sostituire il diverso criterio dell'attribuzione al sorteggio (cfr. Cass. 8772/1994), che risulta invero derogabile soltanto laddove possa comportare un frazionamento antieconomico o altri gravi inconvenienti (cfr. Cass 6 luglio 1963 n.1828; Cass. 30 luglio 1983 n.5247; Cass. 28 aprile 2005 n.8833), che invero non sono ravvisabili nel caso di specie.
Pertanto, le quote descritte dal C.T.U. e come sopra corrette dovranno essere assegnate, in difetto di diverso accordo, mediante estrazione a sorte.
Stante il disposto dell'art. 791 c.p.c., che prevede che l'estrazione dei lotti non possa avvenire se non in presenza di un accordo tra tutte le parti o di sentenza passata in giudicato, si procederà al sorteggio tra le parti delle quote sopra indicate quando si sarà realizzata la condizione di legge per procedere a tale adempimento;
a ciò consegue che, ove vi sia accordo tra le parti ovvero la presente sentenza passi in giudicato, potrà essere avanzata al Tribunale apposita istanza (con apertura di nuovo procedimento al ruolo di volontaria giurisdizione)
19 per la fissazione dell'udienza onde procedere al sorteggio ed all'emissione del decreto di attribuzione definitiva, mentre, nel caso di impugnazione della sentenza e conseguente modifica della stessa, tale attribuzione dei beni dovrà avvenire necessariamente in sede di impugnazione.
In conclusione, fra l'attore e il convenuto deve essere disposto il sorteggio delle quote omogenee denominate “M1+P1” e “M2+P2” con previsione di un conguaglio di € 87,00 a carico dell'assegnatario della quota “M2+P2”.
Va, quindi, ribadito che residuando un debito di pari ad € 397,63, da imputare CP_1 alla sua quota ex art. 724 c.c., tale importo andrà aggiunto o parzialmente detratto dal suddetto conguaglio all'esito del sorteggio.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Tribunale che la natura del procedimento di divisone e soprattutto il concreto esito del giudizio ne giustifichino l'integrale compensazione fra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara aperta la successione di deceduta in data 29.1.2015 e di Persona_1
deceduto in data 27.12.2019; Persona_2
- accerta e dichiara che l'eredità della de cuius costituita dai beni Persona_1 indicati in parte motiva, si è devoluta ab intestato:
nella misura di 1/2 in favore di;
Persona_2
nella misura di 1/3 in favore di;
CP_1
nella misura di 1/3 in favore di;
Parte_1
- dichiara la nullità del testamento olografo di , con rigetto della Persona_2 domanda riconvenzionale del convenuto, accertando e dichiarando che l'eredità del de cuius si è devoluta ab intestato: Persona_2
nella misura di 1/2 in favore di;
CP_1
nella misura di 1/2 in favore di;
Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione avuto riguardo ai beni meglio e indicati e descritti dal CTU a pag. 4 della relazione peritale integrativa depositata in data 10.6.25.
20 - dispone lo scioglimento della comunione sulla massa ereditaria di e Persona_1 lo scioglimento parziale della comunione sulla massa ereditaria di , Persona_2 individuate come in parte motiva, tra le parti e, essendo necessaria l'effettuazione del sorteggio, individua i lotti quali quelli indicati a pag. 14 e 15 e a pag. 17 e 18 della presente sentenza, dovendosi procedere alla individuazione dei conguagli da corrispondere con le modalità di cui in motivazione, riconoscendo l'attore tenuto ad imputare alla sua quota ex art. 724 c.c. la somma di € 2.002,37 ed il convenuto tenuto ad imputare alla sua quota ex art. 724 c.c. la somma di € 2.400,00;
- condanna il convenuto a corrispondere all'attore a titolo di canoni d'affitto la somma di € 1.299,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento di indennità di occupazione avanzata dal convenuto contro l'attore;
- rigetta la domanda riconvenzionale diretta al rimborso pro quota degli esborsi sostenuti per le migliorie asseritamente eseguite sui fondi dal convenuto;
- pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 19.12.25
Il Giudice Rel. Il Presidente dott.ssa Federica Emanuela Lipari dott. Michele Ruvolo
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trapani
Il Tribunale di Trapani, composto nelle persone dei Sig.ri Magistrati: dott. Michele Ruvolo -Presidente- dott. Carlo Salvatore Hamel -Giudice - dott. Federica Emanuela Lipari -Giudice relatore - riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 299 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili vertente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Giuseppe Murana e dall'avv. Bartolomeo Murana, ed elettivamente domiciliato in Trapani, nella piazza Scarlatti n. 9 parte attrice
Contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Lucido ed CP_1 elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Spalti n. 52 parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con l'atto di citazione del 21.12.22, rinnovato all'esito del rilievo officioso della nullità ex art. 164 c.p.c., ha, in via principale, spiegato Parte_1 domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie materna e paterna, deducendo di essere, insieme al fratello , coerede dei beni relitti in successione prima dalla madre CP_1
deceduta ab intestato in Erice il 29 gennaio 2015, poi dal padre Persona_1 Per_2
, deceduto ab intestato in Erice il 27 dicembre 2019.
[...]
Quanto all'asse ereditario materno, l'attore ha richiamato la dichiarazione di successione del
21 gennaio 2016, indicando in citazione i terreni ed i fabbricati relitti, e ha chiarito che, in
1 base all'art. 581 c.c., tali beni sono pervenuti per un terzo al coniuge superstite Per_2
CP_
e per i restanti due terzi, in parti uguali, ai figli e .
[...] Parte_1
L'attore ha pure provveduto ad elencare i beni immobili (terreni e fabbricati) facenti parte dell'asse ereditario relitto dal padre.
L'attore ha altresì dedotto che tutti i beni facenti parte delle masse – eccezion fatta per l'immobile in cui l'attore ha fissato la propria residenza familiare (sito in Erice, foglio 305
p.lla 893 sub. 4 e sub. 5) - sono rimasti nella esclusiva disponibilità del convenuto, il quale avrebbe continuato a possedere e gestire tutti i beni relitti dal padre e dalla madre, ovverosia non solo i terreni oggetto dei contratti di affitto del luglio 2013 (riconosciuti come validi e produttivi di effetti dall'attore) ma anche tutti gli altri beni, compresi i numerosi mezzi agricoli, ed altri beni mobili, denaro, oro, preziosi e titoli, con richiesta di redazione di inventario degli stessi oltre che di rendiconto della gestione. Ed infatti, nelle conclusioni ha espressamente richiesto al Tribunale “di ordinare al convenuto di depositare un inventario dei beni mobili che detiene delle due distinte masse ereditarie, a cominciare dai macchinari e dalle attrezzature della azienda agricola del compianto genitore ed a proseguire col denaro, coi titoli ed i depositi bancari e postali e coi preziosi;
b) ordinare al convenuto di rendere il conto della sua gestione del denaro, dei titoli e dei depositi bancari e postali dei comuni genitori quand'erano in vita”.
ha, inoltre, chiesto il pagamento dei canoni del contratto di affitto Parte_1 agrario siglato dal convenuto, sia quale erede di e - i quali non avrebbero mai Per_1 Pt_1 ricevuto alcuna somma a tale titolo dall'affittuario - sia in proprio, a partire dalla data di decesso dei genitori.
L'attore ha, quindi, chiesto di “procedere alla formazione dei due progetti di divisione armonizzando le operazioni di scioglimento delle due comunioni e formare le quote tenendo conto di ciò di cui ciascuno dei partecipanti è debitore nei confronti delle eredità e dell'altro partecipante per qualsivoglia titolo dipendente dalla comunione, poi imputando il debito alla sua quota coi criteri delineati dagli artt. 724 e 725 c.c., e per ciò disporre che vengano imputati alla quota del convenuto anche tutti i canoni locativi maturati e maturandi fino alla divisione, maggiorati degli interessi legali”.
Con comparsa di costituzione e risposta in rinnovazione depositata in data 20.1.2023,
, in via principale, ha aderito alla domanda di scioglimento della divisione CP_1 confermando che delle masse farebbero parte gli immobili indicati dall'attore e precisando di aver titolo a mantenere la detenzione di tutti i terreni facenti parte delle comunioni fino alla naturale scadenza del relativo contratto di affitto, ovvero sino all'11.6.2028.
Sul punto, ha sostenuto di aver sempre corrisposto la quota del canone ai genitori, mentre ha confermato di non aver corrisposto nulla a tale titolo all'attore per gli anni 2020 – 2022,
2 così riconoscendo un credito dell'attore nei suo confronti pari a complessivi € 750,00.
Tuttavia, ha sostenuto di vantare un credito nei confronti dell'attore pari alla metà delle spese funebri del padre da lui integramente sostenute, quantificate in € 2.575,00, richiesti in via riconvenzionale.
Il convenuto ha, inoltre, evidenziato di aver ricevuto in comodato dal padre gli immobili siti in Erice e censiti al foglio 305 p.lla 955 sub 2, p.lla 949 sub 2, p.lla 949 sub 4 e 5 costituita da fabbricato che comprende la ex 518 e la ex 949, utilizzato come propria abitazione, e che l'attore godrebbe in via esclusiva del fabbricato, realizzato dal padre contraddistinto con la particella 893 sub 4 e 5.
ha contestato, poi, l'allegazione attorea circa l'esistenza in seno all'azienda CP_1 agricola già di titolarità del comune genitore di “oltre 70” mezzi di produzione, opponendo Contr i dati del libretto dal quale emergerebbe la titolarità in capo al de cuius Persona_2 di una motozappa (demolita), un trattore DO 230 e un rimorchio AP in uso all'attore, ed un trattore LI in uso al convenuto.
In ordine alla richiesta di inventario e rendiconto formulata dalla controparte ha affermato che tutte le somme di denaro nella disponibilità del de cuius sarebbero state Persona_2 integralmente spese per far fronte alle necessità di cura e assistenza dello stesso, particolarmente gravose a causa dei gravi problemi di salute (all'esito di intervento al femore e di ictus cerebrale che ne ha portato alla totale immobilità dal 2015), e che l'oro ed i preziosi sarebbero stati dalla integralmente distribuiti ai nipoti, ovvero ai figli dell'attore. Ha, Per_1 inoltre, evidenziato che andrebbero conteggiate nella massa le somme spese dai genitori per la realizzazione del fabbricato oggi in uso esclusivo dell'attore e adibito a sua residenza familiare, così come le somme direttamente spese dal convenuto per la ristrutturazione dell'immobile ad oggi da questi adibito a residenza.
In via riconvenzionale, infine, il convenuto ha chiesto il rimborso delle spese per le migliorie, consistenti nella piantumazione di uliveti e vigneti su particelle analiticamente elencate nei fogli 305 e 311, con richiesta di quantificazione a mezzo ctu.
Ha, inoltre, chiesto di procedere alla divisione e quindi nella concreta determinazione delle quote nel rispetto della volontà del genitore come da scheda testamentaria allegata alla comparsa (cfr. all. 1 comparsa).
Il convenuto ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. PRELIMINARMENTE accogliere la domanda riconvenzionale, in considerazione di quanto disposto dal genitore Persona_2 che nel pieno delle proprie facoltà mentali nel gennaio 2011 con scheda testamentaria disponeva come dividere
i beni tra i figli, o comunque riconoscere nel procedere alla determinazione delle quote ereditarie da attribuire
3 agli eredi, le determinazioni lasciate dal padre con lo scritto di proprio pugno;
2. IN VIA
RICONVENZIONALE NEL MERITO Ritenere e dichiarare che il sig. ha provveduto CP_1 alle opere di miglioria con la piantumazione dell'uliveto nei terreni individuati nel foglio 305 con le particelle
507, 503, 506, 504, 505, 520, 955, 518, 949, 42, 40 e 104 e la piantumazione del vigneto individuate nel foglio 311con le particelle 45, 50, 17, 121, 122, 240, 167 e 168, conseguentemente, riconoscere al convenuto il rimborso delle spese sostenute per le opere di migliorie da quantificare a seguito di CTU a disporsi
e da porre a carico della massa ereditaria;
3. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Ritenere e dichiarare ai fini della formazione della massa ereditaria che i beni oggetto della divisione ereditaria sono i terreni e i fabbricati indicati negli scritti difensivi anche di controparte, e gli attrezzi agricoli intestati al de cuius sig. come da certificazione prodotta.
4. Quantificare le spese sostenute dal convenuto Persona_2 per le migliorie apportati sui predetti beni comuni sopra indicati, nonché le spese funerarie anticipate;
5. A seguito delle richieste dell'attore sulle somme dei defunti genitori, nel determinare la massa ereditaria, quantificare la somma anticipata in vita dai genitori per la realizzazione del fabbricato in atto occupato dall'attore, nonché, le somme spese dal convenuto per la ristrutturazione dell'immobile occupato, le spese mediche e badante necessarie al de cuius 6. Procedere alla formazione delle quote da Persona_2 attribuire agli eredi legittimi;
7. Conseguentemente fissare l'udienza per l'approvazione del progetto di divisione, e procedere allo scioglimento della comunione;
8. Ritenere e dichiarare che i contratti di affitto regolarmente stipulati e registrati, riconoscono il convenuto quale affittuario dei fonti agricoli che costituiscono oggetto della presente divisone ereditaria fino alla data del 11/06/2028; 9. Porre le spese di giudizio e di divisione a carico di tutte le parti”.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., accolta la richiesta di ordine di esibizione formulata dall'attore e disposta CTU, la causa – falliti i diversi tentativi di conciliazione e disposte le opportune integrazioni alla relazione del ctu – è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Merito della lite
2.1. La domanda di divisione all'esame del Tribunale costituisce esercizio del diritto potestativo di cui agli artt. 713 e 1111 c.c., ed è diretta allo scioglimento: (i) della comunione ereditaria costituitasi in morte di (ii) della comunione ereditaria costituitasi Persona_1 in morte di . Persona_2
Essendo il Giudicante investito della cognizione dell'intera causa, occorre in primo luogo procedere alle declaratorie preliminari imposte dall'ordine di pregiudizialità, dichiarando all'uopo aperta la successione di nata a [...] l'[...] e Persona_1 deceduta a Erice il 29.1.2015, e di , nato ad [...] il [...] ed ivi Persona_2 deceduto in data 27.12.2019.
4 In assenza di disposizioni testamentarie, la successione di resta disciplinata Persona_1 dalle pertinenti norme codicistiche, ossia dall'art. 581 c.c., sicché va dichiarato che l'eredità di quale di seguito determinata, si è devoluta per legge in favore del coniuge Persona_1
( , nella misura di 1/3) e dei due figli e CP_1 Parte_1 CP_1
(per 1/3 ciascuno).
2.2. Per quanto attiene alla successione di va subito evidenziato che parte Persona_2 convenuta ha eccepito l'esistenza di una scheda testamentaria nella quale il de cuius avrebbe indicato le modalità della divisione del suo patrimonio tra i suoi figli, chiedendo in riconvenzionale procedersi alle operazioni di scioglimento della comunione secondo tali modalità.
Ritiene il Tribunale che, in ragione della radicale nullità di tale scheda testamentaria ed in mancanza di conferma o esecuzione volontaria da parte degli eredi, tale documento (cfr. all.1 comparsa ) non sia idoneo a determinare le concrete modalità di divisione. CP_1
Va, in primo luogo, evidenziato che trattasi di atto in cui risultano indicati i nomi di entrambi i genitori delle odierne parti in causa (in spregio al divieto di testamento congiuntivo ex art. 589 c.c.), ed in ogni caso affetto da radicale nullità poiché privo di sottoscrizione – da apporsi in calce rispetto alle disposizioni di ultima volontà ai sensi dell'art. 602 co. 2 c.c. – e della data completa (giorno, mese e anno, ex art. 602 co. 3 c.c.), recando solo mese e anno (gennaio
2011).
In ragione di tale nullità, tale scheda non è nemmeno idonea a produrre gli effetti propri di una divisione del testatore ex art. 734 c.c., norma che presuppone, all'evidenza, che la divisione sia stata disposta all'interno di un testamento, valido ed efficace.
Conseguentemente la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto sul punto non è suscettibile di accoglimento.
Va, quindi, espressamente dichiarato che anche la successione di resta soggetta CP_1 alla disciplina codicistica, con conseguente attribuzione del patrimonio relitto in ragione della metà a ciascuno dei due figli del de cuius ex art. 566 c.c.
2.3. Ciò chiarito, è bene premettere che nella fattispecie per cui è causa viene in gioco la questione della divisione delle c.d. “masse plurime”, essendo necessarie, di regola, tante divisioni quante sono, appunto, le masse provenienti da titoli di acquisito diversi (secondo l'equazione pluralità di titoli di acquisto = pluralità di comunioni = pluralità di divisioni), con la precisazione che, in ipotesi di pluralità di masse, cui quindi corrispondono altrettante divisioni, è possibile procedere ad una unitaria divisione solo laddove tutte le parti esprimano il loro consenso alla loro riunificazione.
5 Infatti, è granitico l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, “nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi, e perciò appartenenti a distinte comunioni, deve procedersi a tante divisioni per quante sono le masse, potendo invece procedersi ad una sola divisione solo se tutte le parti vi consentano mediante uno specifico negozio” (cfr. Cass. 314/2009; o ancora, più di recente, Cass. 15494/2019
“le masse possono essere unificate solo in presenza di consenso, espresso in forma scritta, di tutti i condividenti”;
Cass. 18910/2020 “Nell'ipotesi di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti”).
Attesa l'assenza nella fattispecie concreta di un consenso dei condividenti espresso nelle forme suddette all'unitaria divisione – ma al contrario essendo stata manifestata dall'attore, sin dall'atto introduttivo del giudizio, la volontà di tenere distinte le due masse (non potendo rilevare l'adesione manifestata ai progetti di divisione formulati dal ctu in sede di tentativo di conciliazione)- occorre, quindi, procedere all'autonoma formazione delle masse ed alla loro divisione secondo distinte operazioni divisionali.
2.4 Orbene, per quanto concerne la composizione delle masse, va rilevato che della massa ereditaria di fanno pacificamente parte i terreni e i fabbricati indicati in Persona_1 citazione da pag. 2 a pag. 8 (meglio descritti alle pag.
6-9 della relazione peritale dell'ing.
del 20.8.24), e che la massa di è composta dai terreni e fabbricati Per_3 Persona_2 elencati alle pag. 9 – 12 della citazione (meglio descritti alle pag. 10-18 della richiamata relazione peritale).
Procedendo al vaglio di ammissibilità dello scioglimento della comunione dei fabbricati facenti parti delle suddette masse ereditarie, occorre considerare che l'esperto nominato dal
Giudice, ing. , nella propria relazione depositata il 20.8.24 ha evidenziato che tali Per_3 fabbricati presentano gravi difformità urbanistiche e catastali.
In particolare, trattasi: a) fabbricato sito in Erice contraddistinto al foglio 305 p.lle 893 sub.
4 e 5 (in uso all'odierno attore) è stato costruito in assenza di titolo e non risulta, peraltro, conforme alle planimetrie;
b) fabbricato sito in Erice riportato al Catasto Fabbricati al foglio
305 p.lla 949 sub. 3, 4 e 5, (in uso al convenuto) – pur dandosi atto dell'assenza di problematiche sotto il profilo urbanistico posto che trattasi di immobile antichissima costruzione (in quanto riscontrabile già in seno a cartografia del 1942) – non risulta conforme alle planimetrie per una diversa distribuzione degli ambienti e per la mancata indicazione di vani finestra e porta d'accesso; c) il fabbricato sito in Erice riportato al Catasto Fabbricati foglio 305 p.lla 955 sub. 2 in seno al quale risultano presenti “tettoie con strutture metalliche” costruite in assenza di titoli abilitativi e non censite al catasto: più nel dettaglio, per come
6 rappresentato dal ctu anche in sede di risposta alle osservazioni mosse dai ctp, trattasi di strutture realizzate con solida struttura in ferro e stabilmente ancorate al suolo, con dimensioni planimetriche considerevoli (circa 150 mq) e perciò non realizzabili in regime di edilizia libera (cfr. all. 4 relazione CTU del 20.8.2024 e pag. 21 della relazione integrativa del
10.6.25).
Orbene, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione anche gli atti di scioglimento delle comunioni ordinarie o ereditarie relative ad edifici, o loro parti, “sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge medesima ove dagli atti stessi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967”(cf. Cass.
S.U. 25021/2019).
La Suprema Corte con la summenzionata pronunzia, infatti, ha sottolineato che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica,
e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, sicchè la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio".
Ed invero, “la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della "possibilità giuridica”.
Applicando tale principio al caso di specie deve pertanto affermarsi che certamente non risulta provata la condizione dell'azione relativa al requisito della regolarità urbanistica del fabbricato in comunione censito al foglio 305 p.lla 893 sub. 4 e 5.
Orbene, rispetto ai fabbricati sopra indicati alle lett. b) e c) va rilevato che, sebbene trattasi di beni costruiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985, il CTU ha rilevato la sussistenza di irregolarità catastali delle unità immobiliari come sopra descritte.
Sul punto, occorre richiamare la disposizione normativa di cui all'art. 29 cc. 1 bis della legge n. 52/1985 che prescrive che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto
7 il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione dei dati catastali e delle planimetrie, può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".
Orbene, la Suprema Corte ha osservato che la conformità catastale dall'art. 29, comma 1 bis,
I. n. 52 del 1985, costituisce un fatto decisivo per il giudizio che deve essere oggetto di accertamento da parte del Giudice, aggiungendo che i requisiti richiesti dall'art. 29 della legge n. 52 del 1985, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento o dell'atto di scioglimento della comunione (cfr. Cass., n. 18043/2020; Cass. n. 17990/2016).
Pertanto, nella fattispecie in esame la coerenza oggettiva delle risultanze catastali rispetto allo stato di fatto degli immobili risulta sconfessata dagli accertamenti svolti dal CTU, sicchè, rispetto ai beni sub b) e c), con riferimento a tale profilo, deve ritenersi insussistente una condizione dell'azione.
Deve, a questo punto, puntualizzarsi – in ragione delle deduzioni spese dal convenuto in seno alla memoria ex art. 183 co. 6 n.3 c.p.c., per vero non coltivate nelle udienze successive e negli scritti conclusionali - il ricorrere della piena ammissibilità di una divisione parziale, ovvero limitata ai numerosi altri beni di cui si compongono le masse.
Ed invero le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno anche chiarito che nel caso in cui tra i beni costituenti il patrimonio del de cuius, vi sia un fabbricato abusivo, il coerede che limita la domanda di divisione ai beni diversi dall'edificio abusivo non compie una scelta di convenienza, ma si adegua semplicemente al disposto degli artt. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che vietano lo scioglimento della comunione relativa ad un tale immobile, per il quale non è possibile indicare nell'atto gli estremi del titolo abilitativo (inesistente).
Da ciò deriva che l'esercizio del diritto potestativo, spettante ad ogni coerede, di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, escludendo i beni irregolari dal punto di vista urbanistico, non può essere impedito dalla volontà contraria degli altri coeredi.
Diversamente opinando, infatti, si conferirebbe ai coeredi convenuti nel giudizio divisorio il potere di impedire, negando il loro consenso, lo scioglimento della comunione ereditaria con
8 riferimento all'intero complesso dei beni per i quali essa è giuridicamente possibile (cfr. Cass., sez. un. 25021/2019).
Nel caso di specie l'attore ha chiesto procedersi alla divisione delle comunioni escludendo il bene immobile abusivo dallo stesso attore occupato, ovvero quello indicato al punto a), così formulando domanda di scioglimento parziale della comunione, da ritenersi ammissibile per le ragioni sopra esposte, anche se con l'ulteriore esclusione dei beni di cui ai punti b) e c).
Conseguentemente va dichiarata l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione avuto riguardo ai beni meglio e indicati e descritti dal CTU a pag. 4 della relazione peritale integrativa depositata in data 10.6.25.
2.5. Tanto premesso in ordine all'ammissibilità della domanda di divisione rispetto ai beni immobili che fanno pacificamente parte delle masse ereditarie, va rilevato che l'attore ha eccepito che di queste farebbero parte ulteriori beni, ovvero denaro, titoli, depositi, mezzi agricoli, oro e altri preziosi, non compiutamente individuati dallo stesso, il quale ha dichiarato di non averne precisa contezza, invitando il convenuto alla formazione di inventario.
2.5.1. Orbene, per quanto attiene ai mezzi agricoli, il convenuto – allegando a supporto Contr libretto (cfr. all. 8) - ha riconosciuto l'esistenza nel patrimonio relitto da Per_2
di n. 4 beni mobili registrati: una motozappa, un rimorchio ed un trattore marca
[...]
DO, nella disponibilità dell'attore, e un trattore LI, nella disponibilità del convenuto.
Innanzi a tale allegazione l'attore, con la prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., non ha mosso alcuna contestazione specifica limitandosi a ribadire la richiesta di inventario, senza poi nemmeno articolare prove atte a dimostrare l'esistenza di diversi ed ulteriori beni mobili registrati di titolarità del de cuius rispetto a quelli indicati dal convenuto.
Peraltro, in ordine a tali beni, il CTU (con relazione del 10.6.25) ha chiarito che la motozappa, sebbene non demolita come indicato dal convenuto (avendo riscontrato la presenza della carcassa metallica pur se priva di motore), è sostanzialmente priva di valore economico;
il trattore DO 230 ed il rimorchio AP sono detenuti dall'attore e di proprietà dello stesso a far data dal 25.1.2013 e quindi non fanno parte dell'asse relitto dal de cuius Per_2
.
[...]
Unico mezzo agricolo che fa parte della comunione ereditaria è, quindi, il trattore CP_3
(matricola macchina n. 75913), nella attuale disponibilità del convenuto, cui il CTU ha attribuito un valore di € 2.500,00.
2.5.2 Parte attrice ha, poi, allegato che di ciascuna delle masse farebbero parte anche denaro, titoli, libretti a risparmio, asseritamente rimasti nella disponibilità del solo convenuto, con richiesta di rendiconto della gestione al convenuto, il quale non ha però provveduto a fornire
9 un dettaglio della sua gestione, pur confermando di essersi occupato (anche mediante la gestione delle sue sostanze) dell'anziano padre dal momento in cui è stato colpito da ictus (e da allora immobilizzato) sino alla sua morte (circostanze queste ultime non contestate dall'attore e perciò pacifiche).
Ora, all'esito del disposto ordine di esibizione è emerso che Persona_1 Per_2
e erano cointestatari di tre depositi a risparmio presso
[...] CP_1 CP_4
(cfr. deposito del 7.9.23).
Sul punto, va rilevato che “La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi” (cfr. Cass. 27069/2022).
Nella specie non pare raggiunta la prova che tutte somme versate nel libretto fossero integralmente riconducibili ai due coniugi, tanto più che a fronte del mancata acquisizione di tutti gli estratti conto a partire dal saldo zero.
In ogni caso, se non può fondatamente escludersi l'esistenza di un effettivo rapporto di mandato tra il convenuto ed il de cuius a partire dal 2015 - posto che dagli Persona_2 stessi assunti difensivi spesi da emerge come quest'ultimo abbia assunto in via CP_1 esclusiva la gestione degli affari del padre quantomeno dal 2015 (anno in cui è stato colpito da ictus) e fino al suo decesso - allo stesso modo non può escludersi che le operazioni di prelievo siano state compiute dalla madre, prima del suo decesso, e dal padre prima del 2015.
Non può, dunque, dirsi provata, per il periodo antecedente all'anno 2015, la effettiva assunzione della integrale gestione delle sostanze dei genitori da parte del convenuto.
Per quanto attiene, invece, all'ammontare complessivo delle somme accreditate e prelevate dal convenuto dal 2015 fino all'estinzione del libretti, possono, pur in assenza di una rendicontazione da parte del convenuto, dirsi giustificati i prelievi eseguiti con cadenza mensile e regolare, presumibilmente finalizzati (anche in relazione al loro ammontare) a garantire le spese routinarie di gestione personale e abitativa, il sostentamento e la cura del padre, le cui peculiari esigenze di assistenza (anche mediante ausilio di badanti) non sono state tempestivamente contestate dall'attore (tanto da render superflue le prove orali all'uopo articolate), il quale ha espressamente preso posizione contraria sul punto solo con la comparsa conclusionale. Dall'analisi della documentazione prodotta all'esito dell'ordine di esibizione non emergono, quindi, per il periodo in cui il convenuto ha assunto la gestione esclusiva delle sostanze del padre, prelievi o altre operazioni che esorbitano rispetto a quelle
10 ragionevolmente correlabili all'ordinaria gestione, considerate anche le particolari esigenze di assistenza di . Persona_2
In definitiva, non sussiste obbligo del convenuto di conferire alla massa somme di denaro all'esito della sua gestione, né risultano saldi positivi alla data di chiusura dei singoli rapporti per due dei tre libretti (il libretto n. 2235 è stato infatti chiuso con saldo zero alla data del
18.2.15, e il n. 0147 un saldo di € 4,01 alla data del decesso del sino al Persona_2
23.8.23). Per quanto attiene, invece, il libretto n. 4952 risulta alla data del decesso del padre delle odierne parti in causa, riporta un saldo di € 604,00 da considerarsi facente parte dell'asse ereditario di di , in ragione del mancato superamento della presunzione di Persona_2 contitolarità delle somme, nella misura della metà.
2.5.3. Non è stata, infine, fornita dimostrazione circa la sussistenza in seno alle masse ereditarie di oro e preziosi, non potendo sopperire a tale radicale carenza di prova l'art. 9, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 invocato dall'attore, trattandosi di norma rilevante sul piano squisitamente fiscale e, in ogni caso, inidonea a integralmente supplire l'ordinario regime probatorio valevole nell'odierno giudizio.
L'attore non ha specificamente allegato né tantomeno provato (o offerto di provare) la presenza di tali beni nel patrimonio relitto dal padre e dalle madre - non tempestivamente contestando peraltro quanto genericamente affermato dal convenuto circa la avvenuta consegna di “oro e preziosi” da parte di e in favore dei nipoti. Per_1 Pt_1
2.6. L'attore in seno all'atto di citazione del 21.12.23 ha espressamente riconosciuto la validità ed efficacia dei contratti di affitto dei terreni facenti parte di entrambe le masse stipulati dal convenuto con e Persona_2 Persona_1
Rispetto a tale contratto ha, dunque, avanzato domanda di condanna di al CP_1 pagamento del canoni di affitto, sia in proprio (rispetto ai canoni maturati dopo la morte dei genitori) che quale erede di e affermando quindi Persona_2 Persona_1
l'esistenza di una posta creditoria per ciascuna delle eredità a tale titolo.
Il convenuto ha confermato di non aver corrisposto i canoni di affitto all'attore dal 2020
(riconoscendogli un credito di € 750,00 alla data del deposito della comparsa) ma ha sostenuto di aver sempre corrisposto il canone ai genitori quando erano in vita.
Tuttavia, tale ultimo assunto non risulta assistito da alcun supporto probatorio, non avendo il convenuto fornito la prova dei pagamenti dei canoni maturati di € 500,00 annui (€ 300 al solo , € 100 alla sola ulteriori € 100 ad entrambi per fondi Persona_2 Persona_1 comuni).
11 Ricordato che il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass. S.U.
13533/2001), deve riconoscersi la sussistenza di un debito dell'erede nei CP_1 confronti del de cuius pari a € 2.100,00 e della de cuius per Persona_2 Persona_1
€ 300,00, somme da imputare alla sua quota ex art. 724 co. 2 c.c.
Inoltre, il convenuto va riconosciuto debitore della complessiva somma di € 1.299,00 in favore del fratello a titolo di canoni di affitto maturati e non corrisposti dopo la morte di ciascuno dei genitori sino all'anno 2025 (€ 49,00 per l'anno 2019 – considerata la quota di spettanza 1/3 del canone di € 100 interamente dovuto alla e di 1/6 rispetto all'ulteriore Per_1 canone di € 100 per i fondi in comunione con – ed € 1.250,00 per gli anni Persona_2
2020-2025), oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
2.7. Va, poi, esaminata la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto per il rimborso della quota parte di spese connesse alla successione ed anticipata dal coerede, in particolare per le spese funerarie.
Tale domanda è fondata e va accolta.
In punto di diritto, occorre rilevare che il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità, grava sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicchè il coerede che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi (cfr. Cass. 28/2002, n.; Cass.
17938/2020).
La Suprema Corte, inoltre, ha precisato che sia l'imposta di successione che le spese per le onoranze funebri (Cass. n. 1994/2016 Cass., n. 3732 /1985) rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c. (cfr. Cass. n. 28/2002;
Cass. n. 3489/1977).
Ciò posto, risulta provato dalla documentazione allegata da parte convenuta che CP_1
ha anticipato la somma di € 4.004,72 (questa essendo la misura effettivamente
[...] documentata) per spese funerarie del de cuius (cfr. all. 6 comparsa). Persona_2
La metà di tale importo, pari a € 2.002,37, deve essere imputata, a titolo di rimborso, alla quota dell'attore.
2.8. Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell'attore al pagamento di un'indennità di occupazione in favore del convenuto per l'esclusivo godimento dell'immobile non divisibile in quanto abusivo (sito in Erice, censito al foglio 305 p.lla 893) poiché domanda
12 nuova, tardivamente formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni. Alcun rilievo assume, poi, l'assunto secondo cui l'immobile attualmente in uso all'attore sarebbe stato realizzato con denaro dei genitori posta l'assenza di un atto dispositivo in favore del primo, rientrando tale bene all'interno della massa comune.
2.9. Non meritevole di accoglimento è la domanda riconvenzionale volta al rimborso pro quota per le opere di miglioria connesse alla piantumazione di uliveto e vigneto in alcuni dei fondi oggetto di comunione asseritamente realizzate dal convenuto, in primo luogo, in ragione del radicale difetto di prova degli esborsi che si assumono sostenuti, non potendosi a ciò sopperire mediante consulenza tecnica d'ufficio, pure invocata dal convenuto. Non appare in alcun modo accoglibile la pretesa al pagamento delle migliorie, ove pure in ipotesi realizzate manente comunione, una volta apertasi la successione, anche in ragione del fatto che
è nella disponibilità dei fondi in questione, non già solo quale coerede, ma CP_1 anche quale affittuario, in ragione del contratto di affitto agrario sottoscritto nel 2013, circostanza che determina la applicabilità della normativa speciale della legge n. 203/84.
3. Deve, a questo punto, determinarsi il quomodo della divisione.
Come è noto, ai sensi dell'art. 718 c.c., ciascun condividente ha diritto alla sua parte in natura dei beni, salva la disposizione dell'art. 720 c.c., se nel compendio vi sono beni immobili non comodamente divisibili.
Infatti, l'art. 720 c.c. stabilisce, in ordine successivo, che lo scioglimento della comunione possa farsi: tramite l'attribuzione per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei condividenti fa richiesta di attribuzione, si fa luogo alla vendita all'incanto.
L'art. 718 c.c. trova deroga, quindi, ai sensi dell'art. 720 c.c., solo nel caso in cui i beni non siano “comodamente” divisibili e cioè, nel caso in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento – non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo -
o, infine, tali che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Cass. 21612/2021).
Il sistema delineato prevede, quindi, che la vendita all'incanto rappresenti la extrema ratio cui ricorrere quando non si ravvisi la comoda divisibilità in natura oppure quando nessun
13 comproprietario intenda esercitare la facoltà di attribuzione dell'intero (cfr. Cass. n.
4270/1994; n. 14165/2000; n. 24053/2008; n. 10624/2010; n. 10856/2016).
Nella fattispecie per cui è causa, sulla base delle indagini peritali condotte dal CTU sopra richiamate, può ragionevolmente affermarsi la possibilità di scioglimento della comunione Pa ereditaria immobiliare secondo il progetto divisionale predisposto nella relazione peritale integrativa del 10.6.2025, con gli opportuni correttivi come infra indicati.
In tale progetto, infatti, è stata mantenuta ferma la differenziazione delle masse di
[...]
(stimata in complessivi € 149.774,40) e di (pari in realtà a € Per_1 Persona_2
306.801,00 considerata la ridotta misura del residuo del saldo del libretto postale di titolarità del de cuius come sopra accertato), e sono stati esclusi dal progetto i fabbricati non in regola sotto il profilo urbanistico ed edilizio (per le ragioni come sopra specificate ai punti 2.3 e 2.4).
Tale valutazione, attenta, puntuale e convincente, rispetto alla quale il CTU ha efficacemente e compiutamente risposto alle contestazioni mosse dalle parti (cfr. sul punto anche Cass.
33742/2022), può senz'altro essere fatta propria dal Tribunale.
Il CTU ha provveduto a predisporre un progetto di divisione formato da due porzioni immobiliari di eguale valore per ciascuna delle masse (Quota M 1 e P1, da un lato, e Quota
M2 e P2 dall'altro), ciascuna contenente beni immobili distinti, la cui differenza di valore è stata compensata con conguagli in denaro.
In particolare, il ctu rispetto alla massa ereditaria di ha predisposto i progetti Persona_1
M1 e M2 sotto riportati:
Quota di divisione M1 Quota di divisione M2
n. Quota
n. Quota
di di prog propri prog propri Comu F. Part. età Valo Com F. Part. età Valore re re ne re une ss. ss. Be Be ne ne
1 4 B u s e t o P a l i 42 39 2 / 6
€ 8 7 1 E r i c e 3 1 1
1 2 3
2 / 6
€ 1 9 5 4 , 8 2 z z o l o
, 4 7
2 5 B u s e t o P a l i 42 3 9 9 2 / 3
€ 7 0 9 , E r i c e 3 1 1 49 2 / 6
€ 1 2 0 , 8 9 z z o l o 3 3
3 6 B u s e t o P a l i 42 4 0 2 2 / 3
€ 4 7 8 6 , 2 E r i c e 3 1 1
1 6 7
2 / 6
€ 2 2 9 1 , 3 2 z z o l o 6
47 168
12 B u s e t o P a l i 2 / 3
€ 4 0 6 9 , 6 7 E r i c e 3 1 1
1 6 8
2 / 6
€ 6 8 9 3 , 7 0 z z o l o 7
13 B u s e t o P a l i 47
1 7 0
2 / 3
€ 0 , 0 0 8 E r i c e 3 1 1 48 2 / 6
€ 1 1 0 , 6 2 z z o l o
14 B u s e t o P a l i 42 40 2 / 3
€ 4 7 6 0 , 3 9 E r i c e 3 1 1 2 2 8 2 / 6
€ 1 5 8 , 0 2 z z o l o 9
14 15 10 B u s e t o P a l i 42
1 0 7
2 / 3
€ 7 6 5 , 0 7 E r i c e 3 1 1
1 4 0
2 / 3
€ 4 3 4 z z o l o 1 , 7 5
2 1 4 299 16 11 E r i c e 2 / 6
€ 2 0 1 6 6 , E r i c e 3 1 1
1 6 9
2 / 3
€ 2 5 6 6 7 6 , 9 8
27
€ 4 9 0 , 3 3 17 E r i c e
3 0 5
4 0 4
2 / 6 E r i c e
3 1 1 80 2 / 6
€ 3 9 3 , 5 4
2 8 / 2 9 / E r i c e
3 0 5
4 0 5 - 4 0 6 - 4 2 / 6
€ 1 0 5 4 5 , 18 E r i c e 3 1 4 15 2 / 6
€ 1 0 7 3 0 0 7 / 2 0 0 4 , 1 2
31 E r i c e 3 0 5 5 0 3 2 / 6
€ 2 3 1 5 , 5 19 E r i c e 3 1 4 22 2 / 6
€ 1 3 7 1 7 , 3 7
32 20 E r i c e 3 0 5 7 2 6 2 / 6
€ 1 4 3 7 , 8 E r i c e 3 1 1
1 2 1
2 / 6
€ 7 0 0 2 6 , 5 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
E r i c e 3 1 1 2 3 9 2 / 6
€
4 , 1 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
E r i c e 3 1 1 2 4 0 2 / 6
€ 2 4 8 2 , 6 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
E r i c e 3 1 1 15 2 / 6
€
5 , 1 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
E r i c e 3 1 1 16 2 / 6
€ 1 2 8 , 6 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
E r i c e 3 1 1 17 2 / 6
€ 1 6 1 2 7 , 8 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
E r i c e 3 1 1
1 2 2
2 / 6
€ 1 8 9 4 , 1 5
S O M M A V A L O R E B E N I Q U O T A M1
€ 50 9 1 7 S O M M A
€ 4 8 9 3 2
, 52 V A L O R
, 0 9 E B E N I Q U O T A M 2
Q U O T A s p e t t a n t e 5 0 %
€ 49 9 2 4 Q U O T A s p e t t a n t e 5 0 %
€ 4 9 9 2 4
, 80
, 8 0
C o n g u a g l i o C O N T R O
-€ . 9 9 2 , C o n g u a g l i o A F A V O R E
€ . 9 9 2 , 7 2 72
TOTALE QUOTA M1 TOTALE QUOTA M2 € 4 9 9 2
€ 49 9 2 4 , 80 4 , 8 0
Avuto riguardo alla massa ereditaria di ha predisposto i progetti P1 e P2 Persona_2 sotto indicati:
Quota di divisione P1 Quota di divisione P2
n.
Qu
n.
Quo
prog
progr
ota ta di ress. Comu F. Part. Valo ess. Com F. Part. Valore di prop ne re une Ben Ben pro rietà e e prie tà
1 B u s e t o 42 39 4 / 6
€ 1 7 4 2 , 9 3 4 E r i c e 3 1 1 1 2 3 4 /6
€ 3 9 0 P a l i z z o l 9 , 6 3
o
2
€ 3 5 4 , 6 7 5 B u s e t o 42 1 0 8 1 /3 E r i c e 3 1 1 49 4 /6
€ 2 4 P a l i z z o l 1 , 7 8
o
15 3 B u s e t o 42 1 0 4 1 /3
€ 2 3 9 3 , P a l i z z o l 1 3
o
12 B u s e t o P a l i z z o 47 1 6 8 1 /3
€ 2 0 3 4 , l o 8 4
13 B u s e t o P a l i z z o 47 1 7 0 1 /3
€ l o
0 , 0 0
14 B u s e t o P a l i z z o 42 40 1 /3
€ 2 3 8 0 , l o 1 9
15 B u s e t o P a l i z z o 42 1 0 7 1 /3
€ 3 8 2 , l o 5 3
16 E r i c e 2 1 4 2 9 9 4 / 6
€ 4 0 3 3 3 , 3 3
27 E r i c e
3 0 5
4 0 4 4 / 6
€ 9 8 0 , 6 7
28 - 29 - E r i c e
3 0 5
4 0 5 - 4 0 6 - 4 4 / 6
€ 2 1 0 9 0 , 0 7 / 2 0 0 30
31 E r i c e 3 0 5 5 0 3 4 / 6
€ 4 6 3 1 , 0 3
32 E r i c e 3 0 5 7 2 6 4 / 6
€ 2 8 7 5 , 6 4
a E r i c e 3 0 5 3 9 7 1 / 1
€ 5 1 8 3 , 5 2
b E r i c e 3 0 5 3 9 9 1 / 1
€ 4 2 0 , 2 9
c E r i c e
3 0 5
4 0 3 1 / 1
€ 1 8 9 1 , 2 8
d E r i c e
3 0 5
4 1 4 1 / 1
€ 3 2 1 8 , 5 0
e E r i c e 3 0 5 5 0 4 1 / 1
€ 1 1 0 9 8 , 9 5
h E r i c e 3 1 4 57 1 / 1
€ 1 4 8 7 , 3 2
i E r i c e
3 0 5
4 1 3 1 / 1
€ 2 9 1 9 , 8 8
l E r i c e
3 0 5
4 0 2 1 / 1
€ 1 9 2 6 , 3 1
n E r i c e 3 1 4 56 1 / 1
€ 1 0 6 8 , 5 6
q E r i c e 3 0 5 5 2 0 1 / 1
€ 1 7 2 6 9 , 3 4
r E r i c e 3 1 4 83 1 / 1
€ 1 5 9 5 , 6 2
s E r i c e 3 0 5 5 0 6 1 / 1
€ 1 1 0 9 8 , 9 5
t E r i c e 3 0 6 3 9 5 1 / 1
€ 1 1 8 5 , 6 0
u E r i c e
3 0 5
4 1 1 1 / 1
€ 2 9 1 9 , 8 8
v E r i c e
3 0 5
4 1 2 1 / 1
€ 3 0 1 9 , 4 2
z E r i c e 3 0 5 5 0 5 1 / 1
€ 4 1 9 1 , 2 1
V A L O R E M E Z Z I A G R I C O L I ( i n a t t o i n t 1 / 1
€ 2 . 5 0 0 ,
16
6 E r i c e 3 1 1 1 6 7 4 /6
€ 4 5 8 2 , 6 3
7 E r i c e 3 1 1 1 6 8 4 /6
€ 1 3 7 8 7 , 4 0
8 E r i c e 3 1 1 48 4 /6
€ 2 2 1 , 2 3
9 E r i c e 3 1 1 2 2 8 4 /6
€ 3 1 6 , 0 4
10 E r i c e 3 1 1 1 4 0 1 /3
€ 2 1 7 0 , 8 7
11 E r i c e 3 1 1 1 6 9 1 /3
€ 1 2 8 3 , 4 9
17 E r i c e 3 1 1 80 4 /6
€ 7 8 7 , 0 7
18 E r i c e 3 1 4 15 4 /6
€ 2 1 4 8 , 2 4
19 E r i c e 3 1 4 22 4 /6
€ 2 7 5 4 , 7 5
20 E r i c e 3 1 1 1 2 1 4 /6
€ 1 4 0 1 3 , 0 1
21 E r i c e 3 1 1 2 3 9 4 /6
€
8 , 2 3
22 E r i c e 3 1 1 2 4 0 4 /6
€ 4 9 6 5 , 2 4
23 E r i c e 3 1 1 15 4 /6
€
1 0 , 2 9
24 E r i c e 3 1 1 16 4 /6
€ 2 5 7 , 2 1
25 E r i c e 3 1 1 17 4 /6
€ 3 2 2 5 5 , 6 7
26 E r i c e 3 1 1 1 2 2 4 /6
€ 3 7 8 8 , 2 9
f) E r i c e 3 1 1 45 1 / 1
€ 3 9 1 7 , 0 2
g) E r i c e 3 1 1 50 1 / 1
€ 3 6 5 7 7 , 2 7
m) E r i c e 3 0 5 5 0 7 1 / 1
€ 9 6 2 4 , 2 6
o) E r i c e 3 1 1 93 1 / 1
€ 5 1 0 0 , 5 2
p) T r a p a n i 1 8 0 1 0 7 1 / 1
€ 1 1 5 8 5 , 5 6
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - e s t a ti a Z i c h i c h i S .) 0 0
- - - - - - S A L D O F I N A L E L I B R E T T O P O S T A L E 1 / 1
€ 6 0 4 , 0 0
S O M M A V A L O R E B E N I Q U O T A P1
€ 1 5 2 7 9 7 S O M M A V A L O R E B E N I Q U O T A P 2
€ 1 5 4 3 0
, 56 5 , 72
Q U O T A s p e t t a n t e ( 5 0 % )
€ 1 5 3 5 5 1 Q U O T A s p e t t a n t e ( 5 0 % )
€ 1 5 3 5 5
, 64 1 , 64
C o n g u a g l i o A F A V O R E
€ . 7 5 4 , 08 C o n g u a g l i o C O N T R O
- € . 7 5 4 , 08
T O T A L E Q U O T A P 1 € 1 5 3 5 5 T O T A L E Q U O T A P 2 € 1 5 3 5 1 , 6 4 5 1 , 6 4
Il consulente d'ufficio ha, inoltre, correttamente formato le diverse quote, con previsione di assegnazione congiunta delle quote M1+P1 e M2+P2, tale da consentire il ricongiungimento delle quote di proprietà delle singole particelle facenti parte di entrambe le masse.
Rispetto a tali progetti, tuttavia, vanno operati i correttivi alla luce di quanto sopra accertato in ordine all'unico libretto postale con saldo positivo, da ridurre della metà (ovvero alla misura di € 302,00) per la presunzione di contitolarità dele somme con il convenuto cointestatario dello stesso, con la conseguenza che la quota spettante a ciascun coerede sul patrimonio del de cuius (di complessivi € 306.801,00) è pari ad € Persona_2
153.400,00.
Conseguentemente il conguaglio a favore della quota P1 deve esser rideterminato, rispetto a quanto indicato dal CTU, in € 905,72.
Le quote P1 e P2, all'esito dei correttivi, risultano così rideterminate:
Quota di divisione P1 Quota di divisione P2
n.
n.
Qu Quo prog
ota
progr
ta di
Comu F. Part. Valo Com F. Part. Valore ress. ess. di prop ne re une Ben Ben pro rietà e e prie tà
1
€ 1 7 4 2 , 9 3 4 B u s e t o 42 39 4 / 6 E r i c e 3 1 1 1 2 3 4 /6
€ 3 9 0 P a l i z z o l 9 , 6 3
o
2 B u s e t o 42 1 0 8 1 /3
€ 3 5 4 , 6 7 5 E r i c e 3 1 1 49 4 /6
€ 2 4 P a l i z z o l 1 , 7 8
o
3 6 B u s e t o 42 1 0 4 1 /3
€ 2 3 9 3 , E r i c e 3 1 1 1 6 7 4 /6
€ 4 5 8 P a l i z z o l
1 3
2 , 6 3
o
12 7 B u s e t o P a l i z z o 47 1 6 8 1 /3
€ 2 0 3 4 , E r i c e 3 1 1 1 6 8 4 /6
€ 1 3 7 l o 8 4 8 7 , 4 0
13 B u s e t o P a l i z z o 47 1 7 0 1 /3
€ 8 E r i c e 3 1 1 48 4 /6
€ 2 l o
2 1 , 2 3 0 , 0 0
14 9 B u s e t o P a l i z z o 42 40 1 /3
€ 2 3 8 0 , E r i c e 3 1 1 2 2 8 4 /6
€ 3 l o 1 9 1 6 , 0 4
17 15 B u s e t o P a l i z z o 42 1 0 7 1 /3
€ 3 8 2 , l o 5 3
16 E r i c e 2 1 4 2 9 9 4 / 6
€ 4 0 3 3 3 , 3 3
27 E r i c e
3 0 5
4 0 4 4 / 6
€ 9 8 0 , 6 7
28 - 29 - E r i c e
3 0 5
4 0 5 - 4 0 6 - 4 4 / 6
€ 2 1 0 9 0 , 0 7 / 2 0 0 30
31 E r i c e 3 0 5 5 0 3 4 / 6
€ 4 6 3 1 , 0 3
32 E r i c e 3 0 5 7 2 6 4 / 6
€ 2 8 7 5 , 6 4
a E r i c e 3 0 5 3 9 7 1 / 1
€ 5 1 8 3 , 5 2
b E r i c e 3 0 5 3 9 9 1 / 1
€ 4 2 0 , 2 9
c E r i c e
3 0 5
4 0 3 1 / 1
€ 1 8 9 1 , 2 8
d E r i c e
3 0 5
4 1 4 1 / 1
€ 3 2 1 8 , 5 0
e E r i c e 3 0 5 5 0 4 1 / 1
€ 1 1 0 9 8 , 9 5
h E r i c e 3 1 4 57 1 / 1
€ 1 4 8 7 , 3 2
i E r i c e
3 0 5
4 1 3 1 / 1
€ 2 9 1 9 , 8 8
l E r i c e
3 0 5
4 0 2 1 / 1
€ 1 9 2 6 , 3 1
n E r i c e 3 1 4 56 1 / 1
€ 1 0 6 8 , 5 6
q E r i c e 3 0 5 5 2 0 1 / 1
€ 1 7 2 6 9 , 3 4
r E r i c e 3 1 4 83 1 / 1
€ 1 5 9 5 , 6 2
s E r i c e 3 0 5 5 0 6 1 / 1
€ 1 1 0 9 8 , 9 5
t E r i c e 3 0 6 3 9 5 1 / 1
€ 1 1 8 5 , 6 0
u E r i c e
3 0 5
4 1 1 1 / 1
€ 2 9 1 9 , 8 8
v E r i c e
3 0 5
4 1 2 1 / 1
€ 3 0 1 9 , 4 2
z E r i c e 3 0 5 5 0 5 1 / 1
€ 4 1 9 1 , 2 1
V A L O R E M E Z Z I A G R I C O L I ( i n a t t o i n t 1 / 1
€ 2 . 5 0 0 , e s t a ti a Z i c h i c h i S .) 0 0
S A L D O F I N A L E L I B R E T T O P O S T A L E 1 / 1
€ 302 , 0 0
S O M M A V A L O R E B E N I Q U O T A P1
€ 1 5 2 495 , 50
Q U O T A s p e t t a n t e ( 5 0 % )
€ 1 5 3400, 50
C o n g u a g l i o A F A V O R E
€ 905,72
T O T A L E Q U O T A P 1 €1 5 3400, 50
18
10 E r i c e 3 1 1 1 4 0 1 /3
€ 2 1 7 0 , 8 7
11 E r i c e 3 1 1 1 6 9 1 /3
€ 1 2 8 3 , 4 9
17 E r i c e 3 1 1 80 4 /6
€ 7 8 7 , 0 7
18 E r i c e 3 1 4 15 4 /6
€ 2 1 4 8 , 2 4
19 E r i c e 3 1 4 22 4 /6
€ 2 7 5 4 , 7 5
20 E r i c e 3 1 1 1 2 1 4 /6
€ 1 4 0 1 3 , 0 1
21 E r i c e 3 1 1 2 3 9 4 /6
€
8 , 2 3
22 E r i c e 3 1 1 2 4 0 4 /6
€ 4 9 6 5 , 2 4
23 E r i c e 3 1 1 15 4 /6
€
1 0 , 2 9
24 E r i c e 3 1 1 16 4 /6
€ 2 5 7 , 2 1
25 E r i c e 3 1 1 17 4 /6
€ 3 2 2 5 5 , 6 7
26 E r i c e 3 1 1 1 2 2 4 /6
€ 3 7 8 8 , 2 9
f) E r i c e 3 1 1 45 1 / 1
€ 3 9 1 7 , 0 2
g) E r i c e 3 1 1 50 1 / 1
€ 3 6 5 7 7 , 2 7
m) E r i c e 3 0 5 5 0 7 1 / 1
€ 9 6 2 4 , 2 6
o) E r i c e 3 1 1 93 1 / 1
€ 5 1 0 0 , 5 2
p) T r a p a n i 1 8 0 1 0 7 1 / 1
€ 1 1 5 8 5 , 5 6
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
S O M M A V A L O R E B E N I Q U O T A P 2
€ 1 5 4 3 0 5 , 72
Q U O T A s p e t t a n t e ( 5 0 % )
€ 1 5 3400, 50
C o n g u a g l i o C O N T R O
- € 905,72
T O T A L E Q U O T A P 2 € 1 5 3400, 50 E pertanto, stante la assegnazione congiunta delle quote, poiché è previsto per la quota M2 un conguaglio a favore di € 992,72 e per la quota P2 un conguaglio contro di € 905,72, il coerede che risulterà assegnatario delle quote M2+P2 sarà tenuto a corrispondere - operate le compensazioni - un conguaglio di € 87,00 all'assegnatario delle quote M1+P1.
Considerato che è stato accertato che il convenuto era debitore verso i defunti genitori della somma complessiva di € 2.400,00 a titolo di canoni di affitto e che l'attore è tenuto nei confronti del primo al rimborso della somma di € 2.002,37 per l'anticipazione del pagamento di debito ereditario connesso alle spese funerarie del defunto padre, operate le compensazioni, residua un debito di per il complessivo importo di € 397,63 CP_1 che, considerata l'entità e l'esigenza di semplificazione delle operazioni divisionali, andrà aggiunto o parzialmente detratto dal conguaglio dovuto a seguito dell'attribuzione delle quote.
Il convenuto andrà, poi, condannato al pagamento della somma di € 1.299,00 a titolo di canoni di affitto spettanti all'attore maturati nel periodo successivo alla morte dei genitori, oltre interessi legali dalla singola scadenza al soddisfo.
3.1. Con riguardo poi ai criteri con cui assegnare le porzioni ai condividenti, la divisione deve avvenire in conformità di quanto disposto dall'art. 729, primo periodo c.c. La citata disposizione normativa prevede l'estrazione a sorte quale criterio di assegnazione fra i condividenti delle porzioni uguali in sede di divisione, e costituisce la modalità maggiormente idonea a garantire trasparenza ed imparzialità alla concreta classificazione, rappresentando una garanzia contro ogni possibile favoritismo;
non è quindi consentito al giudicante di sostituire il diverso criterio dell'attribuzione al sorteggio (cfr. Cass. 8772/1994), che risulta invero derogabile soltanto laddove possa comportare un frazionamento antieconomico o altri gravi inconvenienti (cfr. Cass 6 luglio 1963 n.1828; Cass. 30 luglio 1983 n.5247; Cass. 28 aprile 2005 n.8833), che invero non sono ravvisabili nel caso di specie.
Pertanto, le quote descritte dal C.T.U. e come sopra corrette dovranno essere assegnate, in difetto di diverso accordo, mediante estrazione a sorte.
Stante il disposto dell'art. 791 c.p.c., che prevede che l'estrazione dei lotti non possa avvenire se non in presenza di un accordo tra tutte le parti o di sentenza passata in giudicato, si procederà al sorteggio tra le parti delle quote sopra indicate quando si sarà realizzata la condizione di legge per procedere a tale adempimento;
a ciò consegue che, ove vi sia accordo tra le parti ovvero la presente sentenza passi in giudicato, potrà essere avanzata al Tribunale apposita istanza (con apertura di nuovo procedimento al ruolo di volontaria giurisdizione)
19 per la fissazione dell'udienza onde procedere al sorteggio ed all'emissione del decreto di attribuzione definitiva, mentre, nel caso di impugnazione della sentenza e conseguente modifica della stessa, tale attribuzione dei beni dovrà avvenire necessariamente in sede di impugnazione.
In conclusione, fra l'attore e il convenuto deve essere disposto il sorteggio delle quote omogenee denominate “M1+P1” e “M2+P2” con previsione di un conguaglio di € 87,00 a carico dell'assegnatario della quota “M2+P2”.
Va, quindi, ribadito che residuando un debito di pari ad € 397,63, da imputare CP_1 alla sua quota ex art. 724 c.c., tale importo andrà aggiunto o parzialmente detratto dal suddetto conguaglio all'esito del sorteggio.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Tribunale che la natura del procedimento di divisone e soprattutto il concreto esito del giudizio ne giustifichino l'integrale compensazione fra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara aperta la successione di deceduta in data 29.1.2015 e di Persona_1
deceduto in data 27.12.2019; Persona_2
- accerta e dichiara che l'eredità della de cuius costituita dai beni Persona_1 indicati in parte motiva, si è devoluta ab intestato:
nella misura di 1/2 in favore di;
Persona_2
nella misura di 1/3 in favore di;
CP_1
nella misura di 1/3 in favore di;
Parte_1
- dichiara la nullità del testamento olografo di , con rigetto della Persona_2 domanda riconvenzionale del convenuto, accertando e dichiarando che l'eredità del de cuius si è devoluta ab intestato: Persona_2
nella misura di 1/2 in favore di;
CP_1
nella misura di 1/2 in favore di;
Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione avuto riguardo ai beni meglio e indicati e descritti dal CTU a pag. 4 della relazione peritale integrativa depositata in data 10.6.25.
20 - dispone lo scioglimento della comunione sulla massa ereditaria di e Persona_1 lo scioglimento parziale della comunione sulla massa ereditaria di , Persona_2 individuate come in parte motiva, tra le parti e, essendo necessaria l'effettuazione del sorteggio, individua i lotti quali quelli indicati a pag. 14 e 15 e a pag. 17 e 18 della presente sentenza, dovendosi procedere alla individuazione dei conguagli da corrispondere con le modalità di cui in motivazione, riconoscendo l'attore tenuto ad imputare alla sua quota ex art. 724 c.c. la somma di € 2.002,37 ed il convenuto tenuto ad imputare alla sua quota ex art. 724 c.c. la somma di € 2.400,00;
- condanna il convenuto a corrispondere all'attore a titolo di canoni d'affitto la somma di € 1.299,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento di indennità di occupazione avanzata dal convenuto contro l'attore;
- rigetta la domanda riconvenzionale diretta al rimborso pro quota degli esborsi sostenuti per le migliorie asseritamente eseguite sui fondi dal convenuto;
- pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 19.12.25
Il Giudice Rel. Il Presidente dott.ssa Federica Emanuela Lipari dott. Michele Ruvolo
21