Sentenza breve 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 20/01/2026, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01168/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12695/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12695 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TE NC IE ER, in persona del procuratore generale AMEDEO MONTANELLI, e AN ON, con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Emanuela Conti e Riccardo Arbib che li rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Umberto Maria Sclafani che la rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti
RT DE IN – non costituito in giudizio
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso principale:
della nota, denominata “ Lettera_di_Contrasto_CA202446083 ”, del 18/09/25 con cui Roma Capitale ha dichiarato l’inefficacia della scia ivi indicata;
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
della nota del Municipio I di Roma Capitale, Direzione Tecnica Urbanistica – Edilizia Privata, prot. n. CA/2025/0222723 del 13 novembre 2025, conosciuta attraverso l’avvenuto deposito in giudizio da parte di Roma Capitale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. CH VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cpa;
Considerato che:
- il ricorso è, in parte, inammissibile per difetto d’interesse e, per il resto, fondato;
- con il ricorso principale i ricorrenti impugnano la nota, denominata “ Lettera_di_Contrasto_CA202446083 ”, del 18/09/25 con cui Roma Capitale ha dichiarato l’inefficacia della scia ivi indicata;
- il ricorso principale è fondato;
- risultano, in particolare, meritevoli di accoglimento la seconda e la terza censura con cui parte ricorrente deduce:
a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 bis l. n. 241/90 nonché eccesso di potere sotto vari profili per mancanza del contraddittorio procedimentale dal momento che la nota impugnata “ dà conto in premessa di un’interlocuzione intercorsa fra Roma Capitale ed i ricorrenti che in realtà non è mai avvenuta; oltretutto ne riferisce in termini incomprensibili, dato che per ciascun passaggio riporta sempre la stessa data e lo stesso numero di protocollo. Le prerogative che gli artt. 7, 8 e 10- bis della Legge n° 241/1990 riconosce al privato sono state perciò cancellate ” (pag. 7 dell’atto introduttivo; seconda doglianza);
b) la violazione a falsa applicazione della l. n. 241/90 ed eccesso di potere sotto vari profili per la mancata considerazione della relazione integrativa presentata nel corso del procedimento dall’ing. NT (terza doglianza);
- ed, infatti, nella fattispecie il provvedimento impugnato dà atto dello svolgimento di un contraddittorio procedimentale che, in realtà, non è mai avvenuto come emerge dal fatto che l’atto di Roma Capitale del 18/09/25 richiama inverosimilmente “ osservazioni e/o documentazione presentate dall’interessato con prot.CA/2024/46083 del 18/03/2024 ” e “ motivi ostativi di cui alla precedente lettera prot.CA/2024/46083 ” ovvero adempimenti aventi tutti lo stesso numero di protocollo e la stessa data di presentazione della CILA;
- a ciò si aggiunga che con relazione integrativa, assunta al protocollo di Roma Capitale in data 16/09/25 (e, quindi, prima dell’adozione del provvedimento impugnato) con n. CA 2025/184481, i ricorrenti hanno prodotto nell’ambito del procedimento copiosa documentazione e specifiche osservazioni in ordine ai profili ritenuti da Roma Capitale ostativi alla possibile assentibilità dell’intervento;
- tale relazione non risulta esaminata e menzionata nel provvedimento impugnato in via principale;
- un siffatto modus operandi si pone in palese violazione dei principi che impongono la correttezza del contraddittorio procedimentale così come cristallizzati negli artt. 1, 3, 6, 7 e ss. l. n. 241/90;
- né, in senso contrario, rivestono alcuna rilevanza le successive note prot. n. CA/2025/0222723 del 13/11/25 e n. CA/2026/0002692 del 09/01/26 e ciò sia perché le stesse non assumono natura di provvedimenti amministrativi conclusivi del procedimento edilizio, dal momento che costituiscono meri atti interni aventi contenuto defensionale ed indirizzati all’avvocatura capitolina, e sia perché, nella non condivisa ipotesi che alle stesse si riconoscesse natura provvedimentale (per altro, negata dalla stessa Roma Capitale nella memoria depositata il 09/01/26), esse sarebbero illegittime in quanto assistite da un’inammissibile motivazione postuma;
- alla luce di tali considerazioni:
1) la ritenuta fondatezza della seconda e terza censura del ricorso principale, aventi carattere pregiudiziale per la natura procedimentale dei vizi dedotti, impone l’accoglimento del gravame in esame e l’annullamento del provvedimento denominato “ Lettera_di_Contrasto_CA202446083 ” del 18/09/25 con cui Roma Capitale ha dichiarato l’inefficacia della scia ivi indicata con salvezza degli ulteriori provvedimenti che Roma Capitale dovrà riadottare in sede di riedizione del procedimento previo corretto espletamento del contraddittorio procedimentale che dovrà svolgersi attraverso la specifica confutazione dei motivi ostativi all’assentibilità dell’intervento e la compiuta valutazione delle osservazioni presentate dagli interessati;
2) il ricorso per motivi aggiunti è, invece, inammissibile per carenza d’interesse (come prospettato da Roma Capitale nella memoria depositata il 09/01/26: da ciò la superfluità dell’avviso previsto dall’art. 73 cpa) per l’assenza di lesività dell’atto con esso impugnato in conseguenza della natura endoprocedimentale dello stesso;
- la prevalente soccombenza di Roma Capitale comporta la condanna dell’ente locale al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione secondo quanto esplicitato in motivazione;
2) dichiara l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti;
3) condanna Roma Capitale a pagare, in favore della parte ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in euro millecinquecento/00, oltre iva, cpa e contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH VI, Presidente, Estensore
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CH VI |
IL SEGRETARIO