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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, Avv. Daniela Trotta, magistrato onorario, all'esito della odierna discussione, come da verbale che precede, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3773 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall' Avv. DI SIENA Parte_1 C.F._1
ANGELO presso il cui studio e indirizzo telematico è domiciliato in forza di mandato in atti,
(ammessa, in via provvisoria e anticipata, al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del COA di
Cassino n. 23-01\06 del 30\11\2020) opponente
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, sia disgiuntamente che congiuntamente, dall' Avv. ZURLO RAFFAELE e dall'Avv. ORNATI ANDREA presso il cui studio e indiritto telematico in atti è elettivamente domiciliata giusta mandato opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2692\2020 R.G. del Tribunale di Cassino.
Conclusioni: come da note e verbale di udienza del 27 marzo 2025.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio al fine Parte_1 CP_1
di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 858 del 2020, iscritto al numero di RG 2692\2020 di questo tribunale con il quale la odierna opposta, cessionaria del credito a seguito di un'operazione di cartolarizzazione, le ingiungeva il pagamento della somma di euro 15.440,00, oltre accessori e spese,
a titolo di residuo dovuto in forza del finanziamento erogato ad essa opponente da Findomestic Banca spa. Eccepiva la opponente la improcedibilità del giudizio per omessa mediazione obbligatoria, la inefficacia della cessione del credito, il difetto di legittimazione attiva della controparte, la nullità e\o annullabilità del contratto di finanziamento per la usurarietà degli interessi.
Si costituiva ritualmente con comparsa di costituzione e risposta contestando ed CP_1
impugnando quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto, concludendo per la concessione della provvisoria esecuzione, la reiezione della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 7 ottobre 2021 il procedimento veniva assegnato alla scrivente dal precedente
GI ed alla udienza del 2 settembre 2022, tenutasi in prima udienza di trattazione con modalità cartolare, ex art. 127 ter cpc, dopo aver negato la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc, veniva assegnato termine di giorni quindici per il riturale esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, trattandosi di causa assimilata a quella bancaria. Concessi i termini per il deposito di memorie, ex art. 168, 6° comma, cpc e rilevata la natura meramente documentale della causa, rigettata la richiesta di CTU formulata dall'opponente, con il provvedimento reso all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 16 giugno 2023 veniva disposta mediazione d'ufficio, sul rilievo, rimasto incontestato, di sussistenza delle condizioni per un proficuo avvicinamento tra le parti. La causa veniva così rinviata all'udienza del 23 novembre 2023 per la verifica dell'esito della mediazione delegata con assegnazione di termine alla parte onerata per il deposito della relativa documentazione comprovante il corretto assolvimento dell'iter di ADR. A tale udienza, stante la mancata comparizione delle parti, veniva disposto rinvio, ex artt. 181 e 309 cpc, all'udienza del 12 aprile 2024, fissata ex art. 127 bis e dovuta successivamente rinviare all'udienza in presenza del 26 settembre 2024 a causa della dedotta impossibilità dell'avv. Siena, difensore di parte opponente, di collegarsi mediante strumenti audiovisivi. A tale successiva udienza, stante il rilievo preliminare di
2 mancato avveramento della condizione di procedibilità per mancato rituale esperimento della mediazione delegata, supportata dall'avv. Siena, veniva disposto rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione finale, ex art. 281 sexies cpc, del 27 marzo 2025, con termine anteriore per note conclusive.
Secondo questo Giudice la domanda monitoria va dichiarata improcedibile.
La mediazione demandata o d'ufficio, prevista dall'art. 5, n. 2 del d.lgs. 28\2010 nella versione pro tempore vigente (previsione successivamente trasfusa nell'art. 5 quater del medesimo decreto), può essere disposta in base ad una valutazione discrezionale del giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti ed è condizione di procedibilità della domanda, come espressamente previsto dalla norma. Tale valutazione discrezionale è indubbiamente stata effettuata, nel caso in esame, con il menzionato provvedimento in atti, circostanza che le parti non hanno invero nemmeno messo in discussione. Non vi è dubbio che tale procedura – ai fini del previsto assolvimento della condizione di procedibilità - vada effettuata ritualmente, secondo le regole di legge che sono dettate non per mero formalismo ma al fine di consentire alle parti la realizzazione di quell'effettivo avvicinamento che, con l'ausilio di un mediatore professionista, può condurre, alla conciliazione.
Come già rilevato con il provvedimento in atti del 26 settembre 2024 e successivamente discusso nel contraddittorio, nel caso di specie la parte opposta non ha fornito prova, come era suo onere, di aver invitato ritualmente la parte: la prova dell'invio dell'invito a comparire per la data fissata per l'incontro, al quale nel caso di specie nessuno era comparso per l'opponente, non è stata validamente fornita. Ribadita la tardività della produzione documentale effettuata da circa l'invio della CP_1
raccomandata alla parte, asseritamente non ritirata dalla stessa, va comunque rilevato che anche ove tale produzione fosse stata effettuata nei termini il risultato non cambierebbe in quanto parte opposta mai ha prodotto, nemmeno tardivamente, il cedolino di invio e copia della documentazione comprovante la compiuta giacenza: nessun valore può certo attribuirsi ad una mera stampa di monitoraggio di una raccomandata (nel caso di specie, come rilevato, stralciata perché tardivamente prodotta da laddove non sia stata fornita prova dell'invio della stessa e che il numero CP_1
indicato nel monitoraggio, peraltro privo di alcun valore ufficiale secondo quanto si legge nel sito di poste, corrisponda effettivamente alla presunta raccomandata di invito per la data di incontro davanti al mediatore inviata alla parte. Pur essendo tale rilievo pregiudiziale e sufficiente ai fini in esame, va aggiunto, per mera completezza, che manca altresì prova di invio di alcun avviso al difensore che, nel caso di specie, si ritiene necessario trattandosi di mediazione delegata in corso di causa ed essendo,
3 pertanto, l'invito al difensore doveroso in ossequio al principio di difesa. A ciò si aggiunga che sfornito di prova è rimasta altresì la partecipazione della parte opposta, mancando agli atti alcun tipo di documento comprovante la veste di parte legittimata a comparire per la in capo a CP_1 Pt_2
persona fisica indicata come presente nel verbale negativo in atti.
[...]
Va pertanto dichiara la improcedibilità della domanda monitoria e, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo per il quale è causa essendo applicabili sanzioni identiche a quelle previste per la mediazione obbligatoria anche per il caso di mediazione delegata (Cass. 38271\2021)
Le ulteriori questioni restano precluse stante la sentenza in rito.
Le spese di giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte opposta che ha dato causa alla improcedibilità della domanda monitoria. Esse vengono liquidate in dispositivo secondo il parametro, relativo allo scaglione di valore della lite come dichiarato in atti, di cui al DM 55\2014 e successivi aggiornamenti nei limiti medi delle fasi svolte ad eccezione per la fase istruttoria alla quale vengono applicate le riduzioni massime, stante il solo deposito di memorie ex art. 183, 6° comma, cpc e con la ulteriore riduzione prevista dall'art. 4 comma 9 delle tabelle per la sentenza in rito. Le spese liquidate in favore della parte opponente e poste a carico della parte opposta non possono essere distratte in favore del difensore di tale parte, come da costui chiesto con le conclusioni in atti ribadite alla odierna udienza, ma vanno distratte, ex lege, in favore dell'Erario in considerazione del fatto che la parte opponente è stata ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato con la delibera indicata di seguito indicata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 3773 2020 di R.G.- ogni contraria istanza ed eccezione disattesa - così provvede:
• Dichiara l'improcedibilità delle domande di parte opposta, e, per l'effetto CP_1
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 2692\2020 R.G. di questo Tribunale,
• Condanna la parte opposta , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, Parte_1 che liquida in € 2118,50 per totale compensi, oltre 15 per cento spese generali forfettarie su detti, nonché al rimborso delle spese prenotate a debito e documentate in atti per € 145,50 nonché CPA ed IVA, ove dovuta, come per legge. Distrae ex lege le suddette somme in favore dell'Erario stante la ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della parte opponente giusta delibera del COA di Cassino n. 23-01\06 del 30\11\2020)
Così deciso in Cassino, 27/03/2025
4 5
Il Giudice
Daniela Trotta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, Avv. Daniela Trotta, magistrato onorario, all'esito della odierna discussione, come da verbale che precede, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3773 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall' Avv. DI SIENA Parte_1 C.F._1
ANGELO presso il cui studio e indirizzo telematico è domiciliato in forza di mandato in atti,
(ammessa, in via provvisoria e anticipata, al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del COA di
Cassino n. 23-01\06 del 30\11\2020) opponente
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, sia disgiuntamente che congiuntamente, dall' Avv. ZURLO RAFFAELE e dall'Avv. ORNATI ANDREA presso il cui studio e indiritto telematico in atti è elettivamente domiciliata giusta mandato opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2692\2020 R.G. del Tribunale di Cassino.
Conclusioni: come da note e verbale di udienza del 27 marzo 2025.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio al fine Parte_1 CP_1
di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 858 del 2020, iscritto al numero di RG 2692\2020 di questo tribunale con il quale la odierna opposta, cessionaria del credito a seguito di un'operazione di cartolarizzazione, le ingiungeva il pagamento della somma di euro 15.440,00, oltre accessori e spese,
a titolo di residuo dovuto in forza del finanziamento erogato ad essa opponente da Findomestic Banca spa. Eccepiva la opponente la improcedibilità del giudizio per omessa mediazione obbligatoria, la inefficacia della cessione del credito, il difetto di legittimazione attiva della controparte, la nullità e\o annullabilità del contratto di finanziamento per la usurarietà degli interessi.
Si costituiva ritualmente con comparsa di costituzione e risposta contestando ed CP_1
impugnando quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto, concludendo per la concessione della provvisoria esecuzione, la reiezione della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 7 ottobre 2021 il procedimento veniva assegnato alla scrivente dal precedente
GI ed alla udienza del 2 settembre 2022, tenutasi in prima udienza di trattazione con modalità cartolare, ex art. 127 ter cpc, dopo aver negato la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc, veniva assegnato termine di giorni quindici per il riturale esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, trattandosi di causa assimilata a quella bancaria. Concessi i termini per il deposito di memorie, ex art. 168, 6° comma, cpc e rilevata la natura meramente documentale della causa, rigettata la richiesta di CTU formulata dall'opponente, con il provvedimento reso all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 16 giugno 2023 veniva disposta mediazione d'ufficio, sul rilievo, rimasto incontestato, di sussistenza delle condizioni per un proficuo avvicinamento tra le parti. La causa veniva così rinviata all'udienza del 23 novembre 2023 per la verifica dell'esito della mediazione delegata con assegnazione di termine alla parte onerata per il deposito della relativa documentazione comprovante il corretto assolvimento dell'iter di ADR. A tale udienza, stante la mancata comparizione delle parti, veniva disposto rinvio, ex artt. 181 e 309 cpc, all'udienza del 12 aprile 2024, fissata ex art. 127 bis e dovuta successivamente rinviare all'udienza in presenza del 26 settembre 2024 a causa della dedotta impossibilità dell'avv. Siena, difensore di parte opponente, di collegarsi mediante strumenti audiovisivi. A tale successiva udienza, stante il rilievo preliminare di
2 mancato avveramento della condizione di procedibilità per mancato rituale esperimento della mediazione delegata, supportata dall'avv. Siena, veniva disposto rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione finale, ex art. 281 sexies cpc, del 27 marzo 2025, con termine anteriore per note conclusive.
Secondo questo Giudice la domanda monitoria va dichiarata improcedibile.
La mediazione demandata o d'ufficio, prevista dall'art. 5, n. 2 del d.lgs. 28\2010 nella versione pro tempore vigente (previsione successivamente trasfusa nell'art. 5 quater del medesimo decreto), può essere disposta in base ad una valutazione discrezionale del giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti ed è condizione di procedibilità della domanda, come espressamente previsto dalla norma. Tale valutazione discrezionale è indubbiamente stata effettuata, nel caso in esame, con il menzionato provvedimento in atti, circostanza che le parti non hanno invero nemmeno messo in discussione. Non vi è dubbio che tale procedura – ai fini del previsto assolvimento della condizione di procedibilità - vada effettuata ritualmente, secondo le regole di legge che sono dettate non per mero formalismo ma al fine di consentire alle parti la realizzazione di quell'effettivo avvicinamento che, con l'ausilio di un mediatore professionista, può condurre, alla conciliazione.
Come già rilevato con il provvedimento in atti del 26 settembre 2024 e successivamente discusso nel contraddittorio, nel caso di specie la parte opposta non ha fornito prova, come era suo onere, di aver invitato ritualmente la parte: la prova dell'invio dell'invito a comparire per la data fissata per l'incontro, al quale nel caso di specie nessuno era comparso per l'opponente, non è stata validamente fornita. Ribadita la tardività della produzione documentale effettuata da circa l'invio della CP_1
raccomandata alla parte, asseritamente non ritirata dalla stessa, va comunque rilevato che anche ove tale produzione fosse stata effettuata nei termini il risultato non cambierebbe in quanto parte opposta mai ha prodotto, nemmeno tardivamente, il cedolino di invio e copia della documentazione comprovante la compiuta giacenza: nessun valore può certo attribuirsi ad una mera stampa di monitoraggio di una raccomandata (nel caso di specie, come rilevato, stralciata perché tardivamente prodotta da laddove non sia stata fornita prova dell'invio della stessa e che il numero CP_1
indicato nel monitoraggio, peraltro privo di alcun valore ufficiale secondo quanto si legge nel sito di poste, corrisponda effettivamente alla presunta raccomandata di invito per la data di incontro davanti al mediatore inviata alla parte. Pur essendo tale rilievo pregiudiziale e sufficiente ai fini in esame, va aggiunto, per mera completezza, che manca altresì prova di invio di alcun avviso al difensore che, nel caso di specie, si ritiene necessario trattandosi di mediazione delegata in corso di causa ed essendo,
3 pertanto, l'invito al difensore doveroso in ossequio al principio di difesa. A ciò si aggiunga che sfornito di prova è rimasta altresì la partecipazione della parte opposta, mancando agli atti alcun tipo di documento comprovante la veste di parte legittimata a comparire per la in capo a CP_1 Pt_2
persona fisica indicata come presente nel verbale negativo in atti.
[...]
Va pertanto dichiara la improcedibilità della domanda monitoria e, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo per il quale è causa essendo applicabili sanzioni identiche a quelle previste per la mediazione obbligatoria anche per il caso di mediazione delegata (Cass. 38271\2021)
Le ulteriori questioni restano precluse stante la sentenza in rito.
Le spese di giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte opposta che ha dato causa alla improcedibilità della domanda monitoria. Esse vengono liquidate in dispositivo secondo il parametro, relativo allo scaglione di valore della lite come dichiarato in atti, di cui al DM 55\2014 e successivi aggiornamenti nei limiti medi delle fasi svolte ad eccezione per la fase istruttoria alla quale vengono applicate le riduzioni massime, stante il solo deposito di memorie ex art. 183, 6° comma, cpc e con la ulteriore riduzione prevista dall'art. 4 comma 9 delle tabelle per la sentenza in rito. Le spese liquidate in favore della parte opponente e poste a carico della parte opposta non possono essere distratte in favore del difensore di tale parte, come da costui chiesto con le conclusioni in atti ribadite alla odierna udienza, ma vanno distratte, ex lege, in favore dell'Erario in considerazione del fatto che la parte opponente è stata ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato con la delibera indicata di seguito indicata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 3773 2020 di R.G.- ogni contraria istanza ed eccezione disattesa - così provvede:
• Dichiara l'improcedibilità delle domande di parte opposta, e, per l'effetto CP_1
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 2692\2020 R.G. di questo Tribunale,
• Condanna la parte opposta , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, Parte_1 che liquida in € 2118,50 per totale compensi, oltre 15 per cento spese generali forfettarie su detti, nonché al rimborso delle spese prenotate a debito e documentate in atti per € 145,50 nonché CPA ed IVA, ove dovuta, come per legge. Distrae ex lege le suddette somme in favore dell'Erario stante la ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della parte opponente giusta delibera del COA di Cassino n. 23-01\06 del 30\11\2020)
Così deciso in Cassino, 27/03/2025
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Il Giudice
Daniela Trotta