Articolo 13 bis della Legge 7 luglio 2016, n. 122
Articolo 13Articolo 15
Versione
9 dicembre 2023
Art. 13-bis. (( (Provvisionale). )) (( 1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisionale, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando e' stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale , anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.
2. La provvisionale e' corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-bis, e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all'articolo 14. E' comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.
3. L'istanza e' presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale e' stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilita', dei seguenti documenti:
a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonche' sulla qualita' di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della presente legge;
c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all' articolo 433 del codice civile .
4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.
5. Il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all' articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 , acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisionale puo' essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3.
6. Il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato nei seguenti casi:
a) qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile;
b) qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisionale e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non sia prodotta autocertificazione sulla non definitivita' della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato))
Entrata in vigore il 9 dicembre 2023
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