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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 1869/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 08/04/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SIGNORINI PAOLA
E
) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SANDRI SANDRA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ai sensi dell'art. 158 c.c., ordinandosi all'Ufficiale dello Stato Controparte_1 Civile del Comune di Mantova di annotare l'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) L'immobile adibito a residenza coniugale, sito in Porto Mantovano (MN), via Turati n.7 oggi interamente di proprietà della IG.ra resterà nella sua esclusiva CP_1 disponibilità. 3) In merito agli arredi presenti nella casa coniugale, questi rimarranno nell'esclusiva proprietà e disponibilità della IG.ra CP_1
4) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra un contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento pari ad €. 1.700,00 (millesettecento), da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a decorrere dal deposito del presente ricorso e fino all'avvenuto pagamento della liquidazione una tantum che avverrà in sede di divorzio.
5) La IG.ra si obbliga a restituire al IG. , entro dieci giorni dalla CP_1 Pt_1 pubblicazione della sentenza di separazione, tutti i suoi effetti personali ancora presso la casa coniugale, tra cui, a titolo esemplificativo non esaustivo: n. 2 orologi (tra cui uno a cipolla appartenuto al defunto padre) e vestiti.
6) Il IG. acconsente a che la IG.ra acceda con i figli, previo preavviso Pt_1 CP_1 di 3 giorni e accordo comunque sulla data e sull'orario, alla soffitta di “Villa Schiarino” nella quale sono conservati scatoloni contenenti oggetti del nucleo famigliare, per provvedere al ritiro di detti beni, allo smaltimento o, in accordo con il IG. , per ivi Pt_1 lasciarli in deposito.
b) Dichiarare compensate le spese legali. ...(omissis)...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
MANTOVA in data 26/08/1990 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Predetto Comune al n. 153, Parte II, Serie A, Anno 1990) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
22/05/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 1869/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 08/04/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SIGNORINI PAOLA
E
) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SANDRI SANDRA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ai sensi dell'art. 158 c.c., ordinandosi all'Ufficiale dello Stato Controparte_1 Civile del Comune di Mantova di annotare l'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) L'immobile adibito a residenza coniugale, sito in Porto Mantovano (MN), via Turati n.7 oggi interamente di proprietà della IG.ra resterà nella sua esclusiva CP_1 disponibilità. 3) In merito agli arredi presenti nella casa coniugale, questi rimarranno nell'esclusiva proprietà e disponibilità della IG.ra CP_1
4) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra un contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento pari ad €. 1.700,00 (millesettecento), da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a decorrere dal deposito del presente ricorso e fino all'avvenuto pagamento della liquidazione una tantum che avverrà in sede di divorzio.
5) La IG.ra si obbliga a restituire al IG. , entro dieci giorni dalla CP_1 Pt_1 pubblicazione della sentenza di separazione, tutti i suoi effetti personali ancora presso la casa coniugale, tra cui, a titolo esemplificativo non esaustivo: n. 2 orologi (tra cui uno a cipolla appartenuto al defunto padre) e vestiti.
6) Il IG. acconsente a che la IG.ra acceda con i figli, previo preavviso Pt_1 CP_1 di 3 giorni e accordo comunque sulla data e sull'orario, alla soffitta di “Villa Schiarino” nella quale sono conservati scatoloni contenenti oggetti del nucleo famigliare, per provvedere al ritiro di detti beni, allo smaltimento o, in accordo con il IG. , per ivi Pt_1 lasciarli in deposito.
b) Dichiarare compensate le spese legali. ...(omissis)...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
MANTOVA in data 26/08/1990 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Predetto Comune al n. 153, Parte II, Serie A, Anno 1990) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
22/05/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca