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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
UR LI, Presidente BONARI CLAUDIO, Relatore BANINI TIZIANO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 90/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Siena
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10420250000002453000 ALTRI TRIBUTI 2021
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2025 250034 ALTRI TRIBUTI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 204/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 03.05.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Dott. Difensore_1, impugna la comunicazione di irregolarità n. 0206775922001 con la quale chiede il pagamento di una somma pari ad Euro 7.866,25. In tale atto viene contestato, ai sensi dell'art. 36-bis, D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, l'indebito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta relativi all'anno di imposta 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza la Corte prende atto del deposito del provvedimento di sgravio e della richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, così come stabilito dall'art. 46, D. lgs. 31/12/1992 n. 546 con compensazione delle spese fatta eccezione per il contributo unificato tributario
La Corte ritiene sussistere giusti motivi per condannare parte resistente al rimborso del contributo unificato tributario.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. NN parte resistente al solo rimborso del contributo unificato tributario.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
UR LI, Presidente BONARI CLAUDIO, Relatore BANINI TIZIANO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 90/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Siena
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10420250000002453000 ALTRI TRIBUTI 2021
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2025 250034 ALTRI TRIBUTI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 204/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 03.05.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Dott. Difensore_1, impugna la comunicazione di irregolarità n. 0206775922001 con la quale chiede il pagamento di una somma pari ad Euro 7.866,25. In tale atto viene contestato, ai sensi dell'art. 36-bis, D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, l'indebito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta relativi all'anno di imposta 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza la Corte prende atto del deposito del provvedimento di sgravio e della richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, così come stabilito dall'art. 46, D. lgs. 31/12/1992 n. 546 con compensazione delle spese fatta eccezione per il contributo unificato tributario
La Corte ritiene sussistere giusti motivi per condannare parte resistente al rimborso del contributo unificato tributario.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. NN parte resistente al solo rimborso del contributo unificato tributario.