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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 3096/2019 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
( ) Parte_1 C.F._1
appellante
con il patrocinio dell'avv. Antonio Chirico,
contro
( Controparte_1 C.F._2
appellata
con il patrocinio dell'avv. Emanuela Ruscio.
*
Conclusioni per l'appellante:
pagina 1 di 12 “Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reciectis, in
totale riforma della impugnata sentenza del Giudice di Pace
di Reggio Calabria n. 729/2019, depositata il 29 marzo 2019,
emessa per la definizione del procedimento 1559/2018 RG, non
notificata, ed in accoglimento del presente appello: - in via
principale in riforma della sentenza appellata: rigettare la
domanda di revocazione della sentenza 2181/2016 emessa dal
Giudice di Pace di Reggio Calabria, depositata in data 16
dicembre 2016 perché inammissibile ed infondata in fatto e
diritto, per i motivi indicati in premessa;
con condanna di
spese ed onorari di causa, dei due gradi di giudizio”.
Conclusioni per l'appellata:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrais reiectis,
rigettare l'appello perché infondato per tutti i motivi
rassegnati in atti e confermare la sentenza n. 729/2019
emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria il 19.3.2019 e
pubblicata in data 29.3.2019. Con vittoria di spese e
competenze del doppio grado di giudizio”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
invocava la riforma della sentenza n. Parte_1
pagina 2 di 12 729/2019, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria il
19.3.2019, depositata il 29.3.2019, a definizione del procedimento n. 1559/2018 R.G.
All'uopo l'appellante premetteva che:
− con atto di citazione notificato il 9.3.2018 CP_1
conveniva avanti al Giudice di Pace di Reggio
[...]
Calabria chiedendo la revocazione Parte_1
ex art. 395, n. 4, c.p.c. della sentenza n. 2118/2016,
emessa dalla medesima autorità giudiziaria e depositata il 16.12.2016;
− la sentenza (n. 2118/2016) scaturiva dall'azione avanzata dalla , avente ad oggetto domanda di Pt_1
risarcimento danni per occupazione sine titulo,
conclusasi con la condanna in solido di Controparte_2
e al pagamento di € 3.666,63;
[...] Controparte_3
− in primo grado quindi (procedimento n. 1559/2018 R.G., giudizio di revocazione) la lamentava: CP_1
o la nullità della notifica dell'atto di citazione (del giudizio risarcitorio), in quanto l'atto veniva notificato in data
12.9.2014, ex art. 140 c.p.c., presso Via
Calveri n. 59 in Reggio Calabria;
pagina 3 di 12 o che alla data della notifica (14.9.2014) era residente in [...]
(come risultante dal certificato storico di residenza;
doc. 3, primo grado - ) e CP_1
non in Via Calveri n. 59;
o di aver avuto contezza dello svolgimento del processo solo con la notifica dell'atto di precetto, avvenuta il 24.1.2018 (presso via
Calveri n. 59);
− con comparsa di costituzione e risposta del 4.5.2018 si costituiva nel giudizio di revocazione di primo grado esponendo che: Parte_1
▪ l'8.2.2017 veniva tentata la notifica della sentenza (oggetto di successiva revocazione) e del pedissequo precetto in Via Palmi n. 14
(R.C.), non andata a buon fine in quanto “la
stessa [la destinataria, si è Parte_1
trasferita in via Calveri 58. Da quanto mi
dichiara il fratello rinvenuto sul posto”
(doc. 1 – comparsa di costituzione e risposta primo grado - ); Pt_1
▪ il 28.2.2017 venivano notificate la sentenza ed il pedissequo atto di precetto in via pagina 4 di 12 Calveri n. 59 (R.C.) a mani di Persona_1
madre, capace e convivente della CP_1
(doc. 1 – comparsa di costituzione e risposta primo grado - ); Pt_1
▪ il 31.7.2017 la notifica del precetto in rinnovazione presso via Calveri n. 59 aveva esito negativo “[…] non ho potuto notificare
poiché la stessa non abita all'indirizzo di
cui sopra. Tanto mi dichiara la sig.ra
[...]
la quale tuttavia non ne precisa il Parte_2
domicilio effettivo” (doc. 2 – comparsa di costituzione e risposta primo grado;
Pt_1
▪ il 12.10.2017 veniva tentata una nuova notifica, ex art. 140 c.p.c., presso via Palmi
n. 14 (R.C.), con esito negativo in quanto la risultava sconosciuta a CP_1
quell'indirizzo (doc. 2 – comparsa di costituzione e risposta primo grado;
Pt_1
▪ il 24.1.2018 veniva notificato atto di precetto presso via Calveri n. 59 (R.C.) a mani del padre di PE Controparte_1
capace e convivente;
pagina 5 di 12 ▪ la veniva quindi legalmente a CP_1
conoscenza della sentenza revocanda in data
28.2.2017, allorché si perfezionava la notifica ex art. 139 c.p.c.;
o ed eccependo:
▪ l'inammissibilità dall'azione di revocazione
“giusto il combinato disposto degli artt. 327
comma 1, 395 e 396 cpc”, tenuto conto che il vizio della notifica dell'atto introduttivo,
non integrando un errore revocatorio, afferiva alla precedente fase processuale, sicché la appellata era tenuta a farlo in sede di appello, mai proposto (e non più proponibile atteso lo spirare del termine di cui all'art. 325 c.p.c., il cui dies a quo andava individuato nel 28.2.2017, data in cui veniva regolarmente notificata alla sentenza CP_1
revocanda);
▪ la decadenza dalla facoltà di proporre la revocazione (sempre attesa la regolarità della notifica della sentenza revocanda);
▪ l'infondatezza della domanda di revocazione,
attesa la regolarità della notifica dell'atto pagina 6 di 12 introduttivo del giudizio a quo, in quanto a dispetto delle risultanze anagrafiche la aveva sempre abitato in via Calveri CP_1
n. 59;
− il Giudice di Pace con la sentenza impugnata accoglieva la domanda della e revocava la sentenza n. CP_1
2181/2016;
− la sentenza si palesava erronea nella parte in cui il giudice di prime cure:
o rigettava l'eccezione di decadenza sull'erroneo presupposto l'espressione “personalmente” di cui all'art. 292 co. 4 implicasse la validità della sola notifica a mani della destinataria dell'atto;
o non si pronunciava sull'eccezione di inammissibilità della revocazione;
o riteneva viziata da nullità la notifica dell'atto di citazione del giudizio revocando sulla sola base delle risultanza del certificato anagrafico di residenza, senza vagliare gli elementi comprovanti la residenza effettiva (precedenti relate di notifica ove venivano raccolte le dichiarazioni dei familiari della destinataria rilasciate all'ufficiale giudiziario all'atto della notifica);
pagina 7 di 12 citava nel giudizio d'appello riproponendo Controparte_1
le eccezioni già sollevate in prime cure e chiedendo la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda di revocazione in quanto inammissibile ovvero infondata.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.1.2020 si costituiva nel giudizio di appello Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendo il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Regolarmente instaurato il contraddittorio all'udienza del
7.10.2020, la causa veniva istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'1.7.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art 190 c.p.c., la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
Preliminarmente va osservato che ”il principio della ragione più liquida” permette al giudice di esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni preliminari, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se pagina 8 di 12 logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (S.U. 9936/2014).
Tanto premesso, va accolta l'eccezione di inammissibilità
dell'azione di revocazione sollevata dall'appellante in primo grado e riproposta in appello con il secondo motivo di gravame.
Ed invero il vizio di notifica dell'atto di citazione del giudizio revocando non integra errore revocatorio.
L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.
L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in pagina 9 di 12 un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio” (S.U. Ord. 15876/2024; S.U.
4367/2021).
Ed invero, con specifico riguardo al caso di specie, trova applicazione al caso di specie il seguente arresto della
Suprema Corte, che il Tribunale condivide: “l'omesso rilievo
di un vizio concernente la ritualità della notificazione
dell'atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui
è stata eseguita, non integra un errore di fatto ex art. 395,
n. 4, c.p.c., il quale, pur potendo cadere sul contenuto
degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice,
deve consistere in un errore di natura meramente percettiva,
cioè di una svista materiale, e non in un errore di diritto
da far valere, invece, con gli ordinari mezzi di
impugnazione.” (Cass. 4422/2023; Cass. 26278/2016).
Sicché la (ipotizzata) erronea dichiarazione di contumacia,
conseguente all'(altrettanto ipotizzato) erroneo accertamento della regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio revocando in ragione della non corretta individuazione del luogo di residenza della destinataria, non integrano vizi suscettibili di impugnazione per revocazione per errore di fatto.
pagina 10 di 12 Ed invero, lo strumento processuale idoneo a far valere l'erronea dichiarazione di contumacia, in siffatti casi, è
l'impugnazione tardiva ai sensi dell'art. 327 co. 2 c.p.c.,
mai proposta dalla (Cass. 28425/2023). CP_1
Ne deriva l'accoglimento dell'appello e l'integrale riforma della sentenza impugnata.
*
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di e vengono liquidate come Controparte_1
in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore da € 1.101 a € 5.200, stabilito sulla base del valore della domanda per come dichiarata dalle parti, e valori tabellari medi, non essendovi motivi per discostarsene, e con decurtazione della fase istruttoria di entrambi i gradi del giudizio, che non ha comportato la redazione di scritti difensivi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando in grado di appello, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione:
1. accoglie l'appello;
pagina 11 di 12 2. riforma integralmente la sentenza n. 729/2019 del
Giudice di Pace di Reggio Calabria (dep.
20.3.2019);
3. per l'effetto dichiara inammissibile l'azione di revocazione avanzata da Controparte_1
4. condanna a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese di lite del primo grado di Parte_1
giudizio, che vengono liquidate in € 913,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
5. condanna a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese di lite del giudizio di Parte_1
appello che vengono liquidate in € 1.701,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Reggio Calabria, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 12 di 12
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 3096/2019 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
( ) Parte_1 C.F._1
appellante
con il patrocinio dell'avv. Antonio Chirico,
contro
( Controparte_1 C.F._2
appellata
con il patrocinio dell'avv. Emanuela Ruscio.
*
Conclusioni per l'appellante:
pagina 1 di 12 “Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reciectis, in
totale riforma della impugnata sentenza del Giudice di Pace
di Reggio Calabria n. 729/2019, depositata il 29 marzo 2019,
emessa per la definizione del procedimento 1559/2018 RG, non
notificata, ed in accoglimento del presente appello: - in via
principale in riforma della sentenza appellata: rigettare la
domanda di revocazione della sentenza 2181/2016 emessa dal
Giudice di Pace di Reggio Calabria, depositata in data 16
dicembre 2016 perché inammissibile ed infondata in fatto e
diritto, per i motivi indicati in premessa;
con condanna di
spese ed onorari di causa, dei due gradi di giudizio”.
Conclusioni per l'appellata:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrais reiectis,
rigettare l'appello perché infondato per tutti i motivi
rassegnati in atti e confermare la sentenza n. 729/2019
emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria il 19.3.2019 e
pubblicata in data 29.3.2019. Con vittoria di spese e
competenze del doppio grado di giudizio”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
invocava la riforma della sentenza n. Parte_1
pagina 2 di 12 729/2019, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria il
19.3.2019, depositata il 29.3.2019, a definizione del procedimento n. 1559/2018 R.G.
All'uopo l'appellante premetteva che:
− con atto di citazione notificato il 9.3.2018 CP_1
conveniva avanti al Giudice di Pace di Reggio
[...]
Calabria chiedendo la revocazione Parte_1
ex art. 395, n. 4, c.p.c. della sentenza n. 2118/2016,
emessa dalla medesima autorità giudiziaria e depositata il 16.12.2016;
− la sentenza (n. 2118/2016) scaturiva dall'azione avanzata dalla , avente ad oggetto domanda di Pt_1
risarcimento danni per occupazione sine titulo,
conclusasi con la condanna in solido di Controparte_2
e al pagamento di € 3.666,63;
[...] Controparte_3
− in primo grado quindi (procedimento n. 1559/2018 R.G., giudizio di revocazione) la lamentava: CP_1
o la nullità della notifica dell'atto di citazione (del giudizio risarcitorio), in quanto l'atto veniva notificato in data
12.9.2014, ex art. 140 c.p.c., presso Via
Calveri n. 59 in Reggio Calabria;
pagina 3 di 12 o che alla data della notifica (14.9.2014) era residente in [...]
(come risultante dal certificato storico di residenza;
doc. 3, primo grado - ) e CP_1
non in Via Calveri n. 59;
o di aver avuto contezza dello svolgimento del processo solo con la notifica dell'atto di precetto, avvenuta il 24.1.2018 (presso via
Calveri n. 59);
− con comparsa di costituzione e risposta del 4.5.2018 si costituiva nel giudizio di revocazione di primo grado esponendo che: Parte_1
▪ l'8.2.2017 veniva tentata la notifica della sentenza (oggetto di successiva revocazione) e del pedissequo precetto in Via Palmi n. 14
(R.C.), non andata a buon fine in quanto “la
stessa [la destinataria, si è Parte_1
trasferita in via Calveri 58. Da quanto mi
dichiara il fratello rinvenuto sul posto”
(doc. 1 – comparsa di costituzione e risposta primo grado - ); Pt_1
▪ il 28.2.2017 venivano notificate la sentenza ed il pedissequo atto di precetto in via pagina 4 di 12 Calveri n. 59 (R.C.) a mani di Persona_1
madre, capace e convivente della CP_1
(doc. 1 – comparsa di costituzione e risposta primo grado - ); Pt_1
▪ il 31.7.2017 la notifica del precetto in rinnovazione presso via Calveri n. 59 aveva esito negativo “[…] non ho potuto notificare
poiché la stessa non abita all'indirizzo di
cui sopra. Tanto mi dichiara la sig.ra
[...]
la quale tuttavia non ne precisa il Parte_2
domicilio effettivo” (doc. 2 – comparsa di costituzione e risposta primo grado;
Pt_1
▪ il 12.10.2017 veniva tentata una nuova notifica, ex art. 140 c.p.c., presso via Palmi
n. 14 (R.C.), con esito negativo in quanto la risultava sconosciuta a CP_1
quell'indirizzo (doc. 2 – comparsa di costituzione e risposta primo grado;
Pt_1
▪ il 24.1.2018 veniva notificato atto di precetto presso via Calveri n. 59 (R.C.) a mani del padre di PE Controparte_1
capace e convivente;
pagina 5 di 12 ▪ la veniva quindi legalmente a CP_1
conoscenza della sentenza revocanda in data
28.2.2017, allorché si perfezionava la notifica ex art. 139 c.p.c.;
o ed eccependo:
▪ l'inammissibilità dall'azione di revocazione
“giusto il combinato disposto degli artt. 327
comma 1, 395 e 396 cpc”, tenuto conto che il vizio della notifica dell'atto introduttivo,
non integrando un errore revocatorio, afferiva alla precedente fase processuale, sicché la appellata era tenuta a farlo in sede di appello, mai proposto (e non più proponibile atteso lo spirare del termine di cui all'art. 325 c.p.c., il cui dies a quo andava individuato nel 28.2.2017, data in cui veniva regolarmente notificata alla sentenza CP_1
revocanda);
▪ la decadenza dalla facoltà di proporre la revocazione (sempre attesa la regolarità della notifica della sentenza revocanda);
▪ l'infondatezza della domanda di revocazione,
attesa la regolarità della notifica dell'atto pagina 6 di 12 introduttivo del giudizio a quo, in quanto a dispetto delle risultanze anagrafiche la aveva sempre abitato in via Calveri CP_1
n. 59;
− il Giudice di Pace con la sentenza impugnata accoglieva la domanda della e revocava la sentenza n. CP_1
2181/2016;
− la sentenza si palesava erronea nella parte in cui il giudice di prime cure:
o rigettava l'eccezione di decadenza sull'erroneo presupposto l'espressione “personalmente” di cui all'art. 292 co. 4 implicasse la validità della sola notifica a mani della destinataria dell'atto;
o non si pronunciava sull'eccezione di inammissibilità della revocazione;
o riteneva viziata da nullità la notifica dell'atto di citazione del giudizio revocando sulla sola base delle risultanza del certificato anagrafico di residenza, senza vagliare gli elementi comprovanti la residenza effettiva (precedenti relate di notifica ove venivano raccolte le dichiarazioni dei familiari della destinataria rilasciate all'ufficiale giudiziario all'atto della notifica);
pagina 7 di 12 citava nel giudizio d'appello riproponendo Controparte_1
le eccezioni già sollevate in prime cure e chiedendo la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda di revocazione in quanto inammissibile ovvero infondata.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.1.2020 si costituiva nel giudizio di appello Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendo il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Regolarmente instaurato il contraddittorio all'udienza del
7.10.2020, la causa veniva istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'1.7.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art 190 c.p.c., la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
Preliminarmente va osservato che ”il principio della ragione più liquida” permette al giudice di esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni preliminari, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se pagina 8 di 12 logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (S.U. 9936/2014).
Tanto premesso, va accolta l'eccezione di inammissibilità
dell'azione di revocazione sollevata dall'appellante in primo grado e riproposta in appello con il secondo motivo di gravame.
Ed invero il vizio di notifica dell'atto di citazione del giudizio revocando non integra errore revocatorio.
L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.
L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in pagina 9 di 12 un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio” (S.U. Ord. 15876/2024; S.U.
4367/2021).
Ed invero, con specifico riguardo al caso di specie, trova applicazione al caso di specie il seguente arresto della
Suprema Corte, che il Tribunale condivide: “l'omesso rilievo
di un vizio concernente la ritualità della notificazione
dell'atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui
è stata eseguita, non integra un errore di fatto ex art. 395,
n. 4, c.p.c., il quale, pur potendo cadere sul contenuto
degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice,
deve consistere in un errore di natura meramente percettiva,
cioè di una svista materiale, e non in un errore di diritto
da far valere, invece, con gli ordinari mezzi di
impugnazione.” (Cass. 4422/2023; Cass. 26278/2016).
Sicché la (ipotizzata) erronea dichiarazione di contumacia,
conseguente all'(altrettanto ipotizzato) erroneo accertamento della regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio revocando in ragione della non corretta individuazione del luogo di residenza della destinataria, non integrano vizi suscettibili di impugnazione per revocazione per errore di fatto.
pagina 10 di 12 Ed invero, lo strumento processuale idoneo a far valere l'erronea dichiarazione di contumacia, in siffatti casi, è
l'impugnazione tardiva ai sensi dell'art. 327 co. 2 c.p.c.,
mai proposta dalla (Cass. 28425/2023). CP_1
Ne deriva l'accoglimento dell'appello e l'integrale riforma della sentenza impugnata.
*
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di e vengono liquidate come Controparte_1
in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore da € 1.101 a € 5.200, stabilito sulla base del valore della domanda per come dichiarata dalle parti, e valori tabellari medi, non essendovi motivi per discostarsene, e con decurtazione della fase istruttoria di entrambi i gradi del giudizio, che non ha comportato la redazione di scritti difensivi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando in grado di appello, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione:
1. accoglie l'appello;
pagina 11 di 12 2. riforma integralmente la sentenza n. 729/2019 del
Giudice di Pace di Reggio Calabria (dep.
20.3.2019);
3. per l'effetto dichiara inammissibile l'azione di revocazione avanzata da Controparte_1
4. condanna a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese di lite del primo grado di Parte_1
giudizio, che vengono liquidate in € 913,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
5. condanna a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese di lite del giudizio di Parte_1
appello che vengono liquidate in € 1.701,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Reggio Calabria, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 12 di 12