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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SA FRANCESCO CO, Presidente
RT VI, EL
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2764/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Grezan 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia - Corso Umberto I 89900 Vibo Valentia VV elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 329/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230001817961000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230001817961000 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 139 2023 00018179 61 000 notificata a mezzo pec in data 24.04.2023, l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva alla società Ricorrente_2l pagamento della somma di euro 5.251,21, per controllo modello 770S, anno di imposta 2016, e per controllo modello
Irap, anno di imposta 2018. Con ricorso in data 13.06.2023 la società Ricorrente_2 sas adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava la suddetta cartella di pagamento e ne chiedeva l'annullamento, eccependo: 1) la nullità della cartella notificata oltre i termini decadenziali ex art. 25 del Dpr. n. 602/1973; 2) l'omessa notifica degli atti presupposti;
3) l'omessa o contraddittoria motivazione;
4) l'omessa sottoscrizione del ruolo;
5) l'infondatezza della pretesa erariale. Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 10.11.2023 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio l'
Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
e, quindi, provvedeva a notificare all'Agenzia delle Entrate di Vibo
Valentia, a mezzo pec in data 11.12.2023, richiesta di intervento e comunicazione ex art. 39 del D. Lgs. n.
112/1999: a tale richiesta non faceva seguito la costituzione in giudizio dell'Agenzia. All'udienza in camera di consiglio in data 07.03.2024, depositate memorie illustrative e di replica sia da parte della società ricorrente in data 22.02.2024 sia da parte dell'Agenzia in data 16.02.2024, la Corte, in composizione monocratica, decideva la controversia ex art. 35 del D.Lgs. n. 546/1992, rigettando il ricorso e condannando la parte soccombente al pagamento delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente.
L'appello è fondato in quanto, diversamente da quanto sostenuto dai Giudici di prime cure lo sgravio rappresentato dall'Agenzia delle Entrate , seppur parziale , è stato doppiato da un pagamento dell restanti somme precedente alla notifica della cartella. Ma allora, occorreva pronunciare una sentenza di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. Quanto alla disciplina delle spese di lite considerando che la cartella e' stata notificata dopo lo sgravio parziale e il pagamento della restante parte del credito da parte del contribuente , al di là della soccombenza virtuale deve procedersi alla compensazione per ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in riforma della Sentenza impugnata dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, dispone la compensazione delle spese per ambedue i gradi di giudizio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SA FRANCESCO CO, Presidente
RT VI, EL
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2764/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Grezan 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia - Corso Umberto I 89900 Vibo Valentia VV elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 329/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230001817961000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230001817961000 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 139 2023 00018179 61 000 notificata a mezzo pec in data 24.04.2023, l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva alla società Ricorrente_2l pagamento della somma di euro 5.251,21, per controllo modello 770S, anno di imposta 2016, e per controllo modello
Irap, anno di imposta 2018. Con ricorso in data 13.06.2023 la società Ricorrente_2 sas adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava la suddetta cartella di pagamento e ne chiedeva l'annullamento, eccependo: 1) la nullità della cartella notificata oltre i termini decadenziali ex art. 25 del Dpr. n. 602/1973; 2) l'omessa notifica degli atti presupposti;
3) l'omessa o contraddittoria motivazione;
4) l'omessa sottoscrizione del ruolo;
5) l'infondatezza della pretesa erariale. Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 10.11.2023 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio l'
Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
e, quindi, provvedeva a notificare all'Agenzia delle Entrate di Vibo
Valentia, a mezzo pec in data 11.12.2023, richiesta di intervento e comunicazione ex art. 39 del D. Lgs. n.
112/1999: a tale richiesta non faceva seguito la costituzione in giudizio dell'Agenzia. All'udienza in camera di consiglio in data 07.03.2024, depositate memorie illustrative e di replica sia da parte della società ricorrente in data 22.02.2024 sia da parte dell'Agenzia in data 16.02.2024, la Corte, in composizione monocratica, decideva la controversia ex art. 35 del D.Lgs. n. 546/1992, rigettando il ricorso e condannando la parte soccombente al pagamento delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente.
L'appello è fondato in quanto, diversamente da quanto sostenuto dai Giudici di prime cure lo sgravio rappresentato dall'Agenzia delle Entrate , seppur parziale , è stato doppiato da un pagamento dell restanti somme precedente alla notifica della cartella. Ma allora, occorreva pronunciare una sentenza di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. Quanto alla disciplina delle spese di lite considerando che la cartella e' stata notificata dopo lo sgravio parziale e il pagamento della restante parte del credito da parte del contribuente , al di là della soccombenza virtuale deve procedersi alla compensazione per ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in riforma della Sentenza impugnata dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, dispone la compensazione delle spese per ambedue i gradi di giudizio.