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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1889/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gaia Muscato Presidente rel. Ilenia Miccichè Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1889/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. MENICUCCI Parte_1 C.F._1
LOREDANA, nonché dall'Avv. GRIMALDI ALESSANDRO, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in
Indirizzo telematico, presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
PELLEGRINI FABIANA, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza del 27.1.2024 le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza non definitiva sullo status;
Conclusioni del pubblico ministero: “conclude per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.5.2024, il IG. ha chiesto di pronunciare la separazione Parte_1 dalla IG.ra , esponendo: di aver contratto con lei matrimonio in Grottaferrata (RM) Controparte_1 il 2.5.2019, con rito civile, adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni e che dall'unione dei coniugi non sono nati figli. Quanto alle ragioni che hanno portato alla domanda di separazione pagina 1 di 3 afferma: che la IG.ra ha approfittato della sua fragilità emotiva, nonché della sua debolezza CP_1 fisica e psicologica per isolarlo dalla sua famiglia, dai figli avuti con la precedente moglie e dagli amici, relegandolo in una condizione di semi prigionia al punto da impedirgli di uscire di casa, utilizzare la sua autovettura, gestire il suo telefono cellulare, oltre ad averlo indotto a nominarla delegata nella gestione dei suoi conti bancari, depauperando così i suoi beni finanziari e immobili;
che la moglie lo ha ricoverato in una casa di riposo senza informare i familiari, ivi abbandonandolo privo di documenti di riconoscimento, portafogli e altri effetti personali, non curandosi, minimamente, della sua sorte bensì, al contrario, ingannandolo al punto da riferirgli che tutti i suoi familiari erano deceduti a seguito di un tragico incidente;
che i coniugi non si sono più visti dal giorno in cui la moglie lo ha abbandonato nella casa di riposo e si sono sentiti al telefono solo sporadicamente;
che dopo l'intervento dei figli, invece, la IG.ra ha ripreso a telefonargli, assiduamente, tentando di instaurare in lui CP_1 il ricordo di aver venduto numerosi beni di famiglia pregiati che, in realtà, sono stati trafugati dalla moglie e collocati presso il bed&breakfast ove la stessa lavora. Quanto alle condizioni economiche ha riferito: di essere pensionato e di godere di un emolumento pari a circa € 1.789,00 che viene speso per la quasi totalità nel saldo della casa di riposo, la cui rata ammonta a 1.500,00 mensili;
che la IG.
anche lei pensionata, lavora presso un bed&breakfast, oltre a svolge ulteriori attività CP_1 secondarie.
Ha concluso chiedendo di pronunciare sentenza di separazione con addebito alla moglie, impartendo alla stessa il divieto di avvicinamento al marito ex art. 473-bis.69 c.p.c., oltre disporre il versamento, mensile, di €1.000,00 a titolo di mantenimento del marito;
ha chiesto inoltre di pronunciare, all'esito del passaggio in giudicato della pronuncia di separazione, lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa del 27.12.2024, si è costituita in giudizio la IG.ra , contestando Controparte_1 quanto dedotto nel ricorso introduttivo dal IG. e nello specifico: che l'allontanamento dai Pt_1 familiari è avvenuto per volontà dello stesso ricorrente, poiché costoro non condividevano la nuova relazione con la IG.ra la quale, al contrario, si è presa cura del marito per molti anni, CP_1 affrontando insieme a questi le difficoltà economiche sopraggiunte dopo il matrimonio;
che il IG.
ha ricoperto per molti anni la funzione di amministratore della società SIMA s.r.l., per mezzo Pt_1 della quale ha detenuto gran parte del patrimonio di sua proprietà, anche immobiliare, divenendone poi il liquidatore, dovendosi, pertanto, imputare la dissipazione del patrimonio al ricorrente stesso e non a lei;
che la decisione di trasferirsi in Umbria e di aprire il Bed&Breakfast, inoltre, è stata presa di comune accordo con il marito, al fine di far fronte alle difficoltà economiche della coppia, aggravatesi a seguito del procedimento penale per bancarotta fraudolenta nel quale il ricorrente è stato imputato;
che il ricovero presso la casa di riposo è stato concordato dai coniugi e si è reso necessario in seguito all'aggravarsi repentino delle condizioni di salute del marito, colpito da ictus, e alla sua iimpossibilità di prendersi cura da sola del ricorrente, proprio in considerazione della lontananza dei familiari che, fino a quel momento, si erano disinteressati totalmente del IG. ; che quando i familiari sono stati Pt_1 contattati dalla struttura, hanno ristabilito i contatti con il IG. e, al contrario, la moglie non è più Pt_1 riuscita a comunicare con il marito, poiché esclusa dai suoi parenti. Quanto alla condizione economica deduce di non aver da dichiarare redditi relativi all'anno 2021, poiché non ha svolto alcuna attività lavorativa in quel periodo, avendo aperto la partita IVA solo nel 2022, pur non avendo iniziato a fatturare solo dall'anno 2023, nel quale ha avuto introiti (per € 6.331,00) anche dall'attività di insegnante di cucina che ancora svolge. Rappresenta inoltre che il marito non ha esposto in modo completo la propria situazione economica, essendo titolare di ulteriori conti correnti tenuti celati nel presente giudizio.
pagina 2 di 3 Ha concluso, aderendo alla richiesta del ricorrente di pronunciare la separazione con addebito al marito per poi addivenire alla pronuncia di divorzio, trascorsi i termini di legge, chiedendo che i coniugi provvedano al proprio mantenimento, autonomamente.
All'udienza del 27.1.2025, data la mancata partecipazione personale delle parti, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, tuttavia i procuratori hanno domandato la pronuncia della sentenza parziale sullo status, sicché il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
Ritiene il collegio che sia possibile addivenire ad una pronuncia non definitiva sulla separazione personale, riservando al prosieguo del giudizio, ed in particolare all'esito dell'attività istruttoria, la decisione sulle altre domande.
Le prospettazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi e la condotta delle parti comprovano, invero, che vi è nel rapporto coniugale una crisi di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di una armonica comunione di intenti e di sentimenti.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c., dovendosi per l'effetto pronunciare la separazione personale dei coniugi;
le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la decisione delle altre domande.
La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) Pronuncia la separazione tra il IG. , nato ad [...] il [...], e la Parte_1
IG.ra (C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
2) Manda al competente ufficiale dello stato civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Rimette le parti davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
4) Spese con la sentenza definitiva.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 27.3.2025.
La presidente relatrice
Gaia Muscato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gaia Muscato Presidente rel. Ilenia Miccichè Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1889/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. MENICUCCI Parte_1 C.F._1
LOREDANA, nonché dall'Avv. GRIMALDI ALESSANDRO, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in
Indirizzo telematico, presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
PELLEGRINI FABIANA, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza del 27.1.2024 le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza non definitiva sullo status;
Conclusioni del pubblico ministero: “conclude per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.5.2024, il IG. ha chiesto di pronunciare la separazione Parte_1 dalla IG.ra , esponendo: di aver contratto con lei matrimonio in Grottaferrata (RM) Controparte_1 il 2.5.2019, con rito civile, adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni e che dall'unione dei coniugi non sono nati figli. Quanto alle ragioni che hanno portato alla domanda di separazione pagina 1 di 3 afferma: che la IG.ra ha approfittato della sua fragilità emotiva, nonché della sua debolezza CP_1 fisica e psicologica per isolarlo dalla sua famiglia, dai figli avuti con la precedente moglie e dagli amici, relegandolo in una condizione di semi prigionia al punto da impedirgli di uscire di casa, utilizzare la sua autovettura, gestire il suo telefono cellulare, oltre ad averlo indotto a nominarla delegata nella gestione dei suoi conti bancari, depauperando così i suoi beni finanziari e immobili;
che la moglie lo ha ricoverato in una casa di riposo senza informare i familiari, ivi abbandonandolo privo di documenti di riconoscimento, portafogli e altri effetti personali, non curandosi, minimamente, della sua sorte bensì, al contrario, ingannandolo al punto da riferirgli che tutti i suoi familiari erano deceduti a seguito di un tragico incidente;
che i coniugi non si sono più visti dal giorno in cui la moglie lo ha abbandonato nella casa di riposo e si sono sentiti al telefono solo sporadicamente;
che dopo l'intervento dei figli, invece, la IG.ra ha ripreso a telefonargli, assiduamente, tentando di instaurare in lui CP_1 il ricordo di aver venduto numerosi beni di famiglia pregiati che, in realtà, sono stati trafugati dalla moglie e collocati presso il bed&breakfast ove la stessa lavora. Quanto alle condizioni economiche ha riferito: di essere pensionato e di godere di un emolumento pari a circa € 1.789,00 che viene speso per la quasi totalità nel saldo della casa di riposo, la cui rata ammonta a 1.500,00 mensili;
che la IG.
anche lei pensionata, lavora presso un bed&breakfast, oltre a svolge ulteriori attività CP_1 secondarie.
Ha concluso chiedendo di pronunciare sentenza di separazione con addebito alla moglie, impartendo alla stessa il divieto di avvicinamento al marito ex art. 473-bis.69 c.p.c., oltre disporre il versamento, mensile, di €1.000,00 a titolo di mantenimento del marito;
ha chiesto inoltre di pronunciare, all'esito del passaggio in giudicato della pronuncia di separazione, lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa del 27.12.2024, si è costituita in giudizio la IG.ra , contestando Controparte_1 quanto dedotto nel ricorso introduttivo dal IG. e nello specifico: che l'allontanamento dai Pt_1 familiari è avvenuto per volontà dello stesso ricorrente, poiché costoro non condividevano la nuova relazione con la IG.ra la quale, al contrario, si è presa cura del marito per molti anni, CP_1 affrontando insieme a questi le difficoltà economiche sopraggiunte dopo il matrimonio;
che il IG.
ha ricoperto per molti anni la funzione di amministratore della società SIMA s.r.l., per mezzo Pt_1 della quale ha detenuto gran parte del patrimonio di sua proprietà, anche immobiliare, divenendone poi il liquidatore, dovendosi, pertanto, imputare la dissipazione del patrimonio al ricorrente stesso e non a lei;
che la decisione di trasferirsi in Umbria e di aprire il Bed&Breakfast, inoltre, è stata presa di comune accordo con il marito, al fine di far fronte alle difficoltà economiche della coppia, aggravatesi a seguito del procedimento penale per bancarotta fraudolenta nel quale il ricorrente è stato imputato;
che il ricovero presso la casa di riposo è stato concordato dai coniugi e si è reso necessario in seguito all'aggravarsi repentino delle condizioni di salute del marito, colpito da ictus, e alla sua iimpossibilità di prendersi cura da sola del ricorrente, proprio in considerazione della lontananza dei familiari che, fino a quel momento, si erano disinteressati totalmente del IG. ; che quando i familiari sono stati Pt_1 contattati dalla struttura, hanno ristabilito i contatti con il IG. e, al contrario, la moglie non è più Pt_1 riuscita a comunicare con il marito, poiché esclusa dai suoi parenti. Quanto alla condizione economica deduce di non aver da dichiarare redditi relativi all'anno 2021, poiché non ha svolto alcuna attività lavorativa in quel periodo, avendo aperto la partita IVA solo nel 2022, pur non avendo iniziato a fatturare solo dall'anno 2023, nel quale ha avuto introiti (per € 6.331,00) anche dall'attività di insegnante di cucina che ancora svolge. Rappresenta inoltre che il marito non ha esposto in modo completo la propria situazione economica, essendo titolare di ulteriori conti correnti tenuti celati nel presente giudizio.
pagina 2 di 3 Ha concluso, aderendo alla richiesta del ricorrente di pronunciare la separazione con addebito al marito per poi addivenire alla pronuncia di divorzio, trascorsi i termini di legge, chiedendo che i coniugi provvedano al proprio mantenimento, autonomamente.
All'udienza del 27.1.2025, data la mancata partecipazione personale delle parti, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, tuttavia i procuratori hanno domandato la pronuncia della sentenza parziale sullo status, sicché il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
Ritiene il collegio che sia possibile addivenire ad una pronuncia non definitiva sulla separazione personale, riservando al prosieguo del giudizio, ed in particolare all'esito dell'attività istruttoria, la decisione sulle altre domande.
Le prospettazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi e la condotta delle parti comprovano, invero, che vi è nel rapporto coniugale una crisi di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di una armonica comunione di intenti e di sentimenti.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c., dovendosi per l'effetto pronunciare la separazione personale dei coniugi;
le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la decisione delle altre domande.
La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) Pronuncia la separazione tra il IG. , nato ad [...] il [...], e la Parte_1
IG.ra (C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
2) Manda al competente ufficiale dello stato civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Rimette le parti davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
4) Spese con la sentenza definitiva.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 27.3.2025.
La presidente relatrice
Gaia Muscato
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