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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 24/06/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente – rel.
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 520/2022 R.G. promossa da n persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in VIA ANCONA 3 Parte_1
CAGLIARI presso lo studio dell'avv. PISENTI FRANCESCO che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Controparte_1
VIA ORIANI 5 SASSARI presso lo studio dell'avv. PERANTONI MARIO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
APPELLATO
All'udienza del 14.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per “Piaccia alla Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari, ogni Parte_1
contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso la disposizione meglio indicata in narrativa per la quale è risultata essere soccombente Parte_1
pagina 1 di 6 in primo grado e conseguentemente riformare l'ordinanza n. 2000/2022, pronunciata il 03.11.2022 e pubblicata in data 01 11 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 2969/2021 di R.G. e per l'effetto;
b) confermare la piena legittimità della fattura n. B/20110263686 del 22.06.2011 e della fattura n.
B/20110264829 del 13.08.2011; in via subordinata: c) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti di parte appellata, per l'effetto, d) condannare quest'ultima al Parte_1 pagamento della somma così determinata, o di quell'altra maggiore o minore che il Giudice riterrà dovuta, a favore d oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento Parte_1
del Servizio Idrico Integrato.
Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
Per “il sottoscritto procuratore, nella sua qualità ut sopra, chiede che Controparte_1
l'Ecc.ma Corte adita Voglia, ogni avversa istanza eccezione e conclusione respinta, rigettare l'avverso gravame confermando l'impugnata sentenza n. 2000/2022 del Tribunale di Sassari, con vittoria di spese e competenze”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c., emessa in data 3.11.2022, il Tribunale di Sassari dichiarava non dovuta dal la somma di euro 7.779,19, richiesta da a Controparte_1 Parte_1 saldo della fattura n. B/20110263686 del 22.06.2011 “poiché in parte prescritta quanto alla somma di euro 4.408,84 richiesta a titolo di interessi e in parte compensata e ritenuta a titolo di ripetizione di euro 3.370,35 corrisposta in pagamento degli interessi prescritti richiesti e addebitati nella fattura
B/20110264829 del 13.08.2011”, condannando alla rifusione delle spese processuali. Pt_1
ha proposto appello censurando la statuizione perché fondata su di una errata e parziale Pt_1 valutazione delle risultanze istruttorie, trattandosi di somme legittimamente pretese dall'ente gestore per interessi di mora dovuti su consumi degli anni 2005-2009 pagati in grave ritardo e non prescritti, in forza di plurimi solleciti tutti regolarmente ricevuti dal . Inoltre, si è doluta della CP_1 Pt_1
condanna alle spese.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del gravame perché infondato. Controparte_1
La Corte, istruita la causa documentalmente, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 14 maggio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato.
Il Condominio conveniva in giudizio allegando che: CP_1 Pt_1
pagina 2 di 6 - in data 20.09.2021 aveva ricevuto una RAR da parte di con la quale veniva sollecitato il Parte_1
pagamento del saldo di euro 7.779,19 in relazione alla fattura n. B/20110263686 del 22.06.2011 di un importo iniziale pari ad euro 113.399,95 con scadenza 11.08.2011;
- tale fattura era stata oggetto di un ricorso ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale di Sassari (RG n.
1033/2013), unitamente alla fattura B/20110264829 del 13.08.2011, in quanto adducendo Pt_1 morosità del Condominio, aveva minacciato di procedere all'interruzione della fornitura.
- in tale giudizio era contestata la legittimità della richiesta di euro 4.408,84 di cui alla fatt. n.
B/20110263686 del 22.06.2011 ed euro 3.370,35 di cui alla fattura n. B/20110264829 del 13.08.2011, pretesi a titolo di interessi mai richiesti in precedenza, mai quantificati e comunque prescritti;
- al solo fine di evitare lo slaccio minacciato, in data 7.2.2013 il aveva versato euro CP_1
3.370,35 con espressa riserva di ripetizione.
Alla luce di tali fatti, il domandava al tribunale adito una sentenza di accertamento CP_1
negativo del debito portato dalla fattura suddetta per euro 7.779,19.
Orbene, con la raccomandata in data 4.9.2021 aveva domandato al il Pt_1 Controparte_1
pagamento della somma di euro 7.779,19 quale residuo debito relativo alla fattura n. B/20110263686 del 22.06.2011, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alla natura del credito (vedi doc. 1 allegato al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), se per interessi o capitale.
Tale fattura aveva per oggetto un debito complessivo di euro 113.399,00 di cui euro 4.408,84 per interessi di mora.
Il Condominio proponeva, quindi, ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 27.9.2021 per CP_1
l'accertamento negativo di tali crediti, dando atto che la fattura n. B/20110263686 del 22.06.2011, oggetto della diffida di pagamento del settembre 2021, era stata oggetto di un ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto l'11.3.2013, unitamente alla fattura B/20110264829 del 13.08.2011, in quanto aveva Pt_1 minacciato di procedere all'interruzione della fornitura. Il Condominio rilevava che con le suddette fatture l'ente gestore aveva domandato, in particolare, a titolo di interessi, la somma di euro 4.408,84 in relazione alla prima fattura e di euro 3.370,35 in relazione alla seconda e il condominio, al solo fine di evitare lo slaccio minacciato, in data 7.2.2013 aveva pagato euro 3.370,35 con espressa riserva di ripetizione.
Con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il domandava, quindi, di “dichiarare non dovuta la CP_1
somma di euro 7.779,19 richiesta da a saldo della fatt. n. B/20110263686 del 22.06.2011 Parte_1
poiché in parte prescritta quanto alla somma di euro 4.408,84 richiesta a titolo di interessi e in parte compensata e ritenuta a titolo di ripetizione di euro 3.370,35 corrisposta in pagamento degli interessi
pagina 3 di 6 prescritti richiesti e addebitati nella fattura B/20110264829 del 13.08.2011” o, in subordine, prescritta relativamente agli “interessi pari ad euro 4.408,84 richiesti e addebitati sulla fattura n.
B/20110263686 del 22.06.2011”, con condanna di “al pagamento della somma di euro Parte_1
3.370,35 corrisposta con riserva di ripetizione e non spontaneamente ex art. 2940 c.c.”.
Il Condominio deduceva altresì che non aveva “mai dimostrato né la sussistenza del capitale Pt_1
sul quale applicare gli interessi né di aver mai quantificato gli stessi in data antecedente al compiersi della loro prescrizione” (ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
Il tribunale gravato riteneva prescritti i crediti sollecitati con la raccomandata settembre 2021, ritenendo a tale fine insufficienti a dimostrare l'interruzione del termine prescrizionale i “solleciti di pagamento dell'8.11.2006, 7.3.2007, 20.1.2009 e 15.9.2009 (doc. 3, memoria di costituzione), nonché comunicazioni del 13.12.2011, 20.1.2012 e 4.7.2012 (doc. 4, memoria di costituzione), relative al rigetto di un reclamo presentato dal Condominio avverso la richiesta di interessi di mora”.
Il Giudice di primo grado, immotivatamente, non considerava invece le lettere di diffida in data
3.08.2012, 2.01.2013 e 21.08.2017, depositate unitamente alla comparsa di costituzione e tutte regolarmente ricevute dal ed aventi per oggetto specificatamente le somme portate dalle CP_1 fatture citate e l'ultima, quella del 21.8.2017, avente per oggetto esclusivamente il residuo dovuto della fattura n. B/20110263686 del 22.06.2011 (vedi docc. n. 5, 6 e 7 della memoria di costituzione).
Alla luce di tale documentazione, è evidente che non possa dichiararsi la prescrizione del credito portato dalla fattura n. B/20110263686 del 22.06.2011, oggetto della diffida di pagamento datata
20.09.2021. Con le lettere di diffida citate infatti l'ente gestore aveva specificatamente domandato il pagamento del residuo credito portato dalle fatture in oggetto. Tanto basta per negare operatività alla eccepita prescrizione.
Parte appellata non ha invece riproposto in questo giudizio alcuna contestazione e/o eccezione relativamente al merito della somma pretesa con tale fattura, limitandosi ad interloquire solo sulla questione della prescrizione del credito e senza nulla rilevare in ordine alle lettere di diffida datate
3.08.2012, 2.01.2013 e 21.08.2017 (“Si sottolinea infatti che l'appellante non ha dimostrato di aver compiuto alcun valido atto di interruzione del decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. Ricordato che la domanda verte sull'avvenuta prescrizione o meno di un credito per interessi che sostiene essere maturato in relazione a forniture idriche fatturate Pt_1 negli anni 2006/2009, si rappresenta che l'unico atto interruttivo della prescrizione acquisito al processo è quello prodotto dalla ricorrente, cioè la RAR del 04.09.2021. Parte convenuta non ha quindi assolto all'onere probatorio su di essa gravante di dimostrare l'avvenuta interruzione del decorso prescrizionale quinquennale ex art. 2948 c.c., essendosi limitata a produrre documenti
pagina 4 di 6 antecedenti al 2013, privi di sostanziale efficacia interruttiva della prescrizione, e una tabella assolutamente irrilevante. È pacifico nella Giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Civ. Ord.
Sez. 6 n. 15714/2018) che in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c. un atto per avere valida efficacia interruttiva deve contenere oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. non ha prodotto alcun Pt_1
atto avente tali contenuti notificato alla parte appellata nel quinquennio antecedente il 20.09.2021, data di ricezione da parte del della citata raccomandata di messa in mora”: vedi CP_1
comparsa di costituzione del . CP_1
Pertanto, una volta esclusa la prescrizione del credito (residuo) di euro 7.779,19 portato dalla fattura n.
B/20110263686 del 22.06.2011, oggetto della diffida di pagamento datata 20.09.2021, e pagata dall'utente per il restante importo (euro 105.619,81), la domanda di accertamento negativo non può trovare accoglimento, dovendosi confermare in questo giudizio la legittimità della suddetta fattura.
Conseguentemente, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico della parte appellata e liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/22 secondo lo scaglione di riferimento della causa, con valori minimi stante la particolare semplicità della causa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello proposto da rigetta le domande di accertamento Parte_1
negativo proposte dal e dichiara la legittimità della fattura opposta;
Controparte_1
- condanna l'appellato alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante che liquida in complessivi euro 5.446,00, di cui euro 2.540,00 per il primo grado ed euro 2.906,00 per il secondo grado, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Sassari, 24.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente – rel.
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 520/2022 R.G. promossa da n persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in VIA ANCONA 3 Parte_1
CAGLIARI presso lo studio dell'avv. PISENTI FRANCESCO che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Controparte_1
VIA ORIANI 5 SASSARI presso lo studio dell'avv. PERANTONI MARIO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
APPELLATO
All'udienza del 14.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per “Piaccia alla Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari, ogni Parte_1
contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso la disposizione meglio indicata in narrativa per la quale è risultata essere soccombente Parte_1
pagina 1 di 6 in primo grado e conseguentemente riformare l'ordinanza n. 2000/2022, pronunciata il 03.11.2022 e pubblicata in data 01 11 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 2969/2021 di R.G. e per l'effetto;
b) confermare la piena legittimità della fattura n. B/20110263686 del 22.06.2011 e della fattura n.
B/20110264829 del 13.08.2011; in via subordinata: c) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti di parte appellata, per l'effetto, d) condannare quest'ultima al Parte_1 pagamento della somma così determinata, o di quell'altra maggiore o minore che il Giudice riterrà dovuta, a favore d oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento Parte_1
del Servizio Idrico Integrato.
Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
Per “il sottoscritto procuratore, nella sua qualità ut sopra, chiede che Controparte_1
l'Ecc.ma Corte adita Voglia, ogni avversa istanza eccezione e conclusione respinta, rigettare l'avverso gravame confermando l'impugnata sentenza n. 2000/2022 del Tribunale di Sassari, con vittoria di spese e competenze”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c., emessa in data 3.11.2022, il Tribunale di Sassari dichiarava non dovuta dal la somma di euro 7.779,19, richiesta da a Controparte_1 Parte_1 saldo della fattura n. B/20110263686 del 22.06.2011 “poiché in parte prescritta quanto alla somma di euro 4.408,84 richiesta a titolo di interessi e in parte compensata e ritenuta a titolo di ripetizione di euro 3.370,35 corrisposta in pagamento degli interessi prescritti richiesti e addebitati nella fattura
B/20110264829 del 13.08.2011”, condannando alla rifusione delle spese processuali. Pt_1
ha proposto appello censurando la statuizione perché fondata su di una errata e parziale Pt_1 valutazione delle risultanze istruttorie, trattandosi di somme legittimamente pretese dall'ente gestore per interessi di mora dovuti su consumi degli anni 2005-2009 pagati in grave ritardo e non prescritti, in forza di plurimi solleciti tutti regolarmente ricevuti dal . Inoltre, si è doluta della CP_1 Pt_1
condanna alle spese.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del gravame perché infondato. Controparte_1
La Corte, istruita la causa documentalmente, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 14 maggio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato.
Il Condominio conveniva in giudizio allegando che: CP_1 Pt_1
pagina 2 di 6 - in data 20.09.2021 aveva ricevuto una RAR da parte di con la quale veniva sollecitato il Parte_1
pagamento del saldo di euro 7.779,19 in relazione alla fattura n. B/20110263686 del 22.06.2011 di un importo iniziale pari ad euro 113.399,95 con scadenza 11.08.2011;
- tale fattura era stata oggetto di un ricorso ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale di Sassari (RG n.
1033/2013), unitamente alla fattura B/20110264829 del 13.08.2011, in quanto adducendo Pt_1 morosità del Condominio, aveva minacciato di procedere all'interruzione della fornitura.
- in tale giudizio era contestata la legittimità della richiesta di euro 4.408,84 di cui alla fatt. n.
B/20110263686 del 22.06.2011 ed euro 3.370,35 di cui alla fattura n. B/20110264829 del 13.08.2011, pretesi a titolo di interessi mai richiesti in precedenza, mai quantificati e comunque prescritti;
- al solo fine di evitare lo slaccio minacciato, in data 7.2.2013 il aveva versato euro CP_1
3.370,35 con espressa riserva di ripetizione.
Alla luce di tali fatti, il domandava al tribunale adito una sentenza di accertamento CP_1
negativo del debito portato dalla fattura suddetta per euro 7.779,19.
Orbene, con la raccomandata in data 4.9.2021 aveva domandato al il Pt_1 Controparte_1
pagamento della somma di euro 7.779,19 quale residuo debito relativo alla fattura n. B/20110263686 del 22.06.2011, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alla natura del credito (vedi doc. 1 allegato al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), se per interessi o capitale.
Tale fattura aveva per oggetto un debito complessivo di euro 113.399,00 di cui euro 4.408,84 per interessi di mora.
Il Condominio proponeva, quindi, ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 27.9.2021 per CP_1
l'accertamento negativo di tali crediti, dando atto che la fattura n. B/20110263686 del 22.06.2011, oggetto della diffida di pagamento del settembre 2021, era stata oggetto di un ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto l'11.3.2013, unitamente alla fattura B/20110264829 del 13.08.2011, in quanto aveva Pt_1 minacciato di procedere all'interruzione della fornitura. Il Condominio rilevava che con le suddette fatture l'ente gestore aveva domandato, in particolare, a titolo di interessi, la somma di euro 4.408,84 in relazione alla prima fattura e di euro 3.370,35 in relazione alla seconda e il condominio, al solo fine di evitare lo slaccio minacciato, in data 7.2.2013 aveva pagato euro 3.370,35 con espressa riserva di ripetizione.
Con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il domandava, quindi, di “dichiarare non dovuta la CP_1
somma di euro 7.779,19 richiesta da a saldo della fatt. n. B/20110263686 del 22.06.2011 Parte_1
poiché in parte prescritta quanto alla somma di euro 4.408,84 richiesta a titolo di interessi e in parte compensata e ritenuta a titolo di ripetizione di euro 3.370,35 corrisposta in pagamento degli interessi
pagina 3 di 6 prescritti richiesti e addebitati nella fattura B/20110264829 del 13.08.2011” o, in subordine, prescritta relativamente agli “interessi pari ad euro 4.408,84 richiesti e addebitati sulla fattura n.
B/20110263686 del 22.06.2011”, con condanna di “al pagamento della somma di euro Parte_1
3.370,35 corrisposta con riserva di ripetizione e non spontaneamente ex art. 2940 c.c.”.
Il Condominio deduceva altresì che non aveva “mai dimostrato né la sussistenza del capitale Pt_1
sul quale applicare gli interessi né di aver mai quantificato gli stessi in data antecedente al compiersi della loro prescrizione” (ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
Il tribunale gravato riteneva prescritti i crediti sollecitati con la raccomandata settembre 2021, ritenendo a tale fine insufficienti a dimostrare l'interruzione del termine prescrizionale i “solleciti di pagamento dell'8.11.2006, 7.3.2007, 20.1.2009 e 15.9.2009 (doc. 3, memoria di costituzione), nonché comunicazioni del 13.12.2011, 20.1.2012 e 4.7.2012 (doc. 4, memoria di costituzione), relative al rigetto di un reclamo presentato dal Condominio avverso la richiesta di interessi di mora”.
Il Giudice di primo grado, immotivatamente, non considerava invece le lettere di diffida in data
3.08.2012, 2.01.2013 e 21.08.2017, depositate unitamente alla comparsa di costituzione e tutte regolarmente ricevute dal ed aventi per oggetto specificatamente le somme portate dalle CP_1 fatture citate e l'ultima, quella del 21.8.2017, avente per oggetto esclusivamente il residuo dovuto della fattura n. B/20110263686 del 22.06.2011 (vedi docc. n. 5, 6 e 7 della memoria di costituzione).
Alla luce di tale documentazione, è evidente che non possa dichiararsi la prescrizione del credito portato dalla fattura n. B/20110263686 del 22.06.2011, oggetto della diffida di pagamento datata
20.09.2021. Con le lettere di diffida citate infatti l'ente gestore aveva specificatamente domandato il pagamento del residuo credito portato dalle fatture in oggetto. Tanto basta per negare operatività alla eccepita prescrizione.
Parte appellata non ha invece riproposto in questo giudizio alcuna contestazione e/o eccezione relativamente al merito della somma pretesa con tale fattura, limitandosi ad interloquire solo sulla questione della prescrizione del credito e senza nulla rilevare in ordine alle lettere di diffida datate
3.08.2012, 2.01.2013 e 21.08.2017 (“Si sottolinea infatti che l'appellante non ha dimostrato di aver compiuto alcun valido atto di interruzione del decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. Ricordato che la domanda verte sull'avvenuta prescrizione o meno di un credito per interessi che sostiene essere maturato in relazione a forniture idriche fatturate Pt_1 negli anni 2006/2009, si rappresenta che l'unico atto interruttivo della prescrizione acquisito al processo è quello prodotto dalla ricorrente, cioè la RAR del 04.09.2021. Parte convenuta non ha quindi assolto all'onere probatorio su di essa gravante di dimostrare l'avvenuta interruzione del decorso prescrizionale quinquennale ex art. 2948 c.c., essendosi limitata a produrre documenti
pagina 4 di 6 antecedenti al 2013, privi di sostanziale efficacia interruttiva della prescrizione, e una tabella assolutamente irrilevante. È pacifico nella Giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Civ. Ord.
Sez. 6 n. 15714/2018) che in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c. un atto per avere valida efficacia interruttiva deve contenere oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. non ha prodotto alcun Pt_1
atto avente tali contenuti notificato alla parte appellata nel quinquennio antecedente il 20.09.2021, data di ricezione da parte del della citata raccomandata di messa in mora”: vedi CP_1
comparsa di costituzione del . CP_1
Pertanto, una volta esclusa la prescrizione del credito (residuo) di euro 7.779,19 portato dalla fattura n.
B/20110263686 del 22.06.2011, oggetto della diffida di pagamento datata 20.09.2021, e pagata dall'utente per il restante importo (euro 105.619,81), la domanda di accertamento negativo non può trovare accoglimento, dovendosi confermare in questo giudizio la legittimità della suddetta fattura.
Conseguentemente, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico della parte appellata e liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/22 secondo lo scaglione di riferimento della causa, con valori minimi stante la particolare semplicità della causa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello proposto da rigetta le domande di accertamento Parte_1
negativo proposte dal e dichiara la legittimità della fattura opposta;
Controparte_1
- condanna l'appellato alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante che liquida in complessivi euro 5.446,00, di cui euro 2.540,00 per il primo grado ed euro 2.906,00 per il secondo grado, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Sassari, 24.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Grixoni
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