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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/07/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 903/2018 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), nato a [...] il 23maggio 1962 (C.F. C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...] (C.F. C.F._2 Parte_3
), nato a [...] il 12 C.F._3 Parte_4
gennaio 1982 (C.F. ), nato a [...] il 6 agosto C.F._4 Parte_5
1957 (C.F. ), nato a [...] il 17 C.F._5 Parte_6
marzo 1970 (C.F. ), nato a [...] il 22 C.F._6 Parte_7
settembre 1992 (C.F. ), , nato a [...] C.F._7 Parte_8
il 10 dicembre 1954 (C.F. , nata a [...] C.F._8 Parte_9
(AG) il 2 marzo 1995 (C.F. ), , nato a C.F._9 Parte_10
Brescia il 9 agosto 1989 (C.F. ), nata a C.F._10 Parte_11
Catania il 2 dicembre 1983 (C.F. , e , C.F._11 Parte_12
nata a [...] il [...] (C.F. ), tutti rappresentati e C.F._12
difesi dall'AVV. GIONFRIDDO EMANUELE, presso il cui studio, in Siracusa, via Tisia
Ronco II n. 1, sono elettivamente domiciliati.
Attori
contro
:
pagina 1 di 19 nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._13 rappresentato e difeso dall'AVV. ALESSI PAOLO, presso il cui studio, in Avola, via
Roma n. 87, è elettivamente domiciliato.
Convenuto
e nei confronti di:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. OLIVA DAVIDE e dall'AVV. ZIMMARDI DARIO, presso il cui studio, in Palermo, via Emerico Amati n. 32,
è elettivamente domiciliata.
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_13
elettivamente domiciliata in Catania, via M. Renato Imbriani n. 222, presso lo studio dell'AVV. BARRESI SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti.
, nella sua qualità di Procuratore Parte_14
Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia degli di Parte_14 Pt_14
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, via della Balduina n. 289, presso P.IVA_2 lo studio dell'AVV. CICCOPIEDI SALVATORE, che la rappresenta e difende per procura in atti
Terze chiamate
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 gennaio 2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori , Parte_1 Parte_5
, , , , Parte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_7
, , , e
[...] Parte_9 Parte_15 Parte_11 Parte_12 Pt_8
pagina 2 di 19 hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il dott. Parte_16 CP_1
per sentirlo dichiarare responsabile dei danni da loro subiti a seguito del decesso
[...]
del sig. loro congiunto, in conseguenza dell'intervento di colicestectomia Persona_1
effettuato il data 6 febbraio 2013 presso la clinica privata “Nuova Clinica Villa Rizzo”.
Gli attori hanno esposto che a distanza di otto giorni dalla sua dimissione, ovvero il 18 febbraio 2013, il sig. veniva colto da un malore ed era trasportato d'urgenza Persona_1 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Umberto I con diagnosi di “insufficienza respiratoria, insufficienza renale, shock emorragico, sepsi. PNX dx”; che tuttavia, ricoverato in rianimazione, il paziente decedeva in data 19 febbraio 2013.
Hanno dedotto che la gravità delle condizioni cliniche riscontrate nel sig. in Persona_1 occasione del ricovero d'urgenza del 18 febbraio 2013 erano da ricondursi nella perforazione del ramo della vena porta destra e della via biliare cagionato dai sanitari della
“nuova Clinica Villa Rizzo” in occasione dell'intervento del 6 febbraio 2013, poiché tale perforazione aveva determinato una grave perdita ematica, con susseguente emoperitoneo e shock emorragico, che avevano provocato il decesso.
Hanno aggiunto che l'aggravamento delle condizioni fisiche del sig. si sarebbe Per_1 potuto evitare qualora, dopo l'intervento del 6 febbraio 2013 e prima delle sue dimissioni, il paziente fosse stato sottoposto ad esami ematici di laboratorio, dai quali si sarebbe verosimilmente rilevata l'anemizzazione del sig. derivante dalla perdita ematica Per_1
conseguente alla perforazione descritta.
Gli attori hanno precisato di avere citato esclusivamente il dotto quale chirurgo CP_1 esecutore dell'intervento del 6 febbraio 2013, e non la struttura sanitaria della Nuova
Clinica Villa Rizzo perché sottoposta a procedura fallimentare;
inoltre, di avere espletato la procedura di mediazione obbligatoria, con esito negativo.
1.2. Radicato il contraddittorio, si è costituito il dott. il quale ha Controparte_1
preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda in quanto l'atto di citazione era stato notificato oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura di mediazione obbligatoria, in violazione dell'art. 8 della legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli – Bianco), applicabile al presente giudizio in quanto entrata in vigore prima della proposizione della domanda introduttiva.
In secondo luogo, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa la società di assicurazione delegataria della quale Controparte_3 Pt_14
compagnia assicuratrice della Nuova Clinica Villa Rizzo, in base a quanto disposto pagina 3 di 19 dall'art. 12 della predetta legge n. 24/2017 che consente l'azione risarcitoria diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del soggetto ritenuto responsabile dei danni lamentati.
Nel merito, il dott. ha contestato quanto dedotto e lamentato dagli attori perché CP_1 infondato in fatto e in diritto: in particolare, ha sostenuto l'insussistenza di profili di responsabilità in capo ai medici che eseguirono l'intervento il 6 febbraio 2013, ovvero, in ogni caso, l'assenza di nesso di causalità con il decesso del sig. in ogni caso, ha Per_1
contestato la domanda risarcitoria anche sotto il profilo del quantum.
In ultimo e in subordine, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della
Compagnia di Assicurazioni ”, con cui il dott. era Controparte_2 CP_1
assicurato con polizza n. 777029171358 per i rischi professionali, nonché la società
UnipolSai Assicurazioni s.p.a., quale assicurazione di secondo rischio con polizza n.
32577688.
Costituitasi in giudizio, la società ha chiesto, in primo luogo, Controparte_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa della quale compagnia di Parte_14 assicurazione della struttura sanitaria “Nuova Clinica Villa Rizzo”, ove il dott. CP_1
era inserito organicamente in forza di un contratto di opera professionale, nei cui
[...] confronti era necessario estendere il contraddittorio essendo la struttura l'unico soggetto che dovrà farsi carico degli eventuali danni patiti dai congiunti del sig. . Persona_1
Quindi, con riferimento alla chiamata in garanzia operata dal dott. ha eccepito CP_1
l'inoperatività della polizza ovvero l'inoperatività della garanzia per violazione dell'art. 1892 c.c. e dell'art. 17 delle Condizioni del Contratto;
in subordine, ha eccepito l'inoperatività della garanzia per intervenuta decadenza ex art. 1914 c.c. o, in via subordinata, l'operatività in primo rischio della sola polizza di UnipolSai Assicurazioni;
in estremo subordine, ha chiesto l'operatività dell'art. 1910 c.c.
Si è costituita, altresì, UnipolSai Assicurazioni la quale, in primo luogo, ha dichiarato di non accettare il contraddittorio con gli attori atteso che nessuna domanda risarcitoria è stata dagli stessi avanzata nei confronti della e considerato che l'evento Parte_13
per cui è causa non rientra tra quelli per i quali è consentito eccezionalmente al danneggiato l'esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
In secondo luogo ha eccepito l'inoperatività della polizza per non avere l'assicurata provato l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi posti a suo carico dal contratto di assicurazione e che ne condizionano la concreta operatività; inoltre, poiché la garanzia pagina 4 di 19 oggetto del contratto assicurativo era prestata a secondo rischio, per cui la garanzia doveva essere prestata da che, in ogni caso, la garanzia prestata dalla Controparte_2
opera nel limite del massimale pattuito pari ad € 2.500.000,00 per Parte_13
sinistro.
Nel merito, si è riportata alle difese del dott. in ordine alla insussistenza di profili CP_1
di colpa nella sua condotta, ovvero alla insussistenza di nesso di causalità con il decesso del sig. , nonché alla erronea quantificazione dei danni richiesti. CP_4
Autorizzata la chiamata in causa di Lloyd's Ass.ni, quest'ultima si è costituita eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità della chiamata in causa da parte di CP_2
al riguardo, ha rilevato di essere stata citata in giudizio senza che ad esso
[...]
partecipi la propria assicurata , unico soggetto Controparte_5
titolare di legittimazione ed interesse a chiedere di essere manlevata ai fini assicurativi, e che nessuna domanda risarcitoria è mai stata esperita nei confronti della
[...]
da parte degli odierni attori. Controparte_5
Nel merito, ha eccepito l'inoperatività della garanzia nei confronti della
[...]
; l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale diritto scaturente Controparte_5 dalla polizza n. 1900611 e dalla polizza 1861352 sia in favore del dott. Controparte_1 sia della per il decorso del termine di cui all'art. 2952, commi 2 e 3, Controparte_2
c.c.
In subordine, ha dedotto che comunque l'unica polizza operante è quella n. 1900611 e, conseguentemente, che la garanzia assicurativa è prestata entro il limite del massimale di €.
1.000.000,00 per ogni sinistro;
ancora, che la garanzia assicurativa è prestata con una franchigia frontale di euro 250.000,00 per ogni sinistro, in aggiunta ad uno scoperto del
20% dell'ammontare finale del sinistro e con un sotto limite per sinistro di €.
1.000.000,00; che la polizza n. 1900611 degli di opera a Parte_14 Pt_14
secondo rischio, pertanto, essi doveva ritenersi tenuti solo per le somme eccedenti il massimale della polizza accesa dalla e dalla Unipolsai e previa Controparte_2
escussione di queste ultime;
in ultimo, ha rilevato l'applicabilità dell'art. 1910 c.c.
Nel merito, ha eccepito l'insussistenza di profili di responsabilità in capo alla
[...]
per i fatti di cui è causa. Controparte_5
Espletata CTU medico legale, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 5 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE.
2. Preliminarmente, sotto il profilo generale, occorre rilevare che la responsabilità del medico nell'esercizio della sua attività professionale storicamente poteva ridursi ad un'alternativa classificazione per tipi: quella del medico che agisca come diretto contraente del paziente, secondo lo schema del più classico contratto d'opera intellettuale;
e quella del medico che agisca alle dipendenze di una struttura sanitaria, indifferentemente pubblica o privata.
A lungo questa materia è stata regolata dal concorso o cumulo tra la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e quella extracontrattuale del medico alle sue dipendenze, sul presupposto che tra quest'ultimo ed il paziente non fosse stato concluso alcun contratto.
La responsabilità del medico dipendente era sostanzialmente conformata alla regola, non codificata, che non ammetteva una terza figura di responsabilità risarcitoria, accanto a quella che avesse trovato origine nell'inadempimento di un contratto (art. 1218 c.c.) ed a quella da responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.).
L'avvento del "contatto sociale" aveva profondamente innovato questa tradizione, stabilendo che la responsabilità del medico ospedaliero dipendente aveva (anch'essa) natura contrattuale, pur in mancanza di un vero e proprio contratto tra le parti: inteso come
"altro fatto" dal quale potessero originare obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.
Il contatto socialmente qualificato con il paziente avrebbe così giustificato la preesistenza di un rapporto obbligatorio rispetto al danno da risarcire, assumendo l'affidamento nella professionalità del medico dipendente come fonte di specifici doveri di protezione ai sensi dell'art. 1175 c.c. e art. 2 Cost., nel combinato disposto.
Le due responsabilità "da contatto" ed extracontrattuali, per vero concorrenti, prevedevano diversi termini di prescrizione ed un altrettanto differente onere probatorio, più complesso nel caso di responsabilità extracontrattuale, ove il danneggiato è tenuto a dimostrare che il medico, con un suo comportamento colposo, abbia in concreto causato o concorso a causare l'evento dannoso.
La natura contrattuale delle responsabilità avrebbe invece gravato il medico, al pari della struttura ospedaliera, dell'onere di non aver adempiuto per una causa a lui non imputabile,
e così di aver eseguito la prestazione con diligenza, dovendosi gli esiti lamentati dal paziente attribuirsi ad un evento imprevisto ed imprevedibile, quindi a causa specifica non imputabile.
pagina 6 di 19 Prima che intervenisse la L. n. 24 del 2017 e peraltro anche nella vigenza della c.d. "Legge
Balduzzi", la Giurisprudenza era dunque prevalentemente orientata a favore della natura contrattuale della responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria, a ciò indotta dalla considerazione della posizione del medico, quand'anche dipendente della struttura sanitaria, a quella di un qualsiasi altro soggetto giuridico, tenuto unicamente ad astenersi dal ledere l'altrui sfera giuridica, secondo il brocardo alterum non laedere.
Nel disciplinare la responsabilità del medico, l'art. 3 della legge Balduzzi aveva richiamato l'art. 2043 c.c., ma l'ambigua formulazione della norma non consentì di dirimere nel breve la questione sull'effettiva portata di quel rinvio che, per taluni, rispondeva soltanto alla preoccupazione di escludere (in ossequio al principio in lege Aquilia et levissima culpa venit) che la colpa lieve potesse comportare (nei casi di esonero dalla responsabilità penale) la contestuale esclusione della responsabilità civile, nel generale contesto del
"diritto vivente" in cui la responsabilità del medico veniva comunemente ricondotta alla responsabilità "da contatto" ovvero da inadempimento ex art. 1218 c.c., e mai alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
L'ultima riforma in materia di responsabilità medico sanitaria è la c. d. legge Gelli –
che ha definitivamente chiarito che l'esercente della professione sanitaria risponde Per_2
del proprio operato per responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente
(L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, comma 3).
Quindi, il medico che agisce alle dipendenze di una struttura ospedaliera e, dunque, in assenza di un contatto con il paziente beneficia di una sostanziale inversione dell'onere della prova, poiché il paziente per ottenere il risarcimento non potrà limitarsi alla semplice allegazione dell'inadempimento, sia pure qualificato, ma dovrà invece offrire la prova rigorosa della colpa professionale del medico convenuto.
In definitiva il medico, eccezion fatta per il caso in cui abbia concluso un contratto di diritto privato con il paziente, avente ad oggetto la prestazione medica, risponde di eventuali inadempimenti a titolo di responsabilità aquiliana.
2.1. Ciò premesso, va individuata la disciplina applicabile al caso di specie, in virtù del principio del tempus legit actum, in base al quale la legge applicabile è quella vigente al momento del fatto, quindi nel caso della colpa medica, si fa riferimento alla normativa in vigore al momento in cui si è verificato l'evento dannoso.
pagina 7 di 19 Ciò è stato affermato in maniera netta dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ.,
Sentenza n. 28994/2019), la quale, componendo un contrasto che si era formato sul punto nella giurisprudenza di merito, ha affermato con molta chiarezza che in assenza di una disposizione transitoria all'interno della L. n. 24 del 2017, deve applicarsi l'art. 11 delle preleggi sicché la legge Gelli-Bianco non ha efficacia retroattiva ma regola unicamente fattispecie verificatesi successivamente alla sua entrata in vigore.
La Suprema Corte ha altresì tenuto ad evidenziare l'esistenza di due indici inequivocabilmente contrari alla retroattività della legge Gelli-Bianco: il primo risiede nella circostanza che l'applicazione retroattiva della regime di responsabilità extracontrattuale del sanitario inciderebbe sui singoli processi in corso in maniera tale da ledere un valore fondamentale di civiltà giuridica, quale l'affidamento dei pazienti danneggiati in ordine alla natura contrattuale della responsabilità del sanitario al momento dell'avvio dell'azione giudiziaria;
il secondo indice contrario è dato dalla circostanza che l'applicazione retroattiva inciderebbe sui singoli processi in corso in maniera diversificata a seconda della fase e del grado in cui si trovano, cosicchè, “in base alla formazione o meno di preclusioni allegatorie e del giudicato interno, dovrebbe o meno operare la qualificazione ex lege del titolo di responsabilità, tanto da creare disparità di trattamento non solo tra i vari giudizi, ma anche all'interno dello stesso processo, con evidenti irragionevoli riflessi sul fisiologico esercizio della giurisdizione sulla materia”.
Nel caso in esame, oggetto della controversia è l'accertamento della sussistenza di responsabilità medica per la morte del sig. , evento verificatosi in data 19 Persona_1 marzo 2013, sotto la vigenza della c.d. “Legge Balduzzi”.
Conseguentemente, non sono applicabili le disposizioni introdotte dalla c.d. Legge “Gelli –
Bianco”, tra le quali quella che consente la domanda risarcitoria diretta nei confronti della
Compagnia di assicurazione della struttura sanitaria presso la quale è stato posto in essere l'intervento medico oggetto della controversia.
Conseguentemente, va rilevato che la domanda di manleva svolta dalla società nei confronti della Lloyd's Assicutazione, compagnia di Controparte_2 assicurazione della struttura “Nuova Clinica Villa Rizzo”, posto che quest'ultima non è stata citata in giudizio né dalle parti attrici, né dalla parte convenuta, né dalla stessa terza chiamante in causa ”. Controparte_2
In particolare, siano stati coinvolti nell'odierno giudizio senza che ad Parte_14
esso partecipi la propria assicurata : invero, Controparte_5
pagina 8 di 19 nessuna domanda risarcitoria è mai stata esperita nei confronti della Controparte_5
da parte degli odierni attori per il decesso del proprio congiunto sig.
[...]
nessuna domanda è stata proposta nei confronti della Persona_1 Controparte_6
dall'unico convenuto dott. che, ha ritenuto di
[...] Controparte_1
pretendere manleva esclusivamente dai propri assicuratori Parte_17
senza coinvolgere in giudizio la struttura sanitaria al cui interno egli ha
[...]
esperito la prestazione professionale, oggetto del giudizio.
La società ha erroneamente ritenuto di poter evocare in giudizio Controparte_2 direttamente gli di quali assicuratori della Parte_14 Pt_14 [...]
, senza evocare in giudizio quest'ultima. Controparte_5
Conseguentemente, non sussistendo la possibilità di una chiamata diretta in giudizio della sola Compagnia di assicurazioni, introdotta successivamente soltanto con la Legge Gelli –
Bianco, non applicabile al caso di specie, la domanda di manleva formulata dalla deve ritenersi inammissibile. Controparte_2
Ne deriva l'estromissione del giudizio della per carenza di Parte_14
legittimazione passiva, con condanna di alla refusione delle spese Controparte_2
di lite sostenute dalla società estromessa.
2.2. Ulteriore conseguenza della inapplicabilità retroattiva della legge – è Pt_18 Per_2
l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto dott. per tardiva notifica dell'atto di citazione rispetto al termine di Controparte_1
novanta giorni dalla conclusione del procedimento di mediazione, trattandosi di termine introdotto proprio dalla legge appena citata.
Pertanto, in nessuna decadenza sarebbero incorsi gli odierni attori nel richiedere il risarcimento danni mediante l'atto di citazione anziché con il ricorso ex art. 702 bis cpc, avendo comunque espletato la procedura di mediazione come previsto dalla legge Balduzzi vigente al momento della proposizione dell'istanza di mediazione.
Priva di pregio deve ritenersi, altresì, la doglianza di controparte relativa al mancato esperimento della mediazione nei confronti dei coobbligati solidali.
Si osserva che gli odierni attori hanno citato in giudizio il dott. soggetto Controparte_1 nei cui confronti è stata esperita la mediazione e che è stata la difesa dell'odierno convenuto a chiedere la chiamata delle compagnie assicurative e non gli odierni attori.
Inoltre, l'art. 5 c.1 bis, D.Lgs. 28/2010, nell'imporre il preventivo esperimento di mediazione a chi “intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia”
pagina 9 di 19 nelle materie specificamente indicate e nel sancire che “l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, non regola espressamente le ipotesi in cui il giudizio, dopo la proposizione della domanda giudiziale, si arricchisce di nuove domande o di nuove parti.
L'esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità non genericamente del processo, bensì della domanda giudiziale, tal che ogni domanda
(riconvenzionale, trasversale nei confronti di altro convenuto, del convenuto nei riguardi del chiamato in causa) dev'essere preceduta dallo svolgimento effettivo della fase di mediazione e l'assolvimento di detto onere rende procedibile non l'intero giudizio ma la singola domanda.
3. Passando al merito, il tenore letterale dell'art. 3, comma 1, della legge Balduzzi, come detto applicabile al caso di specie, conduce a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043
c.c. e che, dunque, l'obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, che il danneggiato ha l'onere di provare.
Se dunque il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti del solo medico con il quale è venuto in “contatto” presso una struttura sanitaria, senza allegare la conclusione di un contratto con il convenuto, la responsabilità risarcitoria del medico va affermata soltanto in presenza degli elementi costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c. che l'attore ha l'onere di provare;
se nel caso suddetto oltre al medico è convenuta dall'attore anche la struttura sanitaria presso la quale l'autore materiale del fatto illecito ha operato, la disciplina delle responsabilità andrà distinta (quella ex art. 2043 c.c. per il medico e quella ex art. 1218 c.c. per la struttura), con conseguente diverso atteggiarsi dell'onere probatorio e diverso termine di prescrizione del diritto al risarcimento;
senza trascurare tuttavia che, essendo unico il “fatto dannoso” (seppur distinti i criteri di imputazione della responsabilità), qualora le domande risultino fondate nei confronti di entrambi i convenuti, essi saranno tenuti in solido al risarcimento del danno a norma dell'art. 2055 c.c.
Come detto, nel caso di specie gli attori hanno proposto la domanda risarcitoria nei confronti del solo medico che ha in concreto eseguito l'intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica da cui si sarebbero derivate le complicanze che hanno pagina 10 di 19 condotto il decesso del sig. intervento effettuato presso la struttura “Nuova Clinica Per_1
Villa Rizzo”, non convenuta in giudizio.
È da sottolineare che gli attori non hanno allegato la sussistenza di contratto stipulato tra il congiunto sig. il dott. conseguentemente, quest'ultimo è Persona_1 Controparte_1
chiamato a rispondere non sotto il profilo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., bensì sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Va osservato che in tema di colpa medica, l'art. 2043 c.c. stabilisce che chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto, con dolo o colpa, è obbligato a risarcire il danno.
In ambito sanitario, questo articolo si applica quando non esiste un contratto tra paziente e medico: in questo caso, il paziente deve provare il fatto illecito (segnatamente la condotta del medico che ha causato il danno, come ad esempio un errore diagnostico, un intervento chirurgico mal eseguito), il nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito, nonchè la colpa del medico (negligenza, imprudenza o imperizia).
3.1. Nella vicenda in esame, dalla documentazione versata in atti risulta che il sig. Per_1
, al momento del ricovero presso la ,
[...] Controparte_5
presentava una calcolosi della colecisti sintomatica per cui veniva posta indicazione ad intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica in data 6 febbraio 2023; e che dopo tale intervento, il paziente, sottoposto ad esami di controllo ematochimici postoperatori in data 7 febbraio 2013, che secondo quanto rilevato dai CC.TT.UU. “risultavano nella norma ad eccezione di un lieve rialzo delle transaminasi”, presentava un drenaggio che veniva rimosso in data 8 febbraio 2013 e, in data 10/2/13, veniva dimesso in buone condizioni generali.
In data 18 febbraio 2013 il sig. veniva soccorso dal 118 per episodio di Persona_1
ipotensione e difficoltà respiratoria e inviato al P.S. di Siracusa, dove veniva eseguita una
TC che evidenziava la presenza di un emoperitoneo;
all'ingresso, i valori dell'emocromo evidenziavano un quadro di anemizzazione.
Il paziente, pertanto, veniva sottoposto a un intervento di laparotomia in urgenza nel corso della quale si evidenziava un emoperitoneo di circa 1 litro con la presenza di una lesione puntiforme della vena porta.
A parere dei CC.TT.UU. dott.ssa e dott.ssa , “nel corso dell'intervento Per_3 Per_4 chirurgico eseguito il 18/2/13 presso l'ospedale di Siracusa, veniva evidenziata una lesione puntiforme della vena porta che veniva riparata mediante sutura diretta.
pagina 11 di 19 Dopo l'intervento il paziente veniva ricoverato presso la divisione di Rianimazione con diagnosi di Insufficienza respiratoria in paziente con shock emorragico per emoperitoneo operato per addome acuto. Venivano eseguiti prelievi microbiologici tra i quali un esame del lavaggio bronchiale che risultava positivo per un'infezione da klebsiella Pneumoniae responsabile del quadro di addensamento polmonare con conseguente grave insufficienza respiratoria. Il paziente veniva assistito mediante ventilazione meccanica, emotrasfusione
e terapia antibiotica. Nel corso del ricovero il paziente presentava la fuoriuscita di bile dal drenaggio sottoepatico e veniva richiesta una consulenza gastroenterologica per eseguire un esame endoscopico della via biliare (ERCP colangiopancreatografia endoscopica), eseguita in data 23/2/13, nel corso della quale veniva evidenziata una fistola e pertanto veniva posizionata una protesi biliare. Nelle giornate seguenti le condizioni generali ed emodinamiche andavano incontro ad un lieve miglioramento. Malgrado la stabilizzazione del quadro clinico addominale, tuttavia, le condizioni respiratorie permanevano gravi a causa dell'addensamento polmonare e di un versamento pleurico. Venivano poste in essere tutte le strategie terapeutiche idonee mediante posizionamento di un drenaggio pleurico, assistenza ventilatoria, ma le condizioni generali si deterioravano fino all'exitus.
Sulla scorta dell'iter clinico appena descritto, è possibile affermare che la causa del decesso di siano da ricondurre ad “insufficienza respiratoria secondaria a Persona_1
polmonite da Klebsiella pneumoniae in paziente con shock emorragico per emoperitoneo secondario a lesione della vena porta dopo intervento di colecistectomia”.
Attesa la rarità della lesione iatrogena a carico della vena porta in corso di colecistectomia laparoscopica, in soggetto con assenza di alterazioni anatomiche documentate – che potrebbero giustificare l'elevato grado di difficoltà tecnica dell'intervento in parola - nel nostro caso, non può non ipotizzarsi un comportamento quanto meno imperito da parte del chirurgo che eseguì tale intervento presso la casa di cura.
Si è del parere, inoltre, che la compromissione clinica generale del paziente prodotta a causa dello shock emorragico – palesemente manifestatosi in data 18/2/13 - abbia, con criterio del più probabile che non, notevolmente ridotto le capacità di risposta immunitaria del paziente nei confronti dell'infezione nosocomiale che lo colse e a sua volta responsabile dell'exitus”.
In altri termini, dalla relazione di CTU è risultato appurata la sussistenza di una condotta colposa imperita da parte del dott. nell'esecuzione dell'intervento di CP_1
pagina 12 di 19 colecistectomia laparoscopica, consistita nella provocazione di una lesione iatrogena della vena porta, che solitamente, in tali tipi di intervento, si verifica “durante l'inserimento dell'ago di Veress per l'induzione dello pneumoperitoneo o nel corso dell'introduzione dei trocars o durante la dissezione del triangolo epato-cistico o nel corso della dissezione di aderenze”; lesione che ha comportato l'insorgenza di una grave emorragia nell'apparato cardio - vascolare, risultata poi fatale avendo “certamente ridotto le capacità immunitarie dello stesso, impedendogli di rispondere adeguatamente agli insulti da parte di pericolosi agenti microbici responsabili di gravi infezioni nosocomiali”.
Ed è stata appurata, conseguentemente, anche la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra la lesione iatrogena della vena porta prodotta in corso di colecistectomia laparoscopica e l'exitus del paziente, sopravvento in data 14 marzo 2013.
Deve, pertanto, ritenersi imputabile al convenuto il decesso del sig. , essendo Persona_1 stata appurata la condotta colposa del dott. nell'espletamento dell'intervento CP_1
chirurgico sopra descritto, nonché la sussistenza del nesso di causalità tra tale condotta colposa e l'evento dannoso.
Tali conclusioni sono state ribadite dai CC.TT.UU. in sede di risposta alle osservazioni delle parti, laddove hanno affermato che “la complicanza dell'emoperitoneo sostenuta dalla lesione della vena porta come riportata dal referto operatorio: “Aperto il peritoneo si riscontra e si aspira discreta quantità di sangue (circa 1 litro). In parte coagulata mista
a bile. Effettuato il lavaggio del cavo peritoneale, si evidenzia gemizio ematico del ramo destro della vena porta” costituisce una rarità in corso di colecistectomia in un soggetto che non presenta documentate alterazioni anatomiche come nel caso del Signor e CP_4 pertanto è dacorrelare in questo caso a un'errata manovra nel corso dell'intervento”.
3.2. Sotto il profilo risarcitorio e della quantificazione del danno, va osservato che tutti gli attori hanno formulato richiesta di risarcimento del danno “iure proprio” da perdita parentale.
È da premettere che i soggetti legittimati a chiedere il risarcimento del danno da perdita parentale sono, innanzitutto i membri appartenenti alla c.d. famiglia nucleare, ovvero il coniuge e/o i figli del soggetto deceduto.
Per questi soggetti difatti è evidente la compromissione del rapporto affettivo con il loro caro dovuto all'illecito altrui;
il solo fatto della coabitazione, però, di per sé non è elemento sufficiente a dimostrare il rapporto affettivo duraturo e stabile.
pagina 13 di 19 In secondo luogo, legittimati possono essere i soggetti non appartenenti alla famiglia nucleare: in particolare, la richiesta di risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale può essere avanzata anche da membri della famiglia c.d. parentale (ad esempio fratelli e nonni) nonché dal convivente more uxorioe/o dal fidanzato anche a prescindere da un rapporto di coabitazione stabile.
Per questa categoria di danneggiati sarà necessario provare di aver subito uno sconvolgimento affettivo – relazionale a causa della morte/lesione del proprio caro, a prescindere da un rapporto di coabitazione o meno.
Va osservato che il danno iure proprio, nel contesto della perdita di un familiare, si riferisce al danno che i familiari della vittima subiscono direttamente, a causa della loro relazione con il defunto.
Inoltre, la convivenza con la vittima non è un requisito essenziale per il riconoscimento del danno iure proprio, specialmente per quanto riguarda il danno da perdita del rapporto parentale: infatti, la giurisprudenza riconosce il danno da perdita parentale anche ai figli non conviventi con il genitore deceduto, poiché la lesione del rapporto affettivo e lo sconvolgimento della vita familiare possono verificarsi anche in assenza di convivenza.
Infatti, la Suprema Corte ha affermato che “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del
15/07/202); piuttosto, la stessa Cassazione ha precisato che tali circostanze relative alla convivenza o meno possono essere valutate ai fini del “quantum debeatur”.
Alla luce di quanto precede, sussiste certamente il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale in capo alla moglie del defunto, sig.ra ai figli Parte_1 Pt_5
, , e ed ai nipoti
[...] Parte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e;
con riferimento ai figli, stante
[...] Parte_7 Parte_10 Parte_11
la non convivenza con il defunto congiunto, la quantificazione del risarcimento deve tenere conto di tale circostanza.
Viceversa, con riferimento ai figliastri e , tale diritto Parte_12 Parte_8
non sussiste non essendo stata dimostrata la sussistenza di un legame affettivo di una certa consistenza;
né gli articolati di prova dedotti al riguardo sono idonei a fornire tale legame affettivo.
pagina 14 di 19 La Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 31867 del 15/11/2023) ha In tema di risarcimento del danno da lesione o perdita del rapporto parentale, in caso di assenza del rapporto di parentela, non è sufficiente l'allegazione della mera convivenza, ma è necessaria l'allegazione della lesione di un legame affettivo
3.3. In ordine alla quantificazione del danno da perdita parentale, applicate le tabelle del
Tribunale di Milano vigenti all'anno 2024, tenuto conto dell'età della vittima e quella dei congiunti al momento dell'evento, nonché della convivenza o meno (sussistente soltanto con riferimento alla moglie , ne deriva quanto segue: Parte_1
- alla sig.ra spetta un risarcimento quantificato nella misura di €. Parte_1
246.393,00;
- ai figli , e spetta un risarcimento quantificato per ciascuno Pt_5 Pt_6 Pt_2 Pt_3 di essi in €. 222.927,00;
- ai nipoti e spetta un risarcimento Parte_7 Parte_11 Parte_10 quantificato in €. 89.994,00;
- al nipote spetta un risarcimento quantificato in €. 86.598,00; Parte_4
- alla nipote spetta un risarcimento quantificato in €. 93.390,00. Parte_9
Conseguentemente, il dott. è tenuto al pagamento del risarcimento dei Controparte_1
danni come sopra specificati e quantificati;
oltre a tali importi, competono a ciascuno degli attori che ne hanno diritto gli interessi, a titolo di lucro cessante, nella misura, che appare congrua, pari al tasso degli interessi legali vigenti, sull'importo rispettivamente liquidato, devalutato all'epoca del fatto, via via rivalutato secondo gli indici ISTAT.
4. Il dott. ha dedotto di essere assicurato per i danni derivanti dall'esercizio della CP_1
professione medica con la compagnia quale assicurazione di Controparte_2
primo rischio, e con la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., quale assicurazione di secondo rischio.
Al riguardo, appare opportuno rilevare che in campo assicurativo, le formule di "primo rischio" e "secondo rischio" si riferiscono a come viene gestita la copertura dei danni quando si stipulano più polizze per lo stesso rischio: la polizza di "primo rischio" copre i danni fino a un certo massimale, mentre quella di "secondo rischio" interviene solo per la parte di danno che supera tale massimale, agendo come una copertura integrativa.
Di contro, ha eccepito la inoperatività della polizza per violazione Controparte_2
degli artt. 1 e 17 delle condizioni generali di contratto, nonché dell'art. 1892 c.c., non avendo il dott. comunicato alla Compagnia, al momento della stipula della CP_1
pagina 15 di 19 polizza, avvenuto l'8 luglio 2013, dichiarato le circostanze relative al decesso del sig.
, informazioni idonee ad incidere sulla valutazione del rischio assunto e che, Persona_1
se note, avrebbero indotto a non prestare il proprio consenso o Controparte_2
comunque a prestarlo a condizioni differenti da quelle di fatto applicate.
Tale eccezione deve ritenersi infondata in quanto sfornita di prova.
Invero, l'art. 1892 c.c. riguarda le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato e il loro impatto sul contratto di assicurazione: in particolare, stabilisce che se l'assicurato ha fornito dichiarazioni false o omesso informazioni rilevanti su circostanze che avrebbero impedito all'assicuratore di stipulare il contratto o lo avrebbero fatto a condizioni diverse, il contratto può essere annullato, ma solo se l'assicurato ha agito con dolo o colpa grave.
L'onere della prova, ovvero l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'annullamento del contratto, spetta all'assicuratore (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2815 del 25/03/1999); questo significa che l'assicuratore deve dimostrare che l'assicurato ha fornito informazioni false o ha omesso di dichiarare circostanze rilevanti, che l'assicurato ha agito con l'intenzione di ingannare l'assicuratore (dolo) o con grave negligenza (colpa grave) nel fornire le informazioni, altresì che le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state determinanti per la decisione dell'assicuratore di stipulare il contratto o di farlo a determinate condizioni.
In realtà, non ha in alcun modo dimostrato che il dott. Controparte_2 CP_1
fosse a conoscenza al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione delle vicende che aveva riguardato il sig. dopo le dimissioni dalla Nuova Clinica Persona_1
Villa Rizzo, non potendosi desumere ciò dalla mera mancata presentazione del paziente a visita di controllo.
Per altro verso, ha dedotto che il contratto di assicurazione Controparte_2 sottoscritto dal dott. offriva un'ampia gamma di garanzie, e segnatamente: CP_1 copertura retroattiva illimitata per tutti i sinistri non noti all'assicurato al momento della sottoscrizione del contratto, fino alla concorrenza di un massimale di €. 500.000,00; copertura per tutti i sinistri occorsi durante il periodo di vigenza dell'assicurazione, fino alla concorrenza di un massimale di €. 500.000,00; tutela giudiziaria illimitata per i fatti accaduti durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale.
Sempre in base all'accordo contrattuale, la polizza avrebbe operato per i soli sinistri provocati dall'assicurato nella sua attività di libero professionista, nonché a primo rischio per tutte le attività svolte dal contraente al di fuori di una Struttura Sanitaria ed in assenza pagina 16 di 19 di altre assicurazioni vigenti, mentre a secondo rischio nelle altre ipotesi;
e che in presenza di più polizze per lo stesso rischio, quella sottoscritta con avrebbe Controparte_2 operato a secondo rischio per l'importo eccedente i massimali delle altre polizze.
Anche la ha eccepito che, ai sensi dell'art. 19 delle Condizioni Controparte_7
Particolari, la garanzia oggetto del contratto assicurativo si intende prestata a secondo rischio;
e che, comunque, la garanzia prestata dalla opera nel Parte_13 limite del massimale pattuito pari ad € 2.500.000,00 per sinistro.
Invero, dalla lettura delle polizze di assicurazione risulta che tanto quella sottoscritta dal dott. con , quanto quella sottoscritta con CP_1 Controparte_2 Parte_13
sono state stipulate a secondo rischio.
E l'operatività di entrambe le predette polizze non può che essere di secondo rischio in quanto la condotta colposa che ha provocato l'evento dannoso che il dott. è tenuto CP_1
a risarcire è stata posta in essere in occasione di un intervento eseguito alle dipendenze di una struttura sanitaria, dotato di copertura assicurativa con Lloyd'S Ass.ni; compagnia che avrebbe dovuto operare a “primo rischio”, ma che non deve intervenire nel caso di specie stante la mancata chiamata in causa della struttura assicurata, tanto da parte del medico, dott. tanto da parte della compagnie di assicurazione con le quali il convenuto ha CP_1
sottoscritto copertura assicurativa.
Conseguentemente, atteso che all'epoca del sinistro, il medesimo rischio assicurato dal medico con Unipolsai e era oggetto da altre copertura assicurativa Controparte_2
derivante dalla polizza stipulata dalla struttura sanitaria Nuova Clinica Villa Rizzo con l'assicuratore (compagnia delegataria , deve Controparte_3 Pt_14
escludersi che il contratto assicurativo stipulato con le stesse e Pt_13 CP_2
debba intendersi a primo rischio;
pertanto, le garanzie assicurative nascenti dalle
[...]
predette polizze saranno operanti solo in eccedenza al massimale previsto dalla polizze di primo rischio della clinica privata.
Le Compagnie UnipolSai Assicurazioni e , ciascuna in proporzione Controparte_2
dei rispettivi massimali di polizza ai sensi dell'art. 1910 c.c. e per la parte eccedente al massimale previsto dalla polizza (non operante) stipulata dalla clinica con Lloyd's Ass.ni., devono essere condannate in solido a rivalere il dott. di quanto egli è Controparte_1
tenuto a pagare all'attrice in esecuzione della presente sentenza, nei limiti sopra indicati e fissati.
pagina 17 di 19 Le spese seguono la soccombenza ex DM 55/2014 e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia riferito al decisum, applicati i valori medi delle tariffe previste per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la estromissione dal presente giudizio di Parte_14
– dichiara la responsabilità del convenuto dott. in ordine all'evento per Controparte_1
cui è causa;
– per l'effetto, condanna il dott. a pagare agli attori, a titolo risarcitori Controparte_1
del danno, le seguenti somme:
a) alla sig.ra la somma di €. 246.393,00; Parte_1
b) a ciascuno dei figli e la Parte_5 Parte_6 Parte_2 Parte_3
somma di €. 222.927,00;
c) a ciascuno dei nipoti , e la somma di €. Parte_7 Parte_11 Parte_10
89.994,00;
d) al nipote la somma di €. 86.598,00; Parte_4
e) alla nipote la somma di €. 93.390,00; Parte_9
oltre gli interessi, a titolo di lucro cessante, nella misura, che appare congrua, pari al tasso degli interessi legali vigenti, sull'importo rispettivamente liquidato, devalutato all'epoca del fatto, via via rivalutato secondo gli indici ISTAT:
– condanna in solido le e UnipolSai Parte_19
Assicurazioni s.p.a., in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore, a rivalere, ciascuna in proporzione dei rispettivi massimali di polizza ai sensi dell'art. 1910 c.c., con le franchige contrattualmente stabilite e per la parte eccedente al massimale previsto dalla polizza (non operante) stipulata dalla clinica con Assicuratori, il dott. Pt_14 CP_1
di quanto questi dovesse pagare agli attiri in esecuzione della presente sentenza,
[...]
come sopra precisato;
– condanna il dott. alla rifusione delle spese di lite anticipate dalle parti Controparte_1
attrici Parte_1 Parte_5 Parte_6 Parte_2 Parte_3
, , e Parte_7 Parte_11 Parte_10 Parte_4 Pt_9
spese che liquida complessivamente in € 1.686,00 per esborsi ed in € 37.951,00 per
[...]
pagina 18 di 19 onorari, oltre a rimb. forf, IVA e CPA come per legge;
– condanna in solido le e UnipolSai Parte_19
Assicurazioni s.p.a., in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore, a rivalere, ciascuna in proporzione delle rispettive polizze, il dott. di quanto questi Controparte_1
dovrà pagare a titolo di refusione delle spese legali;
- condanna la in persona del legale Parte_20
rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di lite anticipate da
[...]
che liquida in €. 10.860,00 per onorari, oltre a rimb. forf, IVA e CPA come Parte_14
per legge.
Così deciso in data 31/07/2025 dal Tribunale di Siracusa.
Il Giudice
Dott. Domenico Stilo
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 903/2018 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), nato a [...] il 23maggio 1962 (C.F. C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...] (C.F. C.F._2 Parte_3
), nato a [...] il 12 C.F._3 Parte_4
gennaio 1982 (C.F. ), nato a [...] il 6 agosto C.F._4 Parte_5
1957 (C.F. ), nato a [...] il 17 C.F._5 Parte_6
marzo 1970 (C.F. ), nato a [...] il 22 C.F._6 Parte_7
settembre 1992 (C.F. ), , nato a [...] C.F._7 Parte_8
il 10 dicembre 1954 (C.F. , nata a [...] C.F._8 Parte_9
(AG) il 2 marzo 1995 (C.F. ), , nato a C.F._9 Parte_10
Brescia il 9 agosto 1989 (C.F. ), nata a C.F._10 Parte_11
Catania il 2 dicembre 1983 (C.F. , e , C.F._11 Parte_12
nata a [...] il [...] (C.F. ), tutti rappresentati e C.F._12
difesi dall'AVV. GIONFRIDDO EMANUELE, presso il cui studio, in Siracusa, via Tisia
Ronco II n. 1, sono elettivamente domiciliati.
Attori
contro
:
pagina 1 di 19 nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._13 rappresentato e difeso dall'AVV. ALESSI PAOLO, presso il cui studio, in Avola, via
Roma n. 87, è elettivamente domiciliato.
Convenuto
e nei confronti di:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. OLIVA DAVIDE e dall'AVV. ZIMMARDI DARIO, presso il cui studio, in Palermo, via Emerico Amati n. 32,
è elettivamente domiciliata.
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_13
elettivamente domiciliata in Catania, via M. Renato Imbriani n. 222, presso lo studio dell'AVV. BARRESI SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti.
, nella sua qualità di Procuratore Parte_14
Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia degli di Parte_14 Pt_14
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, via della Balduina n. 289, presso P.IVA_2 lo studio dell'AVV. CICCOPIEDI SALVATORE, che la rappresenta e difende per procura in atti
Terze chiamate
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 gennaio 2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori , Parte_1 Parte_5
, , , , Parte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_7
, , , e
[...] Parte_9 Parte_15 Parte_11 Parte_12 Pt_8
pagina 2 di 19 hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il dott. Parte_16 CP_1
per sentirlo dichiarare responsabile dei danni da loro subiti a seguito del decesso
[...]
del sig. loro congiunto, in conseguenza dell'intervento di colicestectomia Persona_1
effettuato il data 6 febbraio 2013 presso la clinica privata “Nuova Clinica Villa Rizzo”.
Gli attori hanno esposto che a distanza di otto giorni dalla sua dimissione, ovvero il 18 febbraio 2013, il sig. veniva colto da un malore ed era trasportato d'urgenza Persona_1 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Umberto I con diagnosi di “insufficienza respiratoria, insufficienza renale, shock emorragico, sepsi. PNX dx”; che tuttavia, ricoverato in rianimazione, il paziente decedeva in data 19 febbraio 2013.
Hanno dedotto che la gravità delle condizioni cliniche riscontrate nel sig. in Persona_1 occasione del ricovero d'urgenza del 18 febbraio 2013 erano da ricondursi nella perforazione del ramo della vena porta destra e della via biliare cagionato dai sanitari della
“nuova Clinica Villa Rizzo” in occasione dell'intervento del 6 febbraio 2013, poiché tale perforazione aveva determinato una grave perdita ematica, con susseguente emoperitoneo e shock emorragico, che avevano provocato il decesso.
Hanno aggiunto che l'aggravamento delle condizioni fisiche del sig. si sarebbe Per_1 potuto evitare qualora, dopo l'intervento del 6 febbraio 2013 e prima delle sue dimissioni, il paziente fosse stato sottoposto ad esami ematici di laboratorio, dai quali si sarebbe verosimilmente rilevata l'anemizzazione del sig. derivante dalla perdita ematica Per_1
conseguente alla perforazione descritta.
Gli attori hanno precisato di avere citato esclusivamente il dotto quale chirurgo CP_1 esecutore dell'intervento del 6 febbraio 2013, e non la struttura sanitaria della Nuova
Clinica Villa Rizzo perché sottoposta a procedura fallimentare;
inoltre, di avere espletato la procedura di mediazione obbligatoria, con esito negativo.
1.2. Radicato il contraddittorio, si è costituito il dott. il quale ha Controparte_1
preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda in quanto l'atto di citazione era stato notificato oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura di mediazione obbligatoria, in violazione dell'art. 8 della legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli – Bianco), applicabile al presente giudizio in quanto entrata in vigore prima della proposizione della domanda introduttiva.
In secondo luogo, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa la società di assicurazione delegataria della quale Controparte_3 Pt_14
compagnia assicuratrice della Nuova Clinica Villa Rizzo, in base a quanto disposto pagina 3 di 19 dall'art. 12 della predetta legge n. 24/2017 che consente l'azione risarcitoria diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del soggetto ritenuto responsabile dei danni lamentati.
Nel merito, il dott. ha contestato quanto dedotto e lamentato dagli attori perché CP_1 infondato in fatto e in diritto: in particolare, ha sostenuto l'insussistenza di profili di responsabilità in capo ai medici che eseguirono l'intervento il 6 febbraio 2013, ovvero, in ogni caso, l'assenza di nesso di causalità con il decesso del sig. in ogni caso, ha Per_1
contestato la domanda risarcitoria anche sotto il profilo del quantum.
In ultimo e in subordine, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della
Compagnia di Assicurazioni ”, con cui il dott. era Controparte_2 CP_1
assicurato con polizza n. 777029171358 per i rischi professionali, nonché la società
UnipolSai Assicurazioni s.p.a., quale assicurazione di secondo rischio con polizza n.
32577688.
Costituitasi in giudizio, la società ha chiesto, in primo luogo, Controparte_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa della quale compagnia di Parte_14 assicurazione della struttura sanitaria “Nuova Clinica Villa Rizzo”, ove il dott. CP_1
era inserito organicamente in forza di un contratto di opera professionale, nei cui
[...] confronti era necessario estendere il contraddittorio essendo la struttura l'unico soggetto che dovrà farsi carico degli eventuali danni patiti dai congiunti del sig. . Persona_1
Quindi, con riferimento alla chiamata in garanzia operata dal dott. ha eccepito CP_1
l'inoperatività della polizza ovvero l'inoperatività della garanzia per violazione dell'art. 1892 c.c. e dell'art. 17 delle Condizioni del Contratto;
in subordine, ha eccepito l'inoperatività della garanzia per intervenuta decadenza ex art. 1914 c.c. o, in via subordinata, l'operatività in primo rischio della sola polizza di UnipolSai Assicurazioni;
in estremo subordine, ha chiesto l'operatività dell'art. 1910 c.c.
Si è costituita, altresì, UnipolSai Assicurazioni la quale, in primo luogo, ha dichiarato di non accettare il contraddittorio con gli attori atteso che nessuna domanda risarcitoria è stata dagli stessi avanzata nei confronti della e considerato che l'evento Parte_13
per cui è causa non rientra tra quelli per i quali è consentito eccezionalmente al danneggiato l'esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
In secondo luogo ha eccepito l'inoperatività della polizza per non avere l'assicurata provato l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi posti a suo carico dal contratto di assicurazione e che ne condizionano la concreta operatività; inoltre, poiché la garanzia pagina 4 di 19 oggetto del contratto assicurativo era prestata a secondo rischio, per cui la garanzia doveva essere prestata da che, in ogni caso, la garanzia prestata dalla Controparte_2
opera nel limite del massimale pattuito pari ad € 2.500.000,00 per Parte_13
sinistro.
Nel merito, si è riportata alle difese del dott. in ordine alla insussistenza di profili CP_1
di colpa nella sua condotta, ovvero alla insussistenza di nesso di causalità con il decesso del sig. , nonché alla erronea quantificazione dei danni richiesti. CP_4
Autorizzata la chiamata in causa di Lloyd's Ass.ni, quest'ultima si è costituita eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità della chiamata in causa da parte di CP_2
al riguardo, ha rilevato di essere stata citata in giudizio senza che ad esso
[...]
partecipi la propria assicurata , unico soggetto Controparte_5
titolare di legittimazione ed interesse a chiedere di essere manlevata ai fini assicurativi, e che nessuna domanda risarcitoria è mai stata esperita nei confronti della
[...]
da parte degli odierni attori. Controparte_5
Nel merito, ha eccepito l'inoperatività della garanzia nei confronti della
[...]
; l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale diritto scaturente Controparte_5 dalla polizza n. 1900611 e dalla polizza 1861352 sia in favore del dott. Controparte_1 sia della per il decorso del termine di cui all'art. 2952, commi 2 e 3, Controparte_2
c.c.
In subordine, ha dedotto che comunque l'unica polizza operante è quella n. 1900611 e, conseguentemente, che la garanzia assicurativa è prestata entro il limite del massimale di €.
1.000.000,00 per ogni sinistro;
ancora, che la garanzia assicurativa è prestata con una franchigia frontale di euro 250.000,00 per ogni sinistro, in aggiunta ad uno scoperto del
20% dell'ammontare finale del sinistro e con un sotto limite per sinistro di €.
1.000.000,00; che la polizza n. 1900611 degli di opera a Parte_14 Pt_14
secondo rischio, pertanto, essi doveva ritenersi tenuti solo per le somme eccedenti il massimale della polizza accesa dalla e dalla Unipolsai e previa Controparte_2
escussione di queste ultime;
in ultimo, ha rilevato l'applicabilità dell'art. 1910 c.c.
Nel merito, ha eccepito l'insussistenza di profili di responsabilità in capo alla
[...]
per i fatti di cui è causa. Controparte_5
Espletata CTU medico legale, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 5 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE.
2. Preliminarmente, sotto il profilo generale, occorre rilevare che la responsabilità del medico nell'esercizio della sua attività professionale storicamente poteva ridursi ad un'alternativa classificazione per tipi: quella del medico che agisca come diretto contraente del paziente, secondo lo schema del più classico contratto d'opera intellettuale;
e quella del medico che agisca alle dipendenze di una struttura sanitaria, indifferentemente pubblica o privata.
A lungo questa materia è stata regolata dal concorso o cumulo tra la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e quella extracontrattuale del medico alle sue dipendenze, sul presupposto che tra quest'ultimo ed il paziente non fosse stato concluso alcun contratto.
La responsabilità del medico dipendente era sostanzialmente conformata alla regola, non codificata, che non ammetteva una terza figura di responsabilità risarcitoria, accanto a quella che avesse trovato origine nell'inadempimento di un contratto (art. 1218 c.c.) ed a quella da responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.).
L'avvento del "contatto sociale" aveva profondamente innovato questa tradizione, stabilendo che la responsabilità del medico ospedaliero dipendente aveva (anch'essa) natura contrattuale, pur in mancanza di un vero e proprio contratto tra le parti: inteso come
"altro fatto" dal quale potessero originare obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.
Il contatto socialmente qualificato con il paziente avrebbe così giustificato la preesistenza di un rapporto obbligatorio rispetto al danno da risarcire, assumendo l'affidamento nella professionalità del medico dipendente come fonte di specifici doveri di protezione ai sensi dell'art. 1175 c.c. e art. 2 Cost., nel combinato disposto.
Le due responsabilità "da contatto" ed extracontrattuali, per vero concorrenti, prevedevano diversi termini di prescrizione ed un altrettanto differente onere probatorio, più complesso nel caso di responsabilità extracontrattuale, ove il danneggiato è tenuto a dimostrare che il medico, con un suo comportamento colposo, abbia in concreto causato o concorso a causare l'evento dannoso.
La natura contrattuale delle responsabilità avrebbe invece gravato il medico, al pari della struttura ospedaliera, dell'onere di non aver adempiuto per una causa a lui non imputabile,
e così di aver eseguito la prestazione con diligenza, dovendosi gli esiti lamentati dal paziente attribuirsi ad un evento imprevisto ed imprevedibile, quindi a causa specifica non imputabile.
pagina 6 di 19 Prima che intervenisse la L. n. 24 del 2017 e peraltro anche nella vigenza della c.d. "Legge
Balduzzi", la Giurisprudenza era dunque prevalentemente orientata a favore della natura contrattuale della responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria, a ciò indotta dalla considerazione della posizione del medico, quand'anche dipendente della struttura sanitaria, a quella di un qualsiasi altro soggetto giuridico, tenuto unicamente ad astenersi dal ledere l'altrui sfera giuridica, secondo il brocardo alterum non laedere.
Nel disciplinare la responsabilità del medico, l'art. 3 della legge Balduzzi aveva richiamato l'art. 2043 c.c., ma l'ambigua formulazione della norma non consentì di dirimere nel breve la questione sull'effettiva portata di quel rinvio che, per taluni, rispondeva soltanto alla preoccupazione di escludere (in ossequio al principio in lege Aquilia et levissima culpa venit) che la colpa lieve potesse comportare (nei casi di esonero dalla responsabilità penale) la contestuale esclusione della responsabilità civile, nel generale contesto del
"diritto vivente" in cui la responsabilità del medico veniva comunemente ricondotta alla responsabilità "da contatto" ovvero da inadempimento ex art. 1218 c.c., e mai alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
L'ultima riforma in materia di responsabilità medico sanitaria è la c. d. legge Gelli –
che ha definitivamente chiarito che l'esercente della professione sanitaria risponde Per_2
del proprio operato per responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente
(L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, comma 3).
Quindi, il medico che agisce alle dipendenze di una struttura ospedaliera e, dunque, in assenza di un contatto con il paziente beneficia di una sostanziale inversione dell'onere della prova, poiché il paziente per ottenere il risarcimento non potrà limitarsi alla semplice allegazione dell'inadempimento, sia pure qualificato, ma dovrà invece offrire la prova rigorosa della colpa professionale del medico convenuto.
In definitiva il medico, eccezion fatta per il caso in cui abbia concluso un contratto di diritto privato con il paziente, avente ad oggetto la prestazione medica, risponde di eventuali inadempimenti a titolo di responsabilità aquiliana.
2.1. Ciò premesso, va individuata la disciplina applicabile al caso di specie, in virtù del principio del tempus legit actum, in base al quale la legge applicabile è quella vigente al momento del fatto, quindi nel caso della colpa medica, si fa riferimento alla normativa in vigore al momento in cui si è verificato l'evento dannoso.
pagina 7 di 19 Ciò è stato affermato in maniera netta dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ.,
Sentenza n. 28994/2019), la quale, componendo un contrasto che si era formato sul punto nella giurisprudenza di merito, ha affermato con molta chiarezza che in assenza di una disposizione transitoria all'interno della L. n. 24 del 2017, deve applicarsi l'art. 11 delle preleggi sicché la legge Gelli-Bianco non ha efficacia retroattiva ma regola unicamente fattispecie verificatesi successivamente alla sua entrata in vigore.
La Suprema Corte ha altresì tenuto ad evidenziare l'esistenza di due indici inequivocabilmente contrari alla retroattività della legge Gelli-Bianco: il primo risiede nella circostanza che l'applicazione retroattiva della regime di responsabilità extracontrattuale del sanitario inciderebbe sui singoli processi in corso in maniera tale da ledere un valore fondamentale di civiltà giuridica, quale l'affidamento dei pazienti danneggiati in ordine alla natura contrattuale della responsabilità del sanitario al momento dell'avvio dell'azione giudiziaria;
il secondo indice contrario è dato dalla circostanza che l'applicazione retroattiva inciderebbe sui singoli processi in corso in maniera diversificata a seconda della fase e del grado in cui si trovano, cosicchè, “in base alla formazione o meno di preclusioni allegatorie e del giudicato interno, dovrebbe o meno operare la qualificazione ex lege del titolo di responsabilità, tanto da creare disparità di trattamento non solo tra i vari giudizi, ma anche all'interno dello stesso processo, con evidenti irragionevoli riflessi sul fisiologico esercizio della giurisdizione sulla materia”.
Nel caso in esame, oggetto della controversia è l'accertamento della sussistenza di responsabilità medica per la morte del sig. , evento verificatosi in data 19 Persona_1 marzo 2013, sotto la vigenza della c.d. “Legge Balduzzi”.
Conseguentemente, non sono applicabili le disposizioni introdotte dalla c.d. Legge “Gelli –
Bianco”, tra le quali quella che consente la domanda risarcitoria diretta nei confronti della
Compagnia di assicurazione della struttura sanitaria presso la quale è stato posto in essere l'intervento medico oggetto della controversia.
Conseguentemente, va rilevato che la domanda di manleva svolta dalla società nei confronti della Lloyd's Assicutazione, compagnia di Controparte_2 assicurazione della struttura “Nuova Clinica Villa Rizzo”, posto che quest'ultima non è stata citata in giudizio né dalle parti attrici, né dalla parte convenuta, né dalla stessa terza chiamante in causa ”. Controparte_2
In particolare, siano stati coinvolti nell'odierno giudizio senza che ad Parte_14
esso partecipi la propria assicurata : invero, Controparte_5
pagina 8 di 19 nessuna domanda risarcitoria è mai stata esperita nei confronti della Controparte_5
da parte degli odierni attori per il decesso del proprio congiunto sig.
[...]
nessuna domanda è stata proposta nei confronti della Persona_1 Controparte_6
dall'unico convenuto dott. che, ha ritenuto di
[...] Controparte_1
pretendere manleva esclusivamente dai propri assicuratori Parte_17
senza coinvolgere in giudizio la struttura sanitaria al cui interno egli ha
[...]
esperito la prestazione professionale, oggetto del giudizio.
La società ha erroneamente ritenuto di poter evocare in giudizio Controparte_2 direttamente gli di quali assicuratori della Parte_14 Pt_14 [...]
, senza evocare in giudizio quest'ultima. Controparte_5
Conseguentemente, non sussistendo la possibilità di una chiamata diretta in giudizio della sola Compagnia di assicurazioni, introdotta successivamente soltanto con la Legge Gelli –
Bianco, non applicabile al caso di specie, la domanda di manleva formulata dalla deve ritenersi inammissibile. Controparte_2
Ne deriva l'estromissione del giudizio della per carenza di Parte_14
legittimazione passiva, con condanna di alla refusione delle spese Controparte_2
di lite sostenute dalla società estromessa.
2.2. Ulteriore conseguenza della inapplicabilità retroattiva della legge – è Pt_18 Per_2
l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto dott. per tardiva notifica dell'atto di citazione rispetto al termine di Controparte_1
novanta giorni dalla conclusione del procedimento di mediazione, trattandosi di termine introdotto proprio dalla legge appena citata.
Pertanto, in nessuna decadenza sarebbero incorsi gli odierni attori nel richiedere il risarcimento danni mediante l'atto di citazione anziché con il ricorso ex art. 702 bis cpc, avendo comunque espletato la procedura di mediazione come previsto dalla legge Balduzzi vigente al momento della proposizione dell'istanza di mediazione.
Priva di pregio deve ritenersi, altresì, la doglianza di controparte relativa al mancato esperimento della mediazione nei confronti dei coobbligati solidali.
Si osserva che gli odierni attori hanno citato in giudizio il dott. soggetto Controparte_1 nei cui confronti è stata esperita la mediazione e che è stata la difesa dell'odierno convenuto a chiedere la chiamata delle compagnie assicurative e non gli odierni attori.
Inoltre, l'art. 5 c.1 bis, D.Lgs. 28/2010, nell'imporre il preventivo esperimento di mediazione a chi “intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia”
pagina 9 di 19 nelle materie specificamente indicate e nel sancire che “l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, non regola espressamente le ipotesi in cui il giudizio, dopo la proposizione della domanda giudiziale, si arricchisce di nuove domande o di nuove parti.
L'esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità non genericamente del processo, bensì della domanda giudiziale, tal che ogni domanda
(riconvenzionale, trasversale nei confronti di altro convenuto, del convenuto nei riguardi del chiamato in causa) dev'essere preceduta dallo svolgimento effettivo della fase di mediazione e l'assolvimento di detto onere rende procedibile non l'intero giudizio ma la singola domanda.
3. Passando al merito, il tenore letterale dell'art. 3, comma 1, della legge Balduzzi, come detto applicabile al caso di specie, conduce a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043
c.c. e che, dunque, l'obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, che il danneggiato ha l'onere di provare.
Se dunque il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti del solo medico con il quale è venuto in “contatto” presso una struttura sanitaria, senza allegare la conclusione di un contratto con il convenuto, la responsabilità risarcitoria del medico va affermata soltanto in presenza degli elementi costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c. che l'attore ha l'onere di provare;
se nel caso suddetto oltre al medico è convenuta dall'attore anche la struttura sanitaria presso la quale l'autore materiale del fatto illecito ha operato, la disciplina delle responsabilità andrà distinta (quella ex art. 2043 c.c. per il medico e quella ex art. 1218 c.c. per la struttura), con conseguente diverso atteggiarsi dell'onere probatorio e diverso termine di prescrizione del diritto al risarcimento;
senza trascurare tuttavia che, essendo unico il “fatto dannoso” (seppur distinti i criteri di imputazione della responsabilità), qualora le domande risultino fondate nei confronti di entrambi i convenuti, essi saranno tenuti in solido al risarcimento del danno a norma dell'art. 2055 c.c.
Come detto, nel caso di specie gli attori hanno proposto la domanda risarcitoria nei confronti del solo medico che ha in concreto eseguito l'intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica da cui si sarebbero derivate le complicanze che hanno pagina 10 di 19 condotto il decesso del sig. intervento effettuato presso la struttura “Nuova Clinica Per_1
Villa Rizzo”, non convenuta in giudizio.
È da sottolineare che gli attori non hanno allegato la sussistenza di contratto stipulato tra il congiunto sig. il dott. conseguentemente, quest'ultimo è Persona_1 Controparte_1
chiamato a rispondere non sotto il profilo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., bensì sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Va osservato che in tema di colpa medica, l'art. 2043 c.c. stabilisce che chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto, con dolo o colpa, è obbligato a risarcire il danno.
In ambito sanitario, questo articolo si applica quando non esiste un contratto tra paziente e medico: in questo caso, il paziente deve provare il fatto illecito (segnatamente la condotta del medico che ha causato il danno, come ad esempio un errore diagnostico, un intervento chirurgico mal eseguito), il nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito, nonchè la colpa del medico (negligenza, imprudenza o imperizia).
3.1. Nella vicenda in esame, dalla documentazione versata in atti risulta che il sig. Per_1
, al momento del ricovero presso la ,
[...] Controparte_5
presentava una calcolosi della colecisti sintomatica per cui veniva posta indicazione ad intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica in data 6 febbraio 2023; e che dopo tale intervento, il paziente, sottoposto ad esami di controllo ematochimici postoperatori in data 7 febbraio 2013, che secondo quanto rilevato dai CC.TT.UU. “risultavano nella norma ad eccezione di un lieve rialzo delle transaminasi”, presentava un drenaggio che veniva rimosso in data 8 febbraio 2013 e, in data 10/2/13, veniva dimesso in buone condizioni generali.
In data 18 febbraio 2013 il sig. veniva soccorso dal 118 per episodio di Persona_1
ipotensione e difficoltà respiratoria e inviato al P.S. di Siracusa, dove veniva eseguita una
TC che evidenziava la presenza di un emoperitoneo;
all'ingresso, i valori dell'emocromo evidenziavano un quadro di anemizzazione.
Il paziente, pertanto, veniva sottoposto a un intervento di laparotomia in urgenza nel corso della quale si evidenziava un emoperitoneo di circa 1 litro con la presenza di una lesione puntiforme della vena porta.
A parere dei CC.TT.UU. dott.ssa e dott.ssa , “nel corso dell'intervento Per_3 Per_4 chirurgico eseguito il 18/2/13 presso l'ospedale di Siracusa, veniva evidenziata una lesione puntiforme della vena porta che veniva riparata mediante sutura diretta.
pagina 11 di 19 Dopo l'intervento il paziente veniva ricoverato presso la divisione di Rianimazione con diagnosi di Insufficienza respiratoria in paziente con shock emorragico per emoperitoneo operato per addome acuto. Venivano eseguiti prelievi microbiologici tra i quali un esame del lavaggio bronchiale che risultava positivo per un'infezione da klebsiella Pneumoniae responsabile del quadro di addensamento polmonare con conseguente grave insufficienza respiratoria. Il paziente veniva assistito mediante ventilazione meccanica, emotrasfusione
e terapia antibiotica. Nel corso del ricovero il paziente presentava la fuoriuscita di bile dal drenaggio sottoepatico e veniva richiesta una consulenza gastroenterologica per eseguire un esame endoscopico della via biliare (ERCP colangiopancreatografia endoscopica), eseguita in data 23/2/13, nel corso della quale veniva evidenziata una fistola e pertanto veniva posizionata una protesi biliare. Nelle giornate seguenti le condizioni generali ed emodinamiche andavano incontro ad un lieve miglioramento. Malgrado la stabilizzazione del quadro clinico addominale, tuttavia, le condizioni respiratorie permanevano gravi a causa dell'addensamento polmonare e di un versamento pleurico. Venivano poste in essere tutte le strategie terapeutiche idonee mediante posizionamento di un drenaggio pleurico, assistenza ventilatoria, ma le condizioni generali si deterioravano fino all'exitus.
Sulla scorta dell'iter clinico appena descritto, è possibile affermare che la causa del decesso di siano da ricondurre ad “insufficienza respiratoria secondaria a Persona_1
polmonite da Klebsiella pneumoniae in paziente con shock emorragico per emoperitoneo secondario a lesione della vena porta dopo intervento di colecistectomia”.
Attesa la rarità della lesione iatrogena a carico della vena porta in corso di colecistectomia laparoscopica, in soggetto con assenza di alterazioni anatomiche documentate – che potrebbero giustificare l'elevato grado di difficoltà tecnica dell'intervento in parola - nel nostro caso, non può non ipotizzarsi un comportamento quanto meno imperito da parte del chirurgo che eseguì tale intervento presso la casa di cura.
Si è del parere, inoltre, che la compromissione clinica generale del paziente prodotta a causa dello shock emorragico – palesemente manifestatosi in data 18/2/13 - abbia, con criterio del più probabile che non, notevolmente ridotto le capacità di risposta immunitaria del paziente nei confronti dell'infezione nosocomiale che lo colse e a sua volta responsabile dell'exitus”.
In altri termini, dalla relazione di CTU è risultato appurata la sussistenza di una condotta colposa imperita da parte del dott. nell'esecuzione dell'intervento di CP_1
pagina 12 di 19 colecistectomia laparoscopica, consistita nella provocazione di una lesione iatrogena della vena porta, che solitamente, in tali tipi di intervento, si verifica “durante l'inserimento dell'ago di Veress per l'induzione dello pneumoperitoneo o nel corso dell'introduzione dei trocars o durante la dissezione del triangolo epato-cistico o nel corso della dissezione di aderenze”; lesione che ha comportato l'insorgenza di una grave emorragia nell'apparato cardio - vascolare, risultata poi fatale avendo “certamente ridotto le capacità immunitarie dello stesso, impedendogli di rispondere adeguatamente agli insulti da parte di pericolosi agenti microbici responsabili di gravi infezioni nosocomiali”.
Ed è stata appurata, conseguentemente, anche la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra la lesione iatrogena della vena porta prodotta in corso di colecistectomia laparoscopica e l'exitus del paziente, sopravvento in data 14 marzo 2013.
Deve, pertanto, ritenersi imputabile al convenuto il decesso del sig. , essendo Persona_1 stata appurata la condotta colposa del dott. nell'espletamento dell'intervento CP_1
chirurgico sopra descritto, nonché la sussistenza del nesso di causalità tra tale condotta colposa e l'evento dannoso.
Tali conclusioni sono state ribadite dai CC.TT.UU. in sede di risposta alle osservazioni delle parti, laddove hanno affermato che “la complicanza dell'emoperitoneo sostenuta dalla lesione della vena porta come riportata dal referto operatorio: “Aperto il peritoneo si riscontra e si aspira discreta quantità di sangue (circa 1 litro). In parte coagulata mista
a bile. Effettuato il lavaggio del cavo peritoneale, si evidenzia gemizio ematico del ramo destro della vena porta” costituisce una rarità in corso di colecistectomia in un soggetto che non presenta documentate alterazioni anatomiche come nel caso del Signor e CP_4 pertanto è dacorrelare in questo caso a un'errata manovra nel corso dell'intervento”.
3.2. Sotto il profilo risarcitorio e della quantificazione del danno, va osservato che tutti gli attori hanno formulato richiesta di risarcimento del danno “iure proprio” da perdita parentale.
È da premettere che i soggetti legittimati a chiedere il risarcimento del danno da perdita parentale sono, innanzitutto i membri appartenenti alla c.d. famiglia nucleare, ovvero il coniuge e/o i figli del soggetto deceduto.
Per questi soggetti difatti è evidente la compromissione del rapporto affettivo con il loro caro dovuto all'illecito altrui;
il solo fatto della coabitazione, però, di per sé non è elemento sufficiente a dimostrare il rapporto affettivo duraturo e stabile.
pagina 13 di 19 In secondo luogo, legittimati possono essere i soggetti non appartenenti alla famiglia nucleare: in particolare, la richiesta di risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale può essere avanzata anche da membri della famiglia c.d. parentale (ad esempio fratelli e nonni) nonché dal convivente more uxorioe/o dal fidanzato anche a prescindere da un rapporto di coabitazione stabile.
Per questa categoria di danneggiati sarà necessario provare di aver subito uno sconvolgimento affettivo – relazionale a causa della morte/lesione del proprio caro, a prescindere da un rapporto di coabitazione o meno.
Va osservato che il danno iure proprio, nel contesto della perdita di un familiare, si riferisce al danno che i familiari della vittima subiscono direttamente, a causa della loro relazione con il defunto.
Inoltre, la convivenza con la vittima non è un requisito essenziale per il riconoscimento del danno iure proprio, specialmente per quanto riguarda il danno da perdita del rapporto parentale: infatti, la giurisprudenza riconosce il danno da perdita parentale anche ai figli non conviventi con il genitore deceduto, poiché la lesione del rapporto affettivo e lo sconvolgimento della vita familiare possono verificarsi anche in assenza di convivenza.
Infatti, la Suprema Corte ha affermato che “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del
15/07/202); piuttosto, la stessa Cassazione ha precisato che tali circostanze relative alla convivenza o meno possono essere valutate ai fini del “quantum debeatur”.
Alla luce di quanto precede, sussiste certamente il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale in capo alla moglie del defunto, sig.ra ai figli Parte_1 Pt_5
, , e ed ai nipoti
[...] Parte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e;
con riferimento ai figli, stante
[...] Parte_7 Parte_10 Parte_11
la non convivenza con il defunto congiunto, la quantificazione del risarcimento deve tenere conto di tale circostanza.
Viceversa, con riferimento ai figliastri e , tale diritto Parte_12 Parte_8
non sussiste non essendo stata dimostrata la sussistenza di un legame affettivo di una certa consistenza;
né gli articolati di prova dedotti al riguardo sono idonei a fornire tale legame affettivo.
pagina 14 di 19 La Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 31867 del 15/11/2023) ha In tema di risarcimento del danno da lesione o perdita del rapporto parentale, in caso di assenza del rapporto di parentela, non è sufficiente l'allegazione della mera convivenza, ma è necessaria l'allegazione della lesione di un legame affettivo
3.3. In ordine alla quantificazione del danno da perdita parentale, applicate le tabelle del
Tribunale di Milano vigenti all'anno 2024, tenuto conto dell'età della vittima e quella dei congiunti al momento dell'evento, nonché della convivenza o meno (sussistente soltanto con riferimento alla moglie , ne deriva quanto segue: Parte_1
- alla sig.ra spetta un risarcimento quantificato nella misura di €. Parte_1
246.393,00;
- ai figli , e spetta un risarcimento quantificato per ciascuno Pt_5 Pt_6 Pt_2 Pt_3 di essi in €. 222.927,00;
- ai nipoti e spetta un risarcimento Parte_7 Parte_11 Parte_10 quantificato in €. 89.994,00;
- al nipote spetta un risarcimento quantificato in €. 86.598,00; Parte_4
- alla nipote spetta un risarcimento quantificato in €. 93.390,00. Parte_9
Conseguentemente, il dott. è tenuto al pagamento del risarcimento dei Controparte_1
danni come sopra specificati e quantificati;
oltre a tali importi, competono a ciascuno degli attori che ne hanno diritto gli interessi, a titolo di lucro cessante, nella misura, che appare congrua, pari al tasso degli interessi legali vigenti, sull'importo rispettivamente liquidato, devalutato all'epoca del fatto, via via rivalutato secondo gli indici ISTAT.
4. Il dott. ha dedotto di essere assicurato per i danni derivanti dall'esercizio della CP_1
professione medica con la compagnia quale assicurazione di Controparte_2
primo rischio, e con la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., quale assicurazione di secondo rischio.
Al riguardo, appare opportuno rilevare che in campo assicurativo, le formule di "primo rischio" e "secondo rischio" si riferiscono a come viene gestita la copertura dei danni quando si stipulano più polizze per lo stesso rischio: la polizza di "primo rischio" copre i danni fino a un certo massimale, mentre quella di "secondo rischio" interviene solo per la parte di danno che supera tale massimale, agendo come una copertura integrativa.
Di contro, ha eccepito la inoperatività della polizza per violazione Controparte_2
degli artt. 1 e 17 delle condizioni generali di contratto, nonché dell'art. 1892 c.c., non avendo il dott. comunicato alla Compagnia, al momento della stipula della CP_1
pagina 15 di 19 polizza, avvenuto l'8 luglio 2013, dichiarato le circostanze relative al decesso del sig.
, informazioni idonee ad incidere sulla valutazione del rischio assunto e che, Persona_1
se note, avrebbero indotto a non prestare il proprio consenso o Controparte_2
comunque a prestarlo a condizioni differenti da quelle di fatto applicate.
Tale eccezione deve ritenersi infondata in quanto sfornita di prova.
Invero, l'art. 1892 c.c. riguarda le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato e il loro impatto sul contratto di assicurazione: in particolare, stabilisce che se l'assicurato ha fornito dichiarazioni false o omesso informazioni rilevanti su circostanze che avrebbero impedito all'assicuratore di stipulare il contratto o lo avrebbero fatto a condizioni diverse, il contratto può essere annullato, ma solo se l'assicurato ha agito con dolo o colpa grave.
L'onere della prova, ovvero l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'annullamento del contratto, spetta all'assicuratore (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2815 del 25/03/1999); questo significa che l'assicuratore deve dimostrare che l'assicurato ha fornito informazioni false o ha omesso di dichiarare circostanze rilevanti, che l'assicurato ha agito con l'intenzione di ingannare l'assicuratore (dolo) o con grave negligenza (colpa grave) nel fornire le informazioni, altresì che le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state determinanti per la decisione dell'assicuratore di stipulare il contratto o di farlo a determinate condizioni.
In realtà, non ha in alcun modo dimostrato che il dott. Controparte_2 CP_1
fosse a conoscenza al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione delle vicende che aveva riguardato il sig. dopo le dimissioni dalla Nuova Clinica Persona_1
Villa Rizzo, non potendosi desumere ciò dalla mera mancata presentazione del paziente a visita di controllo.
Per altro verso, ha dedotto che il contratto di assicurazione Controparte_2 sottoscritto dal dott. offriva un'ampia gamma di garanzie, e segnatamente: CP_1 copertura retroattiva illimitata per tutti i sinistri non noti all'assicurato al momento della sottoscrizione del contratto, fino alla concorrenza di un massimale di €. 500.000,00; copertura per tutti i sinistri occorsi durante il periodo di vigenza dell'assicurazione, fino alla concorrenza di un massimale di €. 500.000,00; tutela giudiziaria illimitata per i fatti accaduti durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale.
Sempre in base all'accordo contrattuale, la polizza avrebbe operato per i soli sinistri provocati dall'assicurato nella sua attività di libero professionista, nonché a primo rischio per tutte le attività svolte dal contraente al di fuori di una Struttura Sanitaria ed in assenza pagina 16 di 19 di altre assicurazioni vigenti, mentre a secondo rischio nelle altre ipotesi;
e che in presenza di più polizze per lo stesso rischio, quella sottoscritta con avrebbe Controparte_2 operato a secondo rischio per l'importo eccedente i massimali delle altre polizze.
Anche la ha eccepito che, ai sensi dell'art. 19 delle Condizioni Controparte_7
Particolari, la garanzia oggetto del contratto assicurativo si intende prestata a secondo rischio;
e che, comunque, la garanzia prestata dalla opera nel Parte_13 limite del massimale pattuito pari ad € 2.500.000,00 per sinistro.
Invero, dalla lettura delle polizze di assicurazione risulta che tanto quella sottoscritta dal dott. con , quanto quella sottoscritta con CP_1 Controparte_2 Parte_13
sono state stipulate a secondo rischio.
E l'operatività di entrambe le predette polizze non può che essere di secondo rischio in quanto la condotta colposa che ha provocato l'evento dannoso che il dott. è tenuto CP_1
a risarcire è stata posta in essere in occasione di un intervento eseguito alle dipendenze di una struttura sanitaria, dotato di copertura assicurativa con Lloyd'S Ass.ni; compagnia che avrebbe dovuto operare a “primo rischio”, ma che non deve intervenire nel caso di specie stante la mancata chiamata in causa della struttura assicurata, tanto da parte del medico, dott. tanto da parte della compagnie di assicurazione con le quali il convenuto ha CP_1
sottoscritto copertura assicurativa.
Conseguentemente, atteso che all'epoca del sinistro, il medesimo rischio assicurato dal medico con Unipolsai e era oggetto da altre copertura assicurativa Controparte_2
derivante dalla polizza stipulata dalla struttura sanitaria Nuova Clinica Villa Rizzo con l'assicuratore (compagnia delegataria , deve Controparte_3 Pt_14
escludersi che il contratto assicurativo stipulato con le stesse e Pt_13 CP_2
debba intendersi a primo rischio;
pertanto, le garanzie assicurative nascenti dalle
[...]
predette polizze saranno operanti solo in eccedenza al massimale previsto dalla polizze di primo rischio della clinica privata.
Le Compagnie UnipolSai Assicurazioni e , ciascuna in proporzione Controparte_2
dei rispettivi massimali di polizza ai sensi dell'art. 1910 c.c. e per la parte eccedente al massimale previsto dalla polizza (non operante) stipulata dalla clinica con Lloyd's Ass.ni., devono essere condannate in solido a rivalere il dott. di quanto egli è Controparte_1
tenuto a pagare all'attrice in esecuzione della presente sentenza, nei limiti sopra indicati e fissati.
pagina 17 di 19 Le spese seguono la soccombenza ex DM 55/2014 e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia riferito al decisum, applicati i valori medi delle tariffe previste per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la estromissione dal presente giudizio di Parte_14
– dichiara la responsabilità del convenuto dott. in ordine all'evento per Controparte_1
cui è causa;
– per l'effetto, condanna il dott. a pagare agli attori, a titolo risarcitori Controparte_1
del danno, le seguenti somme:
a) alla sig.ra la somma di €. 246.393,00; Parte_1
b) a ciascuno dei figli e la Parte_5 Parte_6 Parte_2 Parte_3
somma di €. 222.927,00;
c) a ciascuno dei nipoti , e la somma di €. Parte_7 Parte_11 Parte_10
89.994,00;
d) al nipote la somma di €. 86.598,00; Parte_4
e) alla nipote la somma di €. 93.390,00; Parte_9
oltre gli interessi, a titolo di lucro cessante, nella misura, che appare congrua, pari al tasso degli interessi legali vigenti, sull'importo rispettivamente liquidato, devalutato all'epoca del fatto, via via rivalutato secondo gli indici ISTAT:
– condanna in solido le e UnipolSai Parte_19
Assicurazioni s.p.a., in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore, a rivalere, ciascuna in proporzione dei rispettivi massimali di polizza ai sensi dell'art. 1910 c.c., con le franchige contrattualmente stabilite e per la parte eccedente al massimale previsto dalla polizza (non operante) stipulata dalla clinica con Assicuratori, il dott. Pt_14 CP_1
di quanto questi dovesse pagare agli attiri in esecuzione della presente sentenza,
[...]
come sopra precisato;
– condanna il dott. alla rifusione delle spese di lite anticipate dalle parti Controparte_1
attrici Parte_1 Parte_5 Parte_6 Parte_2 Parte_3
, , e Parte_7 Parte_11 Parte_10 Parte_4 Pt_9
spese che liquida complessivamente in € 1.686,00 per esborsi ed in € 37.951,00 per
[...]
pagina 18 di 19 onorari, oltre a rimb. forf, IVA e CPA come per legge;
– condanna in solido le e UnipolSai Parte_19
Assicurazioni s.p.a., in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore, a rivalere, ciascuna in proporzione delle rispettive polizze, il dott. di quanto questi Controparte_1
dovrà pagare a titolo di refusione delle spese legali;
- condanna la in persona del legale Parte_20
rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di lite anticipate da
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che liquida in €. 10.860,00 per onorari, oltre a rimb. forf, IVA e CPA come Parte_14
per legge.
Così deciso in data 31/07/2025 dal Tribunale di Siracusa.
Il Giudice
Dott. Domenico Stilo
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