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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8389/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.7.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] l' 01/03/1981 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Antonietta Amenta presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 23/05/1978 cittadino: italiano pagina 1 di 6 Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Manola Rinaldi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 11 luglio 2014 in Calco (LC), trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Calco (LC) n° 17, P 2, S. A, anno 2014, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. con la seguente figlia , nata a [...] il [...], C.F. Per_1 C.F._3 cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/7/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori in via condivisa fra loro con Per_1 collocamento prevalente presso la madre nella casa a Milano, sita in Via Adamello 8 dove verrà stabilita la loro residenza anagrafica;
2) L'immobile adibito a residenza familiare sito in Milano Via Adamello 8 cointestato per 3/4 alla signora e 1/4 al signor verrà assegnato alla stessa in quanto collocataria Pt_1 Pt_2 Pt_1 della figlia con tutti gli arredi;
3) le spese ordinarie relative all'immobile rimarranno a carico della signora mentre le spese Pt_1 straordinarie a carico delle parti in relazione alle rispettive quote di proprietà;
4) le spese relative all'immobile sito in Malesco (VB) cointestato in pari quota verranno suddivise tutte al 50%;
5) il papà vedrà , salvo diversi accordi tra i genitori, secondo le seguenti modalità: Per_1
-a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o nel diverso luogo dove svolgerà la sua attività; Per_1
-un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita della scuola fino al mattino successivo con accompagnamento a scuola o nel diverso luogo dove svolgerà la sua attività; Per_1
-nella settimana nella quale ricade il weekend di competenza della mamma potrà trascorrere altresì un altro giorno settimanale (martedì o giovedì) fino al mattino successivo con accompagnamento a pagina 2 di 6 scuola o nel diverso luogo dove svolgerà la sua attività; Per_1
-nei giorni di passaggio della minore dalla casa della madre a quella del padre e viceversa, qualora la scuola sia chiusa o la minore sia impossibilitata a frequentarla per motivi di salute, il trasferimento avverrà alle ore
8:30 oppure, in alternativa, alle ore 18:00, secondo accordo tra i genitori.
6) Per quanto concerne le vacanze natalizie, salvo diversi accordi, trascorrerà ad anni alterni, con Per_1
l'uno e l'altro dei genitori, il periodo dal 26/12 mattina sino alla mattina del 1/1 e dal 1/1 mattina sino al 6 gennaio sera.
Gli anni in cui il periodo dal 26/12 al 1/1 sarà con il padre, trascorrerà il 24/12 con il padre e il 25/12 Per_1
(dalla mattina) con la madre.
Gli anni in cui il periodo dal 26/12 al 1/1 sarà con la madre, trascorrerà il 24/12 con la madre e Per_1 il 25/12 (dalla mattina) con il padre.
Le giornate del 22 e 23/12 saranno gestite dai genitori sulla base di accordi presi di anno in anno in base ai rispettivi impegni lavorativi.
7) I ponti ed i giorni di sospensione dell'attività scolastica per la Pasqua, il carnevale, in occasione di elezioni o per altri motivi, salvo diverso accordo, saranno trascorsi per l'intero periodo da , ad Per_1 anni alterni, con l'uno o l'altro dei genitori. Per il 2025, salvo diversi accordi, le alternanze per i periodi di chiusura della scuola saranno: 1/11 con la mamma;
con papà. Per il Persona_2
2026: Carnevale con papà; Pasqua con mamma;
25/4 con papà; 1/5 con mamma;
2/6 con papà.
8) trascorrerà la giornata del compleanno del padre e della madre con il genitore Per_1 rispettivamente festeggiato;
per quanto riguarda il compleanno di i genitori concorderanno Per_1 come gestire la festività considerando le richieste della figlia.
9) Salvo diversi accordi, trascorrerà 4 settimane di ferie estive (di cui 2 anche consecutive) Per_1 con ogni genitore, comprese nel periodo di chiusura della scuola (giugno/settembre), da concordare entro il 15 aprile di ogni anno, previa comunicazione dei rispettivi periodi di preferenza entro il 30 marzo di ogni anno.
10) Nei vari periodi di ferie/ponti/festività, vacanze ecc., entrambi i genitori hanno diritto di conoscere il luogo ove trascorrerà la villeggiatura. Per_1
11) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore mediante il versamento della somma mensile di Euro 400,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con bonifico bancario su conto corrente che verrà indicato dalla madre.
12) L'assegno unico o titolo equipollente viene assegnato alla madre al 100%;
13) per quanto concerne le spese relative alla baby sitter le parti concordano già fin d'ora tra loro la somma di € 240,00 mensili e quindi € 120,00 cadauno, nel caso a fine mese le ore di lavoro fossero pagina 3 di 6 inferiori verrà corrisposta alla signora da parte del signor la cifra corrispondente alle Pt_1 Pt_2 ore effettivamente svolte, nel caso fossero superiori si applicherà invece il Protocollo del Tribunale di
Milano in uso;
14) I genitori si ripartiranno al 50% le spese extra come previste dalle Linee Guida del Tribunale di
Milano del mese di giugno 2025 che gli stessi confermano di aver letto e compreso;
15) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento .
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in data 11 luglio 2014 in Calco (LC), trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Calco (LC) n° 17, P 2, S. A, anno 2014;
pagina 4 di 6 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calco (LC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 24.9.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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