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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/09/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel . ed est.
ha pronunziato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 325/2023 e 346/2023 R.G., aventi ad oggetto
“Separazione personale dei coniugi” e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1
Bove e dall'Avv. Maria Rusolo; Ricorrente nel proc. 325/2023 Resistente nel proc. 346/2023 E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Rosa Frullone e dall'Avv. Ugo Loguercio;
Resistente nel proc. 325/2023 Ricorrente nel proc. 346/2023 NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: All'udienza del 10.9.2025 le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice, come riportata nell'accordo sottoscritto personalmente e allegato al verbale di udienza, e, pertanto, chiedevano recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni concordate. Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 27.01.2023, iscritto al n. 325/2023 RG, – Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con in Avellino in data Parte_2
1/8/1999; - che dall'unione nascevano 2 figli: (nato il [...]) e (nata in [...] Per_1 Per_2
25/10/2006) - proponeva domanda di separazione giudiziale dal proprio coniuge, con addebito alla medesima, stante la sopravvenuta incompatibilità caratteriale e l'insostenibilità della convivenza. Analoga domanda di separazione con addebito al coniuge veniva avanzata da
[...] con ricorso depositato in data 27.1.2023 e iscritto al n. 346/2023 RG. Parte_2
Disposta la riunione dei procedimenti, all'esito dell'udienza celebrata in data 7.6.2023, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, il Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti. Indi, su istanza di parte, il Tribunale, con sentenza n. 181/2024 del 26.1.2024, pronunciava la separazione dei coniugi, rimettendo contestualmente la causa sul ruolo del GD per il prosieguo dell'attività istruttoria. All'udienza del 10.9.2025, il G.I. formulava una proposta conciliativa in ordine alle condizioni accessorie della separazione. Le parti, comparse personalmente, accettavano la proposta e chiedevano congiuntamente recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni concordate. Il Giudice, pertanto, sulle conclusioni congiunte rassegnate, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
***
Occorre premettere che, a seguito della sentenza non definitiva n. 181/2024, con cui il Tribunale adito ha già statuito in ordine allo status delle parti, l'oggetto del presente giudizio risulta limitato ai provvedimenti accessori da assumere. In merito, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, chiedendo espressamente di recepirsi nella presente sentenza le condizioni concordate come indicate nell'accordo sottoscritto e allegato al verbale di udienza del 10.9.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto. L'accordo raggiunto tra le parti non è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e può essere posto a base della presente decisione. Le ulteriori domande, ivi comprese quelle di addebito, sono state oggetto di espressa rinuncia. Le spese di lite sono interamente compensate in ossequio all'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede: 1) determina la misura dell'assegno separativo in favore di il contributo Parte_2 ordinario di mantenimento per la prole, la disciplina delle spese ordinarie extra assegno e straordinarie per la prole, l'assegnazione della casa coniugale e gli ulteriori profili accessori conformemente alle condizioni concordate dalle parti e riportate nell'accordo sottoscritto in data 10.9.2025, da intendersi quale parte integrante della presente sentenza;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il Giudice Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel . ed est.
ha pronunziato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 325/2023 e 346/2023 R.G., aventi ad oggetto
“Separazione personale dei coniugi” e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1
Bove e dall'Avv. Maria Rusolo; Ricorrente nel proc. 325/2023 Resistente nel proc. 346/2023 E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Rosa Frullone e dall'Avv. Ugo Loguercio;
Resistente nel proc. 325/2023 Ricorrente nel proc. 346/2023 NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: All'udienza del 10.9.2025 le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice, come riportata nell'accordo sottoscritto personalmente e allegato al verbale di udienza, e, pertanto, chiedevano recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni concordate. Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 27.01.2023, iscritto al n. 325/2023 RG, – Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con in Avellino in data Parte_2
1/8/1999; - che dall'unione nascevano 2 figli: (nato il [...]) e (nata in [...] Per_1 Per_2
25/10/2006) - proponeva domanda di separazione giudiziale dal proprio coniuge, con addebito alla medesima, stante la sopravvenuta incompatibilità caratteriale e l'insostenibilità della convivenza. Analoga domanda di separazione con addebito al coniuge veniva avanzata da
[...] con ricorso depositato in data 27.1.2023 e iscritto al n. 346/2023 RG. Parte_2
Disposta la riunione dei procedimenti, all'esito dell'udienza celebrata in data 7.6.2023, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, il Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti. Indi, su istanza di parte, il Tribunale, con sentenza n. 181/2024 del 26.1.2024, pronunciava la separazione dei coniugi, rimettendo contestualmente la causa sul ruolo del GD per il prosieguo dell'attività istruttoria. All'udienza del 10.9.2025, il G.I. formulava una proposta conciliativa in ordine alle condizioni accessorie della separazione. Le parti, comparse personalmente, accettavano la proposta e chiedevano congiuntamente recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni concordate. Il Giudice, pertanto, sulle conclusioni congiunte rassegnate, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
***
Occorre premettere che, a seguito della sentenza non definitiva n. 181/2024, con cui il Tribunale adito ha già statuito in ordine allo status delle parti, l'oggetto del presente giudizio risulta limitato ai provvedimenti accessori da assumere. In merito, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, chiedendo espressamente di recepirsi nella presente sentenza le condizioni concordate come indicate nell'accordo sottoscritto e allegato al verbale di udienza del 10.9.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto. L'accordo raggiunto tra le parti non è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e può essere posto a base della presente decisione. Le ulteriori domande, ivi comprese quelle di addebito, sono state oggetto di espressa rinuncia. Le spese di lite sono interamente compensate in ossequio all'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede: 1) determina la misura dell'assegno separativo in favore di il contributo Parte_2 ordinario di mantenimento per la prole, la disciplina delle spese ordinarie extra assegno e straordinarie per la prole, l'assegnazione della casa coniugale e gli ulteriori profili accessori conformemente alle condizioni concordate dalle parti e riportate nell'accordo sottoscritto in data 10.9.2025, da intendersi quale parte integrante della presente sentenza;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il Giudice Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano