TRIB
Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4091/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso depositato in data 24/10/2023 da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Pachino, Via Abruzzo n. 46, elettivamente domiciliata in Carlentini, Via Archimede n. 197, presso lo studio dell'avv. Danilo Ferrante, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente e
, (C.F. , nato ad [...], l'[...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Pachino, Via G. Bartolo n. 75;
-resistente contumace
Con l'intervento del P.M. (visto del 9/11/2023); xxx
Con ricorso depositato il 24/10/2023 ha esposto di avere intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con da cui è nato il [...] il figlio . Controparte_1 Persona_1
Ha dedotto che il resistente dopo la nascita del figlio ha lasciato la casa familiare rendendosi irreperibile e disinteressandosi del tutto del figlio sia sotto il profilo affettivo che materiale non contribuendo al suo mantenimento.
In considerazione dell'inadeguatezza genitoriale dimostrata dal resistente, ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio e la corresponsione di un assegno di mantenimento per lo stesso di €400,00 al mese, oltre alle spese straordinarie al 50%.
Integrato il contraddittorio, il resistente non si è costituito. All'udienza del 16/4/2024, è stata sentita la ricorrente, la quale ha insistito per l'accoglimento della domanda.
Con ordinanza resa in calce al verbale d'udienza del 16/4/2024, il Giudice ha disposto a titolo temporaneo ed urgente l'affidamento esclusivo del minore alla madre collocandolo presso la stessa in Pachino via Abruzzo n. 46 e disponendo che il padre possa vedere il figlio secondo liberi accordi.
In punto economico ha disposto che il versi alla ricorrente la somma mensile di € 200,00 per CP_1
il mantenimento del figlio ponendo a carico di entrambi i genitori, per metà ciascuno, le spese straordinarie. Inoltre, il Giudice ha disposto che i Servizi Sociali del Comune relazionassero sulle condizioni abitative e di vita del minore e sui rapporti con il padre e con le persone conviventi con lo stesso rinviando, infine, all'udienza del 19/11/2024.
Con relazione depositata in data 4/11/2024, i Servizi Sociali del Comune di Carlentini hanno dichiarato che di fatto vive a Carlentini con il compagno insieme ai due figli della Parte_1
stessa, avute da due precedenti relazioni, e relativamente al minore hanno dedotto che lo Per_1
stesso si presenta in ordine e ben curato e che, a dire dalla , mantiene buoni rapporti Parte_1 Per_1
con tutti i membri della famiglia.
All'udienza del 4/2/2025, il Giudice delegato – lette le note depositate dalla ricorrente e rilevato che la causa non necessita di altra attività istruttoria - ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia di il quale, ritualmente Controparte_1
attinto dalla notifica del ricorso, non ha inteso costituirsi.
Quanto dedotto dalla ricorrente in merito all'indifferenza affettiva e materiale del resistente nei confronti del figlio ha trovato inequivoco riscontro nella condotta processuale dello stesso il quale non costituendosi in giudizio ha dimostrato in modo concludente di non avere interesse a contrastare la domanda della ricorrente.
Alla luce di ciò e considerato quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Carlentini sulle positive condizioni di vita del minore nel suo contesto familiare, il collegio ritiene che sia più confacente all'interesse preminente del minore il suo affidamento esclusivo alla madre quale genitrice che si fa quotidianamente carico delle sue necessità di accudimento e cura e che pertanto rappresenta un riferimento sicuro per la sua crescita.
Il padre, infatti, con la propria condotta indifferente, non garantisce un adeguato esercizio delle proprie responsabilità genitoriali, né una pronta collaborazione nell'assunzione delle decisioni rilevanti per la vita del minore.
Su tali presupposti il minore va affidato in via esclusiva alla madre, la quale da sola Persona_1
potrà assumere tutte le decisioni riguardanti la sua vita. Il minore va conseguentemente collocato presso la madre con cui coabita dalla nascita.
Il padre potrà vedere il figlio in base a liberi accordi con la madre, fermo restando che in caso di disaccordo potrà vedere e tenere con sé il piccolo due pomeriggi a settimana, il martedì e il Per_1 giovedì, dalle 17 alle 19,30 e a fine settimana alterni il sabato e la domenica per l'intera giornata dalle
10 alle 19,30.
Quanto al mantenimento, il collegio, valutate le capacità contributive del padre presumibilmente modeste alla luce di quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 16.4.24, stima congruo determinare in €200,00 al mese l'assegno che lo stesso dovrà corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del piccolo . Detto assegno sarà Per_1
rivalutato annualmente su base Istat.
Inoltre, il dovrà concorrere al 50% nelle spese straordinarie relative al figlio minore (da CP_1
individuarsi in base al protocollo firmato dal locale COA nel dicembre del 2019).
Le spese del procedimento vanno poste a carico del resistente e vanno liquidate, secondo dispositivo, in base al DM 55/14 e succ agg., tenuto conto della natura e del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) nei valori orientati ai minimi tabellari, attesa la semplicità dell'attività defensionale richiesta dal caso ad eccezione della fase istruttoria per mancanza di attività defensionale.
P. Q. M.
Decidendo il ricorso in epigrafe, il Tribunale così provvede: affida il minore nato a [...] il [...] esclusivamente alla madre Persona_1 [...]
, nata a [...], il [...], la quale potrà assumere da sola tutte le decisioni Parte_1
riguardanti il minore;
colloca il minore presso la madre;
dispone che il padre, , nato ad [...], l'[...], possa vedere il figlio con Controparte_1
le modalità sopra indicate;
dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 200,00 alla Controparte_1
ricorrente per il mantenimento del figlio , con rivalutazione annua su base Istat, con decorrenza Per_1
dalla domanda;
dispone che contribuisca al 50% alle spese straordinarie relative al figlio Controparte_1
minore, da individuarsi come in parte motiva;
condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese del Controparte_1 procedimento che liquida in complessivi € 2.906,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 12/3/2025. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso depositato in data 24/10/2023 da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Pachino, Via Abruzzo n. 46, elettivamente domiciliata in Carlentini, Via Archimede n. 197, presso lo studio dell'avv. Danilo Ferrante, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente e
, (C.F. , nato ad [...], l'[...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Pachino, Via G. Bartolo n. 75;
-resistente contumace
Con l'intervento del P.M. (visto del 9/11/2023); xxx
Con ricorso depositato il 24/10/2023 ha esposto di avere intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con da cui è nato il [...] il figlio . Controparte_1 Persona_1
Ha dedotto che il resistente dopo la nascita del figlio ha lasciato la casa familiare rendendosi irreperibile e disinteressandosi del tutto del figlio sia sotto il profilo affettivo che materiale non contribuendo al suo mantenimento.
In considerazione dell'inadeguatezza genitoriale dimostrata dal resistente, ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio e la corresponsione di un assegno di mantenimento per lo stesso di €400,00 al mese, oltre alle spese straordinarie al 50%.
Integrato il contraddittorio, il resistente non si è costituito. All'udienza del 16/4/2024, è stata sentita la ricorrente, la quale ha insistito per l'accoglimento della domanda.
Con ordinanza resa in calce al verbale d'udienza del 16/4/2024, il Giudice ha disposto a titolo temporaneo ed urgente l'affidamento esclusivo del minore alla madre collocandolo presso la stessa in Pachino via Abruzzo n. 46 e disponendo che il padre possa vedere il figlio secondo liberi accordi.
In punto economico ha disposto che il versi alla ricorrente la somma mensile di € 200,00 per CP_1
il mantenimento del figlio ponendo a carico di entrambi i genitori, per metà ciascuno, le spese straordinarie. Inoltre, il Giudice ha disposto che i Servizi Sociali del Comune relazionassero sulle condizioni abitative e di vita del minore e sui rapporti con il padre e con le persone conviventi con lo stesso rinviando, infine, all'udienza del 19/11/2024.
Con relazione depositata in data 4/11/2024, i Servizi Sociali del Comune di Carlentini hanno dichiarato che di fatto vive a Carlentini con il compagno insieme ai due figli della Parte_1
stessa, avute da due precedenti relazioni, e relativamente al minore hanno dedotto che lo Per_1
stesso si presenta in ordine e ben curato e che, a dire dalla , mantiene buoni rapporti Parte_1 Per_1
con tutti i membri della famiglia.
All'udienza del 4/2/2025, il Giudice delegato – lette le note depositate dalla ricorrente e rilevato che la causa non necessita di altra attività istruttoria - ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia di il quale, ritualmente Controparte_1
attinto dalla notifica del ricorso, non ha inteso costituirsi.
Quanto dedotto dalla ricorrente in merito all'indifferenza affettiva e materiale del resistente nei confronti del figlio ha trovato inequivoco riscontro nella condotta processuale dello stesso il quale non costituendosi in giudizio ha dimostrato in modo concludente di non avere interesse a contrastare la domanda della ricorrente.
Alla luce di ciò e considerato quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Carlentini sulle positive condizioni di vita del minore nel suo contesto familiare, il collegio ritiene che sia più confacente all'interesse preminente del minore il suo affidamento esclusivo alla madre quale genitrice che si fa quotidianamente carico delle sue necessità di accudimento e cura e che pertanto rappresenta un riferimento sicuro per la sua crescita.
Il padre, infatti, con la propria condotta indifferente, non garantisce un adeguato esercizio delle proprie responsabilità genitoriali, né una pronta collaborazione nell'assunzione delle decisioni rilevanti per la vita del minore.
Su tali presupposti il minore va affidato in via esclusiva alla madre, la quale da sola Persona_1
potrà assumere tutte le decisioni riguardanti la sua vita. Il minore va conseguentemente collocato presso la madre con cui coabita dalla nascita.
Il padre potrà vedere il figlio in base a liberi accordi con la madre, fermo restando che in caso di disaccordo potrà vedere e tenere con sé il piccolo due pomeriggi a settimana, il martedì e il Per_1 giovedì, dalle 17 alle 19,30 e a fine settimana alterni il sabato e la domenica per l'intera giornata dalle
10 alle 19,30.
Quanto al mantenimento, il collegio, valutate le capacità contributive del padre presumibilmente modeste alla luce di quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 16.4.24, stima congruo determinare in €200,00 al mese l'assegno che lo stesso dovrà corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del piccolo . Detto assegno sarà Per_1
rivalutato annualmente su base Istat.
Inoltre, il dovrà concorrere al 50% nelle spese straordinarie relative al figlio minore (da CP_1
individuarsi in base al protocollo firmato dal locale COA nel dicembre del 2019).
Le spese del procedimento vanno poste a carico del resistente e vanno liquidate, secondo dispositivo, in base al DM 55/14 e succ agg., tenuto conto della natura e del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) nei valori orientati ai minimi tabellari, attesa la semplicità dell'attività defensionale richiesta dal caso ad eccezione della fase istruttoria per mancanza di attività defensionale.
P. Q. M.
Decidendo il ricorso in epigrafe, il Tribunale così provvede: affida il minore nato a [...] il [...] esclusivamente alla madre Persona_1 [...]
, nata a [...], il [...], la quale potrà assumere da sola tutte le decisioni Parte_1
riguardanti il minore;
colloca il minore presso la madre;
dispone che il padre, , nato ad [...], l'[...], possa vedere il figlio con Controparte_1
le modalità sopra indicate;
dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 200,00 alla Controparte_1
ricorrente per il mantenimento del figlio , con rivalutazione annua su base Istat, con decorrenza Per_1
dalla domanda;
dispone che contribuisca al 50% alle spese straordinarie relative al figlio Controparte_1
minore, da individuarsi come in parte motiva;
condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese del Controparte_1 procedimento che liquida in complessivi € 2.906,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 12/3/2025. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone