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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1640/2024 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con Avv.ti Damiano Calabretta e Elena Maria Teresa Calabretta
opponente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Avv. Michele Colucci opposta
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_2
Ferrato e Gilda Avena opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.4.2024 ritualmente la società in epigrafe proponeva opposizione avverso comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria P.I n.
18698/34 ricevuta in data 4.4.2024 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 0342001008336051700000, n. 0342002000788826500000 e n.
0342002006663252700000 aventi ad oggetto contributi , chiedendo “[..] CP_2 dichiarare in via principale: la nullità e/o la revoca e/o l'annullamento/la cancellazione della iscrizione ipotecaria P.I. n. 18698/34 [..] sempre in via principale dichiarare la prescrizione quinquennale del credito contenuto nelle
1 cartelle esattoriali nn. 0342001008336051700000;
0342002000788826500000; 0342002006663252700000, in ogni caso dichiarare la illegittimità della iscrizione ipotecaria de qua effettuata dall'Equitalia ETR s.p.a. oggi ordinando la CP_1 Controparte_3 cancellazione delle stessa a cura ed a spese di quest'ultima [..]”.
Premetteva di aver appreso dell'esistenza della iscrizione di ipoteca su bene di proprietà a seguito di visura catastale e di aver chiesto all' il 13.3.2024 CP_4 copia della comunicazione di detta iscrizione ipotecaria ottenendo il documento in data 4.4.2024 e lamentava la illegittimità di tale atto per: 1) mancata notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria - insussistenza delle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 50 e 77 del decreto n. 602/1973; 2) intervenuta prescrizione;
3) omessa notifica delle cartelle presupposte.
Concludeva come innanzi indicato.
Si costituiva in giudizio l' deducendo l'avvenuto sgravio delle cartelle di CP_2 pagamento presupposte e chiedendo “[..] dichiarare la cessata materia del contendere nei confronti dell' con compensazione delle spese”. CP_2
si costituiva in giudizio chiedendo “[..] In via Controparte_1 pregiudiziale e in rito: Dichiarare inammissibile il ricorso, essendo l'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo in violazione dell'art. 19 del D. Lgs.
546/1992 e dell'art. dell'art. 12 comma 4-bis del DPR 602/1973; Nel merito a)
Rigettare totalmente l'opposizione proposta dal ricorrente perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa oltre che non provata [..]”.
Istruita documentalmente, causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del
5.2.2025 – sostituita ex art.127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'agente della riscossione rilevandosi l'inconferenza dei richiami normativi operati in memoria di costituzione agli artt. 19 del D. Lgs.
546/1992 e 12 comma 4-bis del DPR 602/1973, non trattandosi qui di opposizione ad estratto di ruolo (e di processo tributario) ma dovendo la
2 domanda proposta qualificarsi alla stregua di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (nella parte in cui l'opponente si duole dell'intervenuta prescrizione del credito) ovvero agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (nella parte in cui l'opponente si duole della omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e delle cartelle di pagamento presupposte).
Tanto precisato, per come dedotto e documentato da entrambe le resistenti
(cfr. fasc. e ), le cartelle di pagamento presupposte qui di interesse CP_2 CP_4 sono state oggetto di sgravio sicchè è venuto meno il titolo che giustifica la misura di garanzia del credito adottata dall'agente della riscossione e che, pertanto, deve essere in parte qua dichiarata inefficace con conseguente ordine ad di cancellazione. CP_4
Assorbite le altre doglianze.
Le spese di lite relative ai rapporti tra parte ricorrente e agente della riscossione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre possono essere compensate quelle relative ai rapporti con l' stante CP_2
l'estraneità della parte al motivo della decisione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della comunicazione di iscrizione di ipoteca impugnata e ne ordina la cancellazione nei limiti di cui in parte motiva;
condanna al pagamento delle Controparte_1 spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in complessive €
3.809,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di € 43,00 a titolo di contributo unificato;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con l' . CP_2
Così deciso in Cosenza, 5 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1640/2024 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con Avv.ti Damiano Calabretta e Elena Maria Teresa Calabretta
opponente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Avv. Michele Colucci opposta
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_2
Ferrato e Gilda Avena opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.4.2024 ritualmente la società in epigrafe proponeva opposizione avverso comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria P.I n.
18698/34 ricevuta in data 4.4.2024 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 0342001008336051700000, n. 0342002000788826500000 e n.
0342002006663252700000 aventi ad oggetto contributi , chiedendo “[..] CP_2 dichiarare in via principale: la nullità e/o la revoca e/o l'annullamento/la cancellazione della iscrizione ipotecaria P.I. n. 18698/34 [..] sempre in via principale dichiarare la prescrizione quinquennale del credito contenuto nelle
1 cartelle esattoriali nn. 0342001008336051700000;
0342002000788826500000; 0342002006663252700000, in ogni caso dichiarare la illegittimità della iscrizione ipotecaria de qua effettuata dall'Equitalia ETR s.p.a. oggi ordinando la CP_1 Controparte_3 cancellazione delle stessa a cura ed a spese di quest'ultima [..]”.
Premetteva di aver appreso dell'esistenza della iscrizione di ipoteca su bene di proprietà a seguito di visura catastale e di aver chiesto all' il 13.3.2024 CP_4 copia della comunicazione di detta iscrizione ipotecaria ottenendo il documento in data 4.4.2024 e lamentava la illegittimità di tale atto per: 1) mancata notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria - insussistenza delle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 50 e 77 del decreto n. 602/1973; 2) intervenuta prescrizione;
3) omessa notifica delle cartelle presupposte.
Concludeva come innanzi indicato.
Si costituiva in giudizio l' deducendo l'avvenuto sgravio delle cartelle di CP_2 pagamento presupposte e chiedendo “[..] dichiarare la cessata materia del contendere nei confronti dell' con compensazione delle spese”. CP_2
si costituiva in giudizio chiedendo “[..] In via Controparte_1 pregiudiziale e in rito: Dichiarare inammissibile il ricorso, essendo l'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo in violazione dell'art. 19 del D. Lgs.
546/1992 e dell'art. dell'art. 12 comma 4-bis del DPR 602/1973; Nel merito a)
Rigettare totalmente l'opposizione proposta dal ricorrente perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa oltre che non provata [..]”.
Istruita documentalmente, causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del
5.2.2025 – sostituita ex art.127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'agente della riscossione rilevandosi l'inconferenza dei richiami normativi operati in memoria di costituzione agli artt. 19 del D. Lgs.
546/1992 e 12 comma 4-bis del DPR 602/1973, non trattandosi qui di opposizione ad estratto di ruolo (e di processo tributario) ma dovendo la
2 domanda proposta qualificarsi alla stregua di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (nella parte in cui l'opponente si duole dell'intervenuta prescrizione del credito) ovvero agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (nella parte in cui l'opponente si duole della omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e delle cartelle di pagamento presupposte).
Tanto precisato, per come dedotto e documentato da entrambe le resistenti
(cfr. fasc. e ), le cartelle di pagamento presupposte qui di interesse CP_2 CP_4 sono state oggetto di sgravio sicchè è venuto meno il titolo che giustifica la misura di garanzia del credito adottata dall'agente della riscossione e che, pertanto, deve essere in parte qua dichiarata inefficace con conseguente ordine ad di cancellazione. CP_4
Assorbite le altre doglianze.
Le spese di lite relative ai rapporti tra parte ricorrente e agente della riscossione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre possono essere compensate quelle relative ai rapporti con l' stante CP_2
l'estraneità della parte al motivo della decisione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della comunicazione di iscrizione di ipoteca impugnata e ne ordina la cancellazione nei limiti di cui in parte motiva;
condanna al pagamento delle Controparte_1 spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in complessive €
3.809,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di € 43,00 a titolo di contributo unificato;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con l' . CP_2
Così deciso in Cosenza, 5 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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