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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 16/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1164/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1164/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Niki Rappuoli Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo, piazza Guido Monaco n. 11
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Critelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris n. 110
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso la Parte_1 comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 00720221460000038007 ricevuta da parte di
[...]
. Controparte_2
L'attore ha premesso che con tale comunicazione, non preceduta dal preavviso di cui all'art. 50 co. 1 D.P.R. n. 602/1973, l'odierna convenuta gli dava contezza di aver proceduto – con nota n. 1932/205 del
02.02.2023 – all'iscrizione di ipoteca su determinati beni immobili, specificati come segue: “Diritto :
Proprietà Quota : 1000 / 2000 Tipo Possesso : Non Specificato Comune di : Parte_2
Codice Catastale : 03 Catasto : Terreni Foglio : 0007 Particella : 00148 Classe : 03 -
[...]
SEMINATIVO ARBORATO Diritto : Proprietà Quota : 1000 / 2000 Tipo Possesso : Non Specificato
Comune di : Codice Catastale : 01 Catasto : Terreni Foglio : 0007 Parte_2
Particella : 00149 Classe : 01 - SC ST Diritto : Proprietà Quota : 1000 / 2000 Tipo Possesso
: Non Specificato Comune di : EL PIANDISCO' Codice Catastale : C06 Catasto :
Fabbricati Foglio : 0029 Particella : 00262 Subalterno : 0002 Classe : C06 - STALLE, SCUDERIE, pagina 1 di 9 RIMESSE ED AUTORIMESSE Indirizzo : VIA TOSCANA 2/B S1 Diritto : Proprietà Quota : 1000 /
2000 Tipo Possesso : Non Specificato Comune di : EL PIANDISCO Codice Catastale :
A03 Catasto : Fabbricati Foglio : 0029 Particella : 00262 Subalterno : 0004 Classe : A03 -
ABITAZIONI DI TIPO ECONOMICO N. vani : 6,5 Indirizzo : VIA ANDREA PERINI 14 S1”.
In risposta a tale comunicazione, parte attrice richiedeva – in data 14.04.2023 – l'annullamento in autotutela dell'iscrizione ipotecaria, poiché apposta su beni che, a suo dire, non erano di sua proprietà, non avendo egli mai accettato l'eredità del padre, deceduto in data 11.12.1999.
Ciò premesso, l'attore ha in primo luogo eccepito la violazione dell'art. 77 D.P.R. n. 602/1973, per non essere stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, e dell'art. 50 D.P.R. n.
602/1973, per omessa notifica dell'intimazione ad adempiere.
ha poi eccepito di non essere proprietario dei beni sottoposti ad iscrizione ipotecaria. Parte_1
Essi infatti appartenevano originariamente a suo padre deceduto l'11.12.1999, ma – Persona_1 nella prospettazione attorea – non sono mai entrati nel patrimonio dell'attore. Ciò perché egli non ha mai accettato né l'eredità del padre, né successivamente quella della madre, Persona_2
Sul punto, ha precisato che già con la propria comparsa di costituzione e risposta del 30.11.2012 nel procedimento avente R.G. n. 20801/2012, presso la Sezione Distaccata di Montevarchi del Tribunale di
Arezzo, egli aveva affermato di abitare al civico n. 16 di via Andrea Perini in Castelfranco Piandiscò e non al civico n. 14 dove abitava la madre, all'epoca ancora in vita. Quanto ai terreni, già in quell'occasione aveva sostenuto di ignorare la loro esatta collocazione e aveva affermato che essi erano da almeno quindici anni posseduti da un certo che li aveva verosimilmente ormai Persona_3 usucapiti. Tale procedimento era poi stato dichiarato estinto a seguito dell'intervenuto accordo tra il e la controparte . Pt_1 Controparte_3
Inoltre, ha sostenuto di non avere mai accettato – né espressamente, né tacitamente – l'eredità della madre e che, conseguentemente, i beni sui quali è stata iscritta l'ipoteca non possono in alcun modo essere considerati di sua proprietà.
Ciò posto, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale:
1. Accertare e dichiarare la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 00720221460000038007 Fascicolo n. 2022/732, poiché illegittima, in quanto emessa, senza la preventiva notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
2. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in quanto apposta su beni di proprietà di terzi e non del Sig. ;
3. Annullare l'iscrizione dell'ipoteca ex art. 77 Parte_1
d.P.R. n. 602/1973 eseguita in data 02.02.2023; 4. Ordinare la cancellazione dai registri immobiliari della predetta formalità;
5. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
pagina 2 di 9 Si è costituita , che ha anzitutto sollevato eccezioni di parziale Controparte_1 difetto di giurisdizione e di competenza. In particolare, la convenuta ha affermato che l'atto impugnato
è stato emesso a fronte, tra gli altri atti, delle cartelle nn. 00720100012355035000,
00720160002595581000 (per il solo ruolo riferito a canoni RAI), 00720160017788650000,
00720170000892654000, 00720190009389075000, nonché a fronte degli avvisi di accertamento
T8D010500273/2012, T8D010500274/2012 e TZTTZTM000420, tutti emessi per la riscossione di crediti di natura tributaria. Di conseguenza, l'impugnazione relativamente a tali atti doveva essere proposta dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente.
Con riguardo alle cartelle nn. 00720090016242351001 e 00720120009261333000, ha rilevato che queste sono state emesse per la riscossione di sanzioni amministrative: dunque, per quel che riguarda l'impugnazione con riferimento a tali atti, la competenza è del Giudice di Pace territorialmente competente. Quest'ultimo era, secondo la convenuta, anche il giudice dinanzi al quale doveva essere proposta l'impugnazione in relazione alle cartelle nn. 00720150001217986000 e
00720160002595682000 emesse per la riscossione di spese di giustizia, le quali – anche sommate tra loro e con l'unica cartella in relazione alla quale non è contestata la competenza o la giurisdizione di questo Tribunale – ammontano ad importo inferiore a € 10.000,00.
Conseguentemente – nella prospettazione della convenuta – la giurisdizione e la competenza di questo
Tribunale possono essere affermate unicamente in relazione alla cartella n. 00720160002595581000, limitatamente al ruolo riferito a crediti della Direzione Provinciale del lavoro.
Ancora in via preliminare, parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione dell'attore, in quanto la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria non rientra tra gli atti impugnabili elencati dall'art. 19 d. lgs. n. 546/1992.
Nel merito, parte convenuta ha sostenuto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 è stata ritualmente notificata il 25.11.2022: la raccomandata è stata infatti ritirata all'indirizzo di Castelfranco Piandiscò, via Perini n. 14 da moglie dell'attore. La Tes_1 notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973 non era invece richiesta. Ciò in quanto essa si rende necessaria solo per il compimento di atti di esecuzione forzata, ma non per l'iscrizione di ipoteca.
Con riferimento alla titolarità dell'attore dei beni sui quali ha Controparte_1 comunicato di aver iscritto ipoteca, la convenuta ha sostenuto che quanto dichiarato dall'attore nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 20801/2012 presso la Sezione Distaccata di Montevarchi del Tribunale di Arezzo non può avere alcun rilievo nel presente procedimento, posto che nessuna statuizione è stata emessa in quel giudizio a conferma della tesi sostenuta dal nella propria Pt_1 comparsa di risposta. Ciò detto, la residenza dell'attore in Castelfranco Piandiscò, via Perini n. 14 è provata dal relativo certificato che la convenuta ha prodotto. Essendo pertanto nel possesso di tale bene e non avendo redatto l'inventario nel termine previsto dall'art. 485 c.c., l'eredità deve considerarsi accettata e il deve ritenersi ai sensi di tale articolo erede puro e semplice. Ha poi dedotto che Pt_1
l'accettazione dell'eredità si ricava anche dalla dichiarazione di successione della madre dell'attore e pagina 3 di 9 dalle relative volture catastali. Tale dichiarazione di successione indica, peraltro, alcuni rapporti bancari o finanziari con saldi attivi dei quali parte attrice ha necessariamente percepito la quota del
50%, a riprova ulteriore della tacita accettazione dell'eredità. Inoltre, dalle ispezioni ipotecarie estratte nei confronti dell'attore e dei suoi genitori risulta la trascrizione del 17.01.2001 della prima dichiarazione di successione relativa all'eredità di in favore dell'attore, di sua madre e Persona_1 di suo fratello. Infine, parte convenuta ha affermato di aver contattato il Comune in cui è ubicato l'immobile, il quale le ha riferito che con riferimento all'unità abitativa di via Perini n. 14 e al relativo box auto di via Toscana 2/B (foglio 29 particella 262 sub 4 e sub 2), l'attore è proprietario per la quota del 50% ed usufruisce dell'esenzione dal pagamento dell'I.M.U., in quanto residente.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, parte convenuta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda anche subordinata, istanza, deduzione ed eccezione: in via pregiudiziale: -pronunciare il proprio difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n.546/92 a favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente con riferimento all'opposizione proposta avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 00720221460000038007 – fascicolo n.2022/732 in relazione alle seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento emessi per la riscossione di tributi:
00720100012355035000, 00720160002595581000 (per il solo ruolo riferito a canoni RAI),
00720160017788650000, 00720170000892654000, 00720190009389075000, T8D010500273/2012,
T8D010500274/2012 e TZTTZTM000420 -pronunciare il proprio difetto di competenza per materia e per valore a favore del Giudice di Pace territorialmente competente con riferimento all'opposizione proposta avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 00720221460000038007 – fascicolo
n.2022/732 in relazione alle seguenti cartelle di pagamento emesse per la riscossione di sanzioni amministrative o spese di giustizia, singolarmente e complessivamente ammontanti ad importo inferiore ad euro 10.000: 00720090016242351001, 00720120009261333000, 00720150001217986000
e 00720160002595682000 nel merito: A) accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione ex lege e/o espressa e/o tacita dell'eredità dei sigg.ri e da parte dell'attore Persona_1 Persona_2 opponente e pertanto B) accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto iure successionis contro il sig.
(c.f. ) deceduto in data 11.12.1999 ed in favore dell'attore sig. Persona_1 C.F._2
(c.f. ), del diritto di proprietà per la quota di 1/6 dei seguenti Parte_1 C.F._1 immobili immobile censito al catasto terreni di Foglio 7, Part. 148, Classe 3 Parte_2 immobile censito al catasto terreni di Foglio 7, Part. 149, Classe 1 immobile Parte_2 censito al catasto fabbricati di Castelfranco Piandiscò, Foglio 29, Part. 262, Sub 2, Classe C06, indirizzo via Toscana 2/B S1 immobile censito al catasto fabbricati di Castelfranco Piandiscò, Foglio
29, Part. 262, Sub 4, Classe A03, vani 6,5, indirizzo via Andrea Perini 14 S1 C) accertare e dichiarare
l'intervenuto acquisto iure successionis contro la sig.ra (c.f. ) Persona_2 C.F._3 deceduta in data 28.03.2013 ed in favore dell'attore sig. (c.f. ), Parte_1 C.F._1 del diritto di proprietà per la quota di 2/6 dei seguenti immobili immobile censito al catasto terreni di
Foglio 7, Part. 148, Classe 3 immobile censito al catasto terreni di Parte_2
Foglio 7, Part. 149, Classe 1 immobile censito al catasto fabbricati di Parte_2
Castelfranco Piandiscò, Foglio 29, Part. 262, Sub 2, Classe C06, indirizzo via Toscana 2/B S1 immobile censito al catasto fabbricati di Castelfranco Piandiscò, Foglio 29, Part. 262, Sub 4, Classe
A03, vani 6,5, indirizzo via Andrea Perini 14 S1 D) accertare e dichiarare, dunque, l'intervenuto pagina 4 di 9 acquisto iure successionis da parte dell'attore sig. (c.f. ), del Parte_1 C.F._1 diritto di proprietà per la quota complessiva di 3/6 o 1/2 dei beni immobili indicati e descritti ai punti
B) e C) E) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Ufficio provinciale - Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare di Arezzo di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza F) rigettare l'opposizione ed ogni avversa domanda in quanto inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto in punto spese: condannare parte attrice alla refusione in favore di Controparte_2
delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA”.
[...]
Parte attrice, nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha sostenuto, con riguardo alle eccezioni di difetto di giurisdizione e di competenza sollevate dalla convenuta, che l'atto impugnato è unico e che le contestazioni mosse non riguardano la bontà o meno delle pretese di cui alle cartelle, ma la validità dell'atto in sé, poiché relativo a beni di cui l'attore non è proprietario né possessore.
Con riguardo poi all'eccezione di inammissibilità, parte attrice ha sostenuto che l'impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria comprende aspetti formali e sostanziali della stessa, tra cui l'iscrizione ipotecaria avvenuta con n. 1932/205 del 2.02.2023, della quale – infatti – l'attore ha chiesto nelle proprie conclusioni di accertare e dichiarare l'illegittimità, per ottenerne l'annullamento.
Nel merito, l'attore ha sostenuto che è in realtà separato di fatto da convivendo more Tes_1 uxorio ormai da tempo altrove, con una nuova compagna, dalla quale ha avuto un figlio. Dunque, secondo l'attore, la notificazione in un luogo diverso dal suo domicilio e dal luogo di abitazione effettiva non può far presumere la conoscenza dell'atto notificato.
Infine, la denuncia di successione relativa al decesso della madre dell'attore è stata presentata dal fratello di quest'ultimo. Pertanto, in quanto atto unilaterale proveniente da soggetto diverso dall'attore, esso non ha alcun valore probatorio in ordine all'accettazione dell'eredità.
All'udienza del 16.05.2024 il giudice si è riservato sulle istanze istruttorie di parte attrice.
Successivamente, con ordinanza del 14.06.2024, ritenute irrilevanti le prove per testi richieste e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha disposto rinvio per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Parte attrice ha confermato le conclusioni di cui all'atto di citazione. Parte convenuta ha confermato le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 17.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario con riferimento ad alcune cartelle ed avvisi di accertamento sulla base dei quali l'atto impugnato è stato emesso. In particolare, trattasi delle cartelle nn. 00720100012355035000, 00720160002595581000 (per il solo ruolo riferito a , 00720160017788650000, 00720170000892654000, CP_4
00720190009389075000 e degli avvisi di accertamento nn. T8D010500273/2012,
T8D010500274/2012 e TZTTZTM000420, i quali sono stati tutti emessi per crediti di natura tributaria. pagina 5 di 9 Sul punto, va ricordato che Cass., Sez. V, Ord. n. 12397 del 7.05.2024 ha chiarito che “le controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio àmbito - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari”. Conseguentemente, con riferimento alle cartelle e agli avvisi di accertamento di cui sopra, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Arezzo.
Ancora in via preliminare, deve osservarsi che, anche con riguardo alla competenza, sono la natura e il valore del credito posto alla base degli atti di iscrizione ipotecaria a determinare il giudice competente.
Dunque va dichiarato il parziale difetto di competenza per valore con riguardo alle cartelle nn.
00720150001217986000 e 00720160002595682000, emesse rispettivamente per la riscossione di spese di giustizia la prima e spese relative a “trasporto, stoccaggio e distruzione apparecchi confisca” la seconda e recanti gli importi totali di € 660,85 la prima e € 1116,85 la seconda. In questo caso, dunque, la competenza è del Giudice di Pace territorialmente competente.
L'eccezione di incompetenza è invece infondata per le cartelle nn. 00720090016242351001 e
00720120009261333000, le quali sono state emesse per la riscossione di sanzioni amministrative di cui all'art. 110 co. 9 T.U.L.P.S. e relative maggiorazioni, stante il valore delle cartelle. Pertanto, la competenza con riguardo a tali cartelle spetta al Tribunale.
In conclusione, devono affermarsi la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale unicamente con riguardo alla cartella n. 00720160002595581000, limitatamente al ruolo riferito a crediti della
Direzione Provinciale del Lavoro e 00720090016242351001 e 00720120009261333000.
Venendo all'ultima questione preliminare, parte convenuta ha eccepito la non impugnabilità della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, poiché tale atto non rientra nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Va tuttavia rilevato che parte attrice ha inteso impugnare la comunicazione al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità e l'annullamento dell'iscrizione di ipoteca, come anche riportato nelle proprie conclusioni, atto incluso nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
Conseguentemente, l'eccezione preliminare di parte convenuta è infondata.
Nel merito, parte attrice ha sostenuto che la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca non è stata preceduta dalla relativa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n.
602/1973, né dalla notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973.
Sul punto, per quel che riguarda anzitutto la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione, tale comunicazione risulta essere stata notificata tramite consegna della raccomandata il giorno
25.11.2022 ad – moglie dell'attore – al civico n. 14 di via Perini in Castelfranco Tes_1
Piandiscò.
pagina 6 di 9 Parte attrice ha dichiarato di essere separato di fatto dalla moglie, di aver abitato in passato unicamente al distinto civico n. 16 e di essersi da tempo trasferito altrove con la propria nuova compagna e col figlio Persona_4
Va tuttavia rilevato che parte convenuta ha prodotto (doc. E) certificato di residenza dal quale
[...] risulta risiedere in via Perini n. 14, Castelfranco Piandiscò. Pt_1
Da tale certificato risulta altresì che fa parte del nucleo familiare dell'attore e non vi è in Tes_1 atti un principio di prova circa l'intervenuta separazione dei coniugi. Inoltre, anche la prova per testi dedotta in ordine al luogo di effettiva residenza risulta genericamente formulata.
Ebbene, risulta evidente come parte convenuta non avrebbe potuto notificare l'atto in altro luogo se non in quello di accertata residenza dell'attore. Essendo poi documentalmente provato che fa Tes_1 parte del nucleo familiare di quest'ultimo, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non può che considerarsi regolarmente notificata da parte di . Controparte_1
Circa la necessità della notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973, Cass., Sez. V, Ord. n. 9817 dell'11.04.2024 ha chiarito che “l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”. Conseguentemente, nel caso che occupa, non era necessario che la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca fosse preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento, prevista invece esclusivamente per atti di espropriazione forzata.
Il primo motivo di impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria da parte dell'attore è, pertanto, infondato.
Parte attrice ha poi sostenuto di non essere titolare dei beni oggetto di iscrizione ipotecaria, per non aver mai accettato né l'eredità del padre né quella della madre Persona_1 Persona_2
In merito, va rilevato che parte convenuta ha prodotto (doc. H) l'ispezione ipotecaria da cui risulta la trascrizione in favore dell'attore della denuncia di successione dell'eredità di suo padre Persona_1 la quale, alla luce dell'ispezione prodotta sub doc. I, ricomprende anche i beni immobili oggetto dell'iscrizione ipotecaria. Di tali immobili, risulta trascrizione a favore dell'attore per la quota di 1/6. Deve, pertanto, ritenersi provata l'avvenuta accettazione dell'eredità del padre da parte dell'attore.
Circa la proprietà dell'immobile sito in Castelfranco Piandiscò, via Perini n. 14 e del box auto situato nella adiacente via Toscana 2/B, va osservato che è stato lo stesso Comune di Castelfranco Piandiscò a chiarire ulteriormente (doc. L parte convenuta) che tali immobili sono di proprietà – per la quota del
50% – dell'odierno attore. In tale comunicazione si legge anche che egli, in quanto residente nell'immobile, usufruisce dell'esenzione dal pagamento dell'I.M.U.
pagina 7 di 9 Effettivamente, come già rilevato al fine di verificare la regolarità della notifica del comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973, l'opponente risulta residente presso tale indirizzo con la moglie e la figlia.
Inoltre, anche ad ammettere la veridicità della tesi attorea per cui il è separato da Pt_1 Tes_1
e che quest'ultima è l'unica a risiedere effettivamente nell'immobile in questione, la circostanza che ella abbia continuato ad abitare in tale immobile anche dopo la separazione di fatto dal marito comprova ulteriormente che l'attore si trovi nel possesso dell'immobile e ne disponga quale proprietario, consentendo alla “ex” moglie di viverci. Dall'altro lato, non è risultato in alcun modo provato che ciò avvenga per volontà del fratello dell'attore, come invece sostenuto da quest'ultimo (e la circostanza non sarebbe stata provata con l'ammissione della prova per testi dedotta e non ammessa).
Dunque, proprio la prospettazione attorea comprova che l'attore si trova nel possesso dell'appartamento di via Perini 14.
Essendo stata accertata la circostanza del possesso dell'immobile sito in Castelfranco Piandiscò, via
Perini n.14, deve ritenersi che l'attore abbia accettato tacitamente anche l'eredità della propria madre, non risultando che egli abbia mai redatto l'inventario ai sensi dell'art. 485 c.c.
Infine, l'attore ha sostenuto di ignorare l'esatta collocazione dei terreni caduti in successione, ma va rilevato che Cass., Sez. II, n. 4456 del 14.02.2019 ha chiarito che “il possesso dei beni ereditari previsto dall' articolo 485 del Cc per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza;
ne deve manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario”.
Essendo stato accertato che l'attore si trova nel possesso dell'immobile sito in Castelfranco Piandiscò, via Perini n.14, non è pertanto necessario dimostrare che egli abbia la materiale disponibilità degli altri beni caduti in successione per considerare accettata l'eredità nella sua interezza. Quanto alla circostanza che sui terreni per cui è causa sarebbe intervenuto usucapione a favore di tale Persona_3 essa è stata formulata in termini meramente ipotetici e – in ogni caso – non è stata in alcun modo provata.
In definitiva, le domande di parte attrice – riferite ai debiti per cui sussistono la giurisdizione e la competenza del Tribunale adito - devono ritenersi infondate e, come tali, devono essere rigettate.
Quanto alle domande svolte da parte convenuta le stesse avrebbero dovuto essere oggetto di domanda riconvenzionale, in presenza di un interesse ad ottenere tali statuizioni autonomo e indipendente dal rigetto delle domande di parte attrice. pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come da dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore indeterminabile - complessità bassa, parametri medi fasi studio e introduttiva;
decurtazione 50 % per le altre fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle nn. 00720100012355035000,
00720160002595581000 (limitatamente ai crediti per € 164,86 riferiti al , CP_5
00720160017788650000, 00720170000892654000, 00720190009389075000 e agli avvisi di accertamento nn. T8D010500273/2012, T8D010500274/2012 e TZTTZTM000420 in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di Arezzo;
- dichiara il proprio difetto di competenza per valore con riferimento alle cartelle nn.
00720150001217986000 e 00720160002595682000 in favore del Giudice di Pace territorialmente competente;
- rigetta per il resto le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere le spese di lite sostenute da parte convenuta, che si liquidano in €
5.261,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 15/04/2025
Il Giudice
Marina Rossi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1164/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Niki Rappuoli Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo, piazza Guido Monaco n. 11
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Critelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris n. 110
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso la Parte_1 comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 00720221460000038007 ricevuta da parte di
[...]
. Controparte_2
L'attore ha premesso che con tale comunicazione, non preceduta dal preavviso di cui all'art. 50 co. 1 D.P.R. n. 602/1973, l'odierna convenuta gli dava contezza di aver proceduto – con nota n. 1932/205 del
02.02.2023 – all'iscrizione di ipoteca su determinati beni immobili, specificati come segue: “Diritto :
Proprietà Quota : 1000 / 2000 Tipo Possesso : Non Specificato Comune di : Parte_2
Codice Catastale : 03 Catasto : Terreni Foglio : 0007 Particella : 00148 Classe : 03 -
[...]
SEMINATIVO ARBORATO Diritto : Proprietà Quota : 1000 / 2000 Tipo Possesso : Non Specificato
Comune di : Codice Catastale : 01 Catasto : Terreni Foglio : 0007 Parte_2
Particella : 00149 Classe : 01 - SC ST Diritto : Proprietà Quota : 1000 / 2000 Tipo Possesso
: Non Specificato Comune di : EL PIANDISCO' Codice Catastale : C06 Catasto :
Fabbricati Foglio : 0029 Particella : 00262 Subalterno : 0002 Classe : C06 - STALLE, SCUDERIE, pagina 1 di 9 RIMESSE ED AUTORIMESSE Indirizzo : VIA TOSCANA 2/B S1 Diritto : Proprietà Quota : 1000 /
2000 Tipo Possesso : Non Specificato Comune di : EL PIANDISCO Codice Catastale :
A03 Catasto : Fabbricati Foglio : 0029 Particella : 00262 Subalterno : 0004 Classe : A03 -
ABITAZIONI DI TIPO ECONOMICO N. vani : 6,5 Indirizzo : VIA ANDREA PERINI 14 S1”.
In risposta a tale comunicazione, parte attrice richiedeva – in data 14.04.2023 – l'annullamento in autotutela dell'iscrizione ipotecaria, poiché apposta su beni che, a suo dire, non erano di sua proprietà, non avendo egli mai accettato l'eredità del padre, deceduto in data 11.12.1999.
Ciò premesso, l'attore ha in primo luogo eccepito la violazione dell'art. 77 D.P.R. n. 602/1973, per non essere stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, e dell'art. 50 D.P.R. n.
602/1973, per omessa notifica dell'intimazione ad adempiere.
ha poi eccepito di non essere proprietario dei beni sottoposti ad iscrizione ipotecaria. Parte_1
Essi infatti appartenevano originariamente a suo padre deceduto l'11.12.1999, ma – Persona_1 nella prospettazione attorea – non sono mai entrati nel patrimonio dell'attore. Ciò perché egli non ha mai accettato né l'eredità del padre, né successivamente quella della madre, Persona_2
Sul punto, ha precisato che già con la propria comparsa di costituzione e risposta del 30.11.2012 nel procedimento avente R.G. n. 20801/2012, presso la Sezione Distaccata di Montevarchi del Tribunale di
Arezzo, egli aveva affermato di abitare al civico n. 16 di via Andrea Perini in Castelfranco Piandiscò e non al civico n. 14 dove abitava la madre, all'epoca ancora in vita. Quanto ai terreni, già in quell'occasione aveva sostenuto di ignorare la loro esatta collocazione e aveva affermato che essi erano da almeno quindici anni posseduti da un certo che li aveva verosimilmente ormai Persona_3 usucapiti. Tale procedimento era poi stato dichiarato estinto a seguito dell'intervenuto accordo tra il e la controparte . Pt_1 Controparte_3
Inoltre, ha sostenuto di non avere mai accettato – né espressamente, né tacitamente – l'eredità della madre e che, conseguentemente, i beni sui quali è stata iscritta l'ipoteca non possono in alcun modo essere considerati di sua proprietà.
Ciò posto, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale:
1. Accertare e dichiarare la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 00720221460000038007 Fascicolo n. 2022/732, poiché illegittima, in quanto emessa, senza la preventiva notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
2. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in quanto apposta su beni di proprietà di terzi e non del Sig. ;
3. Annullare l'iscrizione dell'ipoteca ex art. 77 Parte_1
d.P.R. n. 602/1973 eseguita in data 02.02.2023; 4. Ordinare la cancellazione dai registri immobiliari della predetta formalità;
5. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
pagina 2 di 9 Si è costituita , che ha anzitutto sollevato eccezioni di parziale Controparte_1 difetto di giurisdizione e di competenza. In particolare, la convenuta ha affermato che l'atto impugnato
è stato emesso a fronte, tra gli altri atti, delle cartelle nn. 00720100012355035000,
00720160002595581000 (per il solo ruolo riferito a canoni RAI), 00720160017788650000,
00720170000892654000, 00720190009389075000, nonché a fronte degli avvisi di accertamento
T8D010500273/2012, T8D010500274/2012 e TZTTZTM000420, tutti emessi per la riscossione di crediti di natura tributaria. Di conseguenza, l'impugnazione relativamente a tali atti doveva essere proposta dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente.
Con riguardo alle cartelle nn. 00720090016242351001 e 00720120009261333000, ha rilevato che queste sono state emesse per la riscossione di sanzioni amministrative: dunque, per quel che riguarda l'impugnazione con riferimento a tali atti, la competenza è del Giudice di Pace territorialmente competente. Quest'ultimo era, secondo la convenuta, anche il giudice dinanzi al quale doveva essere proposta l'impugnazione in relazione alle cartelle nn. 00720150001217986000 e
00720160002595682000 emesse per la riscossione di spese di giustizia, le quali – anche sommate tra loro e con l'unica cartella in relazione alla quale non è contestata la competenza o la giurisdizione di questo Tribunale – ammontano ad importo inferiore a € 10.000,00.
Conseguentemente – nella prospettazione della convenuta – la giurisdizione e la competenza di questo
Tribunale possono essere affermate unicamente in relazione alla cartella n. 00720160002595581000, limitatamente al ruolo riferito a crediti della Direzione Provinciale del lavoro.
Ancora in via preliminare, parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione dell'attore, in quanto la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria non rientra tra gli atti impugnabili elencati dall'art. 19 d. lgs. n. 546/1992.
Nel merito, parte convenuta ha sostenuto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 è stata ritualmente notificata il 25.11.2022: la raccomandata è stata infatti ritirata all'indirizzo di Castelfranco Piandiscò, via Perini n. 14 da moglie dell'attore. La Tes_1 notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973 non era invece richiesta. Ciò in quanto essa si rende necessaria solo per il compimento di atti di esecuzione forzata, ma non per l'iscrizione di ipoteca.
Con riferimento alla titolarità dell'attore dei beni sui quali ha Controparte_1 comunicato di aver iscritto ipoteca, la convenuta ha sostenuto che quanto dichiarato dall'attore nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 20801/2012 presso la Sezione Distaccata di Montevarchi del Tribunale di Arezzo non può avere alcun rilievo nel presente procedimento, posto che nessuna statuizione è stata emessa in quel giudizio a conferma della tesi sostenuta dal nella propria Pt_1 comparsa di risposta. Ciò detto, la residenza dell'attore in Castelfranco Piandiscò, via Perini n. 14 è provata dal relativo certificato che la convenuta ha prodotto. Essendo pertanto nel possesso di tale bene e non avendo redatto l'inventario nel termine previsto dall'art. 485 c.c., l'eredità deve considerarsi accettata e il deve ritenersi ai sensi di tale articolo erede puro e semplice. Ha poi dedotto che Pt_1
l'accettazione dell'eredità si ricava anche dalla dichiarazione di successione della madre dell'attore e pagina 3 di 9 dalle relative volture catastali. Tale dichiarazione di successione indica, peraltro, alcuni rapporti bancari o finanziari con saldi attivi dei quali parte attrice ha necessariamente percepito la quota del
50%, a riprova ulteriore della tacita accettazione dell'eredità. Inoltre, dalle ispezioni ipotecarie estratte nei confronti dell'attore e dei suoi genitori risulta la trascrizione del 17.01.2001 della prima dichiarazione di successione relativa all'eredità di in favore dell'attore, di sua madre e Persona_1 di suo fratello. Infine, parte convenuta ha affermato di aver contattato il Comune in cui è ubicato l'immobile, il quale le ha riferito che con riferimento all'unità abitativa di via Perini n. 14 e al relativo box auto di via Toscana 2/B (foglio 29 particella 262 sub 4 e sub 2), l'attore è proprietario per la quota del 50% ed usufruisce dell'esenzione dal pagamento dell'I.M.U., in quanto residente.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, parte convenuta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda anche subordinata, istanza, deduzione ed eccezione: in via pregiudiziale: -pronunciare il proprio difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n.546/92 a favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente con riferimento all'opposizione proposta avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 00720221460000038007 – fascicolo n.2022/732 in relazione alle seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento emessi per la riscossione di tributi:
00720100012355035000, 00720160002595581000 (per il solo ruolo riferito a canoni RAI),
00720160017788650000, 00720170000892654000, 00720190009389075000, T8D010500273/2012,
T8D010500274/2012 e TZTTZTM000420 -pronunciare il proprio difetto di competenza per materia e per valore a favore del Giudice di Pace territorialmente competente con riferimento all'opposizione proposta avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 00720221460000038007 – fascicolo
n.2022/732 in relazione alle seguenti cartelle di pagamento emesse per la riscossione di sanzioni amministrative o spese di giustizia, singolarmente e complessivamente ammontanti ad importo inferiore ad euro 10.000: 00720090016242351001, 00720120009261333000, 00720150001217986000
e 00720160002595682000 nel merito: A) accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione ex lege e/o espressa e/o tacita dell'eredità dei sigg.ri e da parte dell'attore Persona_1 Persona_2 opponente e pertanto B) accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto iure successionis contro il sig.
(c.f. ) deceduto in data 11.12.1999 ed in favore dell'attore sig. Persona_1 C.F._2
(c.f. ), del diritto di proprietà per la quota di 1/6 dei seguenti Parte_1 C.F._1 immobili immobile censito al catasto terreni di Foglio 7, Part. 148, Classe 3 Parte_2 immobile censito al catasto terreni di Foglio 7, Part. 149, Classe 1 immobile Parte_2 censito al catasto fabbricati di Castelfranco Piandiscò, Foglio 29, Part. 262, Sub 2, Classe C06, indirizzo via Toscana 2/B S1 immobile censito al catasto fabbricati di Castelfranco Piandiscò, Foglio
29, Part. 262, Sub 4, Classe A03, vani 6,5, indirizzo via Andrea Perini 14 S1 C) accertare e dichiarare
l'intervenuto acquisto iure successionis contro la sig.ra (c.f. ) Persona_2 C.F._3 deceduta in data 28.03.2013 ed in favore dell'attore sig. (c.f. ), Parte_1 C.F._1 del diritto di proprietà per la quota di 2/6 dei seguenti immobili immobile censito al catasto terreni di
Foglio 7, Part. 148, Classe 3 immobile censito al catasto terreni di Parte_2
Foglio 7, Part. 149, Classe 1 immobile censito al catasto fabbricati di Parte_2
Castelfranco Piandiscò, Foglio 29, Part. 262, Sub 2, Classe C06, indirizzo via Toscana 2/B S1 immobile censito al catasto fabbricati di Castelfranco Piandiscò, Foglio 29, Part. 262, Sub 4, Classe
A03, vani 6,5, indirizzo via Andrea Perini 14 S1 D) accertare e dichiarare, dunque, l'intervenuto pagina 4 di 9 acquisto iure successionis da parte dell'attore sig. (c.f. ), del Parte_1 C.F._1 diritto di proprietà per la quota complessiva di 3/6 o 1/2 dei beni immobili indicati e descritti ai punti
B) e C) E) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Ufficio provinciale - Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare di Arezzo di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza F) rigettare l'opposizione ed ogni avversa domanda in quanto inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto in punto spese: condannare parte attrice alla refusione in favore di Controparte_2
delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA”.
[...]
Parte attrice, nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha sostenuto, con riguardo alle eccezioni di difetto di giurisdizione e di competenza sollevate dalla convenuta, che l'atto impugnato è unico e che le contestazioni mosse non riguardano la bontà o meno delle pretese di cui alle cartelle, ma la validità dell'atto in sé, poiché relativo a beni di cui l'attore non è proprietario né possessore.
Con riguardo poi all'eccezione di inammissibilità, parte attrice ha sostenuto che l'impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria comprende aspetti formali e sostanziali della stessa, tra cui l'iscrizione ipotecaria avvenuta con n. 1932/205 del 2.02.2023, della quale – infatti – l'attore ha chiesto nelle proprie conclusioni di accertare e dichiarare l'illegittimità, per ottenerne l'annullamento.
Nel merito, l'attore ha sostenuto che è in realtà separato di fatto da convivendo more Tes_1 uxorio ormai da tempo altrove, con una nuova compagna, dalla quale ha avuto un figlio. Dunque, secondo l'attore, la notificazione in un luogo diverso dal suo domicilio e dal luogo di abitazione effettiva non può far presumere la conoscenza dell'atto notificato.
Infine, la denuncia di successione relativa al decesso della madre dell'attore è stata presentata dal fratello di quest'ultimo. Pertanto, in quanto atto unilaterale proveniente da soggetto diverso dall'attore, esso non ha alcun valore probatorio in ordine all'accettazione dell'eredità.
All'udienza del 16.05.2024 il giudice si è riservato sulle istanze istruttorie di parte attrice.
Successivamente, con ordinanza del 14.06.2024, ritenute irrilevanti le prove per testi richieste e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha disposto rinvio per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Parte attrice ha confermato le conclusioni di cui all'atto di citazione. Parte convenuta ha confermato le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 17.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario con riferimento ad alcune cartelle ed avvisi di accertamento sulla base dei quali l'atto impugnato è stato emesso. In particolare, trattasi delle cartelle nn. 00720100012355035000, 00720160002595581000 (per il solo ruolo riferito a , 00720160017788650000, 00720170000892654000, CP_4
00720190009389075000 e degli avvisi di accertamento nn. T8D010500273/2012,
T8D010500274/2012 e TZTTZTM000420, i quali sono stati tutti emessi per crediti di natura tributaria. pagina 5 di 9 Sul punto, va ricordato che Cass., Sez. V, Ord. n. 12397 del 7.05.2024 ha chiarito che “le controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio àmbito - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari”. Conseguentemente, con riferimento alle cartelle e agli avvisi di accertamento di cui sopra, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Arezzo.
Ancora in via preliminare, deve osservarsi che, anche con riguardo alla competenza, sono la natura e il valore del credito posto alla base degli atti di iscrizione ipotecaria a determinare il giudice competente.
Dunque va dichiarato il parziale difetto di competenza per valore con riguardo alle cartelle nn.
00720150001217986000 e 00720160002595682000, emesse rispettivamente per la riscossione di spese di giustizia la prima e spese relative a “trasporto, stoccaggio e distruzione apparecchi confisca” la seconda e recanti gli importi totali di € 660,85 la prima e € 1116,85 la seconda. In questo caso, dunque, la competenza è del Giudice di Pace territorialmente competente.
L'eccezione di incompetenza è invece infondata per le cartelle nn. 00720090016242351001 e
00720120009261333000, le quali sono state emesse per la riscossione di sanzioni amministrative di cui all'art. 110 co. 9 T.U.L.P.S. e relative maggiorazioni, stante il valore delle cartelle. Pertanto, la competenza con riguardo a tali cartelle spetta al Tribunale.
In conclusione, devono affermarsi la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale unicamente con riguardo alla cartella n. 00720160002595581000, limitatamente al ruolo riferito a crediti della
Direzione Provinciale del Lavoro e 00720090016242351001 e 00720120009261333000.
Venendo all'ultima questione preliminare, parte convenuta ha eccepito la non impugnabilità della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, poiché tale atto non rientra nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Va tuttavia rilevato che parte attrice ha inteso impugnare la comunicazione al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità e l'annullamento dell'iscrizione di ipoteca, come anche riportato nelle proprie conclusioni, atto incluso nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
Conseguentemente, l'eccezione preliminare di parte convenuta è infondata.
Nel merito, parte attrice ha sostenuto che la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca non è stata preceduta dalla relativa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n.
602/1973, né dalla notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973.
Sul punto, per quel che riguarda anzitutto la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione, tale comunicazione risulta essere stata notificata tramite consegna della raccomandata il giorno
25.11.2022 ad – moglie dell'attore – al civico n. 14 di via Perini in Castelfranco Tes_1
Piandiscò.
pagina 6 di 9 Parte attrice ha dichiarato di essere separato di fatto dalla moglie, di aver abitato in passato unicamente al distinto civico n. 16 e di essersi da tempo trasferito altrove con la propria nuova compagna e col figlio Persona_4
Va tuttavia rilevato che parte convenuta ha prodotto (doc. E) certificato di residenza dal quale
[...] risulta risiedere in via Perini n. 14, Castelfranco Piandiscò. Pt_1
Da tale certificato risulta altresì che fa parte del nucleo familiare dell'attore e non vi è in Tes_1 atti un principio di prova circa l'intervenuta separazione dei coniugi. Inoltre, anche la prova per testi dedotta in ordine al luogo di effettiva residenza risulta genericamente formulata.
Ebbene, risulta evidente come parte convenuta non avrebbe potuto notificare l'atto in altro luogo se non in quello di accertata residenza dell'attore. Essendo poi documentalmente provato che fa Tes_1 parte del nucleo familiare di quest'ultimo, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non può che considerarsi regolarmente notificata da parte di . Controparte_1
Circa la necessità della notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973, Cass., Sez. V, Ord. n. 9817 dell'11.04.2024 ha chiarito che “l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”. Conseguentemente, nel caso che occupa, non era necessario che la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca fosse preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento, prevista invece esclusivamente per atti di espropriazione forzata.
Il primo motivo di impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria da parte dell'attore è, pertanto, infondato.
Parte attrice ha poi sostenuto di non essere titolare dei beni oggetto di iscrizione ipotecaria, per non aver mai accettato né l'eredità del padre né quella della madre Persona_1 Persona_2
In merito, va rilevato che parte convenuta ha prodotto (doc. H) l'ispezione ipotecaria da cui risulta la trascrizione in favore dell'attore della denuncia di successione dell'eredità di suo padre Persona_1 la quale, alla luce dell'ispezione prodotta sub doc. I, ricomprende anche i beni immobili oggetto dell'iscrizione ipotecaria. Di tali immobili, risulta trascrizione a favore dell'attore per la quota di 1/6. Deve, pertanto, ritenersi provata l'avvenuta accettazione dell'eredità del padre da parte dell'attore.
Circa la proprietà dell'immobile sito in Castelfranco Piandiscò, via Perini n. 14 e del box auto situato nella adiacente via Toscana 2/B, va osservato che è stato lo stesso Comune di Castelfranco Piandiscò a chiarire ulteriormente (doc. L parte convenuta) che tali immobili sono di proprietà – per la quota del
50% – dell'odierno attore. In tale comunicazione si legge anche che egli, in quanto residente nell'immobile, usufruisce dell'esenzione dal pagamento dell'I.M.U.
pagina 7 di 9 Effettivamente, come già rilevato al fine di verificare la regolarità della notifica del comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973, l'opponente risulta residente presso tale indirizzo con la moglie e la figlia.
Inoltre, anche ad ammettere la veridicità della tesi attorea per cui il è separato da Pt_1 Tes_1
e che quest'ultima è l'unica a risiedere effettivamente nell'immobile in questione, la circostanza che ella abbia continuato ad abitare in tale immobile anche dopo la separazione di fatto dal marito comprova ulteriormente che l'attore si trovi nel possesso dell'immobile e ne disponga quale proprietario, consentendo alla “ex” moglie di viverci. Dall'altro lato, non è risultato in alcun modo provato che ciò avvenga per volontà del fratello dell'attore, come invece sostenuto da quest'ultimo (e la circostanza non sarebbe stata provata con l'ammissione della prova per testi dedotta e non ammessa).
Dunque, proprio la prospettazione attorea comprova che l'attore si trova nel possesso dell'appartamento di via Perini 14.
Essendo stata accertata la circostanza del possesso dell'immobile sito in Castelfranco Piandiscò, via
Perini n.14, deve ritenersi che l'attore abbia accettato tacitamente anche l'eredità della propria madre, non risultando che egli abbia mai redatto l'inventario ai sensi dell'art. 485 c.c.
Infine, l'attore ha sostenuto di ignorare l'esatta collocazione dei terreni caduti in successione, ma va rilevato che Cass., Sez. II, n. 4456 del 14.02.2019 ha chiarito che “il possesso dei beni ereditari previsto dall' articolo 485 del Cc per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza;
ne deve manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario”.
Essendo stato accertato che l'attore si trova nel possesso dell'immobile sito in Castelfranco Piandiscò, via Perini n.14, non è pertanto necessario dimostrare che egli abbia la materiale disponibilità degli altri beni caduti in successione per considerare accettata l'eredità nella sua interezza. Quanto alla circostanza che sui terreni per cui è causa sarebbe intervenuto usucapione a favore di tale Persona_3 essa è stata formulata in termini meramente ipotetici e – in ogni caso – non è stata in alcun modo provata.
In definitiva, le domande di parte attrice – riferite ai debiti per cui sussistono la giurisdizione e la competenza del Tribunale adito - devono ritenersi infondate e, come tali, devono essere rigettate.
Quanto alle domande svolte da parte convenuta le stesse avrebbero dovuto essere oggetto di domanda riconvenzionale, in presenza di un interesse ad ottenere tali statuizioni autonomo e indipendente dal rigetto delle domande di parte attrice. pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come da dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore indeterminabile - complessità bassa, parametri medi fasi studio e introduttiva;
decurtazione 50 % per le altre fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle nn. 00720100012355035000,
00720160002595581000 (limitatamente ai crediti per € 164,86 riferiti al , CP_5
00720160017788650000, 00720170000892654000, 00720190009389075000 e agli avvisi di accertamento nn. T8D010500273/2012, T8D010500274/2012 e TZTTZTM000420 in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di Arezzo;
- dichiara il proprio difetto di competenza per valore con riferimento alle cartelle nn.
00720150001217986000 e 00720160002595682000 in favore del Giudice di Pace territorialmente competente;
- rigetta per il resto le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere le spese di lite sostenute da parte convenuta, che si liquidano in €
5.261,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 15/04/2025
Il Giudice
Marina Rossi
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