Trib. Milano, sentenza 15/02/2025, n. 723
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Sentenza 15 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dal dott. Nicola Di Leo. La parte ricorrente ha richiesto l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e il riconoscimento di differenze retributive, sostenendo di aver lavorato dal 1° febbraio 2023 al 14 settembre 2023 con modalità tipiche di un rapporto subordinato, nonostante fosse inquadrata come collaboratrice occasionale. La controparte ha contestato tali affermazioni, sostenendo la correttezza del contratto di collaborazione occasionale e negando la sussistenza di un rapporto di subordinazione.

Il giudice ha accolto le domande della parte ricorrente, evidenziando che l'istruttoria testimoniale ha dimostrato la sussistenza di una soggezione gerarchica e l'esecuzione di mansioni tipiche di un lavoro subordinato. Ha richiamato l'art. 2094 c.c. per definire il lavoro subordinato e ha sottolineato che, sebbene vi fosse una certa libertà d'orario, la prevalenza delle direttive impartite dalla datrice di lavoro ha confermato la subordinazione. Il giudice ha quindi riconosciuto il diritto della ricorrente a essere inquadrata nel 2° livello del C.C.N.L. Abbigliamento Confezioni Industria, condannando la controparte al pagamento delle differenze retributive e delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 15/02/2025, n. 723
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 723
    Data del deposito : 15 febbraio 2025

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