Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/02/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4579/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. SCISCA ROBERTO e con gli avv. e Parte_1
contro:
on l'avv. ACCARINO VITTORIO e gli avv. e Controparte_1
OGGETTO: Accertamento natura subordinata del rapporto e differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 29 Febbraio 2024,
[...]
ha convenuto in giudizio la sostenendo che Parte_1 Controparte_1
avrebbe prestato attività lavorativa per la stessa dal 01.02.2023 al 14.09.2023 con modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato, benché inquadrata con un contratto di collaborazione occasionale.
Durante tutto il rapporto di lavoro, avrebbe svolto le mansioni seguenti: assistente personale, designer, ricamatrice, assistente di sartoria, prelievi e depositi su conto corrente dell'azienda e personale, editing video, programmazione post social, fatturazione, contatti con stylist, contatti con fornitori, gestione delle
gestione degli account personali (es. rinnovo pec o creazione SPID).
In particolare, poi, avrebbe prestato attività da lunedì a venerdì dalle ore
10.00 alle ore 18.00 presso la sede della società in Milano – Via Uberto Visconti di
Modrone n. 6, ricevendo direttive da . Persona_1
Per questo, proponendo un inquadramento nell'ambito della subordinazione e con riferimento al C.C.N.L. Abbigliamento Confezioni Industria, nelle conclusioni ha chiesto di
“accertare e dichiarare che tra la sig.ra e è intercorso rapporto Parte_1 Controparte_1 di lavoro subordinato dal 01.02.2023 al 14.09.2023.
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata per tutta la durata del rapporto di lavoro come operaia di 3° livello o in subordine come operaia di 2° livello super o in ulteriore subordine come operaia di 2° livello C.C.N.L. Abbigliamento Confezioni Industria.
Conseguentemente, condannare al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_1 somma di € 12.915,97 in caso di riconoscimento del 3° livello, in subordine al pagamento della somma di € 12.389,74 in caso di riconoscimento del 2° livello super ed in ulteriore subordine al pagamento della somma di € 12.005,33 in caso di riconoscimento del 2° livello C.C.N.L.
Abbigliamento Confezioni Industria”. Con vittoria di spese di lite.
Con articolata memoria difensiva, si è costituita la Controparte_1
contestando, in fatto e in diritto, le tesi di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare secondo la convenuta non sussisterebbe alcuna ipotesi di subordinazione, ma la relazione sarebbe stata correttamente inquadrata nell'ambito di un contratto di collaborazione occasionale.
All'udienza, uditi alcuni testimoni e la discussione, è stata pronunciata una sentenza, con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono risultate fondate.
ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
sostenendo che avrebbe prestato attività lavorativa per la stessa dal 01.02.2023 al 14.09.2023 con modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato, benché inquadrata con un contratto di collaborazione occasionale.
Ora, per verificare la tesi attorea è stata esperita un'istruttoria testimoniale.
Nell'ambito della stessa, a dichiarato: Testimone_1
“Le mansioni della ricorrente sono state di archivio e di sistemazione del magazzino e nulla di più. Qualche volta andava in merceria a fianco all'ufficio a prendere bottoni o altro materiale per le sarte. Non faceva in alcun modo la sarta e non sapeva cucire e non aveva esperienza nel settore.
Riceveva indicazioni su quello che doveva fare da Persona_2
Ad esempio le diceva di mettere a posto il magazzino dei tessuti o le chiedeva di verificare se nel magazzino c'era ancora un determinato tessuto per un abito.
La struttura è chiusa al sabato e alla domenica e quindi la ricorrente veniva solo dal lunedì al venerdì e non aveva un orario fisso e aveva una libertà d'orario. Non c'era un registro dove si segnavano gli orari di entrata e di uscita. Confermo che quel che ho detto lo riporto per presa di visione diretta, perché ho frequentato gli stessi locali dove lavorava la ricorrente”.
Poi, ha affermato che CP_2
“la ricorrente era assistente della proprietaria che si chiama e svolgeva Persona_3 mansioni di segretaria e di assistente designer perché la proprietaria era una designer.
Quando c'era bisogno di darci una mano ricamava, faceva lavori a mano come attaccare etichette.
Non so se facesse prelievi e depositi sul conto corrente dell'azienda, io non l'ho mai vista, so che faceva consegne per ordini;
poi faceva l'attività di editing video, che consiste nel modificare le pagine social dell'azienda in Illustrator (un app per disegner), faceva fatturazione perché ho sentito la proprietaria che la ha ripresa una volta per una fattura che non era corretta, aveva contatti con i fornitori e gli LI (che sono collaboratori con l'atelier), faceva la gestione delle spedizioni, creava cataloghi e presentazioni, faceva assistenza al cliente (fisico e online); faceva assistenza agli shooting con i fotografi.
La ricorrente riceveva ordini e direttive su ogni cosa da fare e non fare da Persona_3
e il suo orario di lavoro era dalle 10 alle 18 dal lunedì al venerdì, per tutto il rapporto di lavoro”.
Entrambi i testimoni sono apparsi attendibili e senza contraddizioni nella deposizione.
Perciò, occorre constatare che ha lavorato dal Parte_1
01.02.2023 al 14.09.2023 con modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato, ricevendo ordini e direttive circa quanto compiere da parte di Persona_3
come riportato dai testimoni. Come noto, l'art. 2094 c.c. statuisce che “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Per costante giurisprudenza consolidata, per verificare se l'attività lavorativa sia svolta come lavoro subordinato o autonomo, i dati della continuità e durata dell'attività lavorativa, della sua rispondenza agli interessi imprenditoriali dell'utilizzatore, della modalità di erogazione del compenso rappresentano soltanto indici sintomatici del vincolo di dipendenza, in quanto compatibili anche con forme atipiche di lavoro e, come tali, da utilizzare in via sussidiaria per la formulazione del giudizio richiesto.
L'elemento tipico è, invece, quello della soggezione gerarchica del lavoratore ai poteri datoriali, gerarchici e disciplinari.
Dunque, è emersa una soggezione gerarchica della ricorrente alla tramite gli ordini e le direttive impartite da e Controparte_1 Persona_3
occorre, perciò, accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo dall'1 Febbraio 2023 al 14 settembre 2023.
L'elemento della eterodirezione espresso tramite le direttive impartite alla lavoratrice, d'altronde, per i principi sovraesposti, risulta prevalente rispetto alla libertà d'orario pur affermata dal testimone dovendosi Testimone_1
confermare in questo senso l'inquadramento in un rapporto di lavoro subordinato.
Quanto alle mansioni svolte, poi, i testimoni hanno esposto che l'interessata ha compiuto attività di tipo semplice.
In particolare, poteva effettuare consegne per ordini, mansioni di segretaria, di assistente e quando ricamava, lo faceva per attaccare etichette.
Non faceva in alcun modo la sarta e non sapeva cucire e non aveva esperienza nel settore (cfr. il teste . Testimone_1
Poteva mettere a posto il magazzino dei tessuti oppure le si poteva chiedere di verificare se nel magazzino c'era ancora un determinato tessuto per un abito.
Si tratta, dunque, di competenze non complesse da inquadrarsi nel secondo livello del CCNL che prevede nella declaratoria che
“appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale”. Dunque, si può ritenere che svolgesse operazione in Parte_1
base a metodi semplici e predefiniti, per quanto inserita in un'organizzazione di gruppo, in modo corrispondente a livello secondo suddetto.
Viceversa non può trovare applicazione il superiore inquadramento nel livello
2 super che prevede profili di inquadramento tecnico superiore nel lavoro sartoriale quali, ad esempio:
Addetto alla cucitura spalle tessuto con distribuzione della lentezza sul dietro
- Addetto alla confezione della fodera degli spacchi senza preventiva imbastitura
- Addetto all'imbastitura della tela
Infatti, l'istruttoria non ha dimostrato che la ricorrente possedesse simili capacità e svolgesse tali mansioni e tantomeno incombenze complesse proprie del terzo livello.
Pertanto, è possibile accogliere solo la domanda di inquadramento nel secondo livello del CCNL, con condanna della resistente per le differenze retributive corrispondenti allo stesso, secondo il conteggio attoreo che non risulta contestato.
Con sentenza definitiva, perciò, è possibile accertare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro nei termini suddetti e procedere alla condanna di cui al dispositivo.
Le spese di lite sono regolate come da dispositivo tenendo conto del valore, della natura e della durata della causa e secondo il principio della soccombenza, ponendole a carico della Controparte_1
P.Q.M.
Accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra le parti dal 01.02.2023 al 14.09.2023, con inquadramento nel 2° livello del C.C.N.L. Abbigliamento Confezioni Industria e condanna la convenuta a versare alla parte ricorrente euro 12.005,33 lordi, oltre alla rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Condanna la convenuta a versare alla parte ricorrente le spese di lite per euro 1500, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA e contributo unificato se versato e dovuto
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 13/02/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo