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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/11/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1419/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MO NT Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1419/2025 promossa da:
ato a il 09/01/1979 con il patrocinio dell'avv.CURIA MARIA PIA Parte_1
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. CURIA MARIA PIA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 29.7.2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 30.10.2010, che dalla unione erano nati i figli minorenni e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Per_2
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, i coniugi ribadivano la volontà di non riconciliarsi e la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
-ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri;
-la casa coniugale, concessa in comodato d'uso ai coniugi è di proprietà del padre del marito e rimane in godimento di entrambi sino al 31.12.2025, e comunque sino a quanto la moglie non troverà un altro appartamento nel quale potrà trasferirsi con i figli;
-i due figli minori vivranno con la madre nella casa coniugale di proprietà del nonno paterno;
-l'assegno unico erogato dall'Inps ad entrambi i figli viene percepito da entrambi i genitori nella quota parte pari al 50% ;
-entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, alla educazione, alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione ogni qualvolta avrà i figli con sé;
-Il padre potrà visitare i figli nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana dalle ore 17,00
alle ore 19,00 e previo accordo con la madre;
per quanto il figlio minore , dell'età di Per_2 circa due anni, nel rispetto degli orari di alimentazione e riposo del piccolo, almeno fino al compimento dei tre anni di età, dopo il compimento del terzo anno di età del piccolo potrà
visitare i figli previo accordo con la madre quando lo vorrà, ma sempre, nel rispetto degli orari di alimentazione ed impegni sociali nonché obblighi scolastici e sportivi dei figli;
Il padre potrà vedere e tenere presso di sé i figli e nel fine settimana ogni Per_1 Per_2
quindici giorni, dal pranzo del Sabato sino alle ore 20,00 del Sabato, sino al compimento del terzo anno di età del figlio minore . Dopo il compimento del terzo anno di età, del figlio Per_2
minore potrà vedere e tenere presso di sé i figli nel fine settimana ogni quindici giorni Per_2
dal pranzo del Sabato alle ore 20,00 della Domenica.
Dopo il compimento dei tre anni del figlio minore , durante le vacanze estive per sette Per_2
giorni, periodo che comunque deve essere concordato tra i genitori entro il 30 Aprile di ogni anno;
durante le vacanze scolastiche invernali per sette giorni, avendo cura i genitori di alternare di anno in anno la settimana comprensiva del Natale o del Capodanno;
durante le vacanze Pasquali ad anni alterni, salvo accordi diversi che i coniugi potranno concordare insieme, mentre per quanto riguarda la figlia minore dell'età di dodici anni, il padre Per_1
potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questa;
potrà andare a prenderla a scuola, portarla a pranzo o a cena fuori e ogni altra attività in accordo con la madre
-il padre, nei giorni in cui starà con i minori, non potrà portare i figli fuori dal territorio di
OS né potrà espatriare portandoli con sé senza il previo consenso della madre e viceversa;
Il Sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli verserà alla madre, Parte_1
entro la prima decade di ogni mese, la somma mensile di €.400,00 o con assegno bancario o postale o, a mezzo bonifico bancario o postale sul conto corrente che sarà indicato dalla moglie Sig.ra , importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici Parte_2
ISTAT; -le spese mediche, scolastiche, di vestiario e sportive per i figli saranno equamente divise al 50% tra i coniugi;
”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nat0 a il 09/01/1979 e Parte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 11 novembre 2025
Il Presidente- estensore
MO NT
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MO NT Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1419/2025 promossa da:
ato a il 09/01/1979 con il patrocinio dell'avv.CURIA MARIA PIA Parte_1
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. CURIA MARIA PIA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 29.7.2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 30.10.2010, che dalla unione erano nati i figli minorenni e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Per_2
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, i coniugi ribadivano la volontà di non riconciliarsi e la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
-ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri;
-la casa coniugale, concessa in comodato d'uso ai coniugi è di proprietà del padre del marito e rimane in godimento di entrambi sino al 31.12.2025, e comunque sino a quanto la moglie non troverà un altro appartamento nel quale potrà trasferirsi con i figli;
-i due figli minori vivranno con la madre nella casa coniugale di proprietà del nonno paterno;
-l'assegno unico erogato dall'Inps ad entrambi i figli viene percepito da entrambi i genitori nella quota parte pari al 50% ;
-entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, alla educazione, alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione ogni qualvolta avrà i figli con sé;
-Il padre potrà visitare i figli nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana dalle ore 17,00
alle ore 19,00 e previo accordo con la madre;
per quanto il figlio minore , dell'età di Per_2 circa due anni, nel rispetto degli orari di alimentazione e riposo del piccolo, almeno fino al compimento dei tre anni di età, dopo il compimento del terzo anno di età del piccolo potrà
visitare i figli previo accordo con la madre quando lo vorrà, ma sempre, nel rispetto degli orari di alimentazione ed impegni sociali nonché obblighi scolastici e sportivi dei figli;
Il padre potrà vedere e tenere presso di sé i figli e nel fine settimana ogni Per_1 Per_2
quindici giorni, dal pranzo del Sabato sino alle ore 20,00 del Sabato, sino al compimento del terzo anno di età del figlio minore . Dopo il compimento del terzo anno di età, del figlio Per_2
minore potrà vedere e tenere presso di sé i figli nel fine settimana ogni quindici giorni Per_2
dal pranzo del Sabato alle ore 20,00 della Domenica.
Dopo il compimento dei tre anni del figlio minore , durante le vacanze estive per sette Per_2
giorni, periodo che comunque deve essere concordato tra i genitori entro il 30 Aprile di ogni anno;
durante le vacanze scolastiche invernali per sette giorni, avendo cura i genitori di alternare di anno in anno la settimana comprensiva del Natale o del Capodanno;
durante le vacanze Pasquali ad anni alterni, salvo accordi diversi che i coniugi potranno concordare insieme, mentre per quanto riguarda la figlia minore dell'età di dodici anni, il padre Per_1
potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questa;
potrà andare a prenderla a scuola, portarla a pranzo o a cena fuori e ogni altra attività in accordo con la madre
-il padre, nei giorni in cui starà con i minori, non potrà portare i figli fuori dal territorio di
OS né potrà espatriare portandoli con sé senza il previo consenso della madre e viceversa;
Il Sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli verserà alla madre, Parte_1
entro la prima decade di ogni mese, la somma mensile di €.400,00 o con assegno bancario o postale o, a mezzo bonifico bancario o postale sul conto corrente che sarà indicato dalla moglie Sig.ra , importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici Parte_2
ISTAT; -le spese mediche, scolastiche, di vestiario e sportive per i figli saranno equamente divise al 50% tra i coniugi;
”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nat0 a il 09/01/1979 e Parte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 11 novembre 2025
Il Presidente- estensore
MO NT