Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4428/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
-Seconda Sezione civile-
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in data 25.02.2025 nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca -Presidente-
Dott. Carlo Azzolini -Giudice rel. ed est.-
Dott. Vincenzo Ciliberti -Giudice- ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4428/2022 R.G. promossa con ricorso depositato in data 22.06.2022 da
, Parte_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Francesca Baffetti, presso il cui studio ha eletto domicilio;
-ricorrente- contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Niccolò Rizzo e dall'Avv. Francesco Salviato, presso il cui indirizzo di posta elettronica domiciliata ha eletto domicilio digitale;
-convenuto- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia;
in punto: separazione giudiziale;
conclusioni delle parti: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 22.11.2024; per le seguenti ragioni della decisione in
FATTO e DIRITTO
Tra le parti e è stata già emessa sentenza Parte_1 Controparte_1 parziale di separazione personale.
A seguito della rinuncia alla domanda di assegnazione della casa familiare e di mantenimento del figlio maggiorenne (nato l'[...]) da parte della ricorrente intervenuta in sede di Per_1 precisazione delle conclusioni, il Collegio è chiamato a pronunciarsi in relazione alla sola questione controversa tra le parti, attinente all'addebito della separazione richiesto dalla moglie ricorrente a carico del marito convenuto.
A sostegno della domanda di addebito, la ricorrente ha dedotto in fatto: che il rapporto coniugale era entrato in crisi per colpa dell'atteggiamento del marito in concomitanza con le gravi difficoltà economiche determinate dal suo fallimento professionale nel settore del mobile (prima) e dell'arte
(dopo); che, in particolare, in ragione dei gravi debiti cui era gravato, lo stesso aveva iniziato a scaricare la sua frustrazione -oltre che sui mobili- su di lei anche solo per futili motivi, recandole violenza pagina1 di 4
che, ancora, il coniuge aveva da tempo smesso di occuparsi dei Per_1 bisogni familiari, mentendo anche sul pagamento degli oneri abitativi che si era fatto carico di onorare così costringendola a far fronte, da sola, all'assistenza morale e materiale ai figli iniziando l'attività di insegnante in supplenza a tempo determinato;
che la rottura era divenuta definitiva dopo il rifiuto opposto dal marito a proseguire un percorso di supporto psicologico di coppia presso il consultorio di
RA (dalla medesima suggerito) e dopo la raggiunta autonomia economica della figlia maggiorenne
(nata l'[...]). Per_2
Nella memoria di costituzione predisposta per la fase presidenziale il convenuto
[...]
, pur associandosi alla domanda di separazione personale, si è opposto alla domanda di CP_1 addebito a suo carico formulata dalla ricorrente ritenendola del tutto infondata. A suo dire, la crisi del rapporto coniugale aveva coinciso con le difficoltà economiche della famiglia del 2008 e con il rifiuto della moglie a contribuire alle spese abitative e al pagamento dei mutui accesi nell'interesse della famiglia (con particolare riferimento al mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare), oltre che con il suo sottrarsi ai “doveri coniugali” andando a dormire nella camera della figlia. Per contro, il convenuto ha fermamente contestato le asserite violenze perpetrate ai danni della moglie, tanto più alla luce del provvedimento di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Venezia in data 29.6.2022 che, pur rilevando un'elevata conflittualità tra i coniugi, aveva escluso la sussistenza di una sistematica prevaricazione e vessazione da parte sua evidenziando come le accuse mosse a suo carico dovevano essere “evidentemente il frutto delle questioni civilistiche pendenti tra i coniugi”.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato, all'esito della fase presidenziale, si è limitato ad autorizzare le parti a vivere separatamente. Le stesse si sono poi costituite nel giudizio di merito.
Nella memoria integrativa, la ricorrente, a sostegno della domanda di addebito, ha specificato in punto di fatto: che in data 25.06.2020, durante una discussione, il l'aveva afferrata per le CP_1 braccia e strattonata con forza fino all'intervento del figlio che, con fatica, era riuscito ad Per_1 allontanare il padre il quale, in preda alla rabbia, si era diretto in cucina e danneggiava i mobili;
che la medesima situazione si ripresentava nell'ottobre 2020 ma in quell'occasione era riuscita ad allontanare il marito da sola, con energica spinta;
che durante un altro momento di alterco il marito con un pugno aveva rotto la porta a vetri della camera da letto;
che in molteplici occasioni il , alla presenza CP_1 dei figli, l'aveva offesa con frasi ingiuriose poi riportate nella denuncia querela (doc. 25); che l'ultimo episodio di violenza si era verificato in data 10.11.2020 quando il marito si era alterato non trovando il suo asciugamano bianco e aveva iniziato ad offenderla con consueti epiteti salvo poi aprire il frigorifero e rovesciare sul pavimento il contenuto e la spazzatura;
che, nell'ambito dell'indagine penale a carico del marito, il figlio maggiorenne , sentito a sommarie informazioni, aveva riferito: “Negli ultimi Per_1 tre-quattro anni le liti erano sempre più gravi, mio padre iniziava a minacciare mia madre nella discussione mio padre distruggeva oggetti. Successivamente mio padre ha iniziato ad alzare le mani, un episodio che ricordo è datato il 25.06.2020 quando vedendo mio padre particolarmente nervoso e fuori di se, ho avuto una colluttazione con lui perché volevo impedire che picchiasse mia madre, cosa che fortunatamente riuscivo. …la discussione parte sempre da mio padre. Lo stesso inizialmente parte con gli insulti, poi minacce e talvolta cerca di aggredire fisicamente mia madre…Cerco di uscire il meno possibile per evitare di lasciar ei miei genitori da soli” (doc. 28).
Con comparsa di risposta il convenuto ha contestato fermamente ogni riferimento a pagina2 di 4 maltrattamenti (peraltro esclusi in sede penale, anche in ragione della volontà della ricorrente di non rimettere la querela sporta nei suoi confronti prima di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione) e sostenuto l'assenza di portata causale rispetto alle contestazioni al proprio comportamento indicate dalla coniuge.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie la causa è stata istruita, oltre che con la produzione documentale delle parti, mediante espletamento della prova orale per interrogatorio e testi offerta dalla ricorrente.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 22.11.2024. Concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passa ora in decisione al Collegio.
La domanda di addebito della ricorrente è fondata ed è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Dev'essere in primo luogo ricordato, in punto di diritto, che, come affermato dalla prevalente giurisprudenza, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogene
Alla luce della prova orale deve ritersi provata la condotta violenza del marito ai danni della moglie e, per l'effetto, l'addebitabilità della separazione a carico del convenuto.
Invero, il figlio maggiorenne delle parti , sentito come testimone, ha riferito in ordine ai Per_1 seguenti episodi del 25.06.2020 e del 10.11.2020 ha confermato l'aggressione, quantomeno verbale, del padre ai danni della madre.
In particolare, ha affermato che il giorno 25.06.2020 il convenuto ha strattonato la madre per le braccia e lui è dovuto intervenire per placarlo: “Quel giorno mio padre, nell'ambito di una discussione con mia madre, ad un certo punto l'ha strattonata per le braccia e io sono dovuto intervenire per placarlo. Lui si è dunque diretto in cucina dove ha danneggiato i mobili come da fotografie che mi vengono rammostrate. Erano episodi che accadevano spesso. Ho vissuto un clima tossico a casa e anche per questo sono in cura psichiatrica”. Ancora, in relazione al secondo episodio ha dichiarato: “Mi ricordo bene questo episodio perché
è quello in cui mia madre ha chiamato i carabinieri. Mio padre non trovava degli asciugamani. Ha incolpato di ciò mia madre, offendendola ed insultandola con frasi del tipo “Troia, , ti Per_3 ammazzo, ti rompo il cranio”. Si è diretto verso il frigo tirando fuori cose ivi contenute alla rinfusa. A quel punto mia madre ha chiamato i carabinieri. Io ho cercato di fare da scudo per mia madre quando lui le si è avvicinata dopo averla insultata e minacciata gravemente”.
Alla luce di tali dichiarazioni, sostanzialmente conformi a quelle rese in sede di sommarie informazioni in sede penale, della cui genuinità non vi è motivo di dubitare (tanto più alla luce dell'assenza dell'eccezione di nullità della deposizione da parte del convenuto), si deve ritenere provata, indipendentemente dalla vicenda penale, la condotta prevaricatoria e aggressiva del convenuto, determinante, per la sua gravità rispetto alla dignità morale della moglie, l'addebitabilità della separazione. Tanto più che il convenuto non ha dimostrato in alcun modo comportamenti omogenei da parte della coniuge.
pagina3 di 4 Stante la rinuncia della ricorrente alla domanda di assegnazione per sé della casa familiare, intervenuta solamente in sede di precisazione delle conclusioni, e la soccombenza del convenuto rispetto alla domanda di addebito, sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, II sezione civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni altra deduzione o eccezione, così provvede:
- Dichiara l'addebitabilità della separazione a carico del convenuto;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 25.02.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Carlo Azzolini
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
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