Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2004, n. 1149
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Sentenza 23 gennaio 2004

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La mera titolarità formale di un conto corrente bancario non può, da sola, costituire circostanza decisiva in ordine alla proprietà e spettanza dei relativi fondi, occorrendo valutare in concreto, caso per caso, se sussista disgiunzione fra intestazione nominale del conto e reale appartenenza delle somme depositate (principio affermato dalla S.C. nel confermare la decisione di merito che, a seguito di separazione personale, facendo corretta applicazione dell'art. 2729 cod. civ. aveva ritenuto che le somme accreditate sul conto corrente di cui era titolare un coniuge spettassero all'altro, i proventi della cui attività avevano costituito l'unica fonte di guadagno della famiglia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2004, n. 1149
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1149
    Data del deposito : 23 gennaio 2004

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