Sentenza 23 gennaio 2004
Massime • 1
La mera titolarità formale di un conto corrente bancario non può, da sola, costituire circostanza decisiva in ordine alla proprietà e spettanza dei relativi fondi, occorrendo valutare in concreto, caso per caso, se sussista disgiunzione fra intestazione nominale del conto e reale appartenenza delle somme depositate (principio affermato dalla S.C. nel confermare la decisione di merito che, a seguito di separazione personale, facendo corretta applicazione dell'art. 2729 cod. civ. aveva ritenuto che le somme accreditate sul conto corrente di cui era titolare un coniuge spettassero all'altro, i proventi della cui attività avevano costituito l'unica fonte di guadagno della famiglia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2004, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
0 1 149004 E A ) S 4 M O 7 S . I R n A D S T T 7 8 O S I 9 P A 1 REPUBBLICA ITALIANA G M R o I E z ' T r L R L a L m IN-NOME DEL POPOLO ITALIANO I A A 6 D I D N , e A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E g G O T g Oggetto e L O N L L E 9 SEZIONE PRIMA CIVILE O A S 1 . B t E D r A ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 12535/01 Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere Cron. 2267 Dott. Renato RORDORF - Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI Rep. - Consigliere Ud.16/10/03PICCININNI Dott. Carlo - Rel. Consigliere SPAGNA MUSSO Dott. Bruno ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: TU OS, elettivamente domiciliata in ROMA ALBERTARIO 18, presso l'avvocato VIA EMILIO CHIUCHIARELLI, che la rappresenta e GIANBATTISTA difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente
contro
RI RI RA;
intimato - avverso la sentenza n. 217/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 24/03/00; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2427 udienza del 16/10/2003 dal Consigliere Dott. Bruno -1- SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente l'Avvocato CHIUCCHIARELLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CAFIERO che ha concluso per il Generale Dott. Dario rigetto del ricorso. is T -2- Svolgimento del processo UL SA, con ricorso del 27-4-83, premesso di aver contratto matrimonio con ON AR CO in data 17-4-64, chiedeva al Tribunale di Bergamo dichiararsi la separazione personale, con addebito al marito che aveva trasferito la residenza in Nigeria e si era reso autore di violenze fisiche e morali su essa ricorrente. Costituitosi il convenuto, l'adito Tribunale pronunciava la separazione di detti coniugi, con addebito al ON, condannandolo al pagamento di un assegno mensile di £ 600.000 in favore della moglie. Inoltre, poiché i coniugi in corso di matrimonio avevano costruito un edificio sul suolo del ON, dichiarò la UL titolare della proprietà superficiaria in ragione della metà dell'edificio sito in Rovetta alla via Fermi n. 9, e dichiarò la stessa comproprietaria di altro edificio sito nello stesso Comune alla via Vittorio Veneto, con la condanna del marito a corrisponderle la metà dei canoni di locazione riscossi. A seguito dell'appello proposto dal ON, la Corte d'Appello di Brescia, in parziale di accoglimento del gravame, con sentenza del 16-5-93, dichiarava la costruzione effettuata dai coniugi sul suolo del ON stesso di proprietà esclusiva di quest'ultimo. Proponeva ricorso per cassazione la UL con cinque motivi, cui resisteva il ON, che, a sua volta, proponeva ricorso incidentale. Detto ricorso, già assegnato alla prima sezione civile di questa Corte, veniva rimesso alle Sezioni Unite dal Primo Presidente, trattandosi di una questione di particolare importanza. Le Sezioni Unite, con sentenza in data 27-10-95, osservavano, in accoglimento del secondo e quinto motivo del ricorso principale, che "i giudici di merito, oltre ad aver omesso di motivare sulla circostanza della titolarità della ricorrente del conto corrente bancario n. 1067, espressamente indicato nelle conclusioni poste in epigrafe alla decisione impugnata, dal quale venivano effettuati 1 i prelevamenti anche da parte del marito, all'uopo espressamente delegato presso la banca, non hanno tenuto conto che i materiali per la costruzione, una volta acquistati sul mercato, erano ormai entrati a far parte della comunione legale. Ai sensi dell'art. 935 c.c., il terzo, proprietario dei materiali utilizzati dal costruttore, è titolare di un credito di valore, commisurato al valore di mercato dei materiali stessi ed al prezzo della manodopera al momento in cui si è verificata l'accessione". 1 La causa veniva riassunta dalla UL, con citazione del 20-12-96, chiedendo la restituzione dei fondi del conto corrente presso la Banca Popolare di Bergamo e la restituzione della somma pari alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati per la costruzione, in regime della comunione;
costituitosi il ON, la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza in esame, dichiarava il ON tenuto al pagamento a favore della UL della somma complessiva di £ 385.353.000, oltre interessi compensativi dell' 8% annui, da calcolarsi sull'importo di £ 216.176.500, dall' 1-1-75 alla data di pubblicazione della sentenza, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione al saldo da calcolarsi sull'intero importo. La Corte territoriale, infine, rigettava la richiesta di condanna del ON alla restituzione delle somme prelevate dal conto corrente. Ricorre per cassazione, con un unico articolato motivo, la UL, illustrato con memoria (con relativa "nota di correzione"); non ha svolto attività difensiva l'intimato. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 177 e seguenti e 1733 c.c. nonché dell'art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione, oltre all'omessa o erronea applicazione della sentenza n. 651/96 delle Sezioni Unite, sul punto della non pronunciata condanna del ON alla restituzione delle somme prelevate dal conto corrente in questione, tra l'altro, esclusivamente intestato all'odierna ricorrente. Il ricorso non merita accoglimento. A La Corte di merito di Brescia ha, infatti, sulla base di un completo esame delle risultanze processuali e di una corretta applicazione dell'art.2729 c.c. e del relativo "prudente apprezzamento" del giudice di presunzioni “gravi, precise e concordanti”, elementi tutti non ulteriormente censurabili nella presente sede di legittimità, ampiamente e logicamente argomentato in ordine alla “spettanza" del danaro accreditato sul conto corrente in questione al ON. Nella sentenza impugnata, infatti, si legge testualmente che "la UL durante il matrimonio non svolse alcuna attività lavorativa essendo rimasta accanto al marito in Nigeria per circa diciotto anni" e che "per stessa ammissione della stessa UL, l'unica fonte di guadagno della famiglia era costituita dai proventi dell'attività imprenditoriale esercitata dal marito”. Infondato è dunque il ricorso laddove deduce l'illogicità e il difetto di motivazione dell'impugnata pronuncia. Altresì non meritevoli di accoglimento risultano le ulteriori doglianze della non corretta osservanza della sentenza n.651/96 delle S.U. e della insussistenza di “eccezioni” da parte del ON in relazione al punto della controversia riguardante il conto in questione: è da rilevare, in proposito, sia che le Sezioni Unite hanno esplicitamente affermato l'omissione di motivazione nella sentenza n.446/92 “sulla circostanza del conto corrente bancario n.1067", in considerazione del thema decidendum quale desumibile sulla base anche delle autonome deduzioni della UL, sia che il ON, come evidenziato dalla stessa Corte territoriale, fin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, aveva eccepito, reiterando detta eccezione in sede di comparsa conclusionale, che i fondi sul conto corrente in oggetto erano stati solo da lui "procurati”. Deve, inoltre, osservarsi che la mera titolarità formale di un conto corrente non può da sola costituire circostanza decisiva sulla proprietà e spettanza dei relativi fondi, in quanto occorre valutare in concreto caso per caso, come correttamente effettuato dalla Corte di Brescia, se vi è disgiunzione tra intestazione nominale del conto corrente bancario e reale appartenenza delle relative somme. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato comporta non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma, il 16-10-2003 L'estensore ht Il Pre sidente (un) CORTE SUPREMA DI CASPAZIONE vile Prima S LL DepositatoA 0 2.3 GEM 200/ Avidjga AN LL LL ) 4 I A E 7 . D S n S O A 7 8 A R T 9 T S T 1 S O o I A P z r G R a M I E T m ' L R L L A I e A I D g D g N , e L E G O T 9 O L 1 N . L t E r A O A S ( D B E