TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 15.04.2025; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3879/2021 R.g. Lavoro avente ad oggetto: accertamento del rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
TRA
(c.f. CF ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giordano Antonio ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
(già in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Rita D'Amore ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 21.07.2021, la parte ricorrente ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 01.06.2018 al 30.10.2020; che il rapporto è stato formalizzato solo a decorrere dal 25.02.2020 al 14.03.2020 con contratto a tempo indeterminato e part-time 20 ore settimanali;
di essere stato inquadrato con mansione di riparatore di apparecchi elettrici ed elettrodomestici; che la propria attività lavorativa è stata svolta principalmente presso la ditta della società sita in Castello di Cisterna (NA) alla via Vittorio Emanuele Trav. Palermo 10; di aver svolto anche mansioni di gestione del magazzino, vendita e consegne delle cialde di caffè presso le sedi indicate in ricorso quali, ad esempio, il Salone di bellezza “Amato” sito in Marigliano (Na) oppure presso la pizzeria Pag. 1 di 6 “Due Stelle” sita in Somma Vesuviana (Na); che l'orario di lavoro era articolato su sei giorni settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle 19:00 e il sabato dalle ore 08:30 alle 13:30; di aver ricevuto una retribuzione mensile di € 50,00 per le prime otto settimane e € 100,00 per le restanti settimane, senza alcun emolumento ulteriore;
che il rapporto è cessato in data 14.03.2020 per licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
che la retribuzione percepita non è stata mai corrispondente all'effettivo lavoro svolto, sia in termini di durata della prestazione lavorativa, sia in termini di qualità del lavoro svolto e che nulla veniva corrisposto a titolo di ferie e ROL per gli anni 2018,
2019 e 2020, TFR.
Tanto premesso, ha chiesto di accertare lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto e secondo le modalità indicate nell'atto introduttivo con condanna della società “
[...]
al pagamento della somma di € 29.099,84 a titolo di ferie Parte_2
e ROL per gli anni 2018, 2019 e 2020 e di € 2.565,46 a titolo di trattamento di fine rapporto, come da conteggi indicati al ricorso.
Ha chiesto, altresì, la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni per la mancata percezione della indennità di disoccupazione per mancato versamento dei contributi. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Disposta la rinotifica, si è costituita tempestivamente la società, contestando l'intera ricostruzione effettuata dalla parte ricorrente ed evidenziando che tra le parti è intercorso un rapporto di subordinazione esclusivamente per il periodo che va dal 25.02.2020 al 14.03.2020 conclusosi con il recesso datoriale per mancato superamento del periodo di prova. Ha contestato, inoltre, i conteggi formulati da parte ricorrente in quanto infondati. Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso.
Vinte le spese.
Fallito il tentativo di conciliazione, letti gli atti, sottoposta parte ricorrente a libero interrogatorio, ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, espletata l'attività istruttoria, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preme evidenziare che la prima udienza di comparizione delle parti si
è svolta dinanzi al Giudice Onorario, in sostituzione dello scrivente magistrato assente dal servizio per congedo di maternità dal 28.02.2023 al 30.09.2023.
È documentalmente provata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 25.02.2020 al 14.03.2020, con inquadramento part-time orizzontale 20 ore settimanali nel livello III del ccnl Commercio, con qualifica professionale di riparatore di apparecchi elettrici ed elettrodomestici.
Tale circostanza è provata dalla documentazione in atti (cfr. Unilav, prod. tel. conv.). La società resistente ha altresì depositato la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, datata 14.03.2020, firmata da parte ricorrente (all. prod. tel. conv.).
Rispetto a tali circostanze, l'istante ha dedotto di aver appreso solo in un secondo momento
Pag. 2 di 6 dell'assunzione in data 25.02.2020 e del successivo licenziamento del 14.03.2020. Tuttavia, nulla ha contestato con riferimento alla documentazione depositata dalla parte resistente, né ha disconosciuto la firma apposta alla lettera di risoluzione.
Tanto premesso, oggetto del presente giudizio è, dunque, da un lato, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 01.06.2018 al 24.02.2020 e, dall'altro, l'accertamento dello svolgimento di un orario lavorativo superiore a quello di formale inquadramento, avendo parte ricorrente dedotto di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00
e il sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.30.
In punto di diritto, occorre premettere sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro ed il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Quanto alla domanda avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato deve inoltre evidenziarsi che, come è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore.
Assumono pertanto rilievo le risultanze della prova testimoniale espletata.
Il primo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: «Conosco il ricorrente perché portava Testimone_1
l'auto all'autolavaggio presso cui io lavoravo. Lo conosco da una decina di anni. Non ho mai lavorato per la società resistente.
So che il ricorrente lavorava per la resistente perché preciso che la macchina che portava a lavaggio era la macchina aziendale.
Anzi il ricorrente ha portato 3 macchine aziendali, di cui ricordo anche i modelli: wolksgaven – Dacia – Fiat Fiorino.
Non ricordo quando è venuto per la prima volta a lavare le macchine. Non ricordo quando ha iniziato a lavorare per resistente perché quando è venuto per la prima volta all'autolavaggio il ricorrente era già dipendente della stessa. So che il ricorrente si occupava dell'assistenza delle macchinette di caffè e della consegna di caffè e lo so perché avendo noi una macchina di caffè all'autolavaggio qualche volte ci ha consegnato le cialde. Non conosco gli orari di lavoro di parte ricorrente, approssimamene il ricorrente è venuto auto lavaggio un 5-6 volte. L'autolavaggio si trova a Castello di Cisterna via Aldo
Moro. Non mi sono mai recato presso la società» (cfr. verbale di udienza del 13.06.2024).
Il secondo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: «Conosco il ricorrente perché Testimone_2 veniva a fare la consegna delle cialde presso il negozio di parrucchiere dove vado a farmi i capelli ed infatti l'ho conosciuto in
Pag. 3 di 6 queste occasioni. Non ricordo quando l'ho visto la prima volta. Io andavo dal parrucchiere tutte le settimane e lo vedevo quasi tutte le settimane. Sono l'attuale compagna del ricorrente e siamo fidanzati da 7 anni. So che il ricorrente si occupava anche della manutenzione delle macchinette oltre che della consegna di caffè perché parlando me l'ha detto lui. Il ricorrente lavorava dal lunedì al sabato e poi è capitato che facesse consegne anche in costiera. Non ricordo gli orari di lavoro. Il negozio di parrucchiere si trova in Marigliano e si chiama “Cura dell'immagine di . Non avevo un giorno preciso Parte_3 che andavo dal parrucchiere» (cfr. Verbale di udienza del 13.06.2024).
Dalle suddette dichiarazioni non emerge lo svolgimento di attività lavorativa come dedotta nell'atto introduttivo, non essendo stati provati, da un lato, gli elementi richiesti dall'art. 2094 c.c., né dall'altro, lo svolgimento di un orario lavorativo maggiore rispetto a quello di formale inquadramento.
Nulla è emerso dalle testimonianze circa il periodo di “lavoro nero”, in quanto nessuno dei due testi ha fornito dati temporali per delimitare l'inizio e la fine del rapporto lavorativo.
Le testimonianze non possono rivestire alcun valore probatorio nemmeno con riferimento agli orari di lavoro e ai giorni lavorati, in quanto non è emerso né il carattere continuativo del rapporto di lavoro né l'obbligo in capo al ricorrente di rispettare orari eterodeterminati e predeterminati. Al riguardo, il teste ha dichiarato espressamente di non conoscere gli orari lavorativi, mentre il teste Testimone_3
ha genericamente dichiarato: «il ricorrente lavorava dal lunedì al sabato», aggiungendo di non Tes_2 ricordare gli orari.
Entrambi i testi hanno riferito che il ricorrente si occupava di assistenza delle macchinette di caffè e delle consegne di caffè, ma anche sotto tale aspetto si ritiene che le testimonianze non siano idonee a fornire la prova della subordinazione. La conoscenza dei testi è limitata “alle volte” in cui il ricorrente si recava presso l'autolavaggio a Castello di Cisterna o presso il negozio di parrucchiere a Marigliano per consegnare le cialde.
Il teste ha dichiarato: «So che il ricorrente si occupava dell'assistenza delle macchinette di caffè e della Tes_3 consegna di caffè e lo so perché avendo noi una macchinetta di caffè all'autolavaggio qualche volta ci ha consegnato le cialde».
Ad ogni modo, tale dichiarazione non fornisce la prova che tale attività venisse svolta in qualità di dipendente della resistente.
Il teste ha riferito: «So che il ricorrente si occupava anche della manutenzione delle macchinette oltre che Tes_2 dalla consegna di cialde perché parlando me l'ha detto lui». Quest'ultima dichiarazione è innegabilmente il frutto di quanto riferitogli dallo stesso ricorrente, con tutto ciò che ne consegue in ordine alla rilevanza processuale. Si è, difatti, in presenza di una testimonianza de relato actoris la cui rilevanza, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità oramai consolidata sul punto, “è sostanzialmente nulla”.
Infine, i testi nulla hanno riferito quanto alla retribuzione e all'eventuale esercizio del potere disciplinare in capo alla resistente.
Dal punto di vista documentale è doveroso evidenziare che parte ricorrente non ha fornito alcun elemento a sostegno delle deduzioni contenute in ricorso.
Pag. 4 di 6 Al fine di una maggiore completezza, è da evidenziare che alcun apporto all'assunto attoreo è fornito dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente, e rispettivamente escussi Testimone_4 Testimone_5 all'udienza del 14.11.2024 e all'udienza del 20.03.2025, conformemente al principio di acquisizione probatoria, che, coniugato con il principio del contraddittorio, riguarda l'impossibilità della parte di disporre degli effetti delle prove raccolte, che una volta assunte possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte (cfr. Cass. n. 15480 del 2012).
Il teste ha riferito di aver visto il ricorrente presso la sede della società ad inizio 2020, per un Tes_4 paio di volte, mentre il teste ha riferito di aver visto il ricorrente agli inizi del 2020, che si occupava Tes_5 di manutenzione di macchine da caffè all'interno dell'azienda, ma non come dipendente ma come apprendista.
Queste essendo le risultanze istruttorie, è evidente che la parte ricorrente non ha fornito la prova di quanto dedotto nell'atto introduttivo, e cioè di aver lavorato con il vincolo della subordinazione alle dipendenze della resistente dal 01.06.2018 al 30.10.2020 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30
e dalle ore 14.30 alle ore 19.00, nonché il sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.30.
Quanto al periodo di formale inquadramento, non spettano le differenze retributive richieste a titolo di ferie e permessi, atteso che nulla è emerso al riguardo dalla prova testimoniale.
Quanto alle differenze a titolo di retribuzione mensile e TFR va osservato quanto segue.
Parte ricorrente ha dedotto di aver percepito per le prime quattro settimane € 50,00 settimanali e successivamente € 100,00 sempre settimanali;
ha dedotto, altresì, di non aver ricevuto il pagamento del
TFR.
Dal canto suo, la società ha esposto di aver regolarmente corrisposto quanto dovuto al lavoratore, che il contratto prevedeva una paga lorda di € 895,52, corrispondenti ad un netto di € 560,00.
Vale rammentare che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente (creditore) l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle voci retributive indicate in ricorso, incombe sul convenuto (asserito debitore) la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Pag. 5 di 6 Ma tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita dalla società non essendo le allegazioni supportate da alcuna prova in tal senso.
Né la società ha provato di aver corrisposto il TFR.
In ordine al quantum debeatur, non si rinviene in atti né la busta paga, né il contratto di assunzione, né il ccnl da cui poter ricavare il minimo retributivo previsto per il formale livello di inquadramento, sempre tenuto conto del contratto part time 20 ore settimanali.
Questo giudicante, dunque, ritiene di poter utilizzare la retribuzione come risultante dall'estratto conto previdenziale (cfr. fasc. tel.) e, alla luce di tale calcolo aritmetico di facile e pronta soluzione, pertanto effettuato dal giudicante senza ricorso ad ausiliari contabili, tenuto conto di quanto percepito dal ricorrente come dichiarato nell'atto introduttivo, la società va condannata al pagamento della somma di € 231,00 a titolo di differenza sulla retribuzione ordinaria per il periodo dal 25.02.2020 al 14.03.2020.
La società, inoltre, va condannata al pagamento della somma di € 46,70 a titolo di TFR.
In definitiva, la domanda merita parziale accoglimento e la società va condannata al pagamento della somma di € 277,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo credito sino all'effettivo saldo.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sono determinate in applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM 55/2014, tenuto conto del riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione del giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 277,70 a titolo di differenze retributive, di cui € 46,70 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo credito sino all'effettivo saldo;
2) rigetta nel resto la domanda;
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 641,00 oltre iva e cpa se dovuti nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Giordano Antonio, dichiaratosi antistatario.
SI COMUNICHI. Nola, 15.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 6 di 6