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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/11/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 880/2022 R.G.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AU PI opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Camilleri P.IVA_1
opposta
Il Giudice scaduto il termine dell'11 novembre 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 12 novembre 2025
Il Giudice
RO IU DI
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico RO IU DI ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 880/2022 R.G., vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AU PI opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Camilleri P.IVA_1
opposta
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 novembre 2025, qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.1. Deve poi rammentarsi sin da subito che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118
3 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
1.2. Va, infine, premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno
2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
2. Istruita documentalmente e con prova orale, la causa è stata assegnata allo scrivente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di due distinti termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva innanzitutto che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
3.1. Ancora preliminarmente, non colgono nel segno le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevate dall'opponente, dovendo rammentarsi che in virtù della distinzione tra questioni processuali concernenti la legittimazione ad agire e questioni di merito concernenti la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio (cfr., tra le altre,
Cass. S.U. 23/08/1990, n. 8573) la verifica della legittimazione ad agire e resistere in giudizio deve essere effettuata in base alla domanda, vale a dire, al diritto o rapporto sostanziale così come dedotto in giudizio da parte attrice (nella presente fattispecie, sostanziale, ossia parte opposta), indipendentemente dalla sua effettiva esistenza. Risponde infatti a consolidato principio che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale
4 dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione attorea, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Laddove, invece, viene contestata la titolarità della situazione giuridica sostanziale (attiva e passiva), come nel caso di specie, si configura una questione che attiene al merito della lite e alla fondatezza della pretesa (v. Cass. 3 dicembre 1999, n. 13467; Cass. 24 luglio 1997,
n. 916; Cass. 13 gennaio 1995, n, 377, Cass. 17 marzo 1995, n. 3110).
4. Nel merito, l'opposizione è fondata per quanto di ragione e nei limiti che si vanno ad esporre.
In termini generali, va osservato che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.
Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, importa evidenziare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009).
Va ancora considerato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali
5 conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass.
Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Difatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(Cass. Sez. 2, sentenza n. 13550 del 21.12.1992; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 5163 del
9.3.2005 dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Cass. Sez. 1, sentenza n. 5055 del 25.5.1999; Cass. Sez. 3, sentenza n. 19595 del 2013).
5. Tanto premesso in punto di diritto e passando alle vicende dedotte in lite, va detto che il rapporto obbligatorio sotteso alla pretesa di parte creditrice-opposta ha fonte non in un contratto, ma in un fatto asseritamente illecito, ossia nell'avere il Vetere sottratto fraudolentemente, mediante allaccio abusivo, energia elettrica direttamente dalla rete di E- distribuzione (cfr. allegati nn. 4, 5 e 6 alla comparsa di costituzione e risposta).
Conseguentemente, la domanda formulata in giudizio dal Controparte_1 deve essere riqualificata come una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 e ss.
c.c.
Orbene, sotto il profilo dell'an, ritiene il Giudicante che la creditrice abbia adeguatamente fornito la prova della sua pretesa, depositando in giudizio, a conferma di quanto allegato, il verbale di sopralluogo del 13.11.2017, effettuato dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. e dai
Carabinieri della Stazione di Isola di Capo Rizzuto e redatto in contraddittorio con la parte opponente, nel quale è dato leggersi che: “trattasi di intervento a seguito colleghi operativi intervenuti per guasto (ticket identificativo 51610 del 13.11.2017). Nel corso della ricerca guasto, il personale intervenuto per la risoluzione del guasto rinvenivano all'interno di una cassetta E-Distribuzione un cavo 4x 16 AI regolarmente connesso alla stessa mediante morsetteria, dall'altra estremità il cavo 4 x 16 abusivo lungo circa 2 metri è stato trovato tranciato all'interno del cavidotto di proprietà del cliente dove transitano i cavi del cliente in
6 uscita dal contatore avente ENELTEL 790439481. Al nostro arrivo lo stesso cavo era stato portato a vista dai nostri colleghi durante l'operazione di ricerca guasto per mettere in sicurezza gli impianti esistenti e riattivare la clientela rimasta al buio. Si precisa quindi che al momento della verifica in data 13.11.2017 il su menzionato cavo abusivo non era usato per prelevare energia e potenza dalla rete di E distribuzione ma era nell'immediata disponibilità del cliente per poterlo fare;
infatti il cavo 4 x 16 era lungo abbastanza da essere connesso all'impianto del cliente all'altezza di una cassetta cliente ubicata subito vicina ai contatori come raffigurato in foto. La fornitura avente ENELTEL 790439481 viene distaccata in sede di verifica come da disposizione aziendale” (cfr. all. 4 comparsa).
Dal predetto verbale risulta, altresì, che utilizzatore di fatto della fornitura era il sig.
[...]
, odierno opponente, il quale, pur presente, ha rifiutato di sottoscrivere il Parte_1 verbale in parola (cfr. all. 4 su cit.).
Tali fatti, così come accertati e verificati, risultano incontrovertibili, in quanto il suddetto verbale di verifica non è stato oggetto di adeguata contestazione, mediante querela di falso, da parte del debitore: e invero, in adesione alla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., tra tante, Cass. civ. n. 7075/2020; Trib. Bologna n. 713/2022), “il verbale di verifica redatto dai dipendenti del è un atto di incaricato di pubblico servizio e fa Pt_2 prova delle dichiarazioni riportate e dei fatti che dichiarano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, stante che gli accertamenti sull'allaccio abusivo sono stati posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni;
in particolare, ai fini della determinazione dei requisiti necessari per la assunzione della qualità di pubblico ufficiale o di pubblico servizio, sin dalla entrata in vigore della L. 26 aprile 1990 n. 86, non ha rilievo la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico o del diritto privato, ma ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della pubblica amministrazione. La funzione è pubblica quando è disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi (art. 357, comma 2). E' noto poi che, nell'ambito dei soggetti che svolgono funzioni pubbliche, la qualifica di pubblico ufficiale è riservata a coloro che formano (o concorrono a formare) la volontà della pubblica amministrazione o a coloro che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico R.G.A.C. n. 5207/2019 servizio è assegnata dalla legge, in via residuale
(art. 358 c.p.), a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale.
7 Pertanto, non v'è dubbio che l'attività del dipendente del rientrante tra gli organismi Pt_2 erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica, incaricati della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato”.
Né, peraltro, sono sufficienti a condurre a diverso esito le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio, prova orale compresa.
Con riferimento, poi, al quantum della pretesa risarcitoria, va evidenziato, innanzitutto, che non è coperta dalla pubblica fede né è dotata di una qualche forza presuntiva la ricostruzione dei consumi operata dal distributore, la quale costituisce, per l'appunto, l'oggetto dell'accertamento giudiziale dei diritti e degli obblighi delle parti.
Inoltre, il prelievo fraudolento non può equipararsi al prelievo irregolare e non è pertanto regolamentato dalle delibere delle Autorità regolatrici della materia (in giur. di merito, v.
Trib. Sciacca n. 6/2024).
Ne deriva che non possono trovare applicazione i criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi previsti dalle delibere di tali enti.
Né, d'altra parte, può essere condivisa la deduzione di parte opposta secondo la quale la stessa non sarebbe legittimata passiva con riguardo alle contestazioni svolte da parte opponente in ordine alla correttezza dei criteri e delle modalità di calcolo dei consumi impiegati dal distributore, limitandosi il venditore dell'energia elettrica a predisporre la fatturazione dei compensi sulla base dei calcoli compiuti dal distributore. E invero, il rapporto contrattuale in forza del quale è stato azionato il credito in sede monitoria intercorre tra il rivenditore dell'energia elettrica e il cliente, di talché sarà il primo a dover fornire la prova del titolo della propria pretesa, ivi inclusa la correttezza dei criteri di determinazione degli importi richiesti, comprensivi delle modalità di calcolo dei consumi, a prescindere dall'identità del soggetto che ha provveduto a tale calcolo.
Orbene, ai fini della quantificazione, deve preliminarmente considerarsi che la cifra di €
97.936,92, recata dal d.i. opposto, è stata individuata dal Controparte_1 in virtù della tabella di ricostruzione dei consumi comunicatale dalla TR (cfr. allegato n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta) ed elaborata da quest'ultima sulla base della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo” abusivamente collegato alla rete elettrica di distribuzione principale.
8 Tale ricostruzione, seppure non arbitraria, in quanto fondata sull'imposto criterio di quantificazione, non può, tuttavia, essere condivisa, in quanto, pur in assenza di ogni possibile rilevazione alternativa e certa, non si ritiene comunque ragionevole stimare, in via presuntiva, la misura dell'energia elettrica utilizzata dall'odierno opponente come equivalente a quella massima erogabile dal cavo di collegamento abusivo utilizzato.
In altri termini, a fronte delle emergenze processuali agli atti, appare irragionevole ritenere che l'impianto collegato abusivamente all'immobile in uso all'opponente sia stato effettivamente usato a pieno regime per prelevare il massimo possibile dell'energia durante l'intero periodo dell'allaccio abusivo: il danno patito dall'opposta va, quindi, rideterminato in misura equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..
A tali fini, deve osservarsi che, benché non sia emerso in maniera univoca che alla manomissione sia seguito l'effettivo prelievo di energia elettrica, non appare tuttavia ragionevole ritenere che l'allaccio abusivo sia stato posto in essere senza che esso venisse sfruttato.
D'altro canto, però, nemmeno appare congruo ritenere che vi sia stato un impiego costante e sempre al massimo regime per ogni giorno.
In conclusione, considerando che secondo quanto emerge dagli atti si tratta di un unico utilizzatore dell'energia presso un appartamento (e dunque non un immobile ad uso commerciale), si ritiene equo prendere come parametro la cifra ingiunta e ridurla di due terzi, per un totale complessivo di € 32.645,64.
A tale somma, valutata all'attualità e, dunque, anche in considerazione della rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 11594/2004; Tribunale Milano, n. 14494/2014; Trib. Milano n.
2078/2014), devono essere aggiunti gli interessi legali previsti dal c.c. a decorrere dalla data del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo.
In conclusione, l'opposizione è fondata per le ragioni e nei limiti di cui alla presente sentenza.
Sicché il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, mentre, in parziale accoglimento della domanda di pagamento avanzata dall'opposta - comunque sottesa alla domanda monitoria e valutabile anche in caso di revoca del decreto ingiuntivo - l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore di parte opposta, di € 32.645,64, oltre interessi legali come sopra indicati.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore questione dedotta e trattata dalle parti, osservandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti
9 non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, in ragione dell'attività processuale concretamente espletata, della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia, determinata nei limiti del decisum.
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 157/2022 emesso dal Tribunale di Crotone;
- accoglie per quanto di ragione la domanda di pagamento avanzata dall'opposta e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di € 32.645,64, oltre interessi legali come indicati in parte motiva;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'opposta, liquidate in 3.809,00 per compensi, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 12 novembre 2025.
Il Giudice
RO IU DI
10
SEZIONE CIVILE
Causa n. 880/2022 R.G.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AU PI opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Camilleri P.IVA_1
opposta
Il Giudice scaduto il termine dell'11 novembre 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 12 novembre 2025
Il Giudice
RO IU DI
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico RO IU DI ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 880/2022 R.G., vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AU PI opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Camilleri P.IVA_1
opposta
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 novembre 2025, qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.1. Deve poi rammentarsi sin da subito che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118
3 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
1.2. Va, infine, premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno
2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
2. Istruita documentalmente e con prova orale, la causa è stata assegnata allo scrivente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di due distinti termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva innanzitutto che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
3.1. Ancora preliminarmente, non colgono nel segno le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevate dall'opponente, dovendo rammentarsi che in virtù della distinzione tra questioni processuali concernenti la legittimazione ad agire e questioni di merito concernenti la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio (cfr., tra le altre,
Cass. S.U. 23/08/1990, n. 8573) la verifica della legittimazione ad agire e resistere in giudizio deve essere effettuata in base alla domanda, vale a dire, al diritto o rapporto sostanziale così come dedotto in giudizio da parte attrice (nella presente fattispecie, sostanziale, ossia parte opposta), indipendentemente dalla sua effettiva esistenza. Risponde infatti a consolidato principio che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale
4 dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione attorea, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Laddove, invece, viene contestata la titolarità della situazione giuridica sostanziale (attiva e passiva), come nel caso di specie, si configura una questione che attiene al merito della lite e alla fondatezza della pretesa (v. Cass. 3 dicembre 1999, n. 13467; Cass. 24 luglio 1997,
n. 916; Cass. 13 gennaio 1995, n, 377, Cass. 17 marzo 1995, n. 3110).
4. Nel merito, l'opposizione è fondata per quanto di ragione e nei limiti che si vanno ad esporre.
In termini generali, va osservato che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.
Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, importa evidenziare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009).
Va ancora considerato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali
5 conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass.
Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Difatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(Cass. Sez. 2, sentenza n. 13550 del 21.12.1992; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 5163 del
9.3.2005 dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Cass. Sez. 1, sentenza n. 5055 del 25.5.1999; Cass. Sez. 3, sentenza n. 19595 del 2013).
5. Tanto premesso in punto di diritto e passando alle vicende dedotte in lite, va detto che il rapporto obbligatorio sotteso alla pretesa di parte creditrice-opposta ha fonte non in un contratto, ma in un fatto asseritamente illecito, ossia nell'avere il Vetere sottratto fraudolentemente, mediante allaccio abusivo, energia elettrica direttamente dalla rete di E- distribuzione (cfr. allegati nn. 4, 5 e 6 alla comparsa di costituzione e risposta).
Conseguentemente, la domanda formulata in giudizio dal Controparte_1 deve essere riqualificata come una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 e ss.
c.c.
Orbene, sotto il profilo dell'an, ritiene il Giudicante che la creditrice abbia adeguatamente fornito la prova della sua pretesa, depositando in giudizio, a conferma di quanto allegato, il verbale di sopralluogo del 13.11.2017, effettuato dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. e dai
Carabinieri della Stazione di Isola di Capo Rizzuto e redatto in contraddittorio con la parte opponente, nel quale è dato leggersi che: “trattasi di intervento a seguito colleghi operativi intervenuti per guasto (ticket identificativo 51610 del 13.11.2017). Nel corso della ricerca guasto, il personale intervenuto per la risoluzione del guasto rinvenivano all'interno di una cassetta E-Distribuzione un cavo 4x 16 AI regolarmente connesso alla stessa mediante morsetteria, dall'altra estremità il cavo 4 x 16 abusivo lungo circa 2 metri è stato trovato tranciato all'interno del cavidotto di proprietà del cliente dove transitano i cavi del cliente in
6 uscita dal contatore avente ENELTEL 790439481. Al nostro arrivo lo stesso cavo era stato portato a vista dai nostri colleghi durante l'operazione di ricerca guasto per mettere in sicurezza gli impianti esistenti e riattivare la clientela rimasta al buio. Si precisa quindi che al momento della verifica in data 13.11.2017 il su menzionato cavo abusivo non era usato per prelevare energia e potenza dalla rete di E distribuzione ma era nell'immediata disponibilità del cliente per poterlo fare;
infatti il cavo 4 x 16 era lungo abbastanza da essere connesso all'impianto del cliente all'altezza di una cassetta cliente ubicata subito vicina ai contatori come raffigurato in foto. La fornitura avente ENELTEL 790439481 viene distaccata in sede di verifica come da disposizione aziendale” (cfr. all. 4 comparsa).
Dal predetto verbale risulta, altresì, che utilizzatore di fatto della fornitura era il sig.
[...]
, odierno opponente, il quale, pur presente, ha rifiutato di sottoscrivere il Parte_1 verbale in parola (cfr. all. 4 su cit.).
Tali fatti, così come accertati e verificati, risultano incontrovertibili, in quanto il suddetto verbale di verifica non è stato oggetto di adeguata contestazione, mediante querela di falso, da parte del debitore: e invero, in adesione alla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., tra tante, Cass. civ. n. 7075/2020; Trib. Bologna n. 713/2022), “il verbale di verifica redatto dai dipendenti del è un atto di incaricato di pubblico servizio e fa Pt_2 prova delle dichiarazioni riportate e dei fatti che dichiarano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, stante che gli accertamenti sull'allaccio abusivo sono stati posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni;
in particolare, ai fini della determinazione dei requisiti necessari per la assunzione della qualità di pubblico ufficiale o di pubblico servizio, sin dalla entrata in vigore della L. 26 aprile 1990 n. 86, non ha rilievo la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico o del diritto privato, ma ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della pubblica amministrazione. La funzione è pubblica quando è disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi (art. 357, comma 2). E' noto poi che, nell'ambito dei soggetti che svolgono funzioni pubbliche, la qualifica di pubblico ufficiale è riservata a coloro che formano (o concorrono a formare) la volontà della pubblica amministrazione o a coloro che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico R.G.A.C. n. 5207/2019 servizio è assegnata dalla legge, in via residuale
(art. 358 c.p.), a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale.
7 Pertanto, non v'è dubbio che l'attività del dipendente del rientrante tra gli organismi Pt_2 erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica, incaricati della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato”.
Né, peraltro, sono sufficienti a condurre a diverso esito le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio, prova orale compresa.
Con riferimento, poi, al quantum della pretesa risarcitoria, va evidenziato, innanzitutto, che non è coperta dalla pubblica fede né è dotata di una qualche forza presuntiva la ricostruzione dei consumi operata dal distributore, la quale costituisce, per l'appunto, l'oggetto dell'accertamento giudiziale dei diritti e degli obblighi delle parti.
Inoltre, il prelievo fraudolento non può equipararsi al prelievo irregolare e non è pertanto regolamentato dalle delibere delle Autorità regolatrici della materia (in giur. di merito, v.
Trib. Sciacca n. 6/2024).
Ne deriva che non possono trovare applicazione i criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi previsti dalle delibere di tali enti.
Né, d'altra parte, può essere condivisa la deduzione di parte opposta secondo la quale la stessa non sarebbe legittimata passiva con riguardo alle contestazioni svolte da parte opponente in ordine alla correttezza dei criteri e delle modalità di calcolo dei consumi impiegati dal distributore, limitandosi il venditore dell'energia elettrica a predisporre la fatturazione dei compensi sulla base dei calcoli compiuti dal distributore. E invero, il rapporto contrattuale in forza del quale è stato azionato il credito in sede monitoria intercorre tra il rivenditore dell'energia elettrica e il cliente, di talché sarà il primo a dover fornire la prova del titolo della propria pretesa, ivi inclusa la correttezza dei criteri di determinazione degli importi richiesti, comprensivi delle modalità di calcolo dei consumi, a prescindere dall'identità del soggetto che ha provveduto a tale calcolo.
Orbene, ai fini della quantificazione, deve preliminarmente considerarsi che la cifra di €
97.936,92, recata dal d.i. opposto, è stata individuata dal Controparte_1 in virtù della tabella di ricostruzione dei consumi comunicatale dalla TR (cfr. allegato n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta) ed elaborata da quest'ultima sulla base della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo” abusivamente collegato alla rete elettrica di distribuzione principale.
8 Tale ricostruzione, seppure non arbitraria, in quanto fondata sull'imposto criterio di quantificazione, non può, tuttavia, essere condivisa, in quanto, pur in assenza di ogni possibile rilevazione alternativa e certa, non si ritiene comunque ragionevole stimare, in via presuntiva, la misura dell'energia elettrica utilizzata dall'odierno opponente come equivalente a quella massima erogabile dal cavo di collegamento abusivo utilizzato.
In altri termini, a fronte delle emergenze processuali agli atti, appare irragionevole ritenere che l'impianto collegato abusivamente all'immobile in uso all'opponente sia stato effettivamente usato a pieno regime per prelevare il massimo possibile dell'energia durante l'intero periodo dell'allaccio abusivo: il danno patito dall'opposta va, quindi, rideterminato in misura equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..
A tali fini, deve osservarsi che, benché non sia emerso in maniera univoca che alla manomissione sia seguito l'effettivo prelievo di energia elettrica, non appare tuttavia ragionevole ritenere che l'allaccio abusivo sia stato posto in essere senza che esso venisse sfruttato.
D'altro canto, però, nemmeno appare congruo ritenere che vi sia stato un impiego costante e sempre al massimo regime per ogni giorno.
In conclusione, considerando che secondo quanto emerge dagli atti si tratta di un unico utilizzatore dell'energia presso un appartamento (e dunque non un immobile ad uso commerciale), si ritiene equo prendere come parametro la cifra ingiunta e ridurla di due terzi, per un totale complessivo di € 32.645,64.
A tale somma, valutata all'attualità e, dunque, anche in considerazione della rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 11594/2004; Tribunale Milano, n. 14494/2014; Trib. Milano n.
2078/2014), devono essere aggiunti gli interessi legali previsti dal c.c. a decorrere dalla data del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo.
In conclusione, l'opposizione è fondata per le ragioni e nei limiti di cui alla presente sentenza.
Sicché il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, mentre, in parziale accoglimento della domanda di pagamento avanzata dall'opposta - comunque sottesa alla domanda monitoria e valutabile anche in caso di revoca del decreto ingiuntivo - l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore di parte opposta, di € 32.645,64, oltre interessi legali come sopra indicati.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore questione dedotta e trattata dalle parti, osservandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti
9 non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, in ragione dell'attività processuale concretamente espletata, della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia, determinata nei limiti del decisum.
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 157/2022 emesso dal Tribunale di Crotone;
- accoglie per quanto di ragione la domanda di pagamento avanzata dall'opposta e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di € 32.645,64, oltre interessi legali come indicati in parte motiva;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'opposta, liquidate in 3.809,00 per compensi, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 12 novembre 2025.
Il Giudice
RO IU DI
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