Sentenza 4 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 04/12/2023, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/12/2023
N. 00957/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00493/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 493 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Anselmi, Alessio Anselmi e Federico Smerchinich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Genova e Ministero dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Elena Avolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
degli atti della procedura concorsuale bandita con D.R. n. 3119 del 9.7.2021 per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES), per il settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia, settore concorsuale 05/D1 Fisiologia, e, segnatamente, del D.R. n. 1084 del 3.3.2023 di nomina della commissione, dei verbali delle sedute della commissione e relativi allegati, del D.R. n. 2790 del 14.6.2023, recante l’approvazione degli atti e la proclamazione della prof.ssa -OMISSIS- quale vincitrice, del verbale del Consiglio di Dipartimento del 6.7.2023, nella parte in cui ha approvato la chiamata in ruolo della prof.ssa -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Genova, del Ministero dell’Università e della Ricerca e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2023, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 24 luglio 2023 e depositato il 2 agosto 2023, il prof. -OMISSIS- ha impugnato gli atti della procedura concorsuale parzialmente rieditata dall’Università degli Studi di Genova per la copertura di un posto di professore di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES), per il settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia, settore concorsuale 05/D1 Fisiologia, e, segnatamente, i verbali delle sedute della commissione, il decreto rettorale n. 2790 del 14 giugno 2023, recante la proclamazione della prof.ssa -OMISSIS- quale vincitrice, nonché il verbale del Consiglio di Dipartimento del 6 luglio 2023, nella parte in cui ha approvato la chiamata in ruolo della prof.ssa -OMISSIS-. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti gravati e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patiendi.
Ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione degli artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 20 del regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 3066 dell’8 luglio 2021. Violazione dell’art. 7 del bando di concorso. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, difetto di motivazione, irragionevolezza ed illogicità manifeste, discriminazione e disparità di trattamento. Sviamento di potere . In luogo del normale criterio della proporzione dei voti, la Commissione avrebbe applicato il meccanismo di saturazione dei punteggi senza riparametrazione, non previsto dal regolamento di Ateneo ed inidoneo alla comparazione dei candidati, così illegittimamente svilendo la maggiore esperienza didattica, professionale e gestionale del prof. -OMISSIS-. Né i punti “reali” che oltrepassano i tetti stabiliti risulterebbero segnati in alcun atto della procedura, rendendo pertanto impossibile ricostruire l’istruttoria compiuta per attribuire i punteggi saturati.
II) Sezione A: attività didattica. Violazione degli artt. 14 e 16 del regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 3066 dell’8 luglio 2021. Violazione dell’art. 7 del bando di concorso. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, difetto di motivazione, irragionevolezza ed illogicità manifeste, contraddittorietà intrinseca dei provvedimenti. Sviamento di potere . Nella valutazione dell’attività didattica il collegio esaminatore avrebbe commesso manifesti errori metodologici, assegnando al prof. -OMISSIS- ed alla prof.ssa -OMISSIS- gli stessi punti nonostante le marcate differenze tra i due docenti. Ciò sarebbe stato ammesso dalla stessa Commissione in sede di giudizio conclusivo, definendo eccellente l’esperienza didattica del ricorrente e ottima quella della controinteressata.
III) Sezione B: attività di ricerca scientifica. Violazione degli artt. 14 e 17 del regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 3066 dell’8 luglio 2021. Violazione dell’art. 7 del bando di concorso. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, difetto di motivazione, irragionevolezza ed illogicità manifeste, contraddittorietà intrinseca dei provvedimenti. Sviamento di potere . La prevalenza della prof.ssa -OMISSIS- per 1,2 punti con riguardo all’attività scientifica deriverebbe da omissioni valutative, violazioni dei criteri regolamentari ed irragionevolezza dei giudizi sotto numerosi profili, attinenti alla capacità di attrarre finanziamenti competitivi, alla direzione di / partecipazione a gruppi di ricerca ed alla consistenza complessiva della produzione scientifica, nonché all’erronea valorizzazione del solo impact factor nell’apprezzamento delle venti pubblicazioni presentate dai candidati.
IV) Sezione C: attività gestionali, organizzative e di servizio. Violazione degli artt. 14 e 18 del regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 3066 dell’8 luglio 2021. Violazione dell’art. 7 del bando di concorso. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per assenza di motivazione. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, difetto di motivazione, irragionevolezza ed illogicità manifeste, contraddittorietà intrinseca dei provvedimenti. Sviamento di potere . I commissari sarebbero incorsi in plurimi falli e travisamenti nella valutazione delle prestazioni gestionali e di servizio dei concorrenti, con riguardo all’attività istituzionale, agli incarichi accademici, al lavoro nel campo dell’alta formazione, alla partecipazione a comitati di società scientifiche ed all’organizzazione di eventi scientifici.
V) Violazione ed elusione del giudicato della sentenza n. 777/2022 del T.A.R. Liguria. Violazione del principio di trasparenza ed imparzialità nelle valutazioni della Commissione. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 14 del regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 3066 dell’8 luglio 2021. Violazione dell’art. 7 del bando di concorso. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, difetto di motivazione, irragionevolezza ed illogicità manifeste. Sviamento di potere . L’organo valutatore avrebbe trasgredito la sentenza del T.A.R. n. 777 del 2022, applicando solo astrattamente il nuovo regolamento universitario, mirato a garantire una procedura imparziale e trasparente, come dimostrato dall’assenza di materiale istruttorio per comprendere i calcoli effettuati nell’assegnazione dei punti.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Genova, instando, rispettivamente, per l’estromissione dal processo e per la reiezione dell’impugnativa.
Si è altresì costituita la prof.ssa -OMISSIS-, opponendo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
Il ricorrente e la controinteressata hanno ulteriormente argomentato le proprie tesi con memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 17 novembre 2023 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, occorre scrutinare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
Il rilievo va condiviso.
L’Amministrazione statale non ha emanato gli atti della procedura concorsuale, né ha in alcun modo partecipato alla loro adozione, perché il reclutamento dei professori appartiene alla competenza esclusiva dell’istituzione universitaria, che ha un proprio ordinamento ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria (cfr. artt. 6-7 della legge n. 168/1989 e art. 1, comma 2, della legge n. 240/2010).
Inoltre, il Ministero non ha aderito alle difese spiegate in giudizio dall’Ateneo, sicché risulta del tutto estraneo alla lite e va, pertanto, estromesso dalla causa.
2. Nel merito, il ricorso è fondato.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il giudice amministrativo non può esimersi dal vagliare l’attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla commissione giudicatrice, secondo i parametri della disciplina specialistica utilizzati e applicati, sia pure con il limite oggettivo determinato dalla opinabilità e relatività di ogni valutazione scientifica e fermo restando, naturalmente, il divieto di sostituire il proprio giudizio di merito a quello espresso dagli organi amministrativi a ciò deputati (in tal senso cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. VI, 9 gennaio 2023, n. 224; Cons. St., sez. VI, 5 ottobre 2022, n. 8533; Cons. St., sez. VI, 23 dicembre 2020, n. 8280; Cons. St., sez. VI, 24 aprile 2019, n. 2625; Cons. St., sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2295).
Pertanto, alla stregua del più penetrante sindacato intrinseco oggi riconosciuto, seppur con i precisati limiti, al giudice amministrativo, ritiene il Collegio che l’azione dei commissari sia inficiata dai molteplici vizi censurati dal ricorrente, come in appresso si illustra.
3. Nella prima seduta la Commissione ha predeterminato i criteri di valutazione dei candidati (v. verbale in data 4.4.2023, sub doc. 5 ricorrente), riproducendo le previsioni degli artt. 16, 17 e 18 del regolamento universitario per le chiamate dei professori di prima e seconda fascia (doc. 10 ricorrente).
Inoltre, ai sensi dell’art. 20 del medesimo regolamento, l’organo esaminatore, nell’ambito dei 100 punti a disposizione, ha fissato i seguenti pesi massimi per gli ambiti oggetto di apprezzamento:
- 25 punti per l’attività didattica, vale a dire il livello minimo nel range previsto dal regolamento di Ateneo tra 25 e 50 punti;
- 50 punti per l’attività di ricerca scientifica, ossia il massimo della forcella divisata dal regolamento tra 25 e 50 punti;
- 25 punti per le attività gestionali, organizzative e di servizio, cioè una posizione intermedia tra i 20 ed i 30 punti contemplati dal regolamento.
Infine, la Commissione ha adottato il sistema della saturazione “pura” del punteggio (c.d. “tagliola”) “ per una qualunque categoria valutabile ”: in altri termini, ha stabilito di attribuire al candidato che supera il tetto – determinato per ciascuna sezione (attività didattica, scientifica e gestionale) e per tutte le classi di titoli ivi inserite – un voto uguale al punteggio massimo, decurtando i punti in eccedenza e senza alcun meccanismo di riparametrazione o normalizzazione dei voti degli altri concorrenti.
3.1. Tanto premesso, già in questa fase iniziale del procedimento si annida il primo vizio di legittimità degli atti impugnati, denunziato dal ricorrente con il I) mezzo di gravame.
Il sistema dei tetti di punteggio non è in sé irragionevole, perché persegue la ratio di scongiurare un’eccessiva torsione della procedura selettiva in favore dei candidati con maggiore seniority , che si traduce generalmente in un più ricco ventaglio di esperienze curriculari (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 5 luglio 2021, n. 697; T.A.R. Piemonte, sez. I, 11 giugno 2021, n. 603). Tuttavia, la mancata preservazione della posizione del candidato astrattamente preminente deve pur sempre rispondere ad un criterio logico, che consenta di individuare il soggetto migliore per ricoprire il posto messo a concorso.
Pertanto, la mera saturazione senza normalizzazione può rivelarsi funzionale alla selezione di un dottorando di ricerca o di un ricercatore, id est ruoli iniziali della carriera accademica, per evitare uno sbilanciamento che valorizzi le esperienze di candidati maturi a discapito delle potenzialità dei più giovani.
Anche nei concorsi per professori di prima o seconda fascia la “tagliola” potrebbe essere legittimamente prescelta dalla lex specialis o dalla Commissione, seppure in un numero minore di casi. Infatti, nelle selezioni per professore ordinario o associato l’esperienza curriculare più corposa costituisce normalmente indice di un maggiore spessore sostanziale della posizione del candidato nel panorama didattico, della ricerca ed istituzionale: onde la scelta di non procedere alla riparametrazione ha senso solamente se le esperienze assumano tratti di ripetitività, non aggiungendo nulla alla personalità scientifica dell’accademico e, quindi, non segnando una reale differenza rispetto agli altri concorrenti.
Orbene, calando le illustrate coordinate ermeneutiche nel caso in specie, l’applicazione della “tagliola” ai segmenti valutativi attinenti alla didattica ed agli incarichi gestionali non risulta sorretta da una situazione legittimante tale meccanismo, ma, al contrario, appare manifestamente irragionevole.
Come accennato, infatti, il regolamento per le chiamate dei professori di prima e seconda fascia contempla un valore-soglia di 50 per l’attività didattica e di 30 per le attività gestionali. Ciò significa che, secondo la valutazione compiuta dal senato accademico “a monte”, in sede di definizione delle norme regolamentari, le esperienze ed i titoli dell’aspirante cattedratico sono significativi sino a quando non raggiungono i suddetti punteggi, risultando invece sovrabbondanti nell’ipotesi di superamento degli stessi.
Ne discende che, avendo la Commissione fissato il tetto di punteggio al di sotto dei valori-soglia regolamentari per l’attività didattica (25 anziché 50) e gestionale/istituzionale (25 anziché 30), la saturazione pura sortisce l’effetto “perverso” di impedire l’attribuzione di punti per titoli suscettibili di marcare differenze anche rilevanti tra i candidati. In tale situazione, allora, occorre procedere al riproporzionamento dei punteggi, assicurando l’equilibrio relativo tra le posizioni dei competitors rispetto alla soglia massima concretamente stabilita; viceversa, la “tagliola” senza normalizzazione si risolve in una livella arrecante un vantaggio ingiustificato al candidato con esperienze più modeste, penalizzando paradossalmente il soggetto più meritevole.
Diversamente, con riguardo all’attività di ricerca scientifica, per la quale il tetto determinato dalla Commissione coincide con il valore-soglia prefigurato dal regolamento, vale a dire 50 punti, l’opzione per la saturazione tout court non è di per sé censurabile, rientrando nella sfera del c.d. merito scientifico sottratto al sindacato di questo giudice.
Vi è, tuttavia, una categoria di titoli inerente alla ricerca per la quale si impone comunque l’adozione di un meccanismo correttivo, a pena di snaturare la finalità della selezione: si tratta della “ Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale ”, per la quale il collegio giudicatore ha posto, nell’ambito del paniere complessivo di 50 punti, un tetto eccessivamente basso, pari a soli 5 punti, nonostante l’indiscussa notevolissima importanza di siffatto profilo nella scelta di un professore universitario, specialmente di prima fascia. In altri termini, la riparametrazione si rivela in concreto necessaria a causa della fissazione del voto massimo per i titoli di tale sottosezione ad un livello palesemente incongruo per difetto.
3.2. L’operato valutativo dei commissari appare, inoltre, viziato per la scarsa trasparenza nell’assegnazione dei punteggi saturati, che non risulta supportata da tabelle o altri strumenti di calcolo (né si evince in alcun modo dal giudizio analitico collegiale, nel quale non si fa neppure cenno all’intervenuto troncamento dei titoli per effetto della saturazione).
In proposito, è certamente vero che, secondo il tradizionale indirizzo pretorio, il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione, contenendo in sé la motivazione alla stregua dei parametri generali predeterminati. Tuttavia, tale principio vale quando i giudizi numerici si collocano direttamente nella cornice di punteggio disponibile, ma non può evidentemente estendersi ai casi in cui il voto che spetterebbe è più alto di quello concretamente attribuito per via del tetto massimo: in tale ipotesi, infatti, occorre esplicitare la situazione reale (mediante schemi o indici, oppure in forma discorsiva), rimanendo altrimenti inintelligibile l’ iter logico seguito dagli esaminatori, con il rischio che la discrezionalità possa sfociare in arbitrio. Nel caso in esame, oltretutto, la necessità di chiarire le modalità di conferimento dei punteggi appare viepiù stringente, avendo la controinteressata ottenuto la vittoria con uno scarto di soli 1,2 punti (con un punteggio di 81,9 contro 80,7 del ricorrente).
4. Sono, inoltre, meritevoli di accoglimento i motivi II), III) e IV) dell’impugnativa, con cui il deducente si duole di macroscopici errori, omissioni ed irrazionalità dei giudizi dell’organo valutatore, nei sensi e nei termini di seguito precisati.
I) Sulla valutazione dell’attività didattica
4.1. Entrambi i candidati hanno totalizzato il massimo di 20 punti per le docenze, nonostante da una piana lettura dei curricula emerga la superiorità del prof. -OMISSIS- sia quanto a durata temporale dell’attività di insegnamento, sia per le caratteristiche dei corsi e, segnatamente, per il carico didattico, vale a dire profili che, in sede di predeterminazione dei criteri, la Commissione aveva stabilito di tenere in cale, così ponendo in essere un autovincolo (cfr. verbale della prima seduta in data 4.4.2023). In particolare, si rileva che:
i) il prof. -OMISSIS- ha iniziato l’attività didattica nei corsi di laurea nell’a.a. 2000/01 (v. curriculum prof. -OMISSIS-, sub doc. 2 ricorrente); la prof.ssa -OMISSIS-, invece, ha ottenuto il primo incarico di docenza solamente cinque anni dopo, nell’a.a. 2005/06, mentre, contrariamente a quanto riportato nel giudizio analitico (v. doc. 11 ricorrente), non risulta avere tenuto lezioni seminariali dall’a.a. 2000/01 (nel curriculum sono indicati alcuni seminari solo a partire dal 2013: v. curriculum prof.ssa -OMISSIS-, sub doc. 12 ricorrente);
ii) il prof. -OMISSIS- ha rappresentato il suo carico didattico, specificando le ore di lezione svolte per ciascun insegnamento, a differenza della prof.ssa -OMISSIS-, la quale si è limitata a riportare i crediti formativi dei corsi (CFU), nei quali ha però tenuto soltanto una parte delle ore. Pertanto, dal curriculum dell’esponente sono ricavabili per ciascuna annualità i dati orari effettivi, che si attestano su valori elevati (superando spesso n. 150 ore per le lezioni e n. 40 ore per le esercitazioni di laboratorio), sicuramente ben superiori a quelli della controinteressata (la quale, come si evince dalla documentazione versata in atti, nell’a.a. 2019/20, ossia quando era già professore associato, ha espletato n. 108 ore di lezione e n. 28 ore di laboratorio, mentre nell’a.a. 2020/21 il carico è stato di n. 98 ore di lezione e n. 18 ore di attività pratiche: v. doc. 5 controinteressata e doc. 13 ricorrente).
È, pertanto, evidente che l’obliterazione delle predette differenze, unitamente all’appiattimento discendente dalla saturazione del punteggio, ha illegittimamente eliso il divario fra i due candidati.
4.2. Considerazioni analoghe valgono per le attività didattiche c.d. minori, per le quali il pareggio fra il ricorrente e la controinteressata, ambedue premiati con 5 punti, pecca di manifesta irrazionalità e sperequazione, costituendo il portato di un lampante difetto di istruttoria congiunto con il meccanismo della “tagliola”.
Infatti, il collegio giudicatore ha completamente tralasciato l’opera di insegnamento dispiegata dal prof. -OMISSIS- in tre master universitari, vale a dire: dall’a.a. 2005/06 n. 32 ore di lezioni frontali nel master di primo livello in Riabilitazione dei disordini muscolocheletrici; dall’a.a. 2014/15 n. 4 ore di seminari nel master di secondo livello in Neuroscienze cliniche; nell’a.a. 2020/21 n. 8 ore di lezioni frontali nel master di primo livello in Neuroscienze e Fisioterapia neurologica.
Inoltre, pur menzionato nel giudizio analitico collegiale, non è indicato nella scheda con i punteggi l’autorevole incarico di visiting professor (professore invitato o ospite) ricoperto dal prof. -OMISSIS- presso l’Università francese della Borgogna nel triennio 2009-2011. Risulta, quindi, ingiustificatamente pretermessa un’attività didattica particolarmente pregevole, in quanto svolta in una storica istituzione universitaria estera (in argomento cfr. Cons. St., sez. VI, 11 agosto 2021, n. 5847; T.A.R. Liguria, sez. I, 25 luglio 2022, n. 631).
Ancora, l’organo esaminatore ha omesso di valutare che, per gli aa.aa. 2019/20 e 2020/21, l’interessato si è aggiudicato il finanziamento di Ateneo per la realizzazione di un progetto di innovazione didattica nel corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport (titolo da apprezzare nella sottosezione in questione, attenendo alla sperimentazione di nuove tecniche di insegnamento).
4.3. Infine, come evidenziato dal ricorrente, la posizione numericamente paritaria dei due candidati contrasta con il giudizio conclusivo in forma discorsiva della Commissione, che ha qualificato l’esperienza didattica del prof. -OMISSIS- “ eccellente ”, reputando invece quella della prof.ssa -OMISSIS- (solamente) “ ottima ” (v. pagg. 4 e 6 dell’allegato A al verbale in data 19.5.2023, sub doc. 11 ricorrente). In tal guisa è stato sostanzialmente riconosciuto solo al deducente, per l’attività in esame, l’apprezzamento di grado massimo, che, di conseguenza, avrebbe dovuto tradursi in un punteggio più elevato di quello della sua avversaria.
II) Sulla valutazione dell’attività di ricerca scientifica
4.4. Nella prima categoria di titoli inerente alla ricerca scientifica l’organo valutatore ha accorpato gli aspetti dell’ “ autonomia scientifica ”, della “ capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto ” e dell’ “ organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi ”: per i profili in discorso il prof. -OMISSIS- ha conseguito 4 punti e la prof.ssa -OMISSIS- 6 (su un massimo di 8).
Ora, effettivamente la controinteressata ha al suo attivo un maggior numero di finanziamenti per la ricerca ottenuti in esito a selezione comparativa, come principal investigator (PI) in n. 10 progetti e co-principal investigator (co-PI) in n. 6 progetti, contro i n. 11 progetti sovvenzionati sulla base di bandi competitivi di cui il prof. -OMISSIS- ha assunto la responsabilità scientifica (PI).
Sennonché, come denunciato dal ricorrente, in relazione al segmento della direzione / partecipazione a gruppi di ricerca, nella griglia di valutazione la Commissione si è limitata a dare atto che egli risulta “ partecipante in diversi progetti di ricerca nazionali ”, senza pesare compiutamente il suo profilo, né, correlativamente, quello della collega.
In proposito, non persuade la difesa della controinteressata secondo cui, poiché la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca fanno capo ai soggetti che ottengono i fondi per portare avanti gli studi, correttamente l’organo esaminatore avrebbe accorpato e valutato complessivamente i titoli in discussione.
In effetti, la decisione della Commissione di riunire le prefate attività per la loro affinità, ai fini dell’assegnazione di un unico voto, è incontestabile, rientrando in un ambito di stretto merito. Tuttavia, tale opzione non può esimere il collegio valutatore dall’apprezzamento integrale (sia pure sfociante in un punteggio unitario) dei titoli pertinenti all’una ed all’altra sottoclasse, per ragioni di ordine logico-giuridico. Infatti, la sottocategoria dell’ “ organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi ”, che riproduce lo standard di qualità per la valutazione dell’attività di ricerca previsto dall’art. 17, comma 2, lett. c) del regolamento di Ateneo, non richiede che i progetti su cui operano i centri o gruppi di ricerca siano finanziati grazie alla vittoria di una procedura competitiva, ben potendo ricevere contributi con altre modalità (ad esempio, con procedimenti “a sportello”, assegnazioni dipartimentali ordinarie, erogazioni liberali, etc.). Invero, la ratio del sub-criterio in questione è di enucleare e valorizzare l’attività svolta in team nei gruppi di ricerca, abbracciando sia le funzioni più incisive di direzione, coordinamento ed indirizzo di coloro che lavorano al progetto (ricercatori, assegnisti, borsisti, dottorandi e altri soggetti), sia quelle di cooperazione in seno alla squadra di studiosi.
Ecco allora che, sotto tale angolo visuale, il giudizio dei commissari disvela i vizi di difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, giacché non è stato apprezzato che il prof. -OMISSIS- – oltre ad avere guidato, quale responsabile unico, n. 11 progetti di ricerca e collaborato ad altri n. 14 progetti – possiede ulteriori plurimi titoli nell’organizzazione e direzione di centri di ricerca: segnatamente, dal 2001 egli è responsabile del laboratorio “ Sensorimotor Integration lab ” presso la sezione di Fisiologia Umana del DIMES dell’Università di Genova; dal 2014 è coordinatore del laboratorio congiunto “ Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - DIMES ”; dal 2017 è Associate Member del gruppo di ricerca “ INSERM 1093 ” dell’Università della Borgogna.
Per contro, oltre alla ricordata conduzione esclusiva di n. 10 progetti di ricerca ed alla codirezione di n. 6 progetti (accanto al prof. -OMISSIS-, docente di prima fascia del dipartimento, con conseguente ripartizione delle responsabilità ed incombenze organizzative, elemento da valutare alla stregua dei criteri prestabiliti ed ai sensi dell’art. 17, comma 3, del regolamento), la controinteressata annovera solamente un’altra attività di direzione di ricerche, essendo responsabile dal 2005 del laboratorio “ Imaging ” presso la sezione di Fisiologia del DIMES.
Pertanto, per la categoria in esame l’apprezzamento della Commissione si rivela monco, avendo obliato la valutazione dei candidati sotto il profilo della direzione di teams di ricercatori e partecipazione a gruppi di ricerca.
4.5. Per le due sottosezioni della “ Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale ” e delle “ Pubblicazioni ”, il giudizio numerico si appalesa contraddittorio e sviato rispetto ai parametri valutativi ai quali il collegio di professori si era autovincolato ex ante , con specifico riferimento all’utilizzo degli indicatori bibliometrici (cfr. verbale della prima seduta in data 4.4.2023).
Invero, una visione sinottica dei giudizi analitici e dei curricula consente di appurare che i dati della produzione scientifica sono sicuramente favorevoli al prof. -OMISSIS- sia per la consistenza complessiva, sia per la qualità delle sue opere: 130 lavori pubblicati su riviste internazionali peer reviewed (in 69 dei quali il ricorrente è primo o ultimo autore) contro 53 lavori (dei quali 24 in cui la controinteressata è prima o ultima nell’elenco autori); 3.410 citazioni contro 2.528; indice di CH 34 contro 28.
L’unico valore in cui la prof.ssa -OMISSIS- sembrerebbe superare l’esponente è quello dell’ impact factor , sia con riguardo allo stock delle pubblicazioni (6,9 rispetto a 4,3), sia per i venti articoli sottoposti al giudizio analitico (7,7 rispetto a 6.4). Ed è proprio in virtù del maggior valore dell’IF della candidata che l’organo valutatore:
i) per la “ Consistenza complessiva ” ha attribuito 5 punti al ricorrente e 3,5 punti alla controinteressata, con un distacco di un solo punto e mezzo;
ii) per le “ Pubblicazioni ” ha tributato alla prof.ssa -OMISSIS- il più elevato punteggio di 24,9 contro 23,7 del prof. -OMISSIS-.
In proposito, giova precisare che il rilievo decisivo assegnato all’ impact factor emerge in modo inequivocabile dai giudizi analitici collegiali, nei quali la Commissione così si esprime:
a) quanto al complesso della produzione scientifica:
- per il prof. -OMISSIS-: “ All’atto della presentazione della domanda, il candidato è autore di 130 pubblicazioni (Scopus) sottoposte a revisione e pubblicate con eccellente continuità temporale su riviste internazionali nel periodo 1993-2021 (4,5 pubblicazioni/anno) caratterizzate da ottimo impact factor medio (4,3). Il suo Indice di CH (Scopus) è 34 (1,2/anno) ”;
- per la prof.ssa -OMISSIS-: “ All’atto della presentazione della domanda, la candidata è autrice di 53 pubblicazioni (Scopus) sottoposte a revisione e pubblicate con eccellente continuità temporale su riviste internazionali nel periodo 1993-2021 (2,0 pubblicazioni/anno, tenendo conto dei periodi di congedo per maternità), caratterizzate da eccellente impact factor medio (6,9). Il suo Indice di CH (Scopus) è 28 (1,0/anno) ”;
b) quanto alle venti pubblicazioni:
- per il prof. -OMISSIS-: “ il Prof. -OMISSIS- presenta 20 lavori, sottoposti a revisione e pubblicati su riviste internazionali (in tutti primo, ultimo o autore corrispondente), da cui emergono ottimo apporto individuale, eccellente originalità e capacità innovativa, eccellente rigore metodologico ed eccellente rilevanza. Ottima in media la rilevanza della collocazione editoriale come dimostrato dall’Impact Factor medio per pubblicazione di 6,4. Le tematiche dei lavori presentati sono congruenti con il Settore Concorsuale 05/D1 ”;
- per la prof.ssa -OMISSIS-: “ la Prof.ssa -OMISSIS- presenta 20 lavori, sottoposti a revisione e pubblicati su riviste internazionali (in tutti, ad eccezione di uno, è primo, ultimo o autore corrispondente), da cui emergono ottimo apporto individuale, eccellente originalità e capacità innovativa, eccellente rigore metodologico ed eccellente rilevanza. Eccellente in media la rilevanza della collocazione editoriale come dimostrato dall’Impact Factor medio per pubblicazione di 7,7. Le tematiche dei lavori presentati sono congruenti con il Settore Concorsuale 05/D1 ”.
4.5.1. Ciò posto, per la prima sottosezione il valore dell’ impact factor è senza dubbio insufficiente a sorreggere la minimizzazione ad 1,5 punti del gap fra i due candidati. E ciò non soltanto per l’imponente mole delle pubblicazioni del prof. -OMISSIS-, le quali ammontano a ben più del doppio di quelle della prof.ssa -OMISSIS-, ma anche per il suo superiore indice “H” o di CH, il quale misura la qualità della produzione scientifica, escludendo la prolificità di scarso livello e, quindi, fotografando l’effettiva incidenza dei lavori (per inciso, è fallace la tesi della controinteressata secondo cui l’ H-index sarebbe utilizzabile unicamente in sede di abilitazione scientifica nazionale, essendo al contrario un parametro bibliometrico che, per la sua attitudine a stimare la qualità dei contributi, è largamente impiegato anche nelle selezioni universitarie: v., ex multis , T.A.R. Liguria, sez. I, 25 luglio 2022, n. 631, cit.; T.A.R. Liguria, sez. I, 20 giugno 2022, n. 501).
Né l’avversata ridotta distanza dei due concorrenti può essere ritenuta valida in forza della saturazione pura dei punteggi, giacché, per le ragioni esposte supra , nel § 3.1, per la categoria in esame è indispensabile procedere al riproporzionamento.
4.5.2. Per quanto concerne le “ Pubblicazioni ”, l’attribuzione di un peso determinante al mero parametro dell’ impact factor non risponde ai canoni della bibliometria, minando conseguentemente l’attendibilità della valutazione della Commissione.
Diversamente da quanto adombrato dalla controinteressata, infatti, l’indice in parola non riguarda direttamente i singoli lavori, ma misura il numero medio di citazioni ricevute dalla totalità degli articoli pubblicati da una rivista scientifica nei due anni precedenti. Esso è, pertanto, un indicatore della performance dei periodici scientifici, esprimendo l’impatto complessivo dei contributi ivi editi sulla comunità di riferimento: di conseguenza, dev’essere apprezzato rispetto ai valori raggiunti dalle riviste dello stesso ambito disciplinare, ossia che appartengono alla medesima “ category ” del Journal TA RE , poiché ogni comunità scientifica è caratterizzata da un comportamento citazionale specifico.
Come dedotto dalla difesa attorea ed ammesso dalla controinteressata, il prof. -OMISSIS- e la prof.ssa -OMISSIS- si collocano in aree distinte della fisiologia, perché lui lavora in quella umana integrativa, mentre lei in quella cellulare e molecolare, ragion per cui i loro studi sono spesso editi in riviste di categories diverse.
Ora, in una simile situazione è evidente che il raffronto fra le pubblicazioni quanto a diffusione nella comunità scientifica non può avvenire unicamente attraverso l’ impact factor , proprio perché tale indice non è idoneo a comparare lavori di aree tematiche differenti.
Tanto è vero che, per paragonare l’impatto di articoli pubblicati in riviste scientifiche di ambiti diversi, sono stati elaborati vari indicatori appositi. Ad esempio, lo stesso Journal TA RE stila una classifica delle riviste per quartili, sulla base dell’IF riportato dai periodici della medesima category ; oppure vi è l’indice scimago journal rank (SJR), anch’esso imperniato sulla suddivisione in quartili, che misura il grado di influenza della rivista alla luce non solo del numero di citazioni ricevute, ma anche del prestigio dei periodici da cui le stesse citazioni provengono.
Come segnalato dalla controinteressata, esiste anche il parametro Field Weighted TA Impact (FWCI), che registra il rapporto fra le citazioni totali ottenute dalla singola pubblicazione e quelle ricevute in media da articoli dello stesso campo di ricerca. Tuttavia, l’indice FWCI si riferisce alle sole citazioni della finestra temporale tra l’anno di pubblicazione ed i tre anni successivi: pertanto, nella specie non può trovare applicazione, perché fornirebbe una visione parziale e, come tale, non utile per i lavori prodotti dai candidati nell’ultimo triennio.
Alla luce di quanto esposto, quindi, il maggior punteggio assegnato alle pubblicazioni della controinteressata si rivela inattendibile sotto il profilo tecnico-scientifico, in quanto radicato esclusivamente sull’ impact factor e senza alcun riferimento ad indici bibliometrici più pertinenti, oltretutto obliterando di fatto che il ricorrente gode di una posizione autoriale di preminenza in tutte le sue venti opere (contro le diciannove della controinteressata).
III) Sulla valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio
4.6. Per la sottosezione “ Partecipazione ad organi collegiali di Ateneo e Dipartimento ”, i due concorrenti hanno conquistato lo stesso punteggio massimo di 6, per via dell’abbattimento di titoli subito dal prof. -OMISSIS- a causa della “tagliola” senza riparametrazione.
Dalla lettura dei curricula , infatti, emerge ictu oculi la maggiore esperienza istituzionale del ricorrente:
- il prof. -OMISSIS- ha intrapreso la sua attività di servizio nel 2003 (come membro della Commissione Paritetica) e nei dieci anni antecedenti alla domanda (ossia dal 2011, periodo da considerare ai sensi dell’art. 18 del regolamento di Ateneo) ha ricoperto ben undici cariche istituzionali in organi collegiali: responsabile del gruppo di lavoro per l’informatizzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia (2003-2012); componente della Commissione Didattica in due mandati (2003-2012 e dal 2021); membro del Consiglio direttivo del Centro Servizi informatici e telematici di Ateneo (2010-2013); componente della Commissione Tecnico-Pedagogica in due mandati (2012-2015 e dal 2021); componente del Comitato tecnico-scientifico del Centro strategico di Ateneo - Centro del Mare (dal 2019); membro della Commissione Sostenibilità (dal 2021); responsabile delle Commissioni Attività Didattica Elettive e Tirocini (dal 2021); Presidente del Comitato per il Potenziamento delle attività sportive (dal 2021); Presidente della Commissione UNIGE per i Campioni (dal 2021). Oltre a ciò, egli rappresenta l’Università degli Studi di Genova nel Comitato regionale per lo sport (dal 2021);
- la prof.ssa -OMISSIS-, invece, ha ricevuto il primo ufficio istituzionale il 1° novembre 2015, vale a dire parecchi anni dopo il deducente, ed ha disimpegnato solo quattro incarichi in organi collegiali, vale a dire: membro della Giunta di Dipartimento (2015-2017); componente della Commissione Ricerca e Trasferimento tecnologico in due mandati (2017-2020 e dal 2021); Vice-Direttore di Dipartimento (dal 2018).
Dunque, pur concordandosi con la controinteressata circa il rilievo di quest’ultimo ruolo, è palese che il meccanismo del tetto massimo ha prodotto l’illegittimo effetto decurtativo di molti titoli del prof. -OMISSIS-, che vanta un numero di cariche istituzionali infradecennali quasi triplo rispetto alla prof.ssa -OMISSIS-.
4.7. Per quanto concerne gli “ Incarichi di gestione in ambito accademico e ministeriale ”, fra il ricorrente e la controinteressata si registra un gap di solo mezzo punto, avendo essi riportato un punteggio, rispettivamente, di 4 e di 3,5. Una distanza numerica così esigua, però, si rivela manifestamente illogica e fuori proporzione, giacché:
- per due mandati accademici, dal 2015 al 2017 e dal 2017 al 2020, il prof. -OMISSIS- è stato Coordinatore di tre corsi di studio (due magistrali ed uno triennale) in Scienze Motorie; inoltre, dal 2021 egli è Vice-Coordinatore dei predetti corsi di studio; infine, sempre dal 2021 è delegato del Rettore per lo Sviluppo delle attività sportive nell’Ateneo;
- dal 2014 al 2019 la prof.ssa -OMISSIS- è stata Responsabile del secondo semestre del primo anno del percorso biennale in Scienze Biomediche della Scuola superiore universitaria “ Ianua ”.
Come stigmatizzato dal deducente, la sostanziale parificazione tra la carica di Coordinatore di corso di studio (ex Preside di corso di laurea) e quella di Responsabile di semestre è palesemente incongrua. Infatti, il primo ruolo riveste grande prestigio, sia per il carattere elettivo, sia soprattutto per l’inerente attività di organizzazione e direzione dei docenti che operano nel corso (comportante anche l’assunzione di responsabilità per la qualità della didattica); il secondo incarico, invece, è indiscutibilmente meno impegnativo, concretizzandosi in incombenze assai più limitate (predisposizione dei calendari didattici, somministrazione di questionari agli studenti e adempimenti simili). Inoltre, l’ufficio del prof. -OMISSIS- ha avuto ad oggetto tre corsi di laurea per tutti gli anni di cui sono composti, mentre quello della prof.ssa -OMISSIS- solamente un semestre di un singolo anno di un percorso di studi.
Nel segmento valutativo in esame si riscontra, altresì, un difetto di istruttoria, perché la Commissione ha del tutto pretermesso sia il ruolo di Vice-Coordinatore assunto dall’esponente nel 2021, sia quello di delegato del Rettore, che è un incarico gestionale apicale (tanto che il regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno dei professori e ricercatori lo colloca al primo livello: v. doc. 18 ricorrente).
4.8. Infine, per la categoria “ Partecipazione a comitati di Società scientifiche ”, il conferimento di 4 punti alla controinteressata e 3 punti al ricorrente poggia sul macroscopico fraintendimento, da parte della Commissione, di un’affermazione contenuta nel curriculum della prof.ssa -OMISSIS- circa le mansioni espletate nella Federazione italiana scienze della vita.
Contrariamente a quanto riportato nella griglia di valutazione, infatti, la candidata non è rappresentante della Società italiana di Fisiologia nel Consiglio direttivo della FISV, bensì membro del comitato editoriale del giornale della FISV (vale a dire della redazione della rivista della prefata associazione).
Ne discende che la prof.ssa -OMISSIS- fa parte unicamente del Consiglio direttivo della Società italiana di Fisiologia (dal 2020). Il prof. -OMISSIS-, invece, è stato componente del Consiglio direttivo della Società italiana di Psicofisiologia (2016-2017) ed è membro del Comitato scientifico dell’ International Research Center for cognitive applied neuroscience -IRCCAN (dal 2020); oltre a ciò, egli ha partecipato al Comitato tecnico-scientifico del Consorzio regionale imprese - Enti di ricerca SI4LIFE (2013-2017) ed è componente del Consiglio scientifico della Fondazione italiana sclerosi multipla (dal 2017).
5. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa fondato, nei sensi di cui in motivazione, rimanendo assorbite le restanti censure, e va quindi accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati. Pertanto, la Commissione dovrà rinnovare parzialmente la valutazione del ricorrente e della controinteressata secondo le direttrici sopra tracciate, redigendo una motivazione esplicativa delle operazioni di saturazione e riparametrazione dei punteggi (anche mediante schemi, tabelle o strumenti similari).
Va, invece, respinta la domanda risarcitoria, in quanto formulata in via del tutto generica.
6. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza nei confronti dell’Università degli Studi di Genova, mentre possono essere compensate integralmente fra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- estromette dal giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca;
- accoglie il gravame e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Condanna l’Università degli Studi di Genova al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 5.000,00 (cinquemila//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Compensa le spese fra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente e della parte controinteressata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.