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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/08/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 97 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 97 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 12.2.2025 e promossa
[...]
con l'Avv. ROSATI ANDREA VIALE DELLA Parte_1 C.F._1
VITTORIA N. 68/BIS 60035 JESI
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. CAMAGNI CLAUDIA PIAZZA VELASCA 8 Controparte_1 P.IVA_1
20212 LA .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n. 1443/2022 del 09/12/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 ha ottenuto dal Tribunale di Ancona, decreto ingiuntivo contro per Parte_1 Controparte_1
il pagamento della somma di €. 8.907,56 oltre accessori con titolo nelle fatture n. 1534/2017, n.
1608/2017, n. 180056/2018, n. 180143/2018 e n. 180379/2018.
La domanda si fonda sulla cessione, al da parte di , titolare della ditta Tutto Pt_1 Parte_2
Shopper, del credito relativo alle forniture di cui alle citate fatture.
L'ingiunta ha opposto il decreto.
Il Tribunale ha così deciso:
-in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1346/2019;
-condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive €. Parte_1
2.540,00 oltre accessori come per legge.
Ha tempestivamente impugnato la sentenza il si è costituita la società appellata, resistendo. Pt_1
Primo motivo: Erronea valutazione della prova.
Sostiene l'appellante che il primo giudice ha errato considerando non dimostrata la fornitura oggetto della cessione, in quanto in risposta al capitolo di prova n. 3 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c., il cedente sig. , ha confermato di aver venduto alla quanto indicato Parte_2 Controparte_1
nelle fatture n. n. 1534/2017, n.1608/2017, n. 180379/2018, n. 180056/2018 e n. 180143/2018 che sono le fatture di cui alla cessione del credito.
Ora, da un lato non si può non condividere la motivazione del primo giudice, per cui il teste (peraltro il cedente il credito) non può valere a dimostrare i fatti a fondamento della domanda (l'esecuzione della fornitura) siccome non specifica quando sarebbe avvenuta la consegna della merce né che la consegna sia stata effettuata nei quantitativi riportati nelle fatture oggetto di contestazione.
Ma a ben vedere, è decisivo, al fine di privar credibilità al teste, il fatto che il cessionario non abbia avuto interesse né a produrre i documenti di trasporto, attestanti l'avvenuta consegna, adempimento quest'ultimo necessario per il sorgere del credito, né a produrre un estratto autentico delle scritture con le corrispondenti annotazioni.
Secondo motivo: Erronea applicazione di norme in tema di ripartizione delle spese processuali e soccombenza.
L'appellante si duole altresì che il primo giudice abbia erroneamente posto le spese processuali integralmente a carico del sig. senza considerare che la controparte aveva formulato 4 Pt_1
domande tra le quali vi erano incluse la richiesta dichiarazione di nullità della cessione del credito e la nullità della cessione del credito.
Neppure questo motivo ha pregio.
pagina 2 di 3 Innanzitutto, è evidente che il primo giudice ha considerato assorbite le questioni sollevate dall'opponente, ulteriori rispetto alla mancata fornitura.
Sopratutto la parte soccombente è il che si vede rigettare la pretesa, e dunque in applicazione Pt_1
della regola di cui all'art. 92 c.p.c., va condannato alle spese.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 2.500,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 97 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 12.2.2025 e promossa
[...]
con l'Avv. ROSATI ANDREA VIALE DELLA Parte_1 C.F._1
VITTORIA N. 68/BIS 60035 JESI
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. CAMAGNI CLAUDIA PIAZZA VELASCA 8 Controparte_1 P.IVA_1
20212 LA .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n. 1443/2022 del 09/12/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 ha ottenuto dal Tribunale di Ancona, decreto ingiuntivo contro per Parte_1 Controparte_1
il pagamento della somma di €. 8.907,56 oltre accessori con titolo nelle fatture n. 1534/2017, n.
1608/2017, n. 180056/2018, n. 180143/2018 e n. 180379/2018.
La domanda si fonda sulla cessione, al da parte di , titolare della ditta Tutto Pt_1 Parte_2
Shopper, del credito relativo alle forniture di cui alle citate fatture.
L'ingiunta ha opposto il decreto.
Il Tribunale ha così deciso:
-in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1346/2019;
-condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive €. Parte_1
2.540,00 oltre accessori come per legge.
Ha tempestivamente impugnato la sentenza il si è costituita la società appellata, resistendo. Pt_1
Primo motivo: Erronea valutazione della prova.
Sostiene l'appellante che il primo giudice ha errato considerando non dimostrata la fornitura oggetto della cessione, in quanto in risposta al capitolo di prova n. 3 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c., il cedente sig. , ha confermato di aver venduto alla quanto indicato Parte_2 Controparte_1
nelle fatture n. n. 1534/2017, n.1608/2017, n. 180379/2018, n. 180056/2018 e n. 180143/2018 che sono le fatture di cui alla cessione del credito.
Ora, da un lato non si può non condividere la motivazione del primo giudice, per cui il teste (peraltro il cedente il credito) non può valere a dimostrare i fatti a fondamento della domanda (l'esecuzione della fornitura) siccome non specifica quando sarebbe avvenuta la consegna della merce né che la consegna sia stata effettuata nei quantitativi riportati nelle fatture oggetto di contestazione.
Ma a ben vedere, è decisivo, al fine di privar credibilità al teste, il fatto che il cessionario non abbia avuto interesse né a produrre i documenti di trasporto, attestanti l'avvenuta consegna, adempimento quest'ultimo necessario per il sorgere del credito, né a produrre un estratto autentico delle scritture con le corrispondenti annotazioni.
Secondo motivo: Erronea applicazione di norme in tema di ripartizione delle spese processuali e soccombenza.
L'appellante si duole altresì che il primo giudice abbia erroneamente posto le spese processuali integralmente a carico del sig. senza considerare che la controparte aveva formulato 4 Pt_1
domande tra le quali vi erano incluse la richiesta dichiarazione di nullità della cessione del credito e la nullità della cessione del credito.
Neppure questo motivo ha pregio.
pagina 2 di 3 Innanzitutto, è evidente che il primo giudice ha considerato assorbite le questioni sollevate dall'opponente, ulteriori rispetto alla mancata fornitura.
Sopratutto la parte soccombente è il che si vede rigettare la pretesa, e dunque in applicazione Pt_1
della regola di cui all'art. 92 c.p.c., va condannato alle spese.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 2.500,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 3 di 3