Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/04/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 306/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata su foglio C.F._2 separato, dall'Avv. Piera Pezzola ed elettivamente domiciliati presso e nel lei Studio sito in
Fiano Romano (Roma), Via G. Marconi, n.
6. ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio concordatario in Castel Parte_1 Parte_2
Sant'Elia (VT) il 17.07.2004, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune
(anno 2004, numero 64, parte II, serie A), optando per il regime di comunione legale dei beni.
Dall'unione coniugale è nata in data [...] la quale frequenta il Parte_3
primo anno della Scuola Secondaria di II° grado.
La casa coniugale sita in Fiano Romano, Via Alcide De Gasperi, n. 5 è di proprietà esclusiva di e di comune accordo con il coniuge, se ne è allontanata Parte_1 Parte_2
in data 27.12.2024.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo il venir meno
1
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- sia disposto l'affido condiviso paritario della figlia , la quale trascorrerà con Parte_3
ciascun genitore quindici giorni al mese a settimane alternate dal lunedì alla domenica, fermo restando la facoltà della minore di frequentare liberamente l'altro genitore ed i nonni;
- il padre corrisponderà, stante l'attuale disparità di reddito, un contributo di mantenimento per la figlia pari ad Euro 300,00 (trecento/00) mensile entro il giorno 5 di ogni mese alla
IG.ra da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT nella misura del 75%, Pt_2
mediante bonifico bancario intestato a IBAN Parte_2
[...]; l'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% tra i coniugi;
- le spese straordinarie saranno divise tra i coniugi nella misura del 60% a carico del IG.
e del 40% a carico della IG.ra come da Protocollo di Intesa del Tribunale Pt_1 Pt_2
di Rieti a cui le parti dichiarano di aderire;
gli acquisti effettuati dalla figlia e collegati al conto corrente intestato alla stessa saranno a carico esclusivo del padre;
- per le vacanze natalizie, al fine di consentire ad entrambi i genitori una eguale permanenza con la figlia, si concordano tali modalità ad anni alterni: dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 Dicembre con un genitore, dal 31 Dicembre al 06 Gennaio con l'altro, con facoltà della minore di decidere come trascorrere i giorni 24-25-26 Dicembre;
mentre le vacanze pasquali saranno trascorse in modo equo con entrambi i genitori tenendo conto delle esigenze della minore e delle abitudini familiari;
- le ferie estive dovranno essere concordate entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno ed i genitori trascorreranno con la figlia quindici giorni di vacanza, anche non consecutivi, durante il periodo delle vacanze scolastiche estive;
- ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento in quanto provvisti di autonomo reddito;
- il IG. continuerà a mantenere ed a pagare alla moglie la polizza sanitaria di Pt_1
Intesa San Paolo finché la stessa lo desidererà e comunque finché siano mantenute le medesime condizioni contrattuali;
- I conti correnti cointestati e personali dei coniugi saranno divisi alle seguenti modalità:
A) CONTO CORRENTE N. 1001679 PRESSO CASSA DI
[...]
Parte_4
2 Alla data del 25.02.2025 il saldo è pari ad Euro 42.688,75
(quarantaduemilaseicentoottantotto/75)
B) CONTO CORRENTE N. 1142968-8 PRESSO Controparte_1
[...]
Alla data del 25.02.2025 il saldo del conto corrente comprensivo dei fondi che le parti provvederanno a svincolare è pari ad Euro 51.585,04
(cinquantunomilacinquecentoottantacinque/04.
C) CONTO CORRENTE N. 100571781276 CHE BANCA INTESTATO A GIUSEPPE
Pt_1
Alla data del 25.02.2025 il saldo è pari ad Euro 30.024,00 (trentamilaventiquattro/00).
I coniugi concordano che le predette somme vengano divise nel seguente modo:
La IG.ra preleverà la complessiva somma di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) Pt_2
comprensiva della somma di Euro 6.000,00 (seimila/00) relativa al rimborso spese mobilio di seguito indicate e precisamente Euro 42.688,75 quarantaduemilaseicentoottantotto/75) dal conto corrente di cui al punto A, Euro 15.000,00 (quindicimila/00) dal conto corrente di cui al punto C e la differenza pari ad Euro 22.311,25 (ventiduemilatrentoundici/25) sarà prelevata dal conto corrente al momento dello svincolo dei fondi e comunque CP_1
entro e non oltre il 04.03.2025.
Il conto corrente di cui al punto A sarà chiuso in data 27.02.2025 e contestualmente la IG.ra preleverà l'intera somma. Pt_2
Il sig. effettuerà il bonifico alla sig.ra di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) Pt_1 Pt_2
dal conto personale Che Banca entro e non oltre il 04.03.2025.
Le restanti somme giacenti sui conti di cui ai punti B e C resteranno al IG. Pt_1
I coniugi concordano che, nella divisione sopra indicata, si deve considerare il saldo alla data del 25.02.2025, pertanto, qualora vengano effettuati prelievi ed operazioni sui conti successivamente a tale data, verranno decurtati dalla quota spettante a ciascuno.
- i coniugi provvederanno alla divisione dei beni mobili presenti nella casa coniugale, Via
Alcide De Gasperi, n. 5 e la IG.ra asporterà: Pt_2
1) mobili antichi sala e i quadri;
2) mobili della camera da letto e della camera degli ospiti;
3) mobile della mansarda e n. 2 librerie.
Si precisa che ciò che non verrà asportato resterà nella casa coniugale senza che ognuno possa avanzare alcuna pretesa;
inoltre, i coniugi concordano che i regali del matrimonio ed
3 altri oggetti presenti nella casa coniugale, compresi gli effetti personali saranno divisi tra loro quando la IG.ra avrà la disponibilità di un immobile idoneo a contenerli. Pt_2
- Per quanto riguarda i mobili presenti nella casa di Via della Quercetta, n. 3 ed acquistati in occasione del matrimonio dalla IG.ra e per i mobili acquistati per la casa di Pt_2
Fiumicino il IG. corrisponderà la complessiva somma di Euro 6.000,00 Pt_1
(seimila/00). Gli effetti personali presenti nella casa di Fiumicino e il quadro regalato dal padre della saranno riconsegnati dal marito, quando li richiederà la IG.ra Pt_2 Pt_2
AUTOVETTURE
L'autovettura BMW targata GN 793 YN, di proprietà del IG. Parte_1
attualmente in uso alla IG.ra verrà dalla stessa riconsegnata al marito entro Parte_2
il 10.03.2025.
L'autovettura MITSUBISHI targata DJ 692 GG di proprietà della IG.ra Parte_2
attualmente in uso al IG. verrà dallo stesso riconsegnata alla moglie Parte_1
entro il 10.03.2025.
- Con la divisione delle somme e dei beni mobili sopra indicati, le parti dichiarano di essere interamente soddisfatte e di non avere più nulla a pretendere l'un l'altra a nessun titolo e/o ragione.
- Le parti si impegnano a prestare il loro consenso qualora fosse necessario per legge ad uno di loro per espatriare o comunque per ottenere il passaporto.
Con note scritte depositate per l'udienza del 13 marzo 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti difese da uno stesso difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in Castel Sant'Elia (VT) il 17.07.2004, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune (anno 2004, numero 64, parte II, serie A);
- recepisce le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel Sant'Elia (VT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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