CA
Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/05/2024, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 368/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 368/2017 R.G. vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, Via Lenzi n. 5, presso lo studio dell'Avv.
Marcello Giarratana (C.F.: (PEC: C.F._2
, da cui è rappresentata e difesa giusta Email_1
procura agli atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del
C.d.O. di Messina n. 2929/2022, quale erede di nato a Persona_1
Messina il 13/07/1941 (C.F.: ), già appellante;
C.F._3
-APPELLANTE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), titolare della ditta individuale (P.I.: C.F._4 Org_1
, elettivamente domiciliato in Messina, Via La Farina n. 141, is. L, P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Vincent Molina (C.F.: ), da cui è C.F._5
rappresentato e difeso giusta procura agli atti;
-APPELLATO IN RIASSUNZIONE- E NEI CONFRONTI DI
nato a [...] l' 08/09/1967 (C.F.: Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Messina, Via Lenzi n. 5, presso C.F._6
lo studio dell'Avv. Maria Antonietta Zappia (C.F.: ) (PEC: C.F._7
, da cui è rappresentato e difeso giusta procura agli Email_2
atti, quale erede di nato a [...] il [...] (C.F.: Persona_1
), già appellante;
C.F._3
-CHIAMATO IN RIASSUNZIONE-
E
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3
, elettivamente domiciliata in Messina, Via Lenzi n. 5, presso C.F._8
lo studio dell'Avv. Selene Arcidiacono (C.F.: ) (PEC: C.F._9
, da cui è rappresentata e difesa giusta procura agli Email_3
atti, quale erede di nato a [...] il [...] (C.F.: Persona_1
), già appellante;
C.F._3
-CHIAMATA IN RIASSUNZIONE-
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 2854/2016 pubblicata in data 2 novembre 2016 nella causa civile iscritta al n.
1635/2003 R.G. avente ad oggetto: contratto di prestazione d'opera
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante (in riassunzione):
1)“Dichiarare la nullità formale e sostanziale dell'atto di citazione introduttivo;
2) accertare e dichiarare che nessun contratto è mai intercorso tra il e la ditta Per_1
dell'appellato; 3) accertare e dichiarare che nessuna somma a nessun titolo il Org_1
deve corrispondere alla ditta GA;
4) condannare parte Per_1 Org_2
appellata alle spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato:
1)”In via pregiudiziale e preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c; 2) nel merito, rigettare tutti i motivi di appello proposti da
confermando la sentenza N. 2854/2016 resa dal Tribunale di Persona_1 Messina;
3) condannare ex art. 96 c.p.c. gli appellanti per aver reiterato l'eccezione di nullità della citazione per carenza o indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi;
4) con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2017, ha Parte_2
impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di , quale Controparte_1
titolare della ditta individuale la sentenza indicata in oggetto nella parte in Org_1 cui, previo accertamento della sussistenza di un contratto d'opera tra le parti in contesa, ha condannato al pagamento della somma di € Per_1 Parte_2
5.000,00 a titolo di corrispettivo per i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico di alcuni immobili di sua proprietà.
La Corte, superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. – giusta ordinanza del 4 ottobre 2018 –, ha dichiarato la interruzione del giudizio per la intervenuta morte dell'appellante, giusta ordinanza del 13 luglio
2022.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. , erede di , ha Parte_1 Parte_2
riassunto il giudizio sia nei confronti dell'appellato, sia nei confronti di CP_2
e , questi ultimi quali coeredi del defunto, già
[...] Controparte_3
appellante originario.
Costoro si sono costituiti in giudizio, con rispettivi difensori, facendo proprie tutte le doglianze, i motivi di appello e le richieste già formulate dal loro dante causa nell'atto di gravame, nonché nelle domande di cui ai successivi atti e verbali di causa.
La Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 marzo 2023, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e succ. mod. e int.); indi, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha posto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
************************
L'originario appellante ha censurato la pronuncia impugnata sotto diversi profili.
Col primo motivo ha reiterato la eccezione di nullità dell'atto di citazione per incertezza sia del petitum che della causa petendi. Ciò in quanto il , in sede di esposizione dei fatti, non avrebbe indicato” CP_1
né il luogo dei presunti lavori, né la ragione del diritto, e neppure il tempo” (atto di appello, pag. 1).
Con gli ulteriori motivi di gravame, che la Corte ritiene di poter esaminare congiuntamente, la difesa dell'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C., il travisamento dei fatti, il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione.
In sostanza, secondo la prospettazione di parte appellante, il Giudice non avrebbe correttamente valutato le prove acquisite agli atti, in primis le dichiarazioni testimoniali, giungendo addirittura ad esprimere apprezzamenti circa la condotta processuale del convenuto, odierno appellante, attribuendogli profili di mala fede.
Parte appellata, dal suo canto, ha difeso l'operato del Giudice di prima istanza la cui pronuncia appare meritevole di conferma in quanto del tutto condivisibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame è infondato e va rigettato.
E' certamente vero che l'originario attore, nel corpo dell'atto di citazione in primo grado, ha esposto i fatti di causa in maniera estremamente succinta, omettendo di specificare gli elementi essenziali del contratto quali la data, il prezzo, l'oggetto, le modalità di pagamento, i tempi di esecuzione, limitandosi solamente a riferire che
“ ha eseguito su incarico del sig. lavori su immobili di Org_1 Persona_1
proprietà di quest'ultimo, siti in Mortelle (Messina), per un totale di € 6.168,56 al netto degli acconti ricevuti ed IVA inclusa”.
A ben vedere, però, tale scarna esposizione dei fatti non può essere sanzionata con la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c.
Sul punto, infatti, la S.C. ha avuto modo di affermare il seguente principio: La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che la identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dalla assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua “ratio” ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass. Sez. 3, sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
Ora, nel caso che ci occupa la esposizione dei fatti di causa, seppure sintetica, non ha impedito al convenuto di approntare puntuali ed incisive difese, in quanto è stato comunque possibile per quest'ultimo ricostruire la vicenda posta a base della pretesa di controparte.
Quanto al merito del gravame, la Corte osserva.
Il Giudice di prime cure ha fondato il suo convincimento sulle risultanze delle prove testimoniali.
Così infatti si legge a pag. 2 della sentenza: “Ritenuto, all'esito della prova per testi, che l'attore ha eseguito i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico su due degli isolati realizzati o mantenuti dall'impresa del convenuto, a Che al contrario, CP_4
non vi è prova che l'attore abbia provveduto ad effettuare lavori anche nelle due ville. Che le suddette circostanze sono state riferite, con argomentazioni convincenti, dai testi escussi, che avrebbero materialmente eseguito i lavori e che vedevano il n cantiere, che impartiva direttive;
e che sapevano, sia pure per Per_1
averlo sentito dal , che questi era il vero titolare. Che i testi di parte CP_1
convenuta non hanno aggiunto nulla;
che, anzi, il teste conferma la Tes_1
sussistenza di un buon rapporto tra le due parti del giudizio, in quanto racconta che il accomandò ad altro imprenditore di servirsi dell' opera del ”. Per_1 CP_1
La Corte, al riguardo, è di diverso avviso e ritiene, al contrario, che dalle dichiarazioni testimoniali non emergano elementi sufficienti per configurare una responsabilità contrattuale di ei confronti di . Persona_1 CP_1
Sorvolando sull'esito dell'interrogatorio formale delle parti, che non fornisce alcun valido ausilio ai fini del decidere, il teste , richiesto dalla difesa del Testimone_2
, sentito all'udienza del 20 gennaio 2011, così testualmente dichiara: CP_1
“Ricordo che circa sei o sette anni fa, se non ricordo male, la ditta attorea (quella di
, ndr) ha eseguito dei lavori su immobili di proprietà del convenuto siti CP_1
sulla statale di Torre Faro;
gli immobili erano due palazzine per le quali siamo stati incaricati di effettuare lavori di adeguamento degli impianti elettrici e citofonici secondo la normativa allora vigente”. Per il resto, oltre a dichiarare circostanze riferitegli dal (mancato CP_1
pagamento dei lavori, conferimento incarico), si limita a riferire di aver visto il
[...]
in cantiere e di non aver visto materialmente il conferire alcun Per_1 Per_1
incarico alla Org_1
L'altro teste richiesto dall'attore, Sig. , oltre a riportare circostanze Testimone_3
riferitegli dal , si limita a dichiarare di aver eseguito lavori di CP_1
adeguamento degli impianti elettrici su immobili del precisando altresì di Per_1
sapere che la ditta che aveva affidato i lavori alla era quella del ol per Org_1 Per_1
averlo visto più volte in cantiere ove all'occorrenza impartiva direttive secondo le esigenze costruttive del cantiere.
Infine dichiara che in cantiere erano presenti anche dei muratori che eseguivano altri lavori, precisando però che l'adeguamento degli impianti elettrici era affidato alla Org_1
Fin qui le dichiarazioni dei testi di parte attrice, che il Giudicante ritiene sufficienti per accertare la sussistenza di un obbligo contrattuale in capo al Persona_1
Di diverso tenore sono le dichiarazioni del teste , richiesto dalla Testimone_4
difesa del convenuto il quale, sentito all'udienza del 15 dicembre 2011, così dichiara: “Conosco il sig. in quanto qualche anno fa….ho eseguito dei Persona_1
lavori edili in una palazzina sita in Mortelle di cui il convenuto era comproprietario. I predetti lavori sono stati da me eseguiti in qualità di lavoratore della ditta ”. Pt_3
Prosegue poi riferendo che, nel corso della esecuzione di detti lavori, si manifestò la necessità di eseguire lavori di adeguamento dell'impianto elettrico ed il gli Per_1
segnalò che sarebbe stato disponibile ad eseguirli ad un prezzo CP_1
inferiore rispetto al preventivo offerto dalla ditta . Pt_3
Aggiunge poi che il si presentò presso gli uffici della ed CP_1 Parte_4
in presenza sua e del titolare confermò che il corrispettivo per i lavori all'impianto elettrico era quello indicato nel suo preventivo. A quel punto il Sig. gli disse Pt_3
che avrebbe potuto iniziare i lavori corrispondendogli un acconto mediante assegno pari alla metà dell'importo concordato (sull'importo concordato però il teste si dimostra incerto).
Così infine prosegue il teste: “Posso dire che fu il sig. a incaricare il Pt_3 [...]
ad eseguire i lavori relativi all'impianto elettrico. Posso dire che il sig. CP_1 fu l'unico a corrispondere un acconto al e che a quest'ultimo Pt_3 CP_1
non fu corrisposto nient'altro dallo . Preciso anzi che l'assegno che lo Pt_3
offrì a titolo di saldo al fu da questi rifiutato sebbene Pt_3 CP_1
corrispondente alla somma prevista in preventivo. Il , infatti, riteneva CP_1
non congrue le somme pattuite nel preventivo in quanto aveva presentato un conto di tre volte superiore nonostante i lavori non fossero ancora stati completati.
Ribadisco, infine, che il on diede alcun incarico al , almeno in Per_1 CP_1 mia presenza”.
Richiamate in tal modo le risultanze delle prove orali, è ora possibile ricostruire in modo verosimile la vicenda che ci occupa, tenendo altresì conto della documentazione (invero assai scarna) prodotta dalla difesa dell'attore.
Non vi è dubbio che la abbia eseguito lavori sugli immobili di , di Org_1 Persona_2
cui in verità quest'ultimo non era proprietario esclusivo bensì solamente comproprietario.
Parimenti pacifica è la circostanza della sua presenza in cantiere.
Pure pacifica è la circostanza relativa al pagamento di un acconto in favore della acconto che quest'ultima quantifica in Lire 2.000.000. Org_1
Nessuna prova, al contrario, può ritenersi raggiunta circa il conferimento al
[...]
, da parte del dell'incarico di eseguire i lavori di natura elettrica. CP_1 Per_1
Tale circostanza, infatti, viene evocata dai testi di parte attorea come agli stessi riferita dal , giammai appresa dai testi in via autonoma. CP_1
Per altro verso il teste smentisce categoricamente la suddetta circostanza Tes_1
dichiarando, in modo preciso ed inequivoco, che fu il titolare della ditta a Pt_3
conferirgli l'incarico, versandogli contestualmente un acconto.
In aggiunta a ciò, la presenza del in cantiere può trovare plausibile Persona_1
giustificazione nella esigenza, da parte di costui, di sovrintendere ai lavori edili, per la esecuzione dei quali era stata incaricata la ditta . Pt_3
In termini ancor più esplicativi, ed in mancanza di prova certa sul punto, (prova) gravante sul ai sensi dell'art. 2697 C.C. e da questi non fornita, è CP_1
ragionevole ipotizzare che tra la ditta ed il osse intercorso un Pt_3 Persona_1
accordo per la esecuzione, da parte del primo, di lavori edili sugli immobili del secondo e che, nel corso di detti lavori, manifestandosi la necessità di adeguare gli impianti elettrici, fosse stato dato incarico dalla ditta al di Pt_3 CP_1
eseguire tali opere.
Prova di ciò è costituita dal fatto, riferito in modo chiaro e puntuale dal teste , Tes_1
secondo cui fu lo e non a corrispondere l'acconto iniziale al Pt_3 Persona_1
. CP_1
Ed allora, in assenza di documentazione certa da cui desumere l'esistenza di un contratto di prestazione d'opera tra le parti in contesa (agli atti risulta acquisita solamente una “richiesta pagamento per lavori eseguiti presso Vs. cantiere Mortelle” indirizzata al firmata solamente dal titolare della ed un prospetto di Per_1 Org_1
“Analisi dei Prezzi” che nessuna valenza probatoria rivestono), e tenuto conto anche della mancata produzione in giudizio del documento attestante il pagamento dell'acconto, pure richiesto dalla difesa dell'originario convenuto in seno alle note
184 c. p. c. del 23/02/2005, ritiene la Corte non sufficientemente provata la domanda azionata dall'originario attore, con conseguente suo rigetto.
Non pertinente ed irrilevante, all'uopo, si appalesa la circostanza, valorizzata dal
Giudicante, secondo cui sussisteva un buon rapporto tra le due parti del giudizio, così come incomprensibile ed ultronea appare la valutazione, dal medesimo operata, del comportamento processuale del convenuto, che è apparso sorpreso dalla citazione e che apparentemente non era in grado di valutare l'oggetto della richiesta….
L'accoglimento di tale motivo di gravame rende superfluo l'esame circa il quantum della pretesa creditoria, oggetto di ulteriore censura da parte dell'appellante.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio, fermo restando che vanno poste a carico dell'appellato, soccombente, la Corte precisa che quelle del primo grado devono essere liquidate in favore di tutti e tre gli eredi pro – quota nella misura di €
1.278,00 di cui € 213,00 per fase di studio, € 213,00 per fase introduttiva, € 426,00 per fase istruttoria ed € 426,00 per fase decisionale;
quanto al presente grado, le relative spese, sempre in applicazione dei valori minimi del relativo scaglione del D.M. 13/08/2022, n. 147, in considerazione della assai ridotta attività professionale svolta, possono essere liquidate in favore di ciascuno degli eredi di nella misura di € 1.458,00 di cui € 268,00 per Persona_1 fase di studio, € 268,00 per fase introduttiva, € 496,00 per fase istruttoria ed €
426,00 per fase decisionale.
Il tutto oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge, se dovuti.
Delle spese e compensi del secondo grado va disposto il versamento in favore dello
Stato ai sensi dell'art. 133 T. U. Spese Giustizia solo relativamente alla posizione di
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato come indicato in epigrafe. Parte_1
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.368/2017 R.G. così decide:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da , quale titolare della Controparte_1 Org_3
nei confronti del fu;
Org_1 Persona_1
2) condanna l'appellato quale titolare della ditta Controparte_1
individuale al pagamento delle spese processuali del primo grado Org_1
di giudizio in favore di , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
, quali eredi di pro – quota ereditaria, nella misura
[...] Persona_1
complessiva di € 1.278,00 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge, se dovuti;
3) condanna altresì l'appellato nella spiegata qualità, Controparte_1
al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di ciascuna delle tre controparti, liquidate (per ciascuna) in € 1.458,00 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed
IVA come per legge se dovuti, disponendo il versamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 T. U. Spese di Giustizia solo relativamente alla posizione di
. Parte_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio da remoto il 24 aprile 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 368/2017 R.G. vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, Via Lenzi n. 5, presso lo studio dell'Avv.
Marcello Giarratana (C.F.: (PEC: C.F._2
, da cui è rappresentata e difesa giusta Email_1
procura agli atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del
C.d.O. di Messina n. 2929/2022, quale erede di nato a Persona_1
Messina il 13/07/1941 (C.F.: ), già appellante;
C.F._3
-APPELLANTE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), titolare della ditta individuale (P.I.: C.F._4 Org_1
, elettivamente domiciliato in Messina, Via La Farina n. 141, is. L, P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Vincent Molina (C.F.: ), da cui è C.F._5
rappresentato e difeso giusta procura agli atti;
-APPELLATO IN RIASSUNZIONE- E NEI CONFRONTI DI
nato a [...] l' 08/09/1967 (C.F.: Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Messina, Via Lenzi n. 5, presso C.F._6
lo studio dell'Avv. Maria Antonietta Zappia (C.F.: ) (PEC: C.F._7
, da cui è rappresentato e difeso giusta procura agli Email_2
atti, quale erede di nato a [...] il [...] (C.F.: Persona_1
), già appellante;
C.F._3
-CHIAMATO IN RIASSUNZIONE-
E
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3
, elettivamente domiciliata in Messina, Via Lenzi n. 5, presso C.F._8
lo studio dell'Avv. Selene Arcidiacono (C.F.: ) (PEC: C.F._9
, da cui è rappresentata e difesa giusta procura agli Email_3
atti, quale erede di nato a [...] il [...] (C.F.: Persona_1
), già appellante;
C.F._3
-CHIAMATA IN RIASSUNZIONE-
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 2854/2016 pubblicata in data 2 novembre 2016 nella causa civile iscritta al n.
1635/2003 R.G. avente ad oggetto: contratto di prestazione d'opera
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante (in riassunzione):
1)“Dichiarare la nullità formale e sostanziale dell'atto di citazione introduttivo;
2) accertare e dichiarare che nessun contratto è mai intercorso tra il e la ditta Per_1
dell'appellato; 3) accertare e dichiarare che nessuna somma a nessun titolo il Org_1
deve corrispondere alla ditta GA;
4) condannare parte Per_1 Org_2
appellata alle spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato:
1)”In via pregiudiziale e preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c; 2) nel merito, rigettare tutti i motivi di appello proposti da
confermando la sentenza N. 2854/2016 resa dal Tribunale di Persona_1 Messina;
3) condannare ex art. 96 c.p.c. gli appellanti per aver reiterato l'eccezione di nullità della citazione per carenza o indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi;
4) con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2017, ha Parte_2
impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di , quale Controparte_1
titolare della ditta individuale la sentenza indicata in oggetto nella parte in Org_1 cui, previo accertamento della sussistenza di un contratto d'opera tra le parti in contesa, ha condannato al pagamento della somma di € Per_1 Parte_2
5.000,00 a titolo di corrispettivo per i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico di alcuni immobili di sua proprietà.
La Corte, superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. – giusta ordinanza del 4 ottobre 2018 –, ha dichiarato la interruzione del giudizio per la intervenuta morte dell'appellante, giusta ordinanza del 13 luglio
2022.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. , erede di , ha Parte_1 Parte_2
riassunto il giudizio sia nei confronti dell'appellato, sia nei confronti di CP_2
e , questi ultimi quali coeredi del defunto, già
[...] Controparte_3
appellante originario.
Costoro si sono costituiti in giudizio, con rispettivi difensori, facendo proprie tutte le doglianze, i motivi di appello e le richieste già formulate dal loro dante causa nell'atto di gravame, nonché nelle domande di cui ai successivi atti e verbali di causa.
La Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 marzo 2023, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e succ. mod. e int.); indi, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha posto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
************************
L'originario appellante ha censurato la pronuncia impugnata sotto diversi profili.
Col primo motivo ha reiterato la eccezione di nullità dell'atto di citazione per incertezza sia del petitum che della causa petendi. Ciò in quanto il , in sede di esposizione dei fatti, non avrebbe indicato” CP_1
né il luogo dei presunti lavori, né la ragione del diritto, e neppure il tempo” (atto di appello, pag. 1).
Con gli ulteriori motivi di gravame, che la Corte ritiene di poter esaminare congiuntamente, la difesa dell'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C., il travisamento dei fatti, il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione.
In sostanza, secondo la prospettazione di parte appellante, il Giudice non avrebbe correttamente valutato le prove acquisite agli atti, in primis le dichiarazioni testimoniali, giungendo addirittura ad esprimere apprezzamenti circa la condotta processuale del convenuto, odierno appellante, attribuendogli profili di mala fede.
Parte appellata, dal suo canto, ha difeso l'operato del Giudice di prima istanza la cui pronuncia appare meritevole di conferma in quanto del tutto condivisibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame è infondato e va rigettato.
E' certamente vero che l'originario attore, nel corpo dell'atto di citazione in primo grado, ha esposto i fatti di causa in maniera estremamente succinta, omettendo di specificare gli elementi essenziali del contratto quali la data, il prezzo, l'oggetto, le modalità di pagamento, i tempi di esecuzione, limitandosi solamente a riferire che
“ ha eseguito su incarico del sig. lavori su immobili di Org_1 Persona_1
proprietà di quest'ultimo, siti in Mortelle (Messina), per un totale di € 6.168,56 al netto degli acconti ricevuti ed IVA inclusa”.
A ben vedere, però, tale scarna esposizione dei fatti non può essere sanzionata con la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c.
Sul punto, infatti, la S.C. ha avuto modo di affermare il seguente principio: La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che la identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dalla assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua “ratio” ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass. Sez. 3, sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
Ora, nel caso che ci occupa la esposizione dei fatti di causa, seppure sintetica, non ha impedito al convenuto di approntare puntuali ed incisive difese, in quanto è stato comunque possibile per quest'ultimo ricostruire la vicenda posta a base della pretesa di controparte.
Quanto al merito del gravame, la Corte osserva.
Il Giudice di prime cure ha fondato il suo convincimento sulle risultanze delle prove testimoniali.
Così infatti si legge a pag. 2 della sentenza: “Ritenuto, all'esito della prova per testi, che l'attore ha eseguito i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico su due degli isolati realizzati o mantenuti dall'impresa del convenuto, a Che al contrario, CP_4
non vi è prova che l'attore abbia provveduto ad effettuare lavori anche nelle due ville. Che le suddette circostanze sono state riferite, con argomentazioni convincenti, dai testi escussi, che avrebbero materialmente eseguito i lavori e che vedevano il n cantiere, che impartiva direttive;
e che sapevano, sia pure per Per_1
averlo sentito dal , che questi era il vero titolare. Che i testi di parte CP_1
convenuta non hanno aggiunto nulla;
che, anzi, il teste conferma la Tes_1
sussistenza di un buon rapporto tra le due parti del giudizio, in quanto racconta che il accomandò ad altro imprenditore di servirsi dell' opera del ”. Per_1 CP_1
La Corte, al riguardo, è di diverso avviso e ritiene, al contrario, che dalle dichiarazioni testimoniali non emergano elementi sufficienti per configurare una responsabilità contrattuale di ei confronti di . Persona_1 CP_1
Sorvolando sull'esito dell'interrogatorio formale delle parti, che non fornisce alcun valido ausilio ai fini del decidere, il teste , richiesto dalla difesa del Testimone_2
, sentito all'udienza del 20 gennaio 2011, così testualmente dichiara: CP_1
“Ricordo che circa sei o sette anni fa, se non ricordo male, la ditta attorea (quella di
, ndr) ha eseguito dei lavori su immobili di proprietà del convenuto siti CP_1
sulla statale di Torre Faro;
gli immobili erano due palazzine per le quali siamo stati incaricati di effettuare lavori di adeguamento degli impianti elettrici e citofonici secondo la normativa allora vigente”. Per il resto, oltre a dichiarare circostanze riferitegli dal (mancato CP_1
pagamento dei lavori, conferimento incarico), si limita a riferire di aver visto il
[...]
in cantiere e di non aver visto materialmente il conferire alcun Per_1 Per_1
incarico alla Org_1
L'altro teste richiesto dall'attore, Sig. , oltre a riportare circostanze Testimone_3
riferitegli dal , si limita a dichiarare di aver eseguito lavori di CP_1
adeguamento degli impianti elettrici su immobili del precisando altresì di Per_1
sapere che la ditta che aveva affidato i lavori alla era quella del ol per Org_1 Per_1
averlo visto più volte in cantiere ove all'occorrenza impartiva direttive secondo le esigenze costruttive del cantiere.
Infine dichiara che in cantiere erano presenti anche dei muratori che eseguivano altri lavori, precisando però che l'adeguamento degli impianti elettrici era affidato alla Org_1
Fin qui le dichiarazioni dei testi di parte attrice, che il Giudicante ritiene sufficienti per accertare la sussistenza di un obbligo contrattuale in capo al Persona_1
Di diverso tenore sono le dichiarazioni del teste , richiesto dalla Testimone_4
difesa del convenuto il quale, sentito all'udienza del 15 dicembre 2011, così dichiara: “Conosco il sig. in quanto qualche anno fa….ho eseguito dei Persona_1
lavori edili in una palazzina sita in Mortelle di cui il convenuto era comproprietario. I predetti lavori sono stati da me eseguiti in qualità di lavoratore della ditta ”. Pt_3
Prosegue poi riferendo che, nel corso della esecuzione di detti lavori, si manifestò la necessità di eseguire lavori di adeguamento dell'impianto elettrico ed il gli Per_1
segnalò che sarebbe stato disponibile ad eseguirli ad un prezzo CP_1
inferiore rispetto al preventivo offerto dalla ditta . Pt_3
Aggiunge poi che il si presentò presso gli uffici della ed CP_1 Parte_4
in presenza sua e del titolare confermò che il corrispettivo per i lavori all'impianto elettrico era quello indicato nel suo preventivo. A quel punto il Sig. gli disse Pt_3
che avrebbe potuto iniziare i lavori corrispondendogli un acconto mediante assegno pari alla metà dell'importo concordato (sull'importo concordato però il teste si dimostra incerto).
Così infine prosegue il teste: “Posso dire che fu il sig. a incaricare il Pt_3 [...]
ad eseguire i lavori relativi all'impianto elettrico. Posso dire che il sig. CP_1 fu l'unico a corrispondere un acconto al e che a quest'ultimo Pt_3 CP_1
non fu corrisposto nient'altro dallo . Preciso anzi che l'assegno che lo Pt_3
offrì a titolo di saldo al fu da questi rifiutato sebbene Pt_3 CP_1
corrispondente alla somma prevista in preventivo. Il , infatti, riteneva CP_1
non congrue le somme pattuite nel preventivo in quanto aveva presentato un conto di tre volte superiore nonostante i lavori non fossero ancora stati completati.
Ribadisco, infine, che il on diede alcun incarico al , almeno in Per_1 CP_1 mia presenza”.
Richiamate in tal modo le risultanze delle prove orali, è ora possibile ricostruire in modo verosimile la vicenda che ci occupa, tenendo altresì conto della documentazione (invero assai scarna) prodotta dalla difesa dell'attore.
Non vi è dubbio che la abbia eseguito lavori sugli immobili di , di Org_1 Persona_2
cui in verità quest'ultimo non era proprietario esclusivo bensì solamente comproprietario.
Parimenti pacifica è la circostanza della sua presenza in cantiere.
Pure pacifica è la circostanza relativa al pagamento di un acconto in favore della acconto che quest'ultima quantifica in Lire 2.000.000. Org_1
Nessuna prova, al contrario, può ritenersi raggiunta circa il conferimento al
[...]
, da parte del dell'incarico di eseguire i lavori di natura elettrica. CP_1 Per_1
Tale circostanza, infatti, viene evocata dai testi di parte attorea come agli stessi riferita dal , giammai appresa dai testi in via autonoma. CP_1
Per altro verso il teste smentisce categoricamente la suddetta circostanza Tes_1
dichiarando, in modo preciso ed inequivoco, che fu il titolare della ditta a Pt_3
conferirgli l'incarico, versandogli contestualmente un acconto.
In aggiunta a ciò, la presenza del in cantiere può trovare plausibile Persona_1
giustificazione nella esigenza, da parte di costui, di sovrintendere ai lavori edili, per la esecuzione dei quali era stata incaricata la ditta . Pt_3
In termini ancor più esplicativi, ed in mancanza di prova certa sul punto, (prova) gravante sul ai sensi dell'art. 2697 C.C. e da questi non fornita, è CP_1
ragionevole ipotizzare che tra la ditta ed il osse intercorso un Pt_3 Persona_1
accordo per la esecuzione, da parte del primo, di lavori edili sugli immobili del secondo e che, nel corso di detti lavori, manifestandosi la necessità di adeguare gli impianti elettrici, fosse stato dato incarico dalla ditta al di Pt_3 CP_1
eseguire tali opere.
Prova di ciò è costituita dal fatto, riferito in modo chiaro e puntuale dal teste , Tes_1
secondo cui fu lo e non a corrispondere l'acconto iniziale al Pt_3 Persona_1
. CP_1
Ed allora, in assenza di documentazione certa da cui desumere l'esistenza di un contratto di prestazione d'opera tra le parti in contesa (agli atti risulta acquisita solamente una “richiesta pagamento per lavori eseguiti presso Vs. cantiere Mortelle” indirizzata al firmata solamente dal titolare della ed un prospetto di Per_1 Org_1
“Analisi dei Prezzi” che nessuna valenza probatoria rivestono), e tenuto conto anche della mancata produzione in giudizio del documento attestante il pagamento dell'acconto, pure richiesto dalla difesa dell'originario convenuto in seno alle note
184 c. p. c. del 23/02/2005, ritiene la Corte non sufficientemente provata la domanda azionata dall'originario attore, con conseguente suo rigetto.
Non pertinente ed irrilevante, all'uopo, si appalesa la circostanza, valorizzata dal
Giudicante, secondo cui sussisteva un buon rapporto tra le due parti del giudizio, così come incomprensibile ed ultronea appare la valutazione, dal medesimo operata, del comportamento processuale del convenuto, che è apparso sorpreso dalla citazione e che apparentemente non era in grado di valutare l'oggetto della richiesta….
L'accoglimento di tale motivo di gravame rende superfluo l'esame circa il quantum della pretesa creditoria, oggetto di ulteriore censura da parte dell'appellante.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio, fermo restando che vanno poste a carico dell'appellato, soccombente, la Corte precisa che quelle del primo grado devono essere liquidate in favore di tutti e tre gli eredi pro – quota nella misura di €
1.278,00 di cui € 213,00 per fase di studio, € 213,00 per fase introduttiva, € 426,00 per fase istruttoria ed € 426,00 per fase decisionale;
quanto al presente grado, le relative spese, sempre in applicazione dei valori minimi del relativo scaglione del D.M. 13/08/2022, n. 147, in considerazione della assai ridotta attività professionale svolta, possono essere liquidate in favore di ciascuno degli eredi di nella misura di € 1.458,00 di cui € 268,00 per Persona_1 fase di studio, € 268,00 per fase introduttiva, € 496,00 per fase istruttoria ed €
426,00 per fase decisionale.
Il tutto oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge, se dovuti.
Delle spese e compensi del secondo grado va disposto il versamento in favore dello
Stato ai sensi dell'art. 133 T. U. Spese Giustizia solo relativamente alla posizione di
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato come indicato in epigrafe. Parte_1
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.368/2017 R.G. così decide:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da , quale titolare della Controparte_1 Org_3
nei confronti del fu;
Org_1 Persona_1
2) condanna l'appellato quale titolare della ditta Controparte_1
individuale al pagamento delle spese processuali del primo grado Org_1
di giudizio in favore di , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
, quali eredi di pro – quota ereditaria, nella misura
[...] Persona_1
complessiva di € 1.278,00 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge, se dovuti;
3) condanna altresì l'appellato nella spiegata qualità, Controparte_1
al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di ciascuna delle tre controparti, liquidate (per ciascuna) in € 1.458,00 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed
IVA come per legge se dovuti, disponendo il versamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 T. U. Spese di Giustizia solo relativamente alla posizione di
. Parte_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio da remoto il 24 aprile 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini