Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Francesco Piero De Pietro Presidente
dott. Antonietta Savino Consigliere rel.
dott. Daniele Colucci Consigliere
ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del
10/6/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.511/21 del Ruolo Generale civile
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv.to Borrelli Parte_1
Francesco, presso il quale è elettivamente domiciliato in San
Giorgio a Cremano (NA), via Ferrovia n.20
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
elettivamente domiciliato, ai fini del Controparte_2 presente giudizio, presso la sede dell' Controparte_1 di sita a , Via Amerigo Vespucci n.172,
[...] CP_1 CP_1 rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocato Luciano Scafidi e dalla Dott.ssa Rossella Santoro, funzionari delegati ex art 9 comma 2 D.lgs 149/2015
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4/2/2021, il ricorrente in epigrafe, in proprio e nella qualità di ex amministratore unico della CP_3
(società cancellata dal registro delle imprese il 17/12/13),
[...] proponeva appello avverso la sentenza n.4718/20, pubblicata il
6/7/20, con cui il Tribunale di Napoli aveva rigettato
Con la predetta ordinanza si sanzionava il comportamento della società per avere occupato la lavoratrice Parte_2 nel periodo da aprile a dicembre 2010, senza
[...] comunicare l'assunzione alla competente sede del Centro per l'impiego e senza annotare l'assunzione nelle scritture o documentazione obbligatoria.
L'appellante, dedotta l'erroneità della decisione per i vari motivi esposti nell'atto di appello, chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda di primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, l' Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza del
[...] gravame per le ragioni esposte in memoria.
La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte e, dopo alcuni rinvii, veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024.
La causa, quindi, veniva assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione ed all'esito dell'udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie in esame, in conseguenza del mancato deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per il 13.05.2025, rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza odierna e del mancato deposito delle prescritte note anche per detta udienza, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008,
e, quindi, a far data dal 25.6.2008) richiamato dall'art 309
c.p.c.. Detta disposizione normativa si osserva anche nei giudizi di appello dinanzi alla Corte d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/2000).
Infine, è opportuno precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, dovendosi applicare nel presente giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità. (cfr Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; Cass. 17 maggio
2007, n. 11434, cfr anche Corte appello Napoli, sez. VII, 03/10/2023, n. 4163).
Le spese del grado, considerata la natura della decisione, si compensano tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Napoli 10/06/2025
Il cons. rel. est. Il Presidente