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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7298 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Presicce, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Roberta Cofano, come da mandato in atti;
- CONVENUTO -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 13 febbraio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 21.11.2024, nulla ha opposto.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.11.2024, a esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con in Scorrano (LE) il Controparte_1
4.7.2007, in regime economico di comunione dei beni;
che dalla loro unione erano nati due figli e, cioè, il 30.10.2008 e l'11.2.2011; che i coniugi avevano stabilito la Per_1 Per_2 residenza coniugale dapprima in Frattamaggiore, in un appartamento preso in locazione e, successivamente, in Scorrano, presso l'abitazione dei genitori della convenuta;
che il ricorrente, di professione carabiniere, aveva continuato a vivere in Casoria per circa quattro anni, tornando ogni quindici giorni in Scorrano per stare con la sua famiglia, e che nell'anno
2017 aveva ottenuto un trasferimento alla Caserma dei Carabinieri di Bari, dove aveva lavorato per sette anni;
che, nello stesso anno, aveva deciso di costruire un'abitazione in
Scorrano, completata nel 2019, per la cui realizzazione ed allestimento aveva dovuto contrarre diversi prestiti, per un importo mensile complessivo di circa euro 1.000,00; che l'unione coniugale, inizialmente serena, aveva subito una crisi irreversibile, che aveva determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, e che i coniugi conducevano ormai vite autonome pur mantenendo un buon rapporto per il bene dei due figli;
che, a causa di difficoltà economiche, si era trasferito dapprima presso l'abitazione dei suoi genitori, per poi allestire, con il consenso della moglie, un seminterrato presso la casa coniugale, destinandolo a sua dimora;
che aveva sempre mantenuto un rapporto sereno sia con la moglie sia con i figli, che frequentava regolarmente;
che la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso e che non era stato possibile addivenire ad un accordo sulle condizioni della separazione a causa delle pretese economiche avanzate dalla convenuta.
Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi con affidamento condiviso dei figli minori e collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale di esclusiva proprietà del ricorrente;
assegnazione alla della casa coniugale con CP_1 obbligo, a suo carico, di provvedere al pagamento delle relative spese;
assegnazione a sé del piano seminterrato della casa coniugale, in quanto porzione d'immobile reso autonomo ed indipendente;
libero calendario di incontri padre-figli, previo accordo con questi ultimi;
assegno mensile a suo carico pari a complessivi euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
diritto, in favore della convenuta, di percepire per intero l'A.U.U. per i due figli.
costituendosi con memoria depositata il 10.1.2025, non si è Controparte_1 opposta alla declaratoria richiesta ma ha contestato fermamente le avverse deduzioni e richieste. Ha rappresentato, quindi: che la convivenza matrimoniale era stata caratterizzata dalle differenti personalità dei due coniugi;
che aveva rinunciato alle sue aspirazioni professionali per trasferirsi insieme al marito in Frattamaggiore, per poi far rientro insieme ai figli, negli anni 2013-2014, in Scorrano, fino a fissare la residenza familiare in un'abitazione eretta su un terreno di proprietà del ricorrente;
che nell'anno 2017 aveva iniziato a percepire una sempre maggiore distanza emotiva e fisica da parte del marito, come più ampiamente esposto in ricorso, fino all'ammissione, da parte del ricorrente, nell'estate dello stesso anno, di aver intrapreso una nuova stabile relazione in Casoria;
che il rapporto tra i coniugi, in seguito riconciliatisi per un grave problema di salute del marito, era entrato irreversibilmente in crisi nell'anno 2020, fino alla decisione di separarsi, assunta dalla convenuta nel febbraio
2021, data la chiara intollerabilità della convivenza;
che si era sempre adoperata per intensificare la dinamica relazionale dovendo, sovente, sopperire alle carenze Persona_3 genitoriali del ricorrente, in considerazione dell'avvio di nuove frequentazioni sentimentali;
che si era costantemente impegnata per il reperimento di un'attività lavorativa, compatibilmente con le esigenze della famiglia;
che non erano mancati, da parte del ricorrente, episodi di denigrazioni, anche davanti a terzi, per una trascuratezza sul piano fisico della moglie;
che il ricorrente non aveva corrisposto alcunché per i figli nel mese di ottobre e novembre 2024 e che aveva sempre creato ostruzionismo per le spese straordinarie da sostenersi per i minori;
che era opportuno prevedere una calendarizzazione minima del calendario d'incontri padre-figli, secondo le modalità specificate in memoria, in quanto il padre si era sempre disinteressato dell'educazione e dell'istruzione dei figli;
che, quanto ai profili economici, vi erano tutti i presupposti sia per il riconoscimento di un contributo a titolo di mantenimento per sé, tenuto conto anche della disparità economica tra i due coniugi, come più ampiamente esposto in atti, sia per un aumento del contributo da porsi a carico del padre per il mantenimento dei due figli, da quantificarsi in complessivi euro 850,00, oltre al
70% delle spese straordinarie;
che, in considerazione degli apporti economici forniti sia dalla convenuta sia dalla famiglia d'origine di questa, vi erano i presupposti per avanzare, altresì, domanda restitutoria nei confronti del , per un importo quantificabile in almeno Pt_1 euro 35.000,00, quale conseguenza dello scioglimento della comunione;
che, nonostante la convenuta avesse accettato il trasferimento del marito presso il piano seminterrato della casa coniugale, al fine di favorire, in primis, una maggiore interazione tra padre e figli, vi era il diritto, per la ricorrente, di ottenere l'assegnazione a sé della casa coniugale, per tutte le ragioni esposte in atti, oltre che per la suddivisione tra le parti, per abitazione e consumi, di tutte le utenze, ponendo a carico del ricorrente tutte le opere necessarie a tal fine e ponendo a esclusivo carico della convenuta i costi di manutenzione ordinaria della zona immobiliare ad ella assegnata. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, per tutte le ragioni esposte in memoria, e con tutte le ulteriori statuizioni indicate in atti.
Dopo essere state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 13.2.2025, nel corso della quale parte resistente ha precisato la sua posizione lavorativa ed economica, entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“a) affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e calendario di incontri tra padre e figli come indicato al punto 2.1 della memoria di costituzione;
b) assegnazione alla resistente dell'abitazione familiare, con esclusione del piano interrato, munito di autonomo ingresso e non comunicante con il piano superiore;
il ricorrente provvederà a sua cura e spese ad installare contatori di sottrazione per i consumi;
ciascuna parte si farà carico degli oneri per consumi della parte a sé assegnata;
c) il ricorrente verserà alla resistente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di euro 200,00 per ciascuno, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat
e oltre alla sua quota (50%) dell'A.U.U.; laddove tale quota dovesse ridursi, rispetto all'ammontare odierno,
l'eventuale differenza in diminuzione sarà corrisposta a carico del ricorrente;
d) spese straordinarie per i figli a carico di entrambi i genitori in pari misura, con richiamo alla regolamentazione di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale;
e) per le quote di contributo al mantenimento dei figli non versate nei mesi di ottobre e novembre 2024 il sig. si impegna a versare euro 100 al mese da marzo 2025 e per sette mesi, fino al raggiungimento Pt_1 della somma complessiva di euro 700 per tali arretrati.”.
Il calendario d'incontri padre-figli disciplinato al punto 2.1) della memoria di costituzione è il seguente:
“due pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 20.00 in modo che il padre inizi a dedicarsi agli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, weekend alternati, dalle ore 16 del sabato alle 21 della domenica, cena compresa, con disponibilità materna a cambiare tali giorni in funzione dei turni lavorativi del oltre Pt_1
a 15 giorni consecutivi durante l'estate e per le festività: natalizie, ad anni alterni (con un genitore, il 24 dicembre ed il 31 dicembre, con l'altro, il 25 dicembre ed il primo dell'anno); simile alternanza, per la S.
Pasqua e il Lunedì in Albis, il lunedì ed il martedì di Carnevale.”.
Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia della separazione alle condizioni concordate tra le parti e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato, in via temporanea e urgente, i coniugi a vivere separatamente alle condizioni tra loro concordate all'udienza del 13.2.2025 e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi, senza alcuna pronuncia in ordine alla responsabilità della crisi coniugale, poiché il tenore delle conclusioni concordemente rassegnate comporta l'implicita rinuncia alla domanda di addebito originariamente formulata da parte resistente.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con i figli, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto all'udienza del 13.2.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 5.11.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Scorrano (LE) il 4.7.2007 (trascritto nei registri di matrimonio di tale Comune dell'anno 2007 n. 8 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7298 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Presicce, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Roberta Cofano, come da mandato in atti;
- CONVENUTO -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 13 febbraio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 21.11.2024, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.11.2024, a esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con in Scorrano (LE) il Controparte_1
4.7.2007, in regime economico di comunione dei beni;
che dalla loro unione erano nati due figli e, cioè, il 30.10.2008 e l'11.2.2011; che i coniugi avevano stabilito la Per_1 Per_2 residenza coniugale dapprima in Frattamaggiore, in un appartamento preso in locazione e, successivamente, in Scorrano, presso l'abitazione dei genitori della convenuta;
che il ricorrente, di professione carabiniere, aveva continuato a vivere in Casoria per circa quattro anni, tornando ogni quindici giorni in Scorrano per stare con la sua famiglia, e che nell'anno
2017 aveva ottenuto un trasferimento alla Caserma dei Carabinieri di Bari, dove aveva lavorato per sette anni;
che, nello stesso anno, aveva deciso di costruire un'abitazione in
Scorrano, completata nel 2019, per la cui realizzazione ed allestimento aveva dovuto contrarre diversi prestiti, per un importo mensile complessivo di circa euro 1.000,00; che l'unione coniugale, inizialmente serena, aveva subito una crisi irreversibile, che aveva determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, e che i coniugi conducevano ormai vite autonome pur mantenendo un buon rapporto per il bene dei due figli;
che, a causa di difficoltà economiche, si era trasferito dapprima presso l'abitazione dei suoi genitori, per poi allestire, con il consenso della moglie, un seminterrato presso la casa coniugale, destinandolo a sua dimora;
che aveva sempre mantenuto un rapporto sereno sia con la moglie sia con i figli, che frequentava regolarmente;
che la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso e che non era stato possibile addivenire ad un accordo sulle condizioni della separazione a causa delle pretese economiche avanzate dalla convenuta.
Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi con affidamento condiviso dei figli minori e collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale di esclusiva proprietà del ricorrente;
assegnazione alla della casa coniugale con CP_1 obbligo, a suo carico, di provvedere al pagamento delle relative spese;
assegnazione a sé del piano seminterrato della casa coniugale, in quanto porzione d'immobile reso autonomo ed indipendente;
libero calendario di incontri padre-figli, previo accordo con questi ultimi;
assegno mensile a suo carico pari a complessivi euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
diritto, in favore della convenuta, di percepire per intero l'A.U.U. per i due figli.
costituendosi con memoria depositata il 10.1.2025, non si è Controparte_1 opposta alla declaratoria richiesta ma ha contestato fermamente le avverse deduzioni e richieste. Ha rappresentato, quindi: che la convivenza matrimoniale era stata caratterizzata dalle differenti personalità dei due coniugi;
che aveva rinunciato alle sue aspirazioni professionali per trasferirsi insieme al marito in Frattamaggiore, per poi far rientro insieme ai figli, negli anni 2013-2014, in Scorrano, fino a fissare la residenza familiare in un'abitazione eretta su un terreno di proprietà del ricorrente;
che nell'anno 2017 aveva iniziato a percepire una sempre maggiore distanza emotiva e fisica da parte del marito, come più ampiamente esposto in ricorso, fino all'ammissione, da parte del ricorrente, nell'estate dello stesso anno, di aver intrapreso una nuova stabile relazione in Casoria;
che il rapporto tra i coniugi, in seguito riconciliatisi per un grave problema di salute del marito, era entrato irreversibilmente in crisi nell'anno 2020, fino alla decisione di separarsi, assunta dalla convenuta nel febbraio
2021, data la chiara intollerabilità della convivenza;
che si era sempre adoperata per intensificare la dinamica relazionale dovendo, sovente, sopperire alle carenze Persona_3 genitoriali del ricorrente, in considerazione dell'avvio di nuove frequentazioni sentimentali;
che si era costantemente impegnata per il reperimento di un'attività lavorativa, compatibilmente con le esigenze della famiglia;
che non erano mancati, da parte del ricorrente, episodi di denigrazioni, anche davanti a terzi, per una trascuratezza sul piano fisico della moglie;
che il ricorrente non aveva corrisposto alcunché per i figli nel mese di ottobre e novembre 2024 e che aveva sempre creato ostruzionismo per le spese straordinarie da sostenersi per i minori;
che era opportuno prevedere una calendarizzazione minima del calendario d'incontri padre-figli, secondo le modalità specificate in memoria, in quanto il padre si era sempre disinteressato dell'educazione e dell'istruzione dei figli;
che, quanto ai profili economici, vi erano tutti i presupposti sia per il riconoscimento di un contributo a titolo di mantenimento per sé, tenuto conto anche della disparità economica tra i due coniugi, come più ampiamente esposto in atti, sia per un aumento del contributo da porsi a carico del padre per il mantenimento dei due figli, da quantificarsi in complessivi euro 850,00, oltre al
70% delle spese straordinarie;
che, in considerazione degli apporti economici forniti sia dalla convenuta sia dalla famiglia d'origine di questa, vi erano i presupposti per avanzare, altresì, domanda restitutoria nei confronti del , per un importo quantificabile in almeno Pt_1 euro 35.000,00, quale conseguenza dello scioglimento della comunione;
che, nonostante la convenuta avesse accettato il trasferimento del marito presso il piano seminterrato della casa coniugale, al fine di favorire, in primis, una maggiore interazione tra padre e figli, vi era il diritto, per la ricorrente, di ottenere l'assegnazione a sé della casa coniugale, per tutte le ragioni esposte in atti, oltre che per la suddivisione tra le parti, per abitazione e consumi, di tutte le utenze, ponendo a carico del ricorrente tutte le opere necessarie a tal fine e ponendo a esclusivo carico della convenuta i costi di manutenzione ordinaria della zona immobiliare ad ella assegnata. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, per tutte le ragioni esposte in memoria, e con tutte le ulteriori statuizioni indicate in atti.
Dopo essere state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 13.2.2025, nel corso della quale parte resistente ha precisato la sua posizione lavorativa ed economica, entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“a) affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e calendario di incontri tra padre e figli come indicato al punto 2.1 della memoria di costituzione;
b) assegnazione alla resistente dell'abitazione familiare, con esclusione del piano interrato, munito di autonomo ingresso e non comunicante con il piano superiore;
il ricorrente provvederà a sua cura e spese ad installare contatori di sottrazione per i consumi;
ciascuna parte si farà carico degli oneri per consumi della parte a sé assegnata;
c) il ricorrente verserà alla resistente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di euro 200,00 per ciascuno, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat
e oltre alla sua quota (50%) dell'A.U.U.; laddove tale quota dovesse ridursi, rispetto all'ammontare odierno,
l'eventuale differenza in diminuzione sarà corrisposta a carico del ricorrente;
d) spese straordinarie per i figli a carico di entrambi i genitori in pari misura, con richiamo alla regolamentazione di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale;
e) per le quote di contributo al mantenimento dei figli non versate nei mesi di ottobre e novembre 2024 il sig. si impegna a versare euro 100 al mese da marzo 2025 e per sette mesi, fino al raggiungimento Pt_1 della somma complessiva di euro 700 per tali arretrati.”.
Il calendario d'incontri padre-figli disciplinato al punto 2.1) della memoria di costituzione è il seguente:
“due pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 20.00 in modo che il padre inizi a dedicarsi agli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, weekend alternati, dalle ore 16 del sabato alle 21 della domenica, cena compresa, con disponibilità materna a cambiare tali giorni in funzione dei turni lavorativi del oltre Pt_1
a 15 giorni consecutivi durante l'estate e per le festività: natalizie, ad anni alterni (con un genitore, il 24 dicembre ed il 31 dicembre, con l'altro, il 25 dicembre ed il primo dell'anno); simile alternanza, per la S.
Pasqua e il Lunedì in Albis, il lunedì ed il martedì di Carnevale.”.
Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia della separazione alle condizioni concordate tra le parti e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato, in via temporanea e urgente, i coniugi a vivere separatamente alle condizioni tra loro concordate all'udienza del 13.2.2025 e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi, senza alcuna pronuncia in ordine alla responsabilità della crisi coniugale, poiché il tenore delle conclusioni concordemente rassegnate comporta l'implicita rinuncia alla domanda di addebito originariamente formulata da parte resistente.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con i figli, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto all'udienza del 13.2.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 5.11.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Scorrano (LE) il 4.7.2007 (trascritto nei registri di matrimonio di tale Comune dell'anno 2007 n. 8 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore