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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11089 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 61691/2020 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice UR CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 61691 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 14 dicembre 2023
TRA
(c.f. ), con sede legale in Roma, via Parigi 11 in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca
Silenzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Pasteur 33;
- attrice
E
con sede sociale e direzione generale in Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - Milano, Controparte_1
(C.F. e P. IVA n° , in persona del procuratore, rappresentata e difesa dagli avv. prof. P.IVA_2
RT FO, CO SE, prof. ST Romeo, IA CI, LO AY e
SI EL ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale , sito in Roma, Via CP_2
Po n. 12;
- convenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
14 dicembre 2023, riportate in motivazione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “…previa ogni più opportuna declaratoria di nullità
[...]
e/o invalidità e/o inefficacia: quanto al conto corrente n. 000400112674, al conto anticipi n.
000400112744 e ai contratti collegati: A. in via principale, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole dei contratti di conto corrente e di conto anticipi nonché dei contratti collegati meglio indicati nella narrativa della citazione per usura genetica (o pattizia), o, in subordine, per usura sopravvenuta, nonché per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche ex artt. 1418, 1346, cod. civ. Per
l'effetto, accertare e dichiarare il saldo del conto corrente e del conto anticipi alla data della scritturazione dei rispettivi saldi a crediti risolti/scaduti 6 maggio 2019 ), … e condannare la
alla restituzione delle somme corrisposte dall'attrice a titolo di interessi Controparte_3 passivi, spese, commissioni, polizze ecc., così come accertate dal nominando consulente tecnico
d'ufficio ovvero dal perito di parte, nonché alla restituzione degli ulteriori interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o, in subordine, dalla domanda giudiziale, rivalutazioni /maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia;
B. in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole dei contratti di conto corrente e di conto anticipi nonché dei contratti collegati meglio indicati nella narrativa della citazione per illiceità e/o immeritevolezza nonché per indeterminatezza ovvero indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1418, 1419, 1346 , 820, 821, 1282, 1283 e 1284, cod. civ. Per l'effetto, accertare e dichiarare il saldo del conto corrente e del conto anticipi alla data della scritturazione dei rispettivi saldi a crediti risolti/scaduti (6 maggio 2019 ),…, e condannare la … Controparte_1 alla restituzione delle somme corrisposte dall'attrice a titolo di interessi passivi, spese, commissioni, polizze ecc., così come accertate dal nominando consulente tecnico d'ufficio ovvero dal perito di parte, nonché alla restituzione degli ulteriori interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o, in subordine, dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia;
C. in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole dei contratti di conto corrente e di conto anticipi nonché dei contratti collegati meglio indicati nella narrativa della citazione, stante la violazione da parte della …egli artt. 116 e ss., T.U.B., con CP_1
2 conseguente riconteggio ed applicazione di un tasso pari allo 0%, ovvero, in subordine, del tasso sostitutivo al tasso minimo dei così come previsto dall'art. 117, settimo comma, T.U.B.. Per CP_4
l'effetto, accertare e dichiarare il saldo del conto corrente e del conto anticipi alla data della scritturazione dei rispettivi saldi a crediti risolti/scaduti (6 maggio 2019) …e condannare la
.alla restituzione delle somme corrisposte dall'attrice a titolo di interessi passivi, Controparte_5 spese, commissioni, polizze ecc., così come accertate … nonché alla restituzione degli ulteriori interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o, in subordine, dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia;
D. in via di estremo subordine, accertare e dichiarare il gravissimo inadempimento contrattuale della
…nonché la violazione degli obblighi di legge e del principio di buona fede, con Controparte_1 conseguente sostituzione automatica delle clausole dei contratti in contestazione ex art. 1339 , 1418
e 1419, cod. civ., e applicazione degli interessi al tasso minimo dei B.O.T., così come previsto dall'art. 117, settimo comma, T.U.B., ovvero al tasso legale;
Per l'effetto, accertare e dichiarare il saldo del conto corrente e del conto anticipi alla data della scritturazione dei rispettivi saldi a crediti risolti/scaduti (6 maggio 2019), così come indicato nella espletanda consulenza tecnica
d'ufficio o nelle perizie di parte, e condannare la … alla restituzione delle somme Controparte_1 corrisposte dall'attrice a titolo di interessi passivi, spese, commissioni, polizze ecc., …nonché alla restituzione degli ulteriori interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o, in subordine, dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia. Quanto al mutuo chirografario del 24/29 aprile 2019 numero 8249849: E. in via principale, accertare e dichiarare che alla data della stipula del mutuo meglio indicato in narrativa
(già non vantava alcun credito verso l'attrice, Controparte_1 Controparte_6 men che meno derivante dai rapporti di conto corrente e conto anticipi, e dai contratti collegati meglio indicati in narrativa;
accertare e dichiarare altresì che il predetto mutuo è stato concluso per estinguere inesistenti saldi passivi del conto corrente e del conto anticipi intrattenuti dall'attrice presso la;
per l'effetto, dichiarare la nullità, invalidità, vessatorietà Controparte_3
e inefficacia del predetto mutuo, condannando la … alla restituzione di tutte le Controparte_1 somme riscosse in virtù del citato contratto a titolo di capitale, interessi, commissioni, spese e oneri di varia natura;
F. in subordine, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e inefficacia delle clausole del mutuo meglio indicato in narrativa per violazione della normativa antiusura, nonché per indeterminatezza ovvero indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali. Per l'effetto (dichiarare che l'attrice è tenuta soltanto a rimborsare la
3 quota capitale delle rate secondo le scadenze concordate, (e contestualmente, condannare la
…alla restituzione in favore dell'attrice di tutte le somme pagate a titolo di Controparte_1 interessi passivi, spese, commissioni, polizze, oneri ecc., così come indicate dal perito di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa …, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
G. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e inefficacia delle clausole del mutuo meglio indicato in narrativa stante la violazione degli artt. 116 e ss., T. U.B.; per l'effetto, dichiarare nulle
e/o inopponibili le clausole di determinazione dei tassi di interesse applicati e/o inesigibili i relativi interessi, anche per violazione dell'art. 1284, cod. civ., nonché per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali, con conseguente riconteggio del rapporto e applicazione di un tasso pari allo 0%, ovvero, in subordine, al tasso sostitutivo dei B.O.T., così come previsto dall'art. 117, settimo comma, T.U.B., ovvero al tasso legale. Per l'effetto, condannare la alla restituzione in favore dell'attrice Controparte_3 delle somme indicate dal perito di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
H. in via ancor più gradata, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e inefficacia delle clausole del contratto di mutuo meglio indicato in narrativa per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali, ex artt. 1418, 1419, 1346 , 820, 821, 1282, 1283 e 1284, cod. civ. con conseguente riconteggio del rapporto e applicazione del saggio legale, condannando contestualmente la …alla Controparte_1 restituzione in favore dell'attrice delle somme illegittimamente percepite, da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
I. in estremo subordine, accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale della parte mutuante, la violazione degli obblighi di legge, del principio di buona fede e del canone di diligenza dell'accorto banchiere, con conseguente inesigibilità degli interessi superiori al tasso B.O.T., ovvero, in subordine, al saggio legale. Per
l'effetto , riconteggiare il rapporto in contestazione con applicazione del tasso B.O.T. ovvero del tasso legale, e contestualmente condannare la …alla restituzione in favore Controparte_1
4 dell'attrice delle somme illegittimamente percepite, da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
in ogni caso: J. condannare la , per effetto di quanto sopra Controparte_5 accertato, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attrice a seguito della condotta illecita e di tutti gli inadempimenti dell'istituto di credito di cui in narrativa, nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, se del caso a seguito di valutazione equitativa;
K. accertare e dichiarare la compensazione tra il credito (anche vantato dal
l'attrice nei confronti d ella e l'eventuale credito della banca convenuta verso Controparte_3
l'attrice; L. ordinare alla … di cancellare, o in subordine rettificare, le Controparte_1 segnalazioni trasmesse al sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF S.p.A., nonché alla
Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia, stante la contestazione dei rapporti per cui è causa.
Con vittoria delle spese … da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Premetteva l'attrice di avere intrattenuto per un decennio rapporti contrattuali con Controparte_1 segnatamente, sottoscrivendo contratti di conto corrente di corrispondenza numero 000400112674 e di conto anticipi numero 000400112744 (già numero 111091); di avere inoltre usufruito di numerose linee di credito collegate al rapporto principale (apertura di credito del 13 dicembre 2011 usufruibile per crediti su fatture di Euro 500.000,00, a valere sul conto anticipi, valida fino al 31 dicembre 2013; apertura di credito del 17 giugno 2013 usufruibile per elasticità di cassa di importo pari a Euro 50.000,00, a valere sul conto corrente, valida fino al 31 dicembre 2013; apertura di credito del 17 giugno 2013 usufruibile per elasticità di cassa di Euro 200.000,00, a valere sul conto corrente valida fino a revoca;
apertura di credito del 17 giugno 2013 usufruibile per crediti su fatture di Euro 100.000,00, a valere sul conto anticipi, valida fino al 31 dicembre 2013; apertura di credito del 17 giugno 2013 usufruibile per crediti su fatture di Euro 500.000,00, a valere sul conto anticipi, valida fino a revoca;
apertura di credito del 24 gennaio 2014 usufruibile per elasticità di cassa di Euro 200.000,00, a valere sul conto corrente, valida fino a revoca;
apertura di credito del 24 gennaio 2014 usufruibile per crediti su fatture di Euro 650.000,00, a valere sul conto anticipi valida fino a revoca;
apertura di credito del 12 agosto 2015 usufruibile per elasticità di cassa di Euro
200.000,00, a valere sul conto corrente, valida fino a revoca;
apertura di credito del 12 agosto 2015 usufruibile per crediti su fatture di Euro 650.000,00, a valere sul conto anticipi valida fino a revoca;
apertura di credito del 20 dicembre 2016 utilizzabile per anticipi su crediti ceduti o da incassare di
Euro 200.000,00, a valere sul conto anticipi valida fino al 31 luglio 2017; apertura di credito del 20 dicembre 2016 per anticipi su crediti ceduti o da incassare di Euro 450.000,00, a valere sul conto
5 anticipi valida fino a revoca); di non essere neppure in grado di riferire nel dettaglio in ordine a tutti i rapporti intrattenuti con la non avendo ottemperato quest'ultima all'obbligo di rilasciarle CP_6 copia dei documenti inerenti a ciascuno di essi, pur essendone stata richiesta ai sensi dell'art. 119
TUB.
Sosteneva di avere successivamente appurato che nel corso dei rapporti per cui è causa la le CP_6 avesse addebitato somme illegittimamente, sia perché in difetto di specifica pattuizione, che per la previsione in contratto di condizioni usurarie;
di avere pertanto esperito un tentativo di composizione bonaria della controversia con la senza esito. CP_6
Riferiva, poi di essersi determinata, al fine di ripianare l'esposizione debitoria maturata con l'Istituto di credito, alla stipulazione di un contratto di mutuo chirografario di consolidamento debiti pregressi di euro 380.000,00, con durata di trentotto mesi.
Affermava che tutti i contratti costitutivi dei rapporti per cui è causa recassero profili di indeterminatezza e contenessero clausole illegittime sotto plurimi profili;
di avere appurato la circostanza mediante l'ausilio di esperto all'uopo incaricato, il cui elaborato depositava in atti.
Chiedeva pertanto al Tribunale di accertare la fondatezza delle sue doglianze e di disporre condanna dell'Istituto di credito alla restituzione in suo favore delle somme indebitamente corrispostele.
Si costituiva la parte convenuta, eccependo, in via preliminare, la prescrizione della domanda di ripetizione con riferimento a tutte le rimesse di natura solutoria effettuate nel decennio antecedente alla proposizione di essa e chiedendo, nel merito, il rigetto delle ulteriori domande, in primo luogo, in quanto fondate su assunti privi di riscontro, avendo omesso l'attrice di produrre in atti documentazione completa inerente ai rapporti per cui è causa;
in secondo luogo, negava la sussistenza dei dedotti profili di indeterminatezza o illegittimità del contenuto dei contratti intercorsi con l'attrice, nonché di avere operato nel corso dei rapporti addebiti illegittimi.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese restitutorie per tutte le ragioni illustrate nel presente atto. Nel merito: rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di parziale o totale accoglimento delle avverse domande, compensare quanto eventualmente risultante a credito di parte attrice con l'eventuale maggior credito della Banca odierna esponente;
… In ogni caso: con vittoria di spese…”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica contabile.
6 Le parti precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 15 gennaio
2025, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
Al fine di acquisire ogni elemento utile alla valutazione della fondatezza delle domande formulate dalla parte attrice nei confronti della convenuta si è ritenuto di conferire incarico di consulenza tecnica contabile ad esperto, al quale si è chiesto di procedere alla disamina dei contratti costitutivi dei rapporti di conto corrente, di conto anticipi e di apertura di credito e dei documenti comprovanti lo svolgimento di essi, previa acquisizione da parte della dei documenti oggetto di ordine di CP_6 esibizione da parte dell'attrice, i quali pur ritualmente richiesti ai sensi dell'art. 119 TUB non risultavano essere stati consegnati.
Nella formulazione dei quesiti al CTU, sono stati indicati i criteri ai quali la Consulente dovesse attenersi, per l'individuazione dei quali si rimanda all'ordinanza depositata in data 30 marzo 2022.
In esecuzione dell'incarico conferitole la CTU nominato ha preliminarmente riferito che tra le parti fossero intercorsi: 1) il rapporto di c/c ordinario n. 400112674, del quale non è stato possibile acquisire il contratto costitutivo né gli estratti completi, chiuso il 6 maggio 2019, il cui saldo al 6 maggio 2019 ammontava a zero, per essere stata coperta l'esposizione debitoria mediante l'accensione di un mutuo, mentre in precedente ammontava ad euro 244.804,02; con specifico riferimento agli estratti di tale conto, il Consulente ha dato conto della disponibilità degli estratti conto, scalari e documenti di sintesi e contratti di apertura di credito per il periodo 15/5/2008 –
6/5/2019 e della mancanza di documentazione invece per il periodo precedente. 2) Quanto al rapporto di c/c ordinario n. 400112744, la Consulente ha riferito che non fosse dato risalire alla sua data di apertura non essendo in atti il contratto costitutivo di esso ed essendo stati gli estratti prodotti soltanto per il periodo 01/08/2008 – 6/5/2019. Ha poi riferito che al 6 maggio 2019 il saldo del rapporto fosse stato azzerato per l'accensione del mutuo, mentre in precedenza fosse pari ad euro 164.630,08.
Ha quindi proceduto nell'espletamento dell'incarico, in ossequio ai criteri indicati nei quesiti formulatile, operando i richiesti accertamenti in relazione a ciascuna delle doglianze dell'attrice: indeterminatezza delle condizioni convenute, usurarietà di esse, applicazione di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto in violazione delle disposizioni vigenti;
ha poi proceduto all'azzeramento iniziale dei saldi dei rapporti ove riscontrata l'assenza di documentazione dello svolgimento di essi in data antecedente alla loro formazione.
7 Il Giudice, all'udienza del 19 settembre 2024, in considerazione delle osservazioni della parte convenuta, ha poi invitato il CTU a rideterminare il conteggio in relazione al conto per il quale aveva operato l'azzeramento del saldo, muovendo invece dal saldo negativo originariamente indicato dalla essendo stata l'azione promossa dalla correntista ed essendo stato riscontrato CP_6 che la richiesta di rilascio di copia dei documenti da parte della medesima fosse stata inoltrata alla soltanto nel marzo 2020, cosicché non si potesse imputare a quest'ultima la mancata CP_6 conservazione di documentazione del rapporto antecedente al decennio;
quanto al fatto che il limite temporale posto dall'art. 119 TUB fosse riferibile anche alla richiesta di rilascio di copia del contratto costitutivo del rapporto, si richiama in quanto condivisibile la pronuncia del Tribunale di
Milano del 5 agosto 2024 n. 7589)
Il CTU è quindi pervenuto alla rideterminazione dei saldi, precisando di avere operato i conteggi inerenti all'anatocismo e alle commissioni soltanto sul conto ordinario in quanto gli interessi e le commissioni del conto anticipi n. 400112744 erano stati liquidati sul conto ordinario per cui non produttivi di capitalizzazione e di conseguenza di anatocismo (le competenze trimestrali nel conto anticipi sono risultate addebitate e accreditate con medesima valuta e quindi non produttive di ulteriori interessi). Ha poi dato conto: di avere mantenuto, per il periodo 15.05.2008 – 31.12.2013 la capitalizzazione (anatocismo legittimo) non essendosi verificata violazione dell'art. 120 del TUB e avendo verificato la sussistenza la medesima reciprocità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori desunta dalla documentazione esaminata ed in particolare dagli scalari trimestrali dai quali si evince il calcolo trimestrale degli interessi debitori e di quelli creditori ed avendo rinvenuto la relativa pattuizione nel contratto di apertura di credito del 15/5/2008 all'art. 4; di avere proceduto, nello stesso periodo all'esclusione della commissione massimo scoperto addebitata per entrambi i conti nel periodo ante L. 2/2009 in quanto, come disposto dal quesito, calcolata sull'utilizzato
(l'esclusione della commissione di massimo scoperto è stata per totali euro 1.866,084); di avere eliminato, per il periodo 01.01.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto
2016, in ossequio ai criteri posti nel quesito, la capitalizzazione degli interessi e a rideterminare gli interessi attivi e passivi per il correntista nonché il saldo a credito o a debito dello stesso;
di avere verificato, per entrambi i conti l'eventuale usurarietà delle condizioni economiche pattuite precisando che non fosse stato possibile accertare la stessa al momento dell'apertura dei rapporti per mancanza del contratto iniziale, mentre fosse stata rilevato il non superamento dei tassi, allorché la
Banca aveva esercitato lo ius variandi e al momento della stipula di contratti accessori al conto corrente (specificando sul punto di avere calcolato il TEG applicando le istruzioni della Banca
d'Italia tempo per tempo vigenti).
8 Con riferimento alla prescrizione, il Consulente, per il periodo ante decennio 15.08.2008 –
04.11.2010, ha poi individuato le rimesse solutorie, per le quali dovesse ritenersi decorso il termine per la ripetizione delle somme da parte della correntista.
Conclusivamente, il CTU ha rideterminato il saldo dei due rapporti contrattuali – c/c ordinario n.
400112674 e c/anticipi n. 400112744, alla data di chiusura dei conti con copertura tramite la sottoscrizione di un mutuo, intercorsi nel periodo in esame tra la correntista e la Parte_1
, nella misura complessiva di 336.785,64, a debito della correntista, con una Controparte_6 differenza rispetto al saldo registrato dalla Banca, alla data del 6 maggio 2019, pari ad euro
43.059,34.
Ritiene il giudicante di recepire le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto adeguatamente motivate;
si rileva, peraltro, che in ordine all'elaborato da ultimo depositato dal CTU, a seguito dell'integrazione dei quesiti, non è stata neppure formulata dalle parti alcuna osservazione.
Con riferimento al mutuo, deve in primo luogo rilevarsi l'infondatezza della doglianza dell'attrice in ordine all'invalidità del contratto derivata dal fatto che esso fosse collegato agli ulteriori rapporti, per essere stato il finanziamento finalizzato a ripianare una perdita invero inesistente, per la ragione assorbente di ogni altra che, all'esito della CTU, il presupposto di fatto dell'assunto è risultato smentito.
Del pari si rileva l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondata sulla presunta usurarietà delle condizioni pattuite: si rileva infatti che l'attrice ha operato il calcolo del costo del finanziamento da comparare con il tasso soglia di legge, allorché nell'ambito di esso non dovesse considerarsi l'importo che le parti avessero convenuto a titolo di corrispettivo del diritto di recesso anticipato dal rapporto della mutuatari, data la diversa funzione cui assolve la pattuizione, avente ad oggetto non già la remunerazione dell'utilizzo del credito, bensì il costo di una diversa utilità concessa al mutuatario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022).
Ancora l'attrice ha lamentato l'indeterminatezza, o in subordine, l'indeterminabilità delle condizioni contrattuali e la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, in ragione dell'assunta difformità tra il t.a.e.g. (o i.s.c.) indicato dalla banca e quello effettivo: sennonché, che si richiama in quanto condivisibile l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia,
9 determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (cfr. Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del
14/02/2023).
Non trova poi riscontro l'eccezione di nullità del contratto per difetto del requisito di forma, avendo prodotto la la copia del titolo costitutivo del rapporto recante la firma del legale CP_6 rappresentante della correntista.
L'attrice ha poi sostenuto che dall'analisi dei contratti di mutuo fosse emerso che le parti avessero convenuto un piano di ammortamento secondo il metodo alla francese, non anche che tale previsione implicasse un aumento dell'importo degli interessi dovuti (in virtù del regime composto della capitalizzazione degli interessi passivi, non specificato), e quindi l'applicazione di un tasso annuo effettivo superiore a quello pattuito;
pertanto, ha chiesto accertarsi la nullità del contratto anche in relazione a tali profili.
Sul punto, si richiama la recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza Cass. Sez. U,
Sentenza n. 15130 del 29/05/2024), a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sulla questione di diritto concernente “l'interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso Annuo
Nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento c.d. alla francese”; la Corte è stata in particolare richiesta di valutare se tale carenza di espressa previsione negoziale potesse comportare l'indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità del contratto, in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché per violazione delle norme in tema di trasparenza e, segnatamente, dell'art. 117, comma 4, T.u.b..
Nella condivisibile motivazione della sentenza, la Corte ha dapprima riepilogato: che l'ammortamento alla francese è “caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi”; che “i matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa”; che “il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della
10 quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”.
In ordine al quesito specifico se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comportasse l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., la Corte ha poi sostenuto che fosse agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenesse le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse, dovendosi ritenere che, convenuti tali elementi, la misura degli importi dovuti discendesse matematicamente dall'applicazione dei criteri pattuiti.
La Corte ha poi chiarito che “il maggior carico di interessi del prestito non dipende …da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”. Ha quindi concluso nel senso che
“In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)”.
In linea con tale orientamento deve quindi affermarsi l'infondatezza delle doglianze dell'attrice, anche sotto gli ulteriori profili dedotti.
Infine, l'attrice ha dedotto che la condotta della avesse integrato, sotto i diversi profili CP_6 dedotti, violazione degli obblighi di buona fede e correttezza sulla medesima incombenti, chiedendo che fosse accertata la responsabilità della banca per il pregiudizio subito da parte sua.
Rileva il giudicante che le eccezioni sollevate dall'attrice in ordine agli addebiti operati dalla banca sono state ritenute in parte infondate, mentre per altra parte sono state accolte, con la conseguenza che è stato riconosciuto un credito restitutorio della correntista che – si ritiene - esaurisca il danno subito da parte della medesima. Ne deriva che la domanda risarcitoria debba essere respinta.
Conclusivamente, in accoglimento parziale delle domande della parte attrice, va accertato per le ragioni esposte che il saldo a debito della attrice in relazione ai rapporti di conto corrente e conto anticipi intrattenuti con per cui causa, alla data del 6 maggio 2019, fosse pari ad Controparte_1 euro di 336.785,64 e condanna la parte convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della
11 somma di euro 43.059,34, pari alla differenza tra detto importo e il saldo registrato a quella data dalla Banca;
su tale somma sono anche da riconoscere in favore dell'attrice interessi legali con decorrenza dalla domanda al soddisfo.
Sono, invece, da respingere le domande formulate dall'attrice in relazione al contratto di mutuo.
In ragione della parziale soccombenza reciproca, si ritiene equo, infine, disporre compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento parziale delle domande della parte attrice, per le ragioni esposte in motivazione, accerta il saldo dei rapporti di conto corrente e di conto anticipi intrattenuti dalla con alla data del 6 maggio 2019 nell'importo Parte_1 Controparte_1 complessivo di euro 336.785,64 e condanna la parte convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 43.059,34, oltre interessi legali sulla somma decorrenti dalla domanda;
- respinge le ulteriori domande formulate dall'attrice;
- dispone compensazione delle spese di lite tra le parti.
Roma, 22 luglio 2025.
Il Giudice
UR CE
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice UR CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 61691 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 14 dicembre 2023
TRA
(c.f. ), con sede legale in Roma, via Parigi 11 in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca
Silenzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Pasteur 33;
- attrice
E
con sede sociale e direzione generale in Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - Milano, Controparte_1
(C.F. e P. IVA n° , in persona del procuratore, rappresentata e difesa dagli avv. prof. P.IVA_2
RT FO, CO SE, prof. ST Romeo, IA CI, LO AY e
SI EL ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale , sito in Roma, Via CP_2
Po n. 12;
- convenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
14 dicembre 2023, riportate in motivazione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “…previa ogni più opportuna declaratoria di nullità
[...]
e/o invalidità e/o inefficacia: quanto al conto corrente n. 000400112674, al conto anticipi n.
000400112744 e ai contratti collegati: A. in via principale, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole dei contratti di conto corrente e di conto anticipi nonché dei contratti collegati meglio indicati nella narrativa della citazione per usura genetica (o pattizia), o, in subordine, per usura sopravvenuta, nonché per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche ex artt. 1418, 1346, cod. civ. Per
l'effetto, accertare e dichiarare il saldo del conto corrente e del conto anticipi alla data della scritturazione dei rispettivi saldi a crediti risolti/scaduti 6 maggio 2019 ), … e condannare la
alla restituzione delle somme corrisposte dall'attrice a titolo di interessi Controparte_3 passivi, spese, commissioni, polizze ecc., così come accertate dal nominando consulente tecnico
d'ufficio ovvero dal perito di parte, nonché alla restituzione degli ulteriori interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o, in subordine, dalla domanda giudiziale, rivalutazioni /maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia;
B. in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole dei contratti di conto corrente e di conto anticipi nonché dei contratti collegati meglio indicati nella narrativa della citazione per illiceità e/o immeritevolezza nonché per indeterminatezza ovvero indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1418, 1419, 1346 , 820, 821, 1282, 1283 e 1284, cod. civ. Per l'effetto, accertare e dichiarare il saldo del conto corrente e del conto anticipi alla data della scritturazione dei rispettivi saldi a crediti risolti/scaduti (6 maggio 2019 ),…, e condannare la … Controparte_1 alla restituzione delle somme corrisposte dall'attrice a titolo di interessi passivi, spese, commissioni, polizze ecc., così come accertate dal nominando consulente tecnico d'ufficio ovvero dal perito di parte, nonché alla restituzione degli ulteriori interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o, in subordine, dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia;
C. in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole dei contratti di conto corrente e di conto anticipi nonché dei contratti collegati meglio indicati nella narrativa della citazione, stante la violazione da parte della …egli artt. 116 e ss., T.U.B., con CP_1
2 conseguente riconteggio ed applicazione di un tasso pari allo 0%, ovvero, in subordine, del tasso sostitutivo al tasso minimo dei così come previsto dall'art. 117, settimo comma, T.U.B.. Per CP_4
l'effetto, accertare e dichiarare il saldo del conto corrente e del conto anticipi alla data della scritturazione dei rispettivi saldi a crediti risolti/scaduti (6 maggio 2019) …e condannare la
.alla restituzione delle somme corrisposte dall'attrice a titolo di interessi passivi, Controparte_5 spese, commissioni, polizze ecc., così come accertate … nonché alla restituzione degli ulteriori interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o, in subordine, dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia;
D. in via di estremo subordine, accertare e dichiarare il gravissimo inadempimento contrattuale della
…nonché la violazione degli obblighi di legge e del principio di buona fede, con Controparte_1 conseguente sostituzione automatica delle clausole dei contratti in contestazione ex art. 1339 , 1418
e 1419, cod. civ., e applicazione degli interessi al tasso minimo dei B.O.T., così come previsto dall'art. 117, settimo comma, T.U.B., ovvero al tasso legale;
Per l'effetto, accertare e dichiarare il saldo del conto corrente e del conto anticipi alla data della scritturazione dei rispettivi saldi a crediti risolti/scaduti (6 maggio 2019), così come indicato nella espletanda consulenza tecnica
d'ufficio o nelle perizie di parte, e condannare la … alla restituzione delle somme Controparte_1 corrisposte dall'attrice a titolo di interessi passivi, spese, commissioni, polizze ecc., …nonché alla restituzione degli ulteriori interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o, in subordine, dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia. Quanto al mutuo chirografario del 24/29 aprile 2019 numero 8249849: E. in via principale, accertare e dichiarare che alla data della stipula del mutuo meglio indicato in narrativa
(già non vantava alcun credito verso l'attrice, Controparte_1 Controparte_6 men che meno derivante dai rapporti di conto corrente e conto anticipi, e dai contratti collegati meglio indicati in narrativa;
accertare e dichiarare altresì che il predetto mutuo è stato concluso per estinguere inesistenti saldi passivi del conto corrente e del conto anticipi intrattenuti dall'attrice presso la;
per l'effetto, dichiarare la nullità, invalidità, vessatorietà Controparte_3
e inefficacia del predetto mutuo, condannando la … alla restituzione di tutte le Controparte_1 somme riscosse in virtù del citato contratto a titolo di capitale, interessi, commissioni, spese e oneri di varia natura;
F. in subordine, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e inefficacia delle clausole del mutuo meglio indicato in narrativa per violazione della normativa antiusura, nonché per indeterminatezza ovvero indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali. Per l'effetto (dichiarare che l'attrice è tenuta soltanto a rimborsare la
3 quota capitale delle rate secondo le scadenze concordate, (e contestualmente, condannare la
…alla restituzione in favore dell'attrice di tutte le somme pagate a titolo di Controparte_1 interessi passivi, spese, commissioni, polizze, oneri ecc., così come indicate dal perito di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa …, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
G. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e inefficacia delle clausole del mutuo meglio indicato in narrativa stante la violazione degli artt. 116 e ss., T. U.B.; per l'effetto, dichiarare nulle
e/o inopponibili le clausole di determinazione dei tassi di interesse applicati e/o inesigibili i relativi interessi, anche per violazione dell'art. 1284, cod. civ., nonché per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali, con conseguente riconteggio del rapporto e applicazione di un tasso pari allo 0%, ovvero, in subordine, al tasso sostitutivo dei B.O.T., così come previsto dall'art. 117, settimo comma, T.U.B., ovvero al tasso legale. Per l'effetto, condannare la alla restituzione in favore dell'attrice Controparte_3 delle somme indicate dal perito di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
H. in via ancor più gradata, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e inefficacia delle clausole del contratto di mutuo meglio indicato in narrativa per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali, ex artt. 1418, 1419, 1346 , 820, 821, 1282, 1283 e 1284, cod. civ. con conseguente riconteggio del rapporto e applicazione del saggio legale, condannando contestualmente la …alla Controparte_1 restituzione in favore dell'attrice delle somme illegittimamente percepite, da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
I. in estremo subordine, accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale della parte mutuante, la violazione degli obblighi di legge, del principio di buona fede e del canone di diligenza dell'accorto banchiere, con conseguente inesigibilità degli interessi superiori al tasso B.O.T., ovvero, in subordine, al saggio legale. Per
l'effetto , riconteggiare il rapporto in contestazione con applicazione del tasso B.O.T. ovvero del tasso legale, e contestualmente condannare la …alla restituzione in favore Controparte_1
4 dell'attrice delle somme illegittimamente percepite, da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
in ogni caso: J. condannare la , per effetto di quanto sopra Controparte_5 accertato, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attrice a seguito della condotta illecita e di tutti gli inadempimenti dell'istituto di credito di cui in narrativa, nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, se del caso a seguito di valutazione equitativa;
K. accertare e dichiarare la compensazione tra il credito (anche vantato dal
l'attrice nei confronti d ella e l'eventuale credito della banca convenuta verso Controparte_3
l'attrice; L. ordinare alla … di cancellare, o in subordine rettificare, le Controparte_1 segnalazioni trasmesse al sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF S.p.A., nonché alla
Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia, stante la contestazione dei rapporti per cui è causa.
Con vittoria delle spese … da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Premetteva l'attrice di avere intrattenuto per un decennio rapporti contrattuali con Controparte_1 segnatamente, sottoscrivendo contratti di conto corrente di corrispondenza numero 000400112674 e di conto anticipi numero 000400112744 (già numero 111091); di avere inoltre usufruito di numerose linee di credito collegate al rapporto principale (apertura di credito del 13 dicembre 2011 usufruibile per crediti su fatture di Euro 500.000,00, a valere sul conto anticipi, valida fino al 31 dicembre 2013; apertura di credito del 17 giugno 2013 usufruibile per elasticità di cassa di importo pari a Euro 50.000,00, a valere sul conto corrente, valida fino al 31 dicembre 2013; apertura di credito del 17 giugno 2013 usufruibile per elasticità di cassa di Euro 200.000,00, a valere sul conto corrente valida fino a revoca;
apertura di credito del 17 giugno 2013 usufruibile per crediti su fatture di Euro 100.000,00, a valere sul conto anticipi, valida fino al 31 dicembre 2013; apertura di credito del 17 giugno 2013 usufruibile per crediti su fatture di Euro 500.000,00, a valere sul conto anticipi, valida fino a revoca;
apertura di credito del 24 gennaio 2014 usufruibile per elasticità di cassa di Euro 200.000,00, a valere sul conto corrente, valida fino a revoca;
apertura di credito del 24 gennaio 2014 usufruibile per crediti su fatture di Euro 650.000,00, a valere sul conto anticipi valida fino a revoca;
apertura di credito del 12 agosto 2015 usufruibile per elasticità di cassa di Euro
200.000,00, a valere sul conto corrente, valida fino a revoca;
apertura di credito del 12 agosto 2015 usufruibile per crediti su fatture di Euro 650.000,00, a valere sul conto anticipi valida fino a revoca;
apertura di credito del 20 dicembre 2016 utilizzabile per anticipi su crediti ceduti o da incassare di
Euro 200.000,00, a valere sul conto anticipi valida fino al 31 luglio 2017; apertura di credito del 20 dicembre 2016 per anticipi su crediti ceduti o da incassare di Euro 450.000,00, a valere sul conto
5 anticipi valida fino a revoca); di non essere neppure in grado di riferire nel dettaglio in ordine a tutti i rapporti intrattenuti con la non avendo ottemperato quest'ultima all'obbligo di rilasciarle CP_6 copia dei documenti inerenti a ciascuno di essi, pur essendone stata richiesta ai sensi dell'art. 119
TUB.
Sosteneva di avere successivamente appurato che nel corso dei rapporti per cui è causa la le CP_6 avesse addebitato somme illegittimamente, sia perché in difetto di specifica pattuizione, che per la previsione in contratto di condizioni usurarie;
di avere pertanto esperito un tentativo di composizione bonaria della controversia con la senza esito. CP_6
Riferiva, poi di essersi determinata, al fine di ripianare l'esposizione debitoria maturata con l'Istituto di credito, alla stipulazione di un contratto di mutuo chirografario di consolidamento debiti pregressi di euro 380.000,00, con durata di trentotto mesi.
Affermava che tutti i contratti costitutivi dei rapporti per cui è causa recassero profili di indeterminatezza e contenessero clausole illegittime sotto plurimi profili;
di avere appurato la circostanza mediante l'ausilio di esperto all'uopo incaricato, il cui elaborato depositava in atti.
Chiedeva pertanto al Tribunale di accertare la fondatezza delle sue doglianze e di disporre condanna dell'Istituto di credito alla restituzione in suo favore delle somme indebitamente corrispostele.
Si costituiva la parte convenuta, eccependo, in via preliminare, la prescrizione della domanda di ripetizione con riferimento a tutte le rimesse di natura solutoria effettuate nel decennio antecedente alla proposizione di essa e chiedendo, nel merito, il rigetto delle ulteriori domande, in primo luogo, in quanto fondate su assunti privi di riscontro, avendo omesso l'attrice di produrre in atti documentazione completa inerente ai rapporti per cui è causa;
in secondo luogo, negava la sussistenza dei dedotti profili di indeterminatezza o illegittimità del contenuto dei contratti intercorsi con l'attrice, nonché di avere operato nel corso dei rapporti addebiti illegittimi.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese restitutorie per tutte le ragioni illustrate nel presente atto. Nel merito: rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di parziale o totale accoglimento delle avverse domande, compensare quanto eventualmente risultante a credito di parte attrice con l'eventuale maggior credito della Banca odierna esponente;
… In ogni caso: con vittoria di spese…”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica contabile.
6 Le parti precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 15 gennaio
2025, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
Al fine di acquisire ogni elemento utile alla valutazione della fondatezza delle domande formulate dalla parte attrice nei confronti della convenuta si è ritenuto di conferire incarico di consulenza tecnica contabile ad esperto, al quale si è chiesto di procedere alla disamina dei contratti costitutivi dei rapporti di conto corrente, di conto anticipi e di apertura di credito e dei documenti comprovanti lo svolgimento di essi, previa acquisizione da parte della dei documenti oggetto di ordine di CP_6 esibizione da parte dell'attrice, i quali pur ritualmente richiesti ai sensi dell'art. 119 TUB non risultavano essere stati consegnati.
Nella formulazione dei quesiti al CTU, sono stati indicati i criteri ai quali la Consulente dovesse attenersi, per l'individuazione dei quali si rimanda all'ordinanza depositata in data 30 marzo 2022.
In esecuzione dell'incarico conferitole la CTU nominato ha preliminarmente riferito che tra le parti fossero intercorsi: 1) il rapporto di c/c ordinario n. 400112674, del quale non è stato possibile acquisire il contratto costitutivo né gli estratti completi, chiuso il 6 maggio 2019, il cui saldo al 6 maggio 2019 ammontava a zero, per essere stata coperta l'esposizione debitoria mediante l'accensione di un mutuo, mentre in precedente ammontava ad euro 244.804,02; con specifico riferimento agli estratti di tale conto, il Consulente ha dato conto della disponibilità degli estratti conto, scalari e documenti di sintesi e contratti di apertura di credito per il periodo 15/5/2008 –
6/5/2019 e della mancanza di documentazione invece per il periodo precedente. 2) Quanto al rapporto di c/c ordinario n. 400112744, la Consulente ha riferito che non fosse dato risalire alla sua data di apertura non essendo in atti il contratto costitutivo di esso ed essendo stati gli estratti prodotti soltanto per il periodo 01/08/2008 – 6/5/2019. Ha poi riferito che al 6 maggio 2019 il saldo del rapporto fosse stato azzerato per l'accensione del mutuo, mentre in precedenza fosse pari ad euro 164.630,08.
Ha quindi proceduto nell'espletamento dell'incarico, in ossequio ai criteri indicati nei quesiti formulatile, operando i richiesti accertamenti in relazione a ciascuna delle doglianze dell'attrice: indeterminatezza delle condizioni convenute, usurarietà di esse, applicazione di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto in violazione delle disposizioni vigenti;
ha poi proceduto all'azzeramento iniziale dei saldi dei rapporti ove riscontrata l'assenza di documentazione dello svolgimento di essi in data antecedente alla loro formazione.
7 Il Giudice, all'udienza del 19 settembre 2024, in considerazione delle osservazioni della parte convenuta, ha poi invitato il CTU a rideterminare il conteggio in relazione al conto per il quale aveva operato l'azzeramento del saldo, muovendo invece dal saldo negativo originariamente indicato dalla essendo stata l'azione promossa dalla correntista ed essendo stato riscontrato CP_6 che la richiesta di rilascio di copia dei documenti da parte della medesima fosse stata inoltrata alla soltanto nel marzo 2020, cosicché non si potesse imputare a quest'ultima la mancata CP_6 conservazione di documentazione del rapporto antecedente al decennio;
quanto al fatto che il limite temporale posto dall'art. 119 TUB fosse riferibile anche alla richiesta di rilascio di copia del contratto costitutivo del rapporto, si richiama in quanto condivisibile la pronuncia del Tribunale di
Milano del 5 agosto 2024 n. 7589)
Il CTU è quindi pervenuto alla rideterminazione dei saldi, precisando di avere operato i conteggi inerenti all'anatocismo e alle commissioni soltanto sul conto ordinario in quanto gli interessi e le commissioni del conto anticipi n. 400112744 erano stati liquidati sul conto ordinario per cui non produttivi di capitalizzazione e di conseguenza di anatocismo (le competenze trimestrali nel conto anticipi sono risultate addebitate e accreditate con medesima valuta e quindi non produttive di ulteriori interessi). Ha poi dato conto: di avere mantenuto, per il periodo 15.05.2008 – 31.12.2013 la capitalizzazione (anatocismo legittimo) non essendosi verificata violazione dell'art. 120 del TUB e avendo verificato la sussistenza la medesima reciprocità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori desunta dalla documentazione esaminata ed in particolare dagli scalari trimestrali dai quali si evince il calcolo trimestrale degli interessi debitori e di quelli creditori ed avendo rinvenuto la relativa pattuizione nel contratto di apertura di credito del 15/5/2008 all'art. 4; di avere proceduto, nello stesso periodo all'esclusione della commissione massimo scoperto addebitata per entrambi i conti nel periodo ante L. 2/2009 in quanto, come disposto dal quesito, calcolata sull'utilizzato
(l'esclusione della commissione di massimo scoperto è stata per totali euro 1.866,084); di avere eliminato, per il periodo 01.01.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto
2016, in ossequio ai criteri posti nel quesito, la capitalizzazione degli interessi e a rideterminare gli interessi attivi e passivi per il correntista nonché il saldo a credito o a debito dello stesso;
di avere verificato, per entrambi i conti l'eventuale usurarietà delle condizioni economiche pattuite precisando che non fosse stato possibile accertare la stessa al momento dell'apertura dei rapporti per mancanza del contratto iniziale, mentre fosse stata rilevato il non superamento dei tassi, allorché la
Banca aveva esercitato lo ius variandi e al momento della stipula di contratti accessori al conto corrente (specificando sul punto di avere calcolato il TEG applicando le istruzioni della Banca
d'Italia tempo per tempo vigenti).
8 Con riferimento alla prescrizione, il Consulente, per il periodo ante decennio 15.08.2008 –
04.11.2010, ha poi individuato le rimesse solutorie, per le quali dovesse ritenersi decorso il termine per la ripetizione delle somme da parte della correntista.
Conclusivamente, il CTU ha rideterminato il saldo dei due rapporti contrattuali – c/c ordinario n.
400112674 e c/anticipi n. 400112744, alla data di chiusura dei conti con copertura tramite la sottoscrizione di un mutuo, intercorsi nel periodo in esame tra la correntista e la Parte_1
, nella misura complessiva di 336.785,64, a debito della correntista, con una Controparte_6 differenza rispetto al saldo registrato dalla Banca, alla data del 6 maggio 2019, pari ad euro
43.059,34.
Ritiene il giudicante di recepire le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto adeguatamente motivate;
si rileva, peraltro, che in ordine all'elaborato da ultimo depositato dal CTU, a seguito dell'integrazione dei quesiti, non è stata neppure formulata dalle parti alcuna osservazione.
Con riferimento al mutuo, deve in primo luogo rilevarsi l'infondatezza della doglianza dell'attrice in ordine all'invalidità del contratto derivata dal fatto che esso fosse collegato agli ulteriori rapporti, per essere stato il finanziamento finalizzato a ripianare una perdita invero inesistente, per la ragione assorbente di ogni altra che, all'esito della CTU, il presupposto di fatto dell'assunto è risultato smentito.
Del pari si rileva l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondata sulla presunta usurarietà delle condizioni pattuite: si rileva infatti che l'attrice ha operato il calcolo del costo del finanziamento da comparare con il tasso soglia di legge, allorché nell'ambito di esso non dovesse considerarsi l'importo che le parti avessero convenuto a titolo di corrispettivo del diritto di recesso anticipato dal rapporto della mutuatari, data la diversa funzione cui assolve la pattuizione, avente ad oggetto non già la remunerazione dell'utilizzo del credito, bensì il costo di una diversa utilità concessa al mutuatario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022).
Ancora l'attrice ha lamentato l'indeterminatezza, o in subordine, l'indeterminabilità delle condizioni contrattuali e la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, in ragione dell'assunta difformità tra il t.a.e.g. (o i.s.c.) indicato dalla banca e quello effettivo: sennonché, che si richiama in quanto condivisibile l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia,
9 determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (cfr. Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del
14/02/2023).
Non trova poi riscontro l'eccezione di nullità del contratto per difetto del requisito di forma, avendo prodotto la la copia del titolo costitutivo del rapporto recante la firma del legale CP_6 rappresentante della correntista.
L'attrice ha poi sostenuto che dall'analisi dei contratti di mutuo fosse emerso che le parti avessero convenuto un piano di ammortamento secondo il metodo alla francese, non anche che tale previsione implicasse un aumento dell'importo degli interessi dovuti (in virtù del regime composto della capitalizzazione degli interessi passivi, non specificato), e quindi l'applicazione di un tasso annuo effettivo superiore a quello pattuito;
pertanto, ha chiesto accertarsi la nullità del contratto anche in relazione a tali profili.
Sul punto, si richiama la recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza Cass. Sez. U,
Sentenza n. 15130 del 29/05/2024), a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sulla questione di diritto concernente “l'interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso Annuo
Nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento c.d. alla francese”; la Corte è stata in particolare richiesta di valutare se tale carenza di espressa previsione negoziale potesse comportare l'indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità del contratto, in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché per violazione delle norme in tema di trasparenza e, segnatamente, dell'art. 117, comma 4, T.u.b..
Nella condivisibile motivazione della sentenza, la Corte ha dapprima riepilogato: che l'ammortamento alla francese è “caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi”; che “i matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa”; che “il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della
10 quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”.
In ordine al quesito specifico se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comportasse l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., la Corte ha poi sostenuto che fosse agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenesse le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse, dovendosi ritenere che, convenuti tali elementi, la misura degli importi dovuti discendesse matematicamente dall'applicazione dei criteri pattuiti.
La Corte ha poi chiarito che “il maggior carico di interessi del prestito non dipende …da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”. Ha quindi concluso nel senso che
“In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)”.
In linea con tale orientamento deve quindi affermarsi l'infondatezza delle doglianze dell'attrice, anche sotto gli ulteriori profili dedotti.
Infine, l'attrice ha dedotto che la condotta della avesse integrato, sotto i diversi profili CP_6 dedotti, violazione degli obblighi di buona fede e correttezza sulla medesima incombenti, chiedendo che fosse accertata la responsabilità della banca per il pregiudizio subito da parte sua.
Rileva il giudicante che le eccezioni sollevate dall'attrice in ordine agli addebiti operati dalla banca sono state ritenute in parte infondate, mentre per altra parte sono state accolte, con la conseguenza che è stato riconosciuto un credito restitutorio della correntista che – si ritiene - esaurisca il danno subito da parte della medesima. Ne deriva che la domanda risarcitoria debba essere respinta.
Conclusivamente, in accoglimento parziale delle domande della parte attrice, va accertato per le ragioni esposte che il saldo a debito della attrice in relazione ai rapporti di conto corrente e conto anticipi intrattenuti con per cui causa, alla data del 6 maggio 2019, fosse pari ad Controparte_1 euro di 336.785,64 e condanna la parte convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della
11 somma di euro 43.059,34, pari alla differenza tra detto importo e il saldo registrato a quella data dalla Banca;
su tale somma sono anche da riconoscere in favore dell'attrice interessi legali con decorrenza dalla domanda al soddisfo.
Sono, invece, da respingere le domande formulate dall'attrice in relazione al contratto di mutuo.
In ragione della parziale soccombenza reciproca, si ritiene equo, infine, disporre compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento parziale delle domande della parte attrice, per le ragioni esposte in motivazione, accerta il saldo dei rapporti di conto corrente e di conto anticipi intrattenuti dalla con alla data del 6 maggio 2019 nell'importo Parte_1 Controparte_1 complessivo di euro 336.785,64 e condanna la parte convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 43.059,34, oltre interessi legali sulla somma decorrenti dalla domanda;
- respinge le ulteriori domande formulate dall'attrice;
- dispone compensazione delle spese di lite tra le parti.
Roma, 22 luglio 2025.
Il Giudice
UR CE
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