TAR Torino, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 566
TAR
Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
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TAR
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Qualificazione della fascia di terreno come pertinenza stradale

    Il Tribunale ha respinto questa doglianza, ritenendo che la fascia di terreno non possa essere considerata pertinenza stradale in quanto incolta, non utilizzabile e concentrata all'esterno della carreggiata.

  • Accolto
    Carenza dell'elemento soggettivo (colpa) in capo alla proprietaria

    Il Tribunale ha accolto questa doglianza, ritenendo che la responsabilità del proprietario per abbandono di rifiuti richieda la prova di una condotta colposa o dolosa, o quantomeno di agevolazione colposa, che non è stata dimostrata nel caso di specie. La stretta fascia di rispetto stradale esterna alla recinzione, inedificabile e non presidiabile, non consente alla società di ostacolare concretamente gli illeciti comportamenti di terzi.

  • Altro
    Eccessiva ampiezza dell'ordine di rimozione

    Questo aspetto è stato assorbito nell'accoglimento della doglianza relativa alla carenza dell'elemento soggettivo. Il Tribunale ha evidenziato che l'abbandono avviene a partire dalla sede stradale e che l'amministrazione stessa ha riconosciuto che parte degli abbandoni interessano entrambe le superfici.

  • Accolto
    Illegittimità dell'obbligo di recinzione o mantenimento costante della pulizia

    Il Tribunale ha accolto questa doglianza, ritenendo che l'obbligo di mantenimento della pulizia sia soggetto ai medesimi canoni di imputabilità soggettiva e che la posa di un'ulteriore recinzione costituisca un onere ultroneo e contrastante con il titolo edilizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 566
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 566
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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