Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00566/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00907/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 907 del 2022, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Del Monte e Emilia Lodato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Del Monte in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 123;
contro
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Giacolono e Isabella Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Matteo Giacolono in Torino, via Corte D'Appello 16;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Torino, notificata in data -OMISSIS-, avente per oggetto “Ordinanza di rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi - Art. 192 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per abbandono incontrollato di rifiuti urbani, anche pericolosi, in Torino, presso i terreni di proprietà privata della Società -OMISSIS- a Responsabilità Limitata, in -OMISSIS-”;
- della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- a firma del RUP Dirigente Area Qualità del Territorio della Città di Torino “finalizzato all'adozione del provvedimento di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi per: abbandono incontrollato di rifiuti urbani, anche pericolosi, in Torino, presso i terreni di proprietà privata della Società -OMISSIS- a Responsabilità Limitata, in -OMISSIS-”;
- dell'ispezione e relativo verbale eseguito dalla Sezione territorialmente competente della Polizia Municipale, svolta in data -OMISSIS-nel sito oggetto di abbandono, nonché del connesso verbale di esecuzione della documentazione fotografica datato-OMISSIS-, acquisito agli atti della Divisione Qualità Ambiente della Città di Torino al prot. -OMISSIS-;
- della corrispondenza e delle comunicazioni del Comune di Torino richiamate nell'ordinanza sindacale impugnata e nella prodromica comunicazione di avvio del procedimento sopra indicate, ossia: lettera trasmessa via raccomandata e via pec prot. n. -OMISSIS- per la rimozione dei rifiuti presenti nell'area di proprietà della -OMISSIS- S.r.l. con invito alla ricorrente a cautelarsi, in ottica di prevenzione, dal ripetersi di futuri episodi di abbandono di rifiuti; richiesta via mail del -OMISSIS- di pulizia e di sgombero rifiuti, reiterata in data -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-; sollecito prot. -OMISSIS-, non recapitato alla società ricorrente;
- dell'esposto della VI Commissione della Circoscrizione 6 della Città di Torino (Commissione Ambiente, Verde ed Ecologia) del -OMISSIS-, con cui si denunciava al Comando dei Vigili Urbani della Circoscrizione 6 l'esistenza di un “punto di sversamento rifiuti” che si presentava come una “discarica molto grande” situata nell'area confinante con -OMISSIS-;
- per quanto occorrer possa, dell'art. 30, comma 7, dell'art. 41 e dell'art. 42 del vigente Regolamento per la Gestione dei Rifiuti della Città di Torino n. 280;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. Marco CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha acquistato con atto pubblico di compravendita del 27.07.2012 un compendio immobiliare sito in -OMISSIS-, costituito da un terreno di circa mq. 5.700 con entrostanti fabbricati; la proprietà risulta delimitata da recinzione in elementi prefabbricati, assentita dal Comune di Torino con licenza edilizia n. -OMISSIS- (doc. 4 ricorrente), la quale ne prescriveva la posa ad una distanza di 7,50 m dall’asse di strada-OMISSIS-, con impegno del richiedente il titolo alla dismissione della fascia compresa tra il muro di cinta e la sede viaria a semplice richiesta dell’Amministrazione (doc. 3 Comune, il quale reca, oltre alla licenza e ai relativi allegati planimetrici, espressa dichiarazione in tal senso).
2. L’Amministrazione locale non si è avvalsa della descritta potestà di acquisizione cosicché le aree de quibus sono rimaste in capo al privato; le stesse, per pacifica ricostruzione, sono divenute da alcuni anni oggetto di sversamento abusivo di rifiuti da parte di soggetti non identificati, con ripetuti, cospicui abbandoni anche ai margini stradali e sulla relativa sede; l’Amministrazione resistente rappresenta che il fenomeno ha assunto dimensioni rilevanti soprattutto a partire dal 2017, quando sono pervenute segnalazioni da parte di alcuni residenti in merito alla presenza in loco di una discarica non autorizzata.
3. Il Comune di Torino riferisce altresì di essersi attivato per la pulizia della sede stradale e di aver ripetutamente invitato la Società ricorrente a provvedere per le zone di sua competenza, come da note prodotte sub docc. 4 e 5, rimaste inascoltate. Con un’ulteriore nota di sollecito prot. num. -OMISSIS-, gli uffici comunali hanno inoltre preso atto della particolare situazione dei luoghi formulando una propria proposta atta a risolvere la situazione, rimasta nuovamente senza riscontro: “dal momento che parte degli abbandoni sarebbe stata effettuata sul sedime stradale e poi spostata sulla vostra proprietà privata per consentire il passaggio veicolare, siamo disponibili, a titolo collaborativo, a rimuoverne quota parte” (doc. 6 ricorrente).
4. Anche a seguito di un esposto della competente circoscrizione territoriale, in data -OMISSIS- l’Amministrazione ha inviato alla proprietà la comunicazione di avvio del procedimento «finalizzato all’adozione del provvedimento di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi per abbandono incontrollato di rifiuti urbani, anche pericolosi» (doc. 8 Comune); a tale comunicazione è seguito l’ulteriore sopralluogo amministrativo del -OMISSIS-, teso a verificare lo stato dei luoghi mediante l’ausilio di apparecchiatura fotografica (doc. 9 Comune); la Società non ha fornito contributi partecipativi.
5. Il procedimento è stato quindi concluso con l’emissione e la notifica, in data -OMISSIS-, della gravata ordinanza sindacale (doc. 12 ricorrente) con la quale è stato ordinato alla ricorrente di “provvedere sollecitamente, comunque con intervento da completarsi entro trenta giorni (30 gg) naturali e consecutivi dalla data di notificazione della presente ordinanza, alla rimozione ed al corretto recupero/smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati, oltre al ripristino dello stato originario dei luoghi, ivi inclusa la fase di tutela dei medesimi per il tempo a venire (limitazione di accesso tramite idonea recinzione del fronte del terreno oggetto di abbandono o scelta di mantenerlo costantemente pulito nel tempo a proprio onere e spese)” . Con il medesimo provvedimento è stato altresì imposto alla destinataria di esibire alla Divisione Ambiente del Comune di Torino la documentazione (formulario di identificazione del Rifiuto-FIR, ex art. 193 del d.lgs. 152/2006) attestante l’avvenuto corretto recupero e smaltimento in conformità alla legislazione vigente, con avvertimento che in caso di inadempienza l’amministrazione comunale disporrà l’esecuzione d’ufficio con recupero delle spese a carico dei soggetti obbligati, con inoltro della notizia di reato all’Autorità Giudiziaria.
6. Avverso l’ordinanza di cui all’epigrafe è insorta la Società destinataria, la quale ne ha chiesto l’annullamento previa sospensione cautelare, deducendo le censure come di seguito rubricate e sintetizzate:
I. Violazione di legge con riferimento all’art. 14 del codice della strada (d.lgs. 30.04.1992, n. 285); eccesso di potere per travisamento, erronea rappresentazione e valutazione dei fatti, grave difetto dell’istruttoria ; la doglianza si incentra sull’omessa considerazione dell’asservimento ad uso pubblico della fascia di terreno esterna alla recinzione, della relativa inedificabilità e parziale occupazione da parte della sede viaria e, soprattutto, della necessaria qualificazione della stessa quale pertinenza della strada comunale, con conseguente onere di pulizia e rimozione dei rifiuti ivi abbandonati a carico dell’Ente Locale proprietario;
II. Violazione di legge con riferimento all’art. 192 del d.lgs. 3.04.2006, n. 152; eccesso di potere per travisamento, erronea rappresentazione e valutazione dei fatti; grave difetto dell’istruttoria; per contraddittorietà e irragionevolezza manifeste ; la doglianza si incentra sull’illegittimità del provvedimento gravato anche qualora si ritenesse applicabile al caso di specie l’art. 192 del Codice dell’Ambiente e le disposizioni (artt. 30, comma 7, 41 e 42) del Regolamento n. 280 della Città di Torino per la Gestione dei Rifiuti Urbani (doc. 14), in quanto la giurisprudenza ha chiarito che è necessario accertare quantomeno la colpa in capo al proprietario, assente nel caso di specie, anche in ragione della peculiare conformazione dei luoghi e dell’impossibilità di ulteriormente delimitare le aree;
III. Violazione degli artt. 14 codice della strada e art. 192 d.lgs. 152/2006; eccesso di potere per omessa valutazione dei fatti, grave carenza dell’istruttoria, ingiustizia manifesta, contraddittorietà ed irragionevolezza ; le censura stigmatizza l’ampiezza dell’ordine di rimozione impartito, poiché non coerente con quanto precedentemente riconosciuto dalla stessa amministrazione in merito all’origine di parte dei rifiuti da abbandoni sulla sede stradale e dal relativo, successivo spostamento sull’area di proprietà della Società;
IV. Violazione di legge con riferimento all’art. 14 del d.lgs. 285/1992, all’art. 192 del d.lgs. 152/2006, agli articoli 30, comma 7, 41 e 42 del Regolamento della Città di Torino n. 280 – conseguente vizio di incompetenza e/o comunque di nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21 septies l. 241/1990 ; secondo la Società deducente tutte le disposizioni invocate dall’amministrazione a conforto dell’ordinanza sindacale (art. 192 d.lgs. 152/2006 e artt. 30, comma 7, 41 e 42 del Regolamento della Città di Torino n. 280) attribuirebbero al Sindaco il solo potere di imporre, tramite ordinanza, l’obbligo di pulizia, rimozione, smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, mentre il provvedimento prescriverebbe un ulteriore obbligo di facere in guisa di recinzione delle aree o loro costante pulizia sprovvisto di base normativa.
7. Si è costituito in resistenza il Comune di Torino, argomentando ed eccependo, nella successiva memoria del 2.9.2022, l’infondatezza del ricorso e l’inammissibilità ovvero l’irricevibilità della seconda e della quarta doglianza per acquiescenza, tardività e, comunque, carenza d’interesse all’impugnazione del Regolamento cittadino in materia di rifiuti, in tesi noto alla società istante ma da questa mai tempestivamente impugnato.
8. All’esito della camera di consiglio del 7.9.2022 questo Tribunale con ordinanza n. -OMISSIS- ha respinto l’istanza cautelare.
9. Le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, replicando alle avversarie eccezioni e deduzioni e insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni; la Società deducente ha altresì versato in atti la sentenza n. -OMISSIS- della VI Sezione penale del Tribunale di Torino con cui è stata esclusa la responsabilità penale del proprio legale rappresentante per la mancata, tempestiva esecuzione dell’ordinanza in questa sede impugnata.
10. All’udienza straordinaria di smaltimento del 26.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. La prima doglianza, incentrata sulla natura di pertinenza stradale delle aree interessate dallo sversamento dei rifiuti di cui è causa, non merita condivisione.
11.1. Sebbene la licenza edilizia n. -OMISSIS- con cui era stata assentita la recinzione a delimitazione del lotto de quo prevedesse l’impegno alla dismissione della fascia di rispetto compresa tra il muro di cinta e il sedime stradale, il Comune non l’ha mai richiesta, cosicché la stessa è rimasta di proprietà privata.
11.2. La superficie in questione non può neppure dirsi di natura pertinenziale rispetto alla strada comunale con cui confina: al riguardo, ai fini della perimetrazione degli obblighi dell’ente (proprietario della viabilità) alle relative pertinenze ai sensi dell’art. 14 del D. l.gs 30 aprile 1992, n. 285 va richiamato il successivo art. 24 del D. l.gs 30 aprile 1992, n. 285, a mente del quale si distinguono pertinenze di esercizio, ossia “quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale” , e pertinenze di servizio, ossia “le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento e la ricarica dei veicoli ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio e la aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall’ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti” . Sebbene parte ricorrente denunci, con la relazione prodotta sub doc. 9, la parziale espansione del nastro stradale all’interno della propria fascia di rispetto, le aree interessate dall’abbandono di rifiuti risultano incolte, non utilizzabili da veicoli e pedoni e prevalentemente concentrate all’esterno della carreggiata, cosicché non possono essere considerate come parte della sede viaria ovvero al servizio della medesima e dei suoi utenti.
12. La seconda doglianza, incentrata sulla carenza dell’elemento soggettivo in capo alla deducente, merita invece positivo scrutinio, alla luce delle considerazioni di seguito espresse.
12.1. Il Comune di Torino ritiene che l’abbandono dei rifiuti de quibus possa essere ascritto a titolo di colpa alla Società, la quale non avrebbe in tesi vigilato sulle aree di propria pertinenza né adottato adeguati accorgimenti per scongiurare il ripetersi degli illeciti sversamenti nonostante sia stata ripetutamente invitata a provvedere in tal senso.
12.2. Al riguardo, va premesso che la responsabilità da inquinamento è un istituto diverso da quello della responsabilità da abbandono (o deposito incontrollato) di rifiuti. Le due fattispecie sono, infatti, disciplinate in distinti Titoli della Parte IV del codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006). Invero, il legislatore non consente l'estensione della regolamentazione della responsabilità da inquinamento all'abbandono di rifiuti, laddove, nell' incipit del Titolo V della Parte IV del richiamato d.lgs. 152/2006, contenente per l'appunto la disciplina della responsabilità da inquinamento e dei conseguenti obblighi di bonifica, stabilisce che le «(…) disposizioni del presente titolo non si applicano: a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto (…)» . La qui controversa responsabilità da abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (di cui al Titolo I, Parte IV, cod. amb.) è, invece, regolata dall'art. 192 cod. amb., che, dopo aver disposto che «[l]'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati» (co. 1), al comma terzo individua le conseguenze della violazione del divieto: salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 255 e 256 cod. amb., chiunque viola il divieto di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti «è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate» (per un accurato inquadramento degli obblighi gravanti sul fondo alla luce delle due forme distinte forme di responsabilità cui si è accennato si rinvia, ex pluris , a Cons. Stato, IV, 4.08.2025, n. 6885).
12.3. Orbene, questo Tribunale non ignora i recenti arresti del Consiglio di Stato secondo cui “il requisito della colpa postulato dall’art. 192, del d.lgs. n. 152/2006, consiste oltre che nella commissione di condotte positivamente orientate all’abbandono dei rifiuti, anche nell’omissione di quei doverosi controlli che– soli – potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma, tra cui quelle di deposito incontrollato e di abbandono per le quali è causa” (ex pluris, Cons. Stato, IV, 14.07.2025, n. 6166). Secondo un ben rappresentato orientamento giurisprudenziale, tuttavia, ferme le ipotesi di partecipazione dolosa, anche a carattere omissivo, non può ritenersi sufficiente, al fine di estendere la responsabilità in esame anche al proprietario, fornire la prova che questi è stato, come in specie, meramente inerte al cospetto delle altrui condotte di abbandono incontrollato di rifiuti, ma è necessario provare che costui abbia realizzato quanto meno una condotta di agevolazione colposa degli autori materiali dell’illecito (Cons. Stato, V, 8.07.2019, n. 4871; Cons. Stato, IV, 7.6.2018 n. 3430; Cons. Stato, IV, 12 .04.2018, n. 2195; Cons. Stato, IV, 1.04.2016 n. 1301)
12.4. Nella fattispecie di cui è causa, la peculiare conformazione dei luoghi non depone per la sussistenza di siffatto apporto né, più in generale, per l’avvenuta dimostrazione del necessario elemento soggettivo colposo, poiché la stretta fascia di rispetto stradale interessata dall’abbandono di rifiuti è posta all’esterno della recinzione che delimita la proprietà ricorrente. Il muro di cinta, inoltre, risulta posato conformemente al titolo edilizio cosicché la porzione di terreno esterna allo stesso risulta inedificabile e non presidiabile con ulteriori delimitazioni o manufatti che soli potrebbero ostacolare gli sversamenti.
Non si vede, pertanto, come la Società attinta dal provvedimento avrebbe potuto concretamente ostacolare le illecite condotte perpetrate da terzi ignoti.
12.5. A ben vedere, poi, il corredo fotografico prodotto in causa da entrambe le parti induce a ritenere che l’abbandono dei rifiuti avvenga a partire dalla sede stradale che costeggia la recinzione, con sversamenti che, come riconosciuto, seppur dubitativamente, dalla stessa Amministrazione, interessano, almeno in parte, entrambe le contigue superfici (si veda al riguardo, la nota amministrativa prodotta sub doc. 6 di parte ricorrente : “dal momento che parte degli abbandoni sarebbe stata effettuata sul sedime stradale e poi spostata sulla vostra proprietà privata per consentire il passaggio veicolare, siamo disponibili, a titolo collaborativo, a rimuoverne quota parte” ).
12.6. Neppure le disposizioni del Regolamento cittadino n. 280 citate nell’atto, comunque cautelativamente in parte qua impugnate, possono essere interpretate nel senso di imporre in via automatica al proprietario la rimozione di qualsiasi rifiuto abbandonato, eludendo l’accertamento dell’elemento soggettivo in capo al medesimo. Una siffatta esegesi colliderebbe, infatti, con il sopra citato precetto di rango primario di cui all’art. 192, d.lgs. n. 152/2006, il cui tenore letterale va interpretato, seguendo la giurisprudenza più recente, nel senso di ritenere che, per un verso, l’ordine di rimozione presupponga necessariamente l’accertamento della responsabilità da illecito in capo al destinatario, dovendosi escludere la sussistenza dell’obbligo di smaltimento a carico del proprietario incolpevole e, per altro verso, che l'onere di dimostrare la sussistenza dell'elemento psicologico (dolo o colpa) gravi sull'Amministrazione. L’interpretazione del Regolamento cui il Collegio aderisce consente, per un verso, di superare le eccezioni preliminari di parte pubblica sollevate avverso la seconda doglianza e, per altro verso, di ritenerlo legittimo.
13. La quarta censura (erroneamente indicata nel ricorso come terza), incentrata sull’illegittimità dell’obbligo di facere imposto dal provvedimento gravato, è parimenti fondata, in quanto, per un verso, anche il mantenimento della pulizia del fondo al cospetto di illeciti comportamenti di terzi soggiace ai canoni di imputabilità soggettiva sopra evidenziati, di talché non può essere inteso come imposto in via generalizzata e preventiva, per altro verso la posa di una recinzione ulteriore rispetto a quella esistente costituisce un onere ultroneo rispetto a quelli che possono essere legittimamente imposti dall’art. 192, d.lgs. n. 152/2006 e si pone in contrasto con il titolo edilizio che ha imposto l’arretramento della recinzione esistente e la costituzione all’esterno di una inedificabile fascia di rispetto stradale.
Vale infine quanto sopra espresso in ordine all’impugnazione delle norme del Regolamento.
14. In conclusione, assorbiti i profili non esaminati di cui alla terza censura, incentrati sull’illegittimità dell’ordinanza in quanto avente ad oggetto anche rifiuti provenienti dalla strada pubblica e, pertanto, ricadenti sotto la responsabilità comunale, il ricorso deve essere accolto con annullamento del provvedimento gravato.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune resistente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza sindacale.
Condanna il Comune di Torino al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone fisiche citate nel provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC CI, Presidente
Marco CO, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco CO | UC CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.