Articolo 2 della Legge 27 novembre 1939, n. 1959
Articolo 1
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24 gennaio 1940
Art. 2.

Gli organici del personale dei comuni di Aspra e di Cantalupo in Sabina saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il personale attualmente in servizio nel comune di Aspra sara' inquadrato nei predetti organici con posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI


Entrata in vigore il 24 gennaio 1940
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