Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2442
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Prescrizione e decadenza del potere accertativo e di riscossione

    La Corte ha ritenuto inammissibile tale questione in quanto la cartella di pagamento non è stata tempestivamente impugnata a seguito della regolare notifica di una precedente intimazione di pagamento che ricomprendeva la cartella impugnata.

  • Accolto
    Nullità della notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha annullato in parte qua l'intimazione di pagamento per mancato rispetto della regolare sequenza procedimentale prevista dal legislatore, in quanto la notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 25.02.2019, è stata effettuata mediante consegna al portiere senza la preventiva ricerca delle altre persone abilitate alla ricezione, con conseguente nullità della notifica.

  • Accolto
    Nullità dell'atto consequenziale per omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha annullato in parte qua l'intimazione di pagamento limitatamente alla cartella di pagamento nr. 09720180112673365000 per il mancato rispetto della regolare sequenza prevista dal legislatore, in quanto la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 25.02.2019 mediante consegna dell'atto al portiere senza la preventiva e necessaria ricerca delle altre persone abilitate alla ricezione degli atti, con conseguente nullità di tale notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2442
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2442
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo