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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2442/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 11:45 con la seguente composizione collegiale:
ER ROBERTO, Presidente EGIDI GIORGIO, Relatore PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12360/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. A. 097 2018 0112673365 000 IRPEF-ALTRO contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da 1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249119807662000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12016/2025 depositato il 01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.07.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 09720249119807662 000, notificatale in data 23.05.2025, dell'importo complessivo di € 422.863,62, limitatamente alla sola sottesa cartella di pagamento nr. 0972018 0112673365000, asseritamente notificata il 25.2.2019 e relativa ad IRAP, IRPEF ed IVA dell'anno di imposta 2015, per l'importo di € 103.714,45, comprensivo di interessi e sanzioni.
A fondamento del proprio ricorso, la contribuente ha dedotto:
1) in via preliminare, che era configurabile l'intervenuta prescrizione e comunque la decadenza dal potere accertativo e di riscossione del credito avanzato, essendo decorso il quinquennio (per le sanzioni) /decennio (per i tributi) e comunque il 31/12 del quinto anno successivo al termine della dichiarazione dei redditi, per l'anno di imposta (2015);
2) che, inoltre, la cartella di pagamento opposta non era mai stata notificata ad essa ricorrente, derivandone per ciò solo, la nullità, l'inefficacia e/o l'inesistenza dell'intimazione e del credito in essa riportato;
3) che, dunque, occorreva disporsi l'annullamento della cartella di pagamento in questione, per un importo complessivo di € 103.714,45, e dell'intimazione di pagamento in parte qua.
Con le controdeduzioni depositate in data 04.09.2025, si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE, contestando l'avverso ricorso e deducendo:
2 1) che l'impugnata cartella di pagamento n. 09720180112673365000, portante ruoli
2018/251579-251792, emessi dall'Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale I^ di Roma, per omesso pagamento IRAP-IRPEF, era stata regolarmente notificata in data 25.2.2019, constatata l'assenza della destinataria, mediante consegna dell'atto al portiere ed invio della successiva raccomandata informativa CAN nr. 57320488090-3;
2) che, a fronte dell'intervenuta notifica e della mancata opposizione nei termini di legge, si era determinata l'inoppugnabilità della cartella medesima e del relativo credito, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto;
3) che, inoltre, non si era maturato alcun termine di prescrizione/decadenza, tenuto conto dell'avvenuta notifica - in data 13.5.2022 – di altra precedente intimazione di pagamento n.
09720229003407381000 a mezzo posta raccomandata n.69509954399-8, regolarmente ricevuta dalla stessa destinataria, intimazione questa che, tra le altre, ricomprendeva anche la cartella di pagamento in questione.
La contribuente Ricorrente_1 ha depositato, in data 05.11.2025, una memoria illustrativa, con cui, nel riportarsi alle precedenti difese, ha eccepito, da un lato, la non utilizzabilità della documentazione prodotta da controparte, perché priva dell'attestazione di conformità all'originale; dall'altro lato, la nullità della notificazione della cartella di pagamento in questione, effettuata con consegna al portiere, ma senza la preventiva e necessaria ricerche delle altre persone abilitate alla ricezione degli atti.
All'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20.11.2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo già regolarmente comunicato alle Parti.
* * *
Venendo ad esaminare il ricorso proposto, si deve evidenziare che, a fronte delle contestazioni sollevate dalla contribuente Ricorrente_1 , l'Agente della Riscossione ha prodotto in giudizio (cfr. allegati 7 e 8) la prova dell'avvenuta regolare notifica – perfezionatasi in data 13.5.2022, con consegna a mani della stessa destinataria, – di altra precedente intimazione di pagamento n.
09720229003407381000, intimazione questa che, tra le altre, ricomprende anche la cartella di 3 pagamento impugnata nr. 09720180112673365000, relativa ad IRAP, IRPEF ed IVA dell'anno di imposta 2015, per l'importo di € 103.714,45, comprensivo di interessi e sanzioni.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente nella memoria illustrativa, la notifica in questione del 13.05.2022 deve ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto il disconoscimento dalla stessa operato è del tutto generico e meramente di stile, non indicando alcun elemento al riguardo;
ed, infatti, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, nr.
13196/2025), il disconoscimento deve essere specifico e non generico, non basta affermare di non riconoscere la firma o la conformità della copia all'originale, in quanto, secondo l'art. 2719 c.c., la parte che contesta deve indicare in modo chiaro e univoco gli aspetti differenziali tra la copia prodotta e l'originale, o fornire elementi, anche indiziari, che ne mettano in dubbio la genuinità. Una contestazione vaga è inefficace.
A fronte della regolare notifica della precedente intimazione di pagamento, avvenuta in data
13.05.2022 e della mancata tempestiva impugnazione della sottesa cartella di pagamento nr.
09720180112673365000, risulta oramai preclusa ogni contestazione afferente il credito (da ritenersi irretrattabile), ivi compreso il computo degli interessi, la decadenza e l'eventuale prescrizione maturata fino alla data di notifica;
ed, infatti, a fronte della regolare notifica degli atti presupposti e della loro mancata impugnazione, sono oramai precluse le contestazioni in ordine alla debenza o meno del credito azionato ovvero alla prescrizione/decadenza del credito, in quanto ”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (Cass nr. 1901/2020).
Quanto all'intimazione opposta nr. 09720249119807662000, si deve premettere che, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (nr. 7156/2025), la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere
4 i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.
Nel caso di specie, si deve rilevare come non sia stata rispettata la sequenza procedimentale corretta, in quanto la cartella di pagamento nr. 09720180112673365000, sottesa all'intimazione opposta nr. 09720249119807662000, - così come eccepito dalla contribuente – non può ritenersi validamente notificata;
ed, infatti, tale notifica è avvenuta, in data 25.02.2019, mediante consegna dell'atto al portiere (e spedizione della CAN) ma, senza la preventiva e necessaria ricerca delle altre persone (diverse dal destinatario) abilitate alla ricezione degli atti, con conseguente nullità di tale notifica (cfr., da ultimo, Cass nr. 34685/2024).
In definitiva, l'intimazione di pagamento opposta deve essere annullata in parte qua
(limitatamente, cioè, alla cartella di pagamento nr. 09720180112673365000), solo per ragioni formali,
e, precisamente, per il mancato rispetto della regolare sequenza prevista dal legislatore;
il ricorso risulta invece inammissibile con riferimento alle ulteriori questioni afferenti la decadenza e la prescrizione del credito azionato, perché la cartella de qua non è stata tempestivamente impugnata a seguito della regolare notifica di altra precedente intimazione di pagamento n.
09720229003407381000, ricomprendente, fra le altre, anche la cartella di pagamento in questione.
A fronte della reciproca parziale soccombenza, appare corretto – ex art. 92 c.p.c. – disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
* * *
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
ROMA, 20.11.2025 5 Il relatore Il Presidente
OR GI ET BE
6
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 11:45 con la seguente composizione collegiale:
ER ROBERTO, Presidente EGIDI GIORGIO, Relatore PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12360/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. A. 097 2018 0112673365 000 IRPEF-ALTRO contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da 1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249119807662000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12016/2025 depositato il 01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.07.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 09720249119807662 000, notificatale in data 23.05.2025, dell'importo complessivo di € 422.863,62, limitatamente alla sola sottesa cartella di pagamento nr. 0972018 0112673365000, asseritamente notificata il 25.2.2019 e relativa ad IRAP, IRPEF ed IVA dell'anno di imposta 2015, per l'importo di € 103.714,45, comprensivo di interessi e sanzioni.
A fondamento del proprio ricorso, la contribuente ha dedotto:
1) in via preliminare, che era configurabile l'intervenuta prescrizione e comunque la decadenza dal potere accertativo e di riscossione del credito avanzato, essendo decorso il quinquennio (per le sanzioni) /decennio (per i tributi) e comunque il 31/12 del quinto anno successivo al termine della dichiarazione dei redditi, per l'anno di imposta (2015);
2) che, inoltre, la cartella di pagamento opposta non era mai stata notificata ad essa ricorrente, derivandone per ciò solo, la nullità, l'inefficacia e/o l'inesistenza dell'intimazione e del credito in essa riportato;
3) che, dunque, occorreva disporsi l'annullamento della cartella di pagamento in questione, per un importo complessivo di € 103.714,45, e dell'intimazione di pagamento in parte qua.
Con le controdeduzioni depositate in data 04.09.2025, si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE, contestando l'avverso ricorso e deducendo:
2 1) che l'impugnata cartella di pagamento n. 09720180112673365000, portante ruoli
2018/251579-251792, emessi dall'Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale I^ di Roma, per omesso pagamento IRAP-IRPEF, era stata regolarmente notificata in data 25.2.2019, constatata l'assenza della destinataria, mediante consegna dell'atto al portiere ed invio della successiva raccomandata informativa CAN nr. 57320488090-3;
2) che, a fronte dell'intervenuta notifica e della mancata opposizione nei termini di legge, si era determinata l'inoppugnabilità della cartella medesima e del relativo credito, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto;
3) che, inoltre, non si era maturato alcun termine di prescrizione/decadenza, tenuto conto dell'avvenuta notifica - in data 13.5.2022 – di altra precedente intimazione di pagamento n.
09720229003407381000 a mezzo posta raccomandata n.69509954399-8, regolarmente ricevuta dalla stessa destinataria, intimazione questa che, tra le altre, ricomprendeva anche la cartella di pagamento in questione.
La contribuente Ricorrente_1 ha depositato, in data 05.11.2025, una memoria illustrativa, con cui, nel riportarsi alle precedenti difese, ha eccepito, da un lato, la non utilizzabilità della documentazione prodotta da controparte, perché priva dell'attestazione di conformità all'originale; dall'altro lato, la nullità della notificazione della cartella di pagamento in questione, effettuata con consegna al portiere, ma senza la preventiva e necessaria ricerche delle altre persone abilitate alla ricezione degli atti.
All'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20.11.2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo già regolarmente comunicato alle Parti.
* * *
Venendo ad esaminare il ricorso proposto, si deve evidenziare che, a fronte delle contestazioni sollevate dalla contribuente Ricorrente_1 , l'Agente della Riscossione ha prodotto in giudizio (cfr. allegati 7 e 8) la prova dell'avvenuta regolare notifica – perfezionatasi in data 13.5.2022, con consegna a mani della stessa destinataria, – di altra precedente intimazione di pagamento n.
09720229003407381000, intimazione questa che, tra le altre, ricomprende anche la cartella di 3 pagamento impugnata nr. 09720180112673365000, relativa ad IRAP, IRPEF ed IVA dell'anno di imposta 2015, per l'importo di € 103.714,45, comprensivo di interessi e sanzioni.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente nella memoria illustrativa, la notifica in questione del 13.05.2022 deve ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto il disconoscimento dalla stessa operato è del tutto generico e meramente di stile, non indicando alcun elemento al riguardo;
ed, infatti, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, nr.
13196/2025), il disconoscimento deve essere specifico e non generico, non basta affermare di non riconoscere la firma o la conformità della copia all'originale, in quanto, secondo l'art. 2719 c.c., la parte che contesta deve indicare in modo chiaro e univoco gli aspetti differenziali tra la copia prodotta e l'originale, o fornire elementi, anche indiziari, che ne mettano in dubbio la genuinità. Una contestazione vaga è inefficace.
A fronte della regolare notifica della precedente intimazione di pagamento, avvenuta in data
13.05.2022 e della mancata tempestiva impugnazione della sottesa cartella di pagamento nr.
09720180112673365000, risulta oramai preclusa ogni contestazione afferente il credito (da ritenersi irretrattabile), ivi compreso il computo degli interessi, la decadenza e l'eventuale prescrizione maturata fino alla data di notifica;
ed, infatti, a fronte della regolare notifica degli atti presupposti e della loro mancata impugnazione, sono oramai precluse le contestazioni in ordine alla debenza o meno del credito azionato ovvero alla prescrizione/decadenza del credito, in quanto ”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (Cass nr. 1901/2020).
Quanto all'intimazione opposta nr. 09720249119807662000, si deve premettere che, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (nr. 7156/2025), la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere
4 i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.
Nel caso di specie, si deve rilevare come non sia stata rispettata la sequenza procedimentale corretta, in quanto la cartella di pagamento nr. 09720180112673365000, sottesa all'intimazione opposta nr. 09720249119807662000, - così come eccepito dalla contribuente – non può ritenersi validamente notificata;
ed, infatti, tale notifica è avvenuta, in data 25.02.2019, mediante consegna dell'atto al portiere (e spedizione della CAN) ma, senza la preventiva e necessaria ricerca delle altre persone (diverse dal destinatario) abilitate alla ricezione degli atti, con conseguente nullità di tale notifica (cfr., da ultimo, Cass nr. 34685/2024).
In definitiva, l'intimazione di pagamento opposta deve essere annullata in parte qua
(limitatamente, cioè, alla cartella di pagamento nr. 09720180112673365000), solo per ragioni formali,
e, precisamente, per il mancato rispetto della regolare sequenza prevista dal legislatore;
il ricorso risulta invece inammissibile con riferimento alle ulteriori questioni afferenti la decadenza e la prescrizione del credito azionato, perché la cartella de qua non è stata tempestivamente impugnata a seguito della regolare notifica di altra precedente intimazione di pagamento n.
09720229003407381000, ricomprendente, fra le altre, anche la cartella di pagamento in questione.
A fronte della reciproca parziale soccombenza, appare corretto – ex art. 92 c.p.c. – disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
* * *
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
ROMA, 20.11.2025 5 Il relatore Il Presidente
OR GI ET BE
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