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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 4794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4794 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. UL TO,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
- sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 12
novembre 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 il 21 febbraio 2018 al numero 1628, avente per oggetto una controversia in materia di diritti reali
TRA
, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in atti, Parte_1
dall'avv. Alessandra Chiacchiaro, presso lo studio della quale, sito in
BA (Salerno) alla via Plava n. 32, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
CONTRO
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata CP_1
in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Vincenzo De Donato
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in IN AN alla via G. Verdi n. 35;
1 CONVENUTA
All'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il
Tribunale – sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti –, una volta riservata la decisione, ha depositato la sentenza che segue.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23 febbraio 2018 ha convenuto Parte_1
in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, , deducendo che: a) CP_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
in qualità di unico proprietario del fondo identificato al foglio di mappa 2,
contrassegnato dalla particella 120, estesa per metri quadrati 2.390, aveva provveduto, in data 12 aprile 1978, al frazionamento del ridetto fondo,
costituendo le seguenti particelle: - 120 (ex 120/a) di mq. 1.180; - 534 (ex
120/b) di mq. 95; - 535 (ex 120/c) di mq. 120; - 536 (ex 120/d) di mq. 95; -
537 (ex 120/e) di mq. 900; b) , in data 20 dicembre 1978 - Parte_2
mercè atto pubblico contrassegnato da numero di repertorio 14801, registrato a Eboli in data 04 gennaio 1979, al numero 79 -, riservando per sé e per la moglie il diritto di usufrutto, aveva donato alla figlia CP_2 CP_1
: 1) il diritto di proprietà esclusiva di un “fondo sito in IN
[...]
AN, frazione Torello, denominato "Orto", confinante con Per_1
beni dell'Ospedale, parte di , identificato nel catasto alla
[...] CP_3
pagina 2771, al foglio di mappa 2, contrassegnato delle particelle 120 (ex
120/a) e 534 (ex 120/b); 2) il diritto di comproprietà, nella misura della metà,
del fondo identificato nel Catasto alla pagina 2771, al foglio di mappa 2,
contrassegnato dalla particella 535 (ex 120/c); c) successivamente, Parte_2
- mercè atto di vendita del 07 maggio 1980 contrassegnato da numero
[...]
di repertorio 15887 e da numero di raccolta 7201 - aveva venduto a Pt_1
2 1) il diritto di proprietà esclusiva su “parte del fondo "Orto" in Pt_1
IN AN, località Torella, confinante con , beni CP_1
e ”, identificato in catasto alla pagina 2771, foglio 2, Per_2 Persona_3
contrassegnato dalla particella 536 (ex 120/d) e 537 (ex 120/e); 2) il diritto di comproprietà, nella misura della metà, sul fondo identificato in catasto alla pagina 2771, foglio 2, contrassegnato dalla particella 535 (ex 120/c); d) in data
01 dicembre 2009, , in qualità di usufruttuario, e , Parte_2 CP_1
in qualità di nuda proprietaria, avevano provveduto a redigere tipo mappale delle particelle 605, 534 e 535 e che, dalla soppressione e fusione delle indicate particelle – compresa, dunque, nella sua interezza la particella 535 – era stata formata la nuova particella 701, identificata al foglio 2 del catasto e caratterizzata da diversi subalterni;
e) tramite un suo tecnico di Parte_1
fiducia, in data 04 agosto 2014, aveva formulato richiesta “all'agenzia del
territorio ufficio provinciale di Salerno di ripristinare e rettificare
l'intestazione e l'attribuzione delle quote di possesso (per mancato
espletamento delle volture degli atti in precedenza descritti e soppressione
della particella n. 535 del foglio di mappa n. 2 con tipo mappale dell'01
dicembre 2009, n. 575172)”; f) l'agenzia del territorio aveva ripristinato la particella originariamente soppressa e che, pertanto, era proprietaria, nel
Comune di IN AN, dei fondi identificati: - al foglio di mappa
2, particella 535, nella misura della metà; al foglio di mappa 2 del Catasto
Fabbricati, particella 697, subalterni 2, 3, 4, 5, 6 e 7, in via esclusiva;
g) di aver esercitato nel corso degli anni, sin dal lontano 1980, il passaggio per accedere al deposito esistente al piano terreno dell'abitazione, che fa sia da autorimessa per i mezzi agricoli che da deposito per i prodotti oleari dell'azienda agricola di famiglia, attraverso l'unico tracciato, preesistente al suo acquisto, inserito
3 nella particella 353 (535 – n.d.r.) “e che si prolunga e sfocia nella particella
701”; h) lo stato dei luoghi era rimasto invariato nel tempo, “a meno dei lavori
di pavimentazione in cemento industriale e di montaggio del cancello
d'ingresso”; h) “in sostanza, l'esercizio della servitù di passaggio sul tracciato
è stata sempre esercitata per la semplice e pregnante ragione che tale
passaggio sulla particella n. 701 è l'unico accesso alla proprietà ed
all'abitazione dell'attrice e del suo nucleo familiare”.
Sulla scorta di siffatte premesse, ha preteso l'accertamento Parte_1
dell'acquisto a titolo originario per usucapione del diritto di servitù di passaggio sul fondo servente, identificato al catasto al foglio 2 e contrassegnato dalla particella 701, appartenente a , in favore del proprio fondo, CP_1
identificato anch'esso al foglio 2 e contrassegnato, a sua volta, dalle particelle
697, sub. 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in data 25 maggio CP_1
2018, pretendendo, innanzitutto, il rigetto della pretesa attorea. Più in dettaglio,
la convenuta ha evidenziato: a) di essere proprietaria del fondo sito in
IN AN (Salerno), località Torello, distinto in catasto terreni al foglio 2, contrassegnato dalla particella 701, donatole dal padre il 20 dicembre
1978; b) di avere acquistato contestualmente la metà del diritto di proprietà
della rampa d'accesso identificata catastalmente al mappale 535 del foglio 2 in virtù di compravendita del 15 maggio 1980 e che la residua metà era in capo all'attrice unitamente alla particella 697; c) che la rampa di accesso dalla pubblica via ai piazzali antistanti le abitazioni appartenenti alle parti era in comune così come il cancello d'ingresso largo 4,50 metri lineari;
d) che l'accesso agli immobili era sempre avvenuto “a mezzo concessione di passo
carrabile” richiesto e realizzato a proprie spese;
e) che aveva sostenuto tutte le
4 spese di manutenzione e riparazione necessarie ivi compreso le spese dell'energia elettrica per il funzionamento del suddetto cancello, cui era adiacente un cancelletto in ferro chiuso e “mai utilizzato da entrambe le parti”;
f) che , in data 24 gennaio 2018, aveva notificato anche un atto di CP_1
citazione innanzi al giudice di pace di Salerno per l'apposizione dei termini lapidei.
Ancora, , in linea subordinata rispetto al rigetto della pretesa CP_1
attorea, ha preteso l'accoglimento della stessa solo in relazione al tratto di strada largo 4,50 metri lineari, pari alla larghezza del cancello d'ingresso, che segna i limiti del tracciato materialmente utilizzato per il passaggio.
Infine, la convenuta ha pure preteso in via riconvenzionale: a) l'accertamento del diritto all'indennità di occupazione conseguente alla occupazione sine
titulo della quota di area di sua proprietà da parte dell'attrice da determinarsi in corso di causa;
2) che l'attrice rendesse autonomo, a proprie spese,
l'impianto elettrico del cancello apposto sulla strada oggetto di causa;
3) la corresponsione del canone relativo al passo carrabile nella misura del cinquanta per cento;
4) l'accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà
esclusiva “dell'area impegnata dal cancelletto (adiacente il cancello
principale)”, ad eccezione dell'area della superficie di metri lineari 4,50.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e sviluppate le ulteriori deduzioni difensive, è stata svolta l'istruttoria orale. In seguito, il
Tribunale ha disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Esaurite le indagini tecniche, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e più volte rinviata per assicurare la definizione delle cause di più risalente iscrizione al ruolo.
5 La cognizione del processo è stata, quindi, assegnata allo scrivente, il quale ha dichiarato la nullità della procura alle liti, onerando la parte attorea alla rinnovazione dell'atto.
Infine, è stata fissata l'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
all'esito della quale il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3,
comma 19, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2022, ha depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
Tanto puntualizzato, giova esaminare il merito della pretesa attorea.
Al riguardo, va premesso che, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, da un lato, non è
condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte e, dall'altro, ha il dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo sostituire d'ufficio l'azione esercitata con un'azione diversa (tra le tantissime, ad esempio, Cass. n. 8225 del 2004, nonché Cass. n. 18653 del
2004; Cass. n. 15802 del 2005).
Detto altrimenti, l'ermeneutica degli atti processuali non può essere operata sulla base di isolamenti artificiosi di segmenti di quel che è una struttura complessiva. Precipitato giuridico di quanto precede è che il petitum sul quale il giudice di merito deve pronunciarsi non è fissato, in maniera fiscale e rigorosa, dal contenuto delle conclusioni definitive rese dalla parte (così Cass.
n. 75 del 2010).
6 Nel caso in esame, l'operazione di ricostruzione dell'effettiva volontà della parte attorea impone la composizione delle deduzioni argomentative sviluppate nel libello introduttivo del giudizio e negli scritti difensivi successivamente depositati, ponendo pur sempre mente alle preclusioni correlate all'onere di allegazione.
Tanto chiarito, il ponderato esame degli scritti difensivi suggerisce che la domanda veicolata nel libello introduttivo del giudizio – nonostante taluni non perspicui riferimenti contenuti alla sesta pagina che paiono evocare la differente figura della cd. servitù coattiva [caratterizzata da un petitum e da una causa petendi differenti rispetto a quelli dell'usucapione (Cass. n. 23078
del 2023)] - abbia per oggetto l'accertamento dei requisiti costitutivi dell'usucapione del diritto di servitù di passaggio a carico del fondo identificato al foglio 2 del catasto terreni e contrassegnato dalla particella 701,
appartenente a , passaggio esercitato attraverso il fondo in CP_1
comunione tra le odierne parti processuali, scilicet la particella 535 estesa per centoventi metri quadrati – caratterizzato dalla presenza di un viale carrabile
-, a vantaggio del fondo identificato al foglio del catasto fabbricati e contrassegnato dalla particella 697, sub. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, appartenente, a sua volta, a Parte_1
In tale prospettiva, la domanda esperita dall'attrice può, evidentemente,
essere qualificata in termini di azione confessoria ex art. 1079 c.c.
Sul piano delle considerazioni di ordine generale, deve rammentarsi che l'azione confessoria (detta anche vindicatio servitutis) compete, in base a quanto previsto dall'art. 1079 c.c., al titolare del diritto di servitù, il quale può
ottenere il riconoscimento in giudizio dell'esistenza della servitù contro chi
7 ne contesta l'esercizio ed, eventualmente, la cessazione di impedimenti e turbative, oltre all'eventuale riduzione in pristino e al risarcimento del danno.
Trattasi di un'azione reale e presenta, nella sua forma principale, il carattere di un'azione di accertamento, il cui esercizio presuppone la necessaria contestazione dell'esistenza della servitù. In tema, è noto che la tutela giudiziale delle servitù, in considerazione dell'assolutezza che caratterizza tali situazioni giuridiche soggettive, non è subordinata all'esistenza di un concreto pregiudizio derivante dagli atti lesivi. Ne consegue che le turbative non devono consistere necessariamente in alterazioni fisiche attuali dello stato di fatto, essendo sufficiente un comportamento che ponga in dubbio o in pericolo l'esercizio della servitù (Cass. n. 4499 del 2000; Cass. n. 1214 del
1999; Trib. Torino n. 3616 del 2019).
Più in dettaglio, l'azione in discorso è esperibile al cospetto di una molestia di diritto, che ricorre tutte le volte in cui l'esistenza e/o il contenuto del diritto vengano contestati da un terzo, esplicitamente, attraverso, cioè, apposite dichiarazioni, o anche solo implicitamente, mercé comportamenti oggettivamente incompatibili con il contenuto della servitù, tali da rivelare in modo inequivocabile che il soggetto nega, o comunque non riconosce,
l'esistenza della servitù in capo al suo titolare. Differentemente, ove quelle arrecate dal terzo siano molestie di mero fatto, scilicet condotte lesive della posizione giuridica del titolare della servitù realizzate, però, senza mettere in discussione, nemmeno in modo implicito, l'esistenza del diritto, l'azione confessoria non è esperibile, trovando spazio applicativo solo l'azione ex lege
Aquilia di cui all'art. 2043 c.c. per equivalente o in forma specifica.
Sul versante probatorio, si è precisato (Cass. n. 12008 del 2004, n. 8527 del
1996, n. 5396 del 1985, n. 849 del 1971) che l'attore che agisce in confessoria
8 servitutis ha l'onere di provare non solo la sua legittimazione ad agire, e cioè
di essere titolare del diritto di proprietà sul fondo dominante (prova che può
essere data con ogni mezzo, incluse le presunzioni, non essendo soggetta al rigoroso regime probatorio della prova richiesta a chi agisce in rivendicazione
(già Cass. n. 849 del 1971), qualora questa venga contestata, ma deve anche dimostrare l'esistenza del relativo diritto — presumendosi il fondo preteso come servente libero da pesi e limitazioni — mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt. 1058 ss.).
Si rammenti, poi, che la legittimazione dal lato passivo è, in primo luogo, di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 del codice civile
(Cass. n. 11601 del 2024)].
Ebbene, nel caso di specie, va innanzitutto osservato che non risulta essere stata sollevata alcuna contestazione in relazione alla legittimazione delle parti,
sia dal lato attivo che dal lato passivo, con la conseguenza che le stesse possono ritenersi rispettivamente titolari del fondo dominante e del fondo servente.
Trattasi di circostanze che, in ogni caso, trovano sufficiente conferma nella documentazione prodotta in copia dalle medesime parti [si confronti la compravendita del 7 maggio 1980, contrassegnata da numero di repertorio
15887 e da numero di raccolta 7201, la visura catastale T337801 allegata alla consulenza elaborata nell'interesse dell'attrice (allegato “G”), atto pubblico di donazione del 20 dicembre 1978 contrassegnato da numero di repertorio 14801
9 e numero di raccolta 6395 e, infine, l'atto di aggiornamento censuario del 01
dicembre 2009 (allegato “E” alla consulenza della parte attorea)].
Orbene, la valorizzazione delle deduzioni delle parti e della documentazione in atti consente di ritenere che le molestie e le turbative contestate dalla parte attorea abbiano messo in discussione l'esistenza della servitù o la spettanza di essa al suo titolare.
Ciò posto, si evidenzia che chi esperisce l'azione confessoria ha in primo luogo l'onere di dimostrare l'esistenza della servitù sul fondo che si assume da esso gravato, provando il relativo titolo d'acquisto.
Ora, in punto di diritto e sul piano generale, giova rammentare che, secondo l'art. 1031 c.c., le servitù possono essere costituite coattivamente,
volontariamente, nonché per usucapione o destinazione del padre di famiglia.
Si tratta di un'elencazione tassativa. Non è quindi data la possibilità di costituzione della servitù, ad esempio, a mezzo del riconoscimento, da parte del proprietario, della fondatezza dell'altrui pretesa circa la loro sussistenza, a meno che tale riconoscimento non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere il diritto per volontà degli interessati (Cass. n. 10238 del 2013). Nello
stesso senso, neppure la pretesa confessione di uno dei comproprietari del fondo servente circa l'esistenza di una servitù è idonea alla relativa costituzione, non essendo ipotizzabile l'estensione a terzi di effetti inesistenti
(Cass. n. 2853 del 2016; Cass. n. 12551 del 1992; secondo Cass n. n. 2458 de
1977, però, il riconoscimento unilaterale di una servitù può essere utilizzato come mezzo di prova circa l'esistenza e il contenuto del titolo).
Ebbene, la pretesa confessoria esperita da trae alimento – come Parte_1
già accennato - dalla dedotta maturazione dei requisiti costitutivi della fattispecie dell'usucapione, che, come noto, costituisce un effetto del possesso,
10 definibile come il mezzo con cui, a seguito del possesso protratto per un certo tempo, e con la sussistenza di altri requisiti stabiliti dalla legge, si produce l'acquisto, a titolo originario, della proprietà (o di altri diritti reali di godimento).
La ratio dell'istituto va rinvenuta, per un verso, nell'esigenza di rendere certa e stabile la proprietà, nel senso che, altrimenti, sarebbe difficile, se non impossibile, la prova della provenienza del diritto di proprietà, dovendosi risalire al proprietario originario, e, per altro verso, nell'esigenza di favorire chi occupa l'immobile e lo rende produttivo, nell'interesse suo e della collettività,
a fronte del proprietario che è inerte o lo trascura.
Dunque, i requisiti per la maturazione dell'usucapione sono il possesso e il tempo. Sotto il primo profilo, il possesso non deve essere vizioso (ne vi nec
clam), ossia non deve essere acquistato in modo violento, legittimandosi, al contrario, la violenza nei rapporti tra i consociati (ne cives ad arma ruant), né
clandestino, non potendosi attribuire valore ad una condotta, se non fraudolenta, quantomeno occulta, e quindi tale da impedire all'interessato di reagire con i rimedi predisposti dall'ordinamento. Sotto il secondo profilo, il possesso deve essere continuativo per almeno venti anni, senza subire interruzioni, che possono essere civili, ossia quelle contemplate negli artt.
2943-2945 o naturali qualora il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno.
Al riguardo, va soggiunto che, in tema di usucapione, il possesso si deve manifestare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento della cosa ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto. Più nel dettaglio, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta
11 usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è
estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
L'attore deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. In particolare, ai fini dell'usucapione, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 31238 del 2021, che richiama Cass. n. 23849 del 2018).
È dunque onere di colui che assume d'essere il proprietario di un bene provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva (Cass. n. 12894 del 2002),
sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che l'elemento soggettivo possa desumersi da quello oggettivo (Cass. n. 15755 del 2001).
La prova si esaurisce, sostanzialmente, nella prova del possesso (Cass. n. 7894
del 2000; Cass. n. 3063 del 2000; Cass. n. 43 del 2000; App. Roma del 29
ottobre 2002). Di conseguenza, dovendosi provare null'altro che una situazione di fatto, non sussistono limitazioni legali (si veda già Cass. n. 4068 del 1975 e
Cass. n. 2977 del 2019, secondo cui la prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad
substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni). Inoltre, l'assolvimento dell'onere probatorio è soggetto alla regola della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”, essendo invece estranea a tale giudizio la regola, propria del processo penale, della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. n. 3487 del 2019).
12 Sul piano della prova va anche evidenziato che la delicatezza delle questioni in gioco – rappresentate dalla perdita del diritto di proprietà e dal contestuale acquisto di esso in capo ad altro soggetto - impone al giudicante un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla Carta europea dei diritti dell'Uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che si risolve nell'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà,
prevalente sul precedente titolo dominicale.
Più nello specifico, per costante orientamento giurisprudenziale, in materia di usucapione, la prova del suo maturarsi deve essere piena, rigorosa, certa e completa (Cass. n. 2326 del 1981). Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'intero onere probatorio ricade su chi, sotto qualunque forma, faccia valere l'usucapione, e riguarda: a) l'esatta individuazione della cosa oggetto del possesso, nonché del diritto reale a questo corrispondente (Cass. n. 3484 del
1972); b) il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione, per tutto lo statutum tempus.
Invero, affinché si abbia possesso “ad usucapionem”, è necessaria – deve ribadirsi - la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa,
corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un “ius in re aliena”,
manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare. A tale scopo è
necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'“animus” che il
13 “corpus”, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di signoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza. Questa è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato
(Cass. n. 8662 del 2010, n. 18392 del 2006, n. 4436 del 1996, n. 4092 del 1992,
n. 1300 del 1980).
In ordine al più specifico tema dell'usucapione delle servitù, giova confrontarsi con la disposizione normativa di cui all'art. 1061 c.c., il quale statuisce che “le
servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per
destinazione del padre di famiglia”, specificando altresì che “Non apparenti
sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al
loro esercizio”.
Secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio tali da rivelare in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante, dovendo le dette opere, naturali od artificiali che siano,
rendere manifesto trattarsi non d'un'attività posta in essere in via precaria, o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza l'animus utendi
iure servitutis, bensì d'un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto d'una determinata servitù (tra le tante, Cass. n. 1120
14 del 1991, Cass. n. 8640 del 1987 Cass. n. 3479 del 1981, Cass. n. 3408 del
1978, Cass. n. 2226 del 1976).
È stato anche precisato, in materia di servitù di passaggio, che, ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, non occorre necessariamente un "opus
manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo o almeno d'un acciottolato), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente (Cass. n. 12362 del 2009; Cass. n. 3405 del 1996;
Cass. n. 4623 del 1987; Cass. n. 2935 del 1979).
In altri termini, l'esistenza di percorso idoneo allo scopo, naturale o artificiale che sia, deve, però – come già anticipato in linea generale -, essere stato posto in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, apparendo necessario, pertanto, un "quid pluris",
sostanziantesi nella presenza di visibili e permanenti segni e opere, “costituenti
indice non equivoco, come mezzo necessario all'esercizio della servitù, del
peso imposto al fondo servente” (si vedano, più di recente, Cass. n. 26956 del
2024 e Cass. n. 27344 del 2024; ma anche Cass. n. 13238 del 2010; Cass. n.
15447 del 2007; Cass. n. 2994 del 2004; Trib. Bari, 6 aprile 2016).
A questo punto, questo Tribunale deve pure rammentare che, se la presenza di opere visibili e permanenti, indicative di un transito, configura un requisito necessario ai fini dell'acquisto della servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, differentemente, la tutela possessoria del passaggio può essere accordata anche fronte della sola prova dell'effettuazione del transito altrui (si confronti Cass. n. 879 del 2012).
15 Non è necessario, poi, che le opere si trovino sul fondo servente potendo essere anche sul fondo dominante ovvero anche sul fondo di un terzo (Cass. n. 3695
del 1989; Cass. n. 6357 del 1997; Cass. n. 11254 del 1996; Cass. 11020 del
1991), apparendo sufficiente (solo) che le opere stabili e visibili siano inequivocamente destinate all'esercizio delle servitù che si vanti acquisita per usucapione (o per destinazione del padre di famiglia), non assumendo alcun rilievo il dato della particolare ubicazione delle opere (si veda anche Cass. n.
7817 del 2006).
Ora, quel che dunque sostanzia il quid pluris – rappresentativo, come già
riferito, della specifica destinazione dell'opera all'esercizio della servitù - è il
"raccordo" tra il tracciato, naturale o artificiale, su cui si assume sia esercitato il passaggio e l'utilità ricavata dal fondo dominante, inteso come nesso
"funzionale", la cui evidenza non necessariamente deve risultare da un'opera materiale ulteriore rispetto alla strada. Ad esempio, in una delle pronunce sopra riportate (Cass. n. 2994 del 2004), è stata rinviata al giudice del merito l'indagine sulla sussistenza di questo "raccordo funzionale" perché tra strada e fondo dominante vi era "discontinuità" per la presenza di un sentiero;
in altra pronuncia pure citata innanzi (Cass. n. 13238 del 2010) è stata ritenuta rilevante per escludere o non il raccordo la mancanza di un'integrale copertura di un fosso posto tra fondo dominante e strada adiacente da cui poteva o non conseguire una situazione di complanarità tra fondo e strada;
da ultimo, la
Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto acquisita, per usucapione, la servitù di passaggio su di una scalinata presente sul fondo dei convenuti e utilizzata dall'attrice per accedere alla propria cantina, collocata sul fondo costeggiato dalla scalinata medesima, nonostante quest'ultimo avesse altro accesso dalla pubblica via e la scalinata fosse state
16 realizzata non già per accedere a detta cantina, ma per collegare due strade pubbliche, collocate una a monte e l'altra a valle (si veda Cass. n. 11834 del
2021).
Tirando le fila, dall'analisi della giurisprudenza di legittimità e di merito,
emerge che il requisito del “raccordo funzionale” non è configurabile al cospetto di un asservimento non immediatamente percepibile, per l'interruzione del passaggio (perché non continuo fino all'ingresso del fondo dominante o perché attraversato da un fosso non coperto), ovvero non univoco
(come nel caso della scala a collegamento tra due strade e non di solo accesso al preteso fondo dominante).
Sotto tale ultimo angolo prospettico, la giurisprudenza di legittimità ha, poi,
respinto la tesi secondo cui l'apparenza sussisterebbe pure al cospetto di opere visibili e permanenti utilizzabili allo stesso modo come dal fondo servente anche da quello dominante, in quanto - si è osservato – “tale interpretazione
sopprime il requisito della destinazione specifica che integra l'asservimento,
sostituendolo con quello, minore, dell'attitudine delle opere stesse a essere
fruibili da entrambi di fondi, servente e dominante. E in definitiva sovrappone,
confondendole, le opere visibili e permanenti, che attengono all'esercizio del
diritto e ne denotano il possesso idoneo alla costituzione della servitù per
usucapione o per destinazione del padre di famiglia, con il locus servitutis, che
è una componente dell'oggetto della servitù” (si veda Cass. n. 24856 del 2014
in motiv.).
Le coordinate interpretative innanzi illustrate appaiono utili per risolvere il tema posto dall'actio confessoria proposta sul presupposto della maturata usucapione della servitù di passaggio.
17 Rilevante, però, ai fini dell'applicazione dei criteri interpretativi che precedono, appare la ricostruzione dei luoghi. Al riguardo, è certamente di ausilio la consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 novembre 2022,
nella quale il c.t.u. ha rappresentato quanto segue: “Alle proprietà delle parti
in causa si accede dalla via Mons. a mezzo di una rampa Parte_3
comune e attraversando un cancello a due ante arretrato rispetto alla strada
(particella 535), sul quale è apposto sul lato sinistro il numero civico 17 e sul
lato destro il numero civico 19; a sinistra del cancello comune è presente un
cancello pedonale.
Superato il cancello e percorsa la rampa, si raggiunge, sulla destra, la parte
di corte antistante del fabbricato insistente sulla particella 697, di proprietà
esclusiva dell'attrice e, sulla sinistra e di fronte, la parte di corte antistante e
laterale del fabbricato insistente sulla particella 701, di proprietà esclusiva
della convenuta. La porzione di corte in contestazione della particella 701,
cioè l'ideale prolungamento della particella 535 [dalla premessa dell'atto di
citazione: “alla proprietà della sig.ra si accede SOLO da un viale Pt_1
carrabile insistete sulla p.lla 353 (535, ndr) e che si prolunga e sfocia nella
p.lla 701”], è compresa tra il fabbricato, il prolungamento del confine
catastale della particella 535 ad ovest, il confine catastale della particella 535
a nord e il confine catastale tra le particelle 701 (proprietà ) e 637 CP_1
(proprietà ) ad est, e forma un continuum non solo con la particella Pt_1
701 della convenuta ma anche con la particella 697 dell'attrice, non essendo
stato rilevato, rispetto ad essa, alcun elemento di delimitazione (muretto,
recinzione, ecc.) o altro elemento materiale di confine. Infatti, i rilievi
topografici, finalizzati ad una più compiuta individuazione della porzione di
18 corte in contestazione, hanno evidenziato che sul terreno non erano
materializzati nè i vertici, nè le congiungenti”.
Ancora, l'ausiliare ha evidenziato che la parte attorea “per come è sistemata
l'area scoperta (corte) pertinenziale antistante il proprio fabbricato (in parte
con pavimentazione del tipo industriale – profondità 9,66 m – e in parte a
verde ornamentale con relativa recinzione – profondità circa 10,00 m –), per
raggiungere la sua proprietà (p.lla 697), dopo aver attraversato la particella
comune 535, transita anche su una zona di terreno della p.lla 701 di proprietà
della convenuta, zona di forma pressochè quadrata (e non a forma di striscia,
cioè stretta e lunga) che si identifica con l'ideale prolungamento della p.lla
535 fino alla parte di fabbricato della convenuta.
Detto transito sulla p.lla 701 è dettato dal fatto che, in virtù della descritta
sistemazione interna della parte di corte antistante il fabbricato dell'attrice
(presenza anche di verde ornamentale con relativa recinzione), la proprietà
, per insufficiente larghezza del passaggio (2,51 m), non ha i necessari Pt_1
spazi di svolta atti a garantire un idoneo accesso carrabile.
Pertanto, l'unico accesso alla proprietà e all'abitazione della sig.ra Pt_4
e del suo nucleo familiare avviene attraverso un passaggio che insiste in
[...]
parte sulla particella 535 di proprietà comune alle parti in causa e in parte
sulla sopra descritta zona, di forma pressochè quadrata, della particella 701
di proprietà esclusiva della sig.ra ”. CP_1
Ora, la ricostruzione del consulente dell'ufficio consente di escludere che si sia al cospetto di una servitù apparente, che può essere usucapita, non potendosi riscontrare, a ben vedere, una situazione di fatto caratterizzata dalla realizzazione di opere inequivocabilmente destinate, per la loro struttura e funzionalità, all'esercizio della servitù medesima, così rivelando
19 inequivocabilmente l'onere gravante su un fondo a vantaggio di un altro fondo.
Ed infatti, se è vero, da un lato – come già anticipato – che, ai fini della rappresentazione obiettiva di quel raccordo funzionale essenziale ai fini dell'usucapione del diritto limitato in discorso, non occorrono opere materiali ulteriori rispetto alla strada, è pur vero, dall'altro lato, che è necessario, in ogni caso, che detta strada mostri chiaramente e univocamente di essere stata posta in essere allo scopo di dare accesso, attraverso il fondo servente, a quello dominante.
In tale ottica, si è già evidenziato che, al cospetto di opere visibili e permanenti utilizzabili allo stesso modo anche dal fondo servente, deve escludersi il requisito dell'apparenza utile all'usucapione. Del resto, la Corte di cassazione ha affermato che, quando le opere insistenti sul fondo assunto servente, quali la struttura ed il tracciato del sentiero, risultino di per sé preordinate all'utilità
del fondo stesso o di altro fondo contiguo appartenente al medesimo proprietario, l'apparenza della servitù in favore del fondo assunto dominante non può estrinsecarsi se non in altre opere visibili e permanenti, diverse dal sentiero, insistenti sul fondo assunto servente o sullo stesso fondo assunto dominante e tali da rivelare la destinazione del sentiero anche al servizio di quest'ultimo: tipici, in tal senso, i tracciati di collegamento (Cass. n. 11020 del
1991, Cass. n. 1204 del 1986, Cass. n. 2226 del 1976).
Nella specie, è evidente che il tracciato pavimentato sia idoneo anche all'accesso al fondo servente (posto di fronte e sul lato sinistro rispetto alla rampa comune) ed è chiaramente utilizzato per il raggiungimento e l'attraversamento di quest'ultimo dalla via pubblica, non apparendo, dunque –
anche in ragione dell'assenza di altre opere visibili e permanenti -, un'opera univocamente diretta ad avvantaggiare il fondo (assunto come) dominante e
20 gli immobili su di esso costruiti [del resto, la porzione sulla quale sarebbe esercitata la servitù di passaggio “è compresa tra il fabbricato, il
prolungamento del confine catastale della particella 535 ad ovest, il confine
catastale della particella 535 a nord e il confine catastale tra le particelle 701
(proprietà ) e 637 (proprietà ) ad est” (si confronti il CP_1 Pt_1
tredicesimo allegato alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio)].
Detto altrimenti, non vi è evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante.
Sul tema, nessun elemento di convincimento può essere tratto, poi, dalle dichiarazioni testimoniali dei testimoni ascoltati nell'interesse della parte attorea, il cui contributo narrativo è caratterizzato da evidenti profili di genericità [come, del resto, i capitoli di prova, tra i quali appare certamente irrilevante quello contrassegnato dal numero “5” (si confronti Cass. n. 1294
del 2018)]. A ciò si aggiunga che i testimoni non hanno evidenziato la presenza di elementi utili alla rappresentazione di una servitù apparente di passaggio,
riferendo (solo) del profilo della manutenzione della strada.
In definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, non può trovare accoglimento l'azione confessoria proposta nell'interesse di Parte_1
Ciò posto, giova delibare le domande riconvenzionali veicolate nell'interesse di . Ed invero, la convenuta ha promosso: a) una domanda di CP_1
risarcimento del danno da occupazione illegittima di una parte del proprio fondo a causa del transito operato da b) una domanda tesa a Parte_1
ottenere l'ordine, rivolto all'attrice, di rendere autonomo l'impianto elettrico al servizio del cancello;
c) una domanda di condanna alla corresponsione di un importo corrispondente alla misura della metà del canone “passo carrabile”;
21 d) una domanda tesa all'accertamento dell'usucapione dell'area impegnata dal cancelletto adiacente al cancello principale, utile al passaggio pedonale.
Orbene, ritiene l'adito Tribunale che nessuna delle pretese meriti accoglimento.
Procedendo con ordine, giova osservare che, attraverso la domanda di condanna alla corresponsione dell'indennità per occupazione sine titulo, la convenuta si sia doluta della lesione del diritto di proprietà sul fondo identificato al foglio 2 del catasto del comune di IN Rovella,
contrassegnato dalla particella 701 e del patimento di un danno risarcibile correlato al transito dell'attrice, transito che, inidoneo a determinare l'acquisto per usucapione del diritto di servitù, è prospettato come fonte di un danno da lesione del diritto di proprietà.
Nella prospettiva ricostruttiva delineata, la domanda promossa da CP_1
va inquadrata, dunque, entro l'archetipo risarcitorio.
Detta pretesa non può trovare accoglimento, in quanto la convenuta non ha assolto ai propri oneri di allegazione e di prova dei pregiudizi, patrimoniali o non patrimoniali, asseritamente patiti quali conseguenze, dirette e immediate,
dell'illecito passaggio esercitato da Parte_1
È noto, infatti, che, se l'attore, da un lato, non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento, ha,
dall'altro lato, il dovere di descrivere concretamente i pregiudizi di cui chiede il ristoro (Cass. n. 11353 del 2004; Cass. n. 13328 del 2015), nella loro identità
e individualità ontologica.
“Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere – osserva a
Corte di cassazione - di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali
chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta
22 di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando
non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al
giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che
fossero descritti concretamente solo in corso di causa (ancora, Cass. n. 13328
cit.).
Del resto, nella logica del processo civile "allegare e provare" sono ἕν διὰ
δυοῖν, cioè uno per mezzo di due. Allegare un fatto nel processo vuol dire formulare un enunciato descrittivo di quel fatto all'interno di un atto difensivo.
Tale enunciato si connota con una pretesa di verità, pur restando il fatto incerto finché il giudice non lo valuti come dimostrato sulla base degli esiti dell'istruzione probatoria. L'allegazione di un fatto, se compiuta entro le barriere preclusive che scandiscono il procedimento, contribuisce alla fissazione del thema decidendum e del thema probandum.
Peraltro, quanto più è puntuale l'enunciazione di un fatto ad opera della parte che ne affermi la verità, tanto più l'avversario è tenuto a prendere posizione contraria su di esso. In particolare, ai fini del rispetto del principio della domanda, "allegare" la sussistenza di un danno alla proprietà non può ridursi a descrivere la verificazione di una condotta umana violatrice della stessa,
occorrendo altresì qualificare gli effetti giuridici che si vogliono far derivare da tale enunciazione, in termini di compromissione di interessi o valori.
Nel caso di specie, la convenuta si è limitata a censurare l'utilizzazione di parte dell'area contrassegnata dalla particella 701, rappresentando, dunque (solo) il fatto generatore dell'assunto danno, senza indicare compiutamente, però, quali pregiudizi abbia effettivamente patito a causa dell'utilizzo del percorso, non allegando, ad esempio, la specifica possibilità di godimento perduta in ragione dell'assunto contegno illecito.
23 Del resto, dal transitorio utilizzo dell'area ai fini del passaggio non è
ragionevole inferire, secondo un ragionamento di tipo presuntivo, il patimento di un danno patrimoniale, correlato, evidentemente, al depauperamento del valore economico dell'immobile. Detto altrimenti, il passaggio censurato non costituisce di certo una precisa circostanza (nota) capace di suggerire, secondo un giudizio di ragionevole probabilità svolto secondo la regola d'esperienza basata sull'id quod plerumque accidit, la verificazione del danno da perdita del valore economico dell'area.
Il complesso delle considerazioni che precedono conduce, evidentemente, a escludere la configurabilità di un danno risarcibile ex art. 1223 c.c. e,
conseguentemente, al rigetto della (ri)qualificata pretesa risarcitoria.
Differentemente, le pretese di condanna dell'attrice all'intervento sul cancello elettrico e al pagamento della metà degli oneri concessori del cd. passo carrabile, appaiono improponibili, trattandosi di questioni afferenti alla gestione della cosa comune [come, del resto, dedotto anche dalla parte convenuta alla seconda pagina della propria comparsa di costituzione e risposta
(“La suddetta rampa di accesso, che permette l'ingresso dalla pubblica via ai
piazzali antistanti le abitazioni di proprietà l'una (parte dx) della Sig.
e l'altra (parte sx) della Sig.ra è in comune così come il Pt_1 CP_1
cancello d'ingresso dalla 4,50”)], che non Controparte_4
possono essere portate all'attenzione dell'autorità giudiziaria in sede contenziosa.
Va rammentato, infatti, che, ai sensi dell'art. 1105 c.c., "se non si prendono i
provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si
forma una maggioranza, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità
24 giudiziaria", laddove "questa provvede in camera di consiglio e può anche
nominare un amministratore".
In sostanza, nelle ipotesi di mancata attivazione dei comproprietari nella tempestiva ed utile cura dei beni comuni, è normativamente previsto l'intervento del giudice non nell'ambito di un'azione di condanna volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo, ma solo nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione (camerale), nel corso del quale può attuarsi la richiesta gestione degli interessi comuni in ordine alla decisione da assumere relativamente all'amministrazione del bene.
La previsione, ad opera del menzionato art. 1105 cit. dello specifico rimedio del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all'autorità giudiziaria perché
adotti gli opportuni provvedimenti è limitata alla sede della volontaria giurisdizione (ivi compresi gli atti di conservazione), e preclude, dunque, al singolo partecipante alla comunione di rivolgersi al giudice in sede contenziosa per ottenere provvedimenti di utilizzo della res, ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti (Cass. n. 18038 del 2020;
Cass. n. 11802 del 2020; Cass. n. 8876 del 1998; Cass. n. 4213 del 1982).
In altri termini, va escluso che, all'inerzia dei partecipanti nel compimento di atti di gestione del bene comune, il giudice possa sopperire nell'ambito di un diverso procedimento contenzioso (Cass. n. 4213 cit.; Cass. n. 7613 del 1997).
In tale ottica, i comproprietari possono ricorrere all'intervento sostitutivo dell'autorità giudiziaria nell'interesse della res, ai sensi dell'art. 1105, comma quarto, c.c., se intendono evitare il pregiudizio che possa derivare alla cosa comune in presenza di una paralisi gestionale, perché non si prendono i
"provvedimenti necessari per l'amministrazione" della stessa o non si forma una maggioranza, ovvero perché la deliberazione adottata non viene eseguita.
25 Non è, di contro, altrimenti consentito ricorrere al giudice per ottenere determinazioni finalizzate al "migliore godimento" delle cose comuni, ovvero l'imposizione di un regolamento contenente norme circa l'uso delle stesse,
spettando unicamente al gruppo l'espressione della volontà associativa di autorganizzazione contenente i futuri criteri di comportamento vincolanti per i partecipanti della comunione.
Sulla scorta di siffatte coordinate ermeneutiche, vanno, dunque, dichiarate improponibili – assorbendo così ogni ulteriore considerazione - la domanda diretta a ottenere l'intervento sul cancello, al precipuo fine di “rendere
autonomo, a sua cura e spese, l'impianto elettrico”, e la pretesa di rifusione e pagamento di un importo corrispondente alla metà degli oneri concessori del passo carrabile.
Sul punto, è appena il caso di osservare che l'art. 101, secondo comma, c.p.c.
("il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un
termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla
comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti
osservazioni sulla medesima questione"), circa l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio,
bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (vedasi Cass. n.
822 del 2024; Cass. n. 11269 del 2023); nel caso di specie, non si è al cospetto di una rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale,
comportano nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti
(vedasi, in motivazione Cass., n. 30883 del 2024) e, pertanto, non appare
26 necessario lo svolgimento del contraddittorio, destinato a sfociare nel compimento di attività assertive e nella corrispondente attività probatoria (si veda da ultimo Cass. n. 25849 del 2023)].
Residua l'indagine sulla domanda di usucapione dell'“area impegnata dal
cancelletto (adiacente il cancello principale)”, indicata al numero 5) della parte dell'atto di citazione dedicata alle “conclusioni”.
Ora, le difese dell'attrice e della convenuta orientano verso l'affermazione che anche siffatto cancello, posto in corrispondenza dell'area comune, id est la rampa di accesso contrassegnata dalla particella 535, appartenga a entrambe le parti (si confrontino la seconda pagina della comparsa di costituzione e risposta e la terza pagina della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto,
n. 1, c.p.c.). Se così è, la domanda promossa nell'interesse di va CP_1
più correttamente qualificata in termini di domanda di usucapione della quota di comproprietà di Parte_1
In tema, sul piano delle considerazioni di ordine generale, va osservato che, se
è vero, da un lato, che il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo
("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio
possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., è pur vero, dall'altro lato, che è
comunque tenuto dimostrare il mutamento del titolo attraverso atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed
"animo domini" della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti – è stato evidenziato in via di esemplificazione - atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante, o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese
27 per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (da ultimo, Cass. n. 26024 del 2024; Cass. n. 9100, 2018, Cass. n. 8404 del 2019;
già Cass. n. 2622 del 1984).
È consolidato l'orientamento interpretativo secondo cui il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinato funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem", e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte del compossessore, risultando per converso necessaria, ai fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso una attività
apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova per colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 1367 del 1999; Cass. n. 8152 del 2001).
Pertanto, il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla "res communis", ma, a tal fine, non
è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo al riguardo che il suddetto comproprietario ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale cioè
da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più
"uti condominus" (Cass. n. 12260 del 2002; Cass. 19478 del 2007; da ultimo
Cass. n. 7091 del 2024).
Orbene, pur volendo ritenere che la convenuta abbia valorizzato la circostanza dell'utilizzo dell'area corrispondente alla larghezza del cancelletto a fronte dell'inerzia della comproprietaria (circostanza che, invero, neppure emerge nitidamente tra le pieghe argomentative della comparsa di costituzione laddove
28 è scritto che il cancelletto in ferro è stato chiuso e “MAI UTILIZZATO da
entrambe le parti”), deve, in ogni caso, evidenziarsi che il godimento esclusivo del bene non è di per sé sufficiente per l'accoglimento dell'esperita domanda di acquisto a titolo originario per usucapione, in assenza della dimostrazione di quei comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui, tali da rivelare in modo certo e inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietari esclusivi.
In altri termini, la dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è
comproprietari non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione delle quote degli altri comproprietari, essendo necessaria la prova di un quid pluris,
rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte di questi ultimi e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario (si veda Cass. n. 23042 del 2023; Cass. n. 19478 del 2007; Cass. n. 9100 del 2018).
Ora, a ben vedere, attraverso il (generico) capitolo di prova testimoniale enucleato nella riferita comparsa di costituzione (lett. “x”), la convenuta non ha neppure chiesto di provare di aver tenuto una condotta espressiva dell'intento di ostacolare il godimento della res da parte della comproprietaria,
essendosi limitata a rappresentare la circostanza della disponibilità esclusiva delle chiavi.
A ciò si aggiunga che neppure la sopportazione delle spese di manutenzione e custodia dell'“area impegnata dal cancelletto (adiacente il cancello
principale)” avrebbe consentito la maturazione dell'usucapione, in quanto gli atti gestori, in assenza della specifica e univoca rappresentazione di eventuali ostacoli frapposti dall'attore alla possibilità di godimento degli immobili degli altri comproprietari – come rilevato -, non possono dare luogo a una estensione
29 del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore [si argomenti da Cass. n. 35067 del 2022 (“Il coerede può, prima della divisione, usucapire
la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo
del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di
esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano
astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto
in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da
evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti
condominus; tale volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia
utilizzato e amministrato il bene ereditario provvedendo al pagamento delle
imposte e alla manutenzione ricorrendo la presunzione juris tantum che egli
abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente
alla quota degli altri coeredi (Cass. n. 7075/1999; n. 16841/2005; n.
7221/2009). L'onere della prova di tale dominio esclusivo sulla res comune
grava sull'usucapiente (Cass. n. 13921/2002)”].
Dunque, pur volendo considerare provato il perdurante e solitario godimento dell'area, non si potrebbe, in ogni caso, ritenere raggiunta la prova dell'addotto dominio esclusivo, al cospetto di una situazione di comproprietà.
In definitiva, giova rimarcare, da un lato, che , costruendo il già Parte_5
menzionato capitolo di prova testimoniale, non ha chiesto che fossero provate circostanze di fatto rappresentative, in modo univoco e pregnante, della preclusione all'uso imposta alla contitolare del diritto e, dall'altro lato, che i testimoni escussi nell'interesse della convenuta, in disparte la considerazione della genericità contributo narrativo offerto, non hanno neppure evidenziato elementi di fatto idonei a suggerire che l'area impegnata dal cancelletto sia stata goduta da in modo tale da precluderne, inequivocabilmente, CP_1
30 il pari uso da parte di rappresentando, piuttosto, (solo) la Parte_1
circostanza della chiusura dell'apertura (il testimone di parte convenuta ha riferito quanto segue: “…preciso che da quando ho Testimone_1
frequentato i luoghi “il cancelletto pedonale” è rimasto sempre chiuso ed io
ho sempre visto utilizzare il cancello grande – carrabile. Mentre il cancelletto
non ricordo se è chiuso con una catenella ma è sempre stato chiuso. Preciso
che al lato opposto del cancelletto vi è un muro in cemento armato”; dal canto suo, ha dichiarato: “Frequento i luoghi da oltre 25 anni con Testimone_2
una frequenza giornaliera e posso confermare che il cancelletto è rimasto
sempre chiuso”; del resto, anche e Testimone_3 Testimone_4
testimoni ascoltati nell'interesse della parte attorea, hanno evidenziato la chiusura del cancelletto).
Nessun elemento utile, ai fini dell'accoglimento della pretesa esperita dinanzi a questo Tribunale, poi, può essere ricavato dalla documentazione prodotta.
Esaurita la disamina delle pretese, non resta che statuire sulle spese di lite, le quali vanno integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza e dell'opportunità di non inasprire, ulteriormente, i rapporti tra le parti processuali.
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto del 27 febbraio 2023, vanno poste a carico definitivo e solidale carico di e e ripartite in egual Parte_1 CP_1
misura nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
UL TO, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
31 eccezione e deduzione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione, così provvede:
- rigetta l'azione confessoria promossa da Parte_1
- dichiara, in parte improponibili e, in parte infondate, nei termini di cui in motivazione, le domande riconvenzionali esperite nell'interesse di CP_1
;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti processuali;
- pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto del 27 febbraio 2023, a carico definitivo e solidale carico delle parti e ripartite in egual misura nei rapporti interni tra e . Parte_1 CP_1
Salerno, 21 novembre 2025
Il giudice dott. UL TO
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