Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n° 139/23 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere estensore
3 Dott. Fabio Conti Consigliere in esito alla scadenza del termine del 18 marzo 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 139/23 R.G.L. e vertente
TRA
, (c.f. Parte_1
), in persona del , rappresentato e difeso per legge P.IVA_1 Pt_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, c.f. presso i C.F._1 cui uffici in via dei Mille is. 221 è ope legis domiciliata, pec Email_1 fax 090674168 -Appellante
[...]
CONTRO
, , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Giovanni Rotelli, , fax: , pec C.F._3 P.IVA_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
Messina, via Nino Bixio 89–Appellata
E nei confronti di
Partecipanti alla selezione per la classe di concorso ADAA - sostegno scuola dell'infanzia, anno scolastico 2022-23 –Controinteressati contumaci
OGGETTO: incarico a tempo determinato- appello avverso la sentenza del Giu- dice del lavoro di Barcellona P.G. n° 175 pubblicata in data 22 febbraio 2023
CONCLUSIONI
Ministero: a) in via preliminare, disporre la sospensione dell'esecuzione prov- visoria della sentenza di I grado;
b) sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio e, per l'effetto, restituire gli atti al giudice di I grado;
c) riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare che la appellata non ha diritto al conferimento di un incarico di supplenza a tempo determinato e respingere la domanda risarcitoria;
d) in ogni caso, riformare il capo della sentenza inerente alla condanna alle spese processuali. Con vittoria di
spese, compensi ed onorari.
rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, condannando CP_1 il ministero al pagamento delle spese legali anche per il presente grado secondo i parametri ex d.m. 55/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Barcellona P.G. depositato il 28 dicembre
2022, inserita nelle GaE classe di concorso AAAA (scuola Controparte_1 dell'infanzia) in posizione 45 e nelle GPS 2a fascia per l'insegnamento del sostegno nella scuola dell'Infanzia (classe di concorso ADAA) in posizione 22, per il terri- torio della città metropolitana di Messina, classe di concorso ADAA – sostegno scuola dell'infanzia, narrava di avere presentato il 20 maggio 2022 disponibilità per nomine a supplenza per l'anno scolastico 2022/23, indicando le sedi di preferenza.
Lamentava di avere riscontrato che, relativamente all'istanza GPS per la quale agiva in giudizio, altri aspiranti, con punteggio inferiore, avevano ottenuto l'incarico, avendola il Ministero considerata rinunciataria. Dedotto il proprio diritto alla no- mina, agiva contestualmente in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. perché venisse di- chiarato il suo diritto a uno dei posti assegnati ad altro docente, previa disapplica- zione dei bollettini di nomina, e in via ordinaria per il risarcimento da quantificare nelle retribuzioni non percepite e nel punteggio non attribuitole, o in subordine per la perdita di chance.
La ricorrente lamentava inoltre l'illegittima reiterazione di contratti a termine sti- pulati con l'amministrazione chiedendo che quest'ultima venisse condannata al ri- sarcimento del danno comunitario.
Chiedeva nel ricorso di essere autorizzata alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. nei confronti dei controinteressati, ove ritenuto necessario dal tribunale. Il tribunale accoglieva l'istanza consentendo la notifica ai controinteressati mediante pubblica- zione sui siti istituzionali del . Parte_1
Il resisteva, nessun controinteressato si è costituito. Controparte_2
Con sentenza n° 175 depositata in data 22 febbraio 2023 il giudice di primo grado, decidendo direttamente il merito, ha condannato il ad attribuire un inca- Parte_1 rico di docenza fra quelli oggetto della domanda amministrativa con riconosci- mento dell'intero punteggio relativo all'incarico e risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dall'inizio dell'anno scolastico 2022-23 fino all'attribuzione dell'incarico, dichiarando pertanto assorbita l'istanza cautelare, rigettando le altre domande e ponendo a carico del convenuto il rimborso di due terzi delle spese di lite in favore della ricorrente.
Il ha proposto appello con ricorso depositato in data 3 marzo 2023. Parte_1
Nella resistenza di , con ordinanza del 27 febbraio 2024 questa Controparte_1 n° 139/23 R.G.L.
Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteres- sati individuati nel primo grado di giudizio. Nessuno di loro si è costituito.
Depositate note di trattazione scritta entro il 18 marzo 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul rigetto della domanda di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine non vi è appello incidentale e pertanto la questione esula dal thema decidendum e non sarà trattata in questa sede.
1- Con il primo motivo il eccepisce la non integrità del contraddittorio Parte_1 in primo grado. Si tratta di un'evidente svista della difesa erariale, dato che la
[...]
ottenuta l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito istitu- Pt_3 zionale, aveva adempiuto in data 3 gennaio 2023, come da attestato dello stesso
Ministero. La notifica è tempestiva in quanto la prima udienza era fissata al 21 feb- braio 2023.
Va poi constatato che in questo grado il contraddittorio è stato correttamente in- tegrato mediante pubblicazione in data 7 marzo 2024 sul sito del Ministero nell' area tematica 'Atti di Notifica'. Va dunque dichiarata la contumacia di tutti i con- trointeressati.
2- Venendo al merito, l'amministrazione ha motivato il mancato conferimento di incarico evidenziando che la aveva indicato sedici sedi scolastiche, di cui CP_1 nessuna è però risultata disponibile in occasione del primo turno di nomina, con il risultato che ella andava considerata rinunciataria e non poteva partecipare ai turni successivi. Ha richiamato l'art. 12 comma 4 12 O.M. 112/2022, che disciplinava le operazioni di assegnazione delle supplenze per l'anno scolastico 2022/23, nel quale si legge che costituisce rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la man- cata indicazione di talune sedi, sicché, "qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi… cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento".
Il tribunale, interpretando tale norma nel senso che la rinuncia si deve intendere limitata alle sedi non espresse, ha constatato che si era resa successivamente dispo- nibile una delle sedi richieste, ritenendo pertanto che la vi avesse diritto CP_1 perché non poteva essere considerata rinunciataria rispetto a queste ultime, ma solo rispetto a quelle che non aveva indicato nella domanda 20 maggio 2022.
Dagli atti il tribunale ha rilevato la presenza di ben quattordici docenti che, con n° 139/23 R.G.L.
minor punteggio rispetto alla hanno ottenuto incarico su uno dei posti CP_1 richiesti dalla appellata.
Ha dunque concluso che la lavoratrice avesse diritto al risarcimento in forma spe- cifica, attraverso l'assegnazione dell'incarico che avrebbe senz'altro ottenuto se il avesse correttamente agito, delle retribuzioni dall'inizio dell'anno scola- Parte_1 stico e del correlato punteggio in graduatoria.
3a- Il , sulla base dell'estratto del sistema informativo1, affermava che la Parte_1 era "candidata rinunciataria di proposta di nomina su processo di nomina CP_1
n° 1", come tale esclusa dal processo n° 2 del 26 settembre 2022. Ella sarebbe stata
"trattata" nel primo turno di nomina risultando destinataria di una proposta di indi- viduazione perché collocata in posizione utile, ma riguardo ad una sede non richie- sta. Ella da questo momento sarebbe divenuta rinunciataria "rispetto alla proposta di individuazione ricevuta".
Tale circostanza andava valutata, secondo il , al fine di operare un'inter- Parte_1 pretazione sistematica dei commi 4 e 10 dell'art. 12.
Il comma 4, per la parte che qui interessa, recita "… Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto." (primo periodo). "Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinuncia- tario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza" (secondo periodo).
3b- Come visto supra, il tribunale ha interpretato la norma secondo il significato fatto palese dalle parole utilizzate dal , e cioè che la rinuncia per mancata Parte_1 indicazione di sede ha effetto "limitatamente" alle sedi non richieste. Il "pertanto", che manifesta un rapporto di causalità del secondo periodo con il primo, imporrebbe di concludere che lo status di rinunciatario, in tale ipotesi, riguarda solo le sedi non richieste.
Il Ministero, evidenziato che la è stata "trattata" nel primo turno, so- CP_1 stiene di contro, fondatamente, che il comma 4 va letto assieme al comma 10, che prevede che "l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento le disponibilità successive" che "sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura", e al comma 11, secondo il quale gli aspiranti "che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita… non possono partecipare ad ulteriori n° 139/23 R.G.L.
fasi di attribuzione delle supplenze… anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento".
Il precisa che va inteso come rinunciatario chi non abbia presentato Parte_1 istanza per sedi che "in ragione della posizione in graduatoria, avrebbero potuto essere" a lui assegnate, cioè che "non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni alle sedi espresse nella sua domanda". Non è dunque necessario che il candidato abbia ricevuto una proposta, ma solo che avrebbe potuto riceverla.
3b- Il Ministero approfondisce poi in questa sede un'argomentazione nascente dal confronto fra la precedente procedura non informatizzata e quella prevista con l'OM
112/22, spiegando che, con le previgenti operazioni in presenza "i candidati erano ben consapevoli che la rinuncia ad una sede disponibile avrebbe comportato l'im- possibilità di essere nominati in futuro sulla determinata classe di concorso in rela- zione alla quale interveniva la rinuncia".
L'art. 12 OM 60/2020 prevedeva ancora un calendario delle convocazioni alle quali l'aspirante si doveva presentare personalmente o tramite delegato. L'istanza di partecipazione, in tale ambito, era stata già informatizzata, ma (comma 3) avevano titolo a conseguire le supplenze soltanto gli aspiranti presenti (o rappresentati) alla convocazione e che accettavano la proposta loro formulata sulla base delle gradua- torie e dei posti disponibili. Il comma 8 (sostanzialmente gemello del comma 10 art. 12 OM 112/22) fissava il principio per cui le disponibilità successive non sa- rebbero state oggetto di nuova proposta nei confronti degli aspiranti che preceden- temente non erano destinatari di proposta di assunzione.
Il problema è dunque nato con l'informatizzazione integrale della procedura.
L'OM 112/22, in risposta all'emergenza Covid, non contempla più la convocazione in presenza, sostituendola per l'appunto con l'applicazione di un algoritmo che tut- tavia riproduce il medesimo iter. La differenza risiede nel fatto che l'aspirante, at- traverso l'indicazione nell'istanza delle sedi che è disposto ad accettare, esprime preventivamente quella che sarebbe stata la propria risposta alla proposta che, nella procedura in presenza, gli sarebbe stata formulata seguendo la graduatoria, ed infatti
(comma 5) "L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa" e, specularmente, il comma 4 con- sidera rinuncia la mancata assegnazione di un posto perché non contemplato fra le preferenze.
4- Alla luce della diligente ricostruzione storica e sistematica della norma, la tesi seguita dal tribunale e caldeggiata dalla appellata, limitata alla lettura parcellizzata del comma 4, non può essere dunque confermata.
Resta da vedere se quanto previsto dall'OM, una volta correttamente interpretata, si ponga in contrasto con norme primarie. La appellata sostiene in particolare che n° 139/23 R.G.L.
"siffatto sistema affiderebbe alla roulette (nel migliore dei casi) la qualità dell'in- segnamento nelle scuole italiane" violando il criterio meritocratico del punteggio, unico sistema obiettivo per garantire che gli incarichi vengano affidati ai migliori.
Denuncia ancora che i docenti sarebbero a questo punto invogliati a dichiararsi di- sponibili a qualunque posto, compresi quelli cui non hanno interesse, pur di non essere dichiarati rinunciatari, per poi non accettare l'incarico una volta assegnato loro, con conseguente maggior dispendio di attività amministrativa e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
I turni di nomina sono fasi di un'unica procedura che scaturisce dalla domanda informatizzata che l'aspirante presenta e all'interno della quale ha facoltà di indicare preferenze tra tutte le sedi di organico, manifestando così la disponibilità ad assu- mere incarichi all'interno di tutta la provincia. Non si tratta p di una scelta tra più sedi predeterminate, ma di una manifestazione riferita all'insieme delle sedi provin- ciali, e l'aspirante, scegliendo di non manifestare disponibilità a talune sedi, accetta di essere considerato rinunciatario rispetto a queste ultime e di non partecipare alle fasi successive. Il diritto soggettivo vantato dai partecipanti riguarda dunque il con- ferimento dell'incarico nella provincia, e non una o più determinate cattedre.
Al contrario, poi, di quanto avviene per coloro che abbiano ricevuto la proposta e non abbiano sottoscritto il contratto (comma 11), l'esclusione dei soggetti che si trovano nella posizione della appellante non è assoluta ("per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento"), rimanendo in piedi la possibilità di ottenere la sede preferita attraverso la partecipazione alle graduatorie di istituto.
Proprio questa differenza di trattamento impedisce poi di configurare anche in astratto un incentivo a indicare sedi per le quali non vi è interesse. L'aspirante non ha infatti alcuna ragione di indicare cattedre che non lo interessano per poi rifiutarle una volta che gli siano assegnate, perché in tal caso perderebbe anche la possibilità di partecipare alle graduatorie di istituto, rivivendo in quella fase, sebbene rispetto alle disponibilità residuali, il criterio meritocratico.
Questa Corte deve inoltre sottolineare che, al contrario di quanto sostenuto dalla appellata, la soluzione negativa per i docenti non è stata adottata soltanto dal tribu- nale di Messina, ma anche da altri giudici di merito (fra gli altri App. Napoli
542/2024, App. Roma 4366/2024), con argomentazioni analoghe a quelle supra il- lustrate.
L'appello è dunque fondato e la domanda della va rigettata. Si deve CP_1 tuttavia dare atto che in materia permane un contrasto giurisprudenziale che ri- guarda l'intero territorio nazionale, in assenza di pronunce di legittimità, situazione assimilabile a quelle previste dall'art. 92 comma 2 ai fini della compensazione delle spese.
P.Q.M.
n° 139/23 R.G.L.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 3 marzo 2023 da
[...]
, contro e nei confronti dei Parte_4 Controparte_1 controinteressati in intestazione, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di
Barcellona P.G. n° 175 pubblicata in data 22 febbraio 2023, dichiara la contumacia dei controintessati, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande della compensando integralmente le spese. CP_1
Messina 19 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Gli allegati telematici alla memoria di costituzione in primo grado non sono numerati, ma è ra- gionevole ipotizzare che il intendesse riferirsi all'allegato "Informatizzazione nomine Parte_1 supplenze Genovese.pdf".