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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/10/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2958/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2958/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BRANDIMARTE GUIDO, elettivamente domiciliato in VIALE IV NOVEMBRE 13 66100 CHIETI, presso il difensore avv. BRANDIMARTE GUIDO ATTORE contro il (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOBIANCO Controparte_1 P.IVA_1 ANTONIO elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA N. 10 65100 , presso il difensore CP_1 avv. CAPOBIANCO ANTONIO CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle seguenti conclusioni delle parti:
L'attore ha chiesto che il Tribunale dichiari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 e/o 2043 c.c., la responsabilità del nella causazione del sinistro avvenuto il 29.03.2023, con Controparte_1 condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, quantificati in € 25.026,50, ovvero nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata come per legge. Vinte le spese dovute per il presente giudizio e per la fase di attivazione della negoziazione.
Il convenuto, nelle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione ha concluso CP_1 chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, che il risarcimento venga limitato ai soli danni che il danneggiato non aveva potuto evitare, usando l'ordinaria diligenza, tenendo conto della cooperazione colposa del danneggiato nella produzione del danno.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 4.9.2023,
[...] ha convenuto in giudizio il , chiedendo la condanna Parte_1 Controparte_1 dell' al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito del sinistro avvenuto il 29.3.2023 alle CP_2 pagina 1 di 4 ore 14.45 circa, mentre percorreva a bordo del proprio monopattino elettrico viale G. Marconi in con direzione Francavilla-Pescara. CP_1
Assumeva che, giunto all'altezza dell'intersezione di Via Marconi con Via del Porto, era caduto a causa di una buca non segnalata, presente sul manto stradale (cfr doc. 5).
Rimasto dolorante sull'asfalto, per potersi alzare era costretto a chiedere aiuto a tale Persona_1 che seguiva il danneggiato ed aveva assistito all'evento.
Accusando forti dolori, si era recato presso l'istituto Regina Margherita di dove, all'esito degli CP_1 accertamenti, gli era stata diagnosticata la frattura del capitello radiale di entrambi i gomiti.
Si era recato successivamente a visita dal Dott. , che gli aveva certificato la frattura Persona_2 bilaterale del capitello radiale, minimamente scomposta.
Nella fase della convalescenza era stato seguito dal proprio medico curante, Dott. , Persona_3 che, in data 24.05.2023, ne aveva accertato la guarigione clinica con postumi.
Ritenendo il sinistro causato dalle inadeguate condizioni della pavimentazione stradale, ha chiesto la condanna del al risarcimento dei danni da lui subiti, quantificati nell'importo Controparte_1 di € 25.026,50, ovvero nell'importo maggiore o minore che ritenuto di giustizia, oltre accessori del credito.
Vinte le spese dovute per il presente giudizio e per la fase di attivazione della negoziazione.
2. Con comparsa depositata il 2.11.2023 si è costituito il assumendo che la Controparte_1 dinamica del sinistro stradale non era stata adeguatamente ricostruita dall'attore e che comunque, considerato che il sinistro era avvenuto su strada piana, in condizioni di visibilità ottimali, l'evento andava addebitato alla condotta negligente del danneggiato, che avrebbe dovuto prestare particolare attenzione allo stato del fondo stradale, caratterizzato dalla presenza di una “buca oblunga” della lunghezza di oltre un metro per circa 20/30 cm di larghezza posta sul margine della carreggiata che non può essere considerata una res pericolosa e, tanto meno, costituire insidia e/o ostacolo insormontabile.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, l'accertamento della cooperazione colposa del danneggiato, con riduzione proporzionale del risarcimento dovuto.
3. Assegnati alle parti i termini di legge, è stata ammessa ed assunta, all'udienza del 19.6.2024, la prova articolata dalle parti (interrogatorio formale dell'attore e prova per testi).
4. All'esito della prova, ritenuto opportuno pronunciare sentenza sull'an della controversia, la causa è stata rinviata per decisione all'udienza del 15.10.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
***
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie di cui è processo
a.1 La norma applicabile alla fattispecie oggetto di controversia è rappresentata dall'art 2051 c.c, che recita “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
pagina 2 di 4 Ad integrare la responsabilità è quindi necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato.
Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva, con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cassazione civile sez. III, 08/02/2023 n.3739).
B. Sull'applicazione al caso in esame della regola generale sopra richiamata
b1. A sostegno della domanda formulata, l'attore ha dedotto che il sinistro era avvenuto il 23.3.2023 alle ore 14.45 mentre, a bordo del proprio monopattino percorreva via Marconi nei pressi dell'intersezione con Via del Porto
Le fotografie allegate da entrambe le parti (doc. 5 attore e doc. 3 convenuto) dimostrano che, al momento del fatto, sulla linea longitudinale continua che delimita il margine destro della carreggiata di quel tratto di strada, era presente una buca larga circa 30 cm, lunga tre volte tanto e profonda 2/3 cm.
b.2 La dinamica del sinistro, adeguatamente descritta dall'attore è stata confermata dal teste
[...]
che, procedendo sul marciapiede opposto e nella stessa direzione di marcia del Testimone_1 monopattino, aveva visto l'attore perdere il controllo del mezzo e cadere, mentre attraversava la buca raffigurata nelle fotografie allegate.
Confermava che la buca non era segnalata, che vi erano altre vetture che percorrevano viale Marconi con direzione Francavilla-Pescara e che l'attore procedeva sulla propria destra.
Le caratteristiche del manto stradale, nel punto in cui si è verificato il sinistro, non sono state contestate CP_ dall' convenuto, che ha allegato fotografie nelle quali è visibile la buca segnalata dall'attore.
b.3 Dall'esame delle fotografie prodotte dalle parti, emerge che la buca è posizionata in parte sulla linea bianca longitudinale continua, che delimita il margine destro della carreggiata (cfr art. 3 n. 4 e 7 del CdS) ed in parte sulla porzione esterna della già menzionata linea bianca che, ai sensi dell'art. 40 del CdS, non può essere utilizzata dai conducenti dei veicoli, salvo che ricorra una situazione riconducibile nell'ambito dello stato di necessità o della forza maggiore (cfr Cass. Pen. Sez. 4,
Sentenza n. 9119 del 2025 e Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 6647 del 2022).
Accertato che l'attore non ha neppure dedotto che il margine esterno della carreggiata era stato da lui utilizzato per agevolare il sorpasso di altri veicoli o per diverse ragioni, eccezionali e contingenti, va precisato che anche i veicoli sprovvisti di motore che, ai sensi dell'art. 143 comma 2 del CdS, devono viaggiare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, sono comunque tenuti a procedere all'interno della carreggiata e non possono utilizzare, come corsia di marcia, la già menzionata linea bianca e la banchina adiacente.
Accertato che la buca è chiaramente posizionata sulla striscia bianca longitudinale continua, che delimita la carreggiata e sulla banchina adiacente, va rigettata la domanda formulata dall'attore che, pagina 3 di 4 senza valide ragioni ed in violazione dell'art. 40 comma 8 del CdS, procedeva irregolarmente al di fuori della carreggiata.
C. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore si liquidano come in dispositivo, secondo parametri minimi considerati il valore dichiarato della controversia e la linearità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 2958/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA la domanda formulata da per le causali di cui in motivazione. Parte_1
NA
l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto, che liquida in € 2.540,00 CP_1 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2958/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BRANDIMARTE GUIDO, elettivamente domiciliato in VIALE IV NOVEMBRE 13 66100 CHIETI, presso il difensore avv. BRANDIMARTE GUIDO ATTORE contro il (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOBIANCO Controparte_1 P.IVA_1 ANTONIO elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA N. 10 65100 , presso il difensore CP_1 avv. CAPOBIANCO ANTONIO CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle seguenti conclusioni delle parti:
L'attore ha chiesto che il Tribunale dichiari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 e/o 2043 c.c., la responsabilità del nella causazione del sinistro avvenuto il 29.03.2023, con Controparte_1 condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, quantificati in € 25.026,50, ovvero nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata come per legge. Vinte le spese dovute per il presente giudizio e per la fase di attivazione della negoziazione.
Il convenuto, nelle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione ha concluso CP_1 chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, che il risarcimento venga limitato ai soli danni che il danneggiato non aveva potuto evitare, usando l'ordinaria diligenza, tenendo conto della cooperazione colposa del danneggiato nella produzione del danno.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 4.9.2023,
[...] ha convenuto in giudizio il , chiedendo la condanna Parte_1 Controparte_1 dell' al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito del sinistro avvenuto il 29.3.2023 alle CP_2 pagina 1 di 4 ore 14.45 circa, mentre percorreva a bordo del proprio monopattino elettrico viale G. Marconi in con direzione Francavilla-Pescara. CP_1
Assumeva che, giunto all'altezza dell'intersezione di Via Marconi con Via del Porto, era caduto a causa di una buca non segnalata, presente sul manto stradale (cfr doc. 5).
Rimasto dolorante sull'asfalto, per potersi alzare era costretto a chiedere aiuto a tale Persona_1 che seguiva il danneggiato ed aveva assistito all'evento.
Accusando forti dolori, si era recato presso l'istituto Regina Margherita di dove, all'esito degli CP_1 accertamenti, gli era stata diagnosticata la frattura del capitello radiale di entrambi i gomiti.
Si era recato successivamente a visita dal Dott. , che gli aveva certificato la frattura Persona_2 bilaterale del capitello radiale, minimamente scomposta.
Nella fase della convalescenza era stato seguito dal proprio medico curante, Dott. , Persona_3 che, in data 24.05.2023, ne aveva accertato la guarigione clinica con postumi.
Ritenendo il sinistro causato dalle inadeguate condizioni della pavimentazione stradale, ha chiesto la condanna del al risarcimento dei danni da lui subiti, quantificati nell'importo Controparte_1 di € 25.026,50, ovvero nell'importo maggiore o minore che ritenuto di giustizia, oltre accessori del credito.
Vinte le spese dovute per il presente giudizio e per la fase di attivazione della negoziazione.
2. Con comparsa depositata il 2.11.2023 si è costituito il assumendo che la Controparte_1 dinamica del sinistro stradale non era stata adeguatamente ricostruita dall'attore e che comunque, considerato che il sinistro era avvenuto su strada piana, in condizioni di visibilità ottimali, l'evento andava addebitato alla condotta negligente del danneggiato, che avrebbe dovuto prestare particolare attenzione allo stato del fondo stradale, caratterizzato dalla presenza di una “buca oblunga” della lunghezza di oltre un metro per circa 20/30 cm di larghezza posta sul margine della carreggiata che non può essere considerata una res pericolosa e, tanto meno, costituire insidia e/o ostacolo insormontabile.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, l'accertamento della cooperazione colposa del danneggiato, con riduzione proporzionale del risarcimento dovuto.
3. Assegnati alle parti i termini di legge, è stata ammessa ed assunta, all'udienza del 19.6.2024, la prova articolata dalle parti (interrogatorio formale dell'attore e prova per testi).
4. All'esito della prova, ritenuto opportuno pronunciare sentenza sull'an della controversia, la causa è stata rinviata per decisione all'udienza del 15.10.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
***
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie di cui è processo
a.1 La norma applicabile alla fattispecie oggetto di controversia è rappresentata dall'art 2051 c.c, che recita “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
pagina 2 di 4 Ad integrare la responsabilità è quindi necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato.
Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva, con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cassazione civile sez. III, 08/02/2023 n.3739).
B. Sull'applicazione al caso in esame della regola generale sopra richiamata
b1. A sostegno della domanda formulata, l'attore ha dedotto che il sinistro era avvenuto il 23.3.2023 alle ore 14.45 mentre, a bordo del proprio monopattino percorreva via Marconi nei pressi dell'intersezione con Via del Porto
Le fotografie allegate da entrambe le parti (doc. 5 attore e doc. 3 convenuto) dimostrano che, al momento del fatto, sulla linea longitudinale continua che delimita il margine destro della carreggiata di quel tratto di strada, era presente una buca larga circa 30 cm, lunga tre volte tanto e profonda 2/3 cm.
b.2 La dinamica del sinistro, adeguatamente descritta dall'attore è stata confermata dal teste
[...]
che, procedendo sul marciapiede opposto e nella stessa direzione di marcia del Testimone_1 monopattino, aveva visto l'attore perdere il controllo del mezzo e cadere, mentre attraversava la buca raffigurata nelle fotografie allegate.
Confermava che la buca non era segnalata, che vi erano altre vetture che percorrevano viale Marconi con direzione Francavilla-Pescara e che l'attore procedeva sulla propria destra.
Le caratteristiche del manto stradale, nel punto in cui si è verificato il sinistro, non sono state contestate CP_ dall' convenuto, che ha allegato fotografie nelle quali è visibile la buca segnalata dall'attore.
b.3 Dall'esame delle fotografie prodotte dalle parti, emerge che la buca è posizionata in parte sulla linea bianca longitudinale continua, che delimita il margine destro della carreggiata (cfr art. 3 n. 4 e 7 del CdS) ed in parte sulla porzione esterna della già menzionata linea bianca che, ai sensi dell'art. 40 del CdS, non può essere utilizzata dai conducenti dei veicoli, salvo che ricorra una situazione riconducibile nell'ambito dello stato di necessità o della forza maggiore (cfr Cass. Pen. Sez. 4,
Sentenza n. 9119 del 2025 e Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 6647 del 2022).
Accertato che l'attore non ha neppure dedotto che il margine esterno della carreggiata era stato da lui utilizzato per agevolare il sorpasso di altri veicoli o per diverse ragioni, eccezionali e contingenti, va precisato che anche i veicoli sprovvisti di motore che, ai sensi dell'art. 143 comma 2 del CdS, devono viaggiare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, sono comunque tenuti a procedere all'interno della carreggiata e non possono utilizzare, come corsia di marcia, la già menzionata linea bianca e la banchina adiacente.
Accertato che la buca è chiaramente posizionata sulla striscia bianca longitudinale continua, che delimita la carreggiata e sulla banchina adiacente, va rigettata la domanda formulata dall'attore che, pagina 3 di 4 senza valide ragioni ed in violazione dell'art. 40 comma 8 del CdS, procedeva irregolarmente al di fuori della carreggiata.
C. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore si liquidano come in dispositivo, secondo parametri minimi considerati il valore dichiarato della controversia e la linearità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 2958/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA la domanda formulata da per le causali di cui in motivazione. Parte_1
NA
l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto, che liquida in € 2.540,00 CP_1 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 4 di 4